Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 28/11/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00534/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00275/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 275 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Foniciello, con domicilio eletto presso il suo studio in Caserta, via Raffaele Leonetti, n. 27;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di L'Aquila - Ufficio Immigrazione, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza:
- del decreto del Tribunale di L'Aquila n. -OMISSIS-, pubblicato in data -OMISSIS-, emesso nel giudizio R.G. 986/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 la dott.ssa IA GR;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente agisce per l’ottemperanza del decreto cautelare del tribunale di L’Aquila indicato in epigrafe.
Il Ministero dell'Interno, ritualmente intimato, non si è costituito.
Alla camera di consiglio del 5 novembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione sul rilievo officioso di un profilo di inammissibilità al quale la parte ricorrente non ha replicato perché non è comparsa.
Deve essere esaminata preliminarmente la questione di inammissibilità rilevata d’ufficio.
Il decreto che ha accolto l’istanza cautelare del ricorrente, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 150/2011, è un atto esecutivo la cui efficacia è provvisoria ed interinale perché subordinato a conferma nella fase successiva del giudizio.
Si tratta quindi di una pronuncia esecutiva del giudice ordinario estranea al novero dei provvedimenti – sentenze passate in giudicato e atti ad esse equiparati – per i quali l’art. 112, comma 2 lett. b) del codice del processo amministrativo ammette il rimedio dell’ottemperanza.
Infatti l’equiparazione alle sentenze passate in giudicato di una pronuncia del giudice ordinario, quale requisito essenziale perché se ne possa chiedere l’ottemperanza, presuppone che essa sia non solo esecutiva, ma anche definitiva, al pari delle sentenze passate in giudicato (con l’eccezione della revocazione straordinaria e dell’opposizione di terzo).
Alla stessa conclusione si perviene se si considera a contrario che gli unici provvedimenti giurisdizionali esecutivi, ma non definitivi, eseguibili in sede di ottemperanza sono “ le sentenze esecutive e gli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo ”.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile perché non sussistono le condizioni dell’azione di ottemperanza ai sensi del citato art. 112 comma 2 lett. b) del codice del processo amministrativo.
Non vi è luogo a decidere sulle spese perché l’Amministrazione intimata non si è costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), dichiara il ricorso inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA PA, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
IA GR, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA GR | NA PA |
IL SEGRETARIO