Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00285/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00891/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 891 del 2024, proposto da IN MI D’Agostino, rappresentata e difesa dall’avvocato Paola Maffeo, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
contro
- il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Lecce, Via F. Rubichi, n. 39;
per l’ottemperanza
della Sentenza della Corte di Appello di Lecce - Sezione Lavoro n. 1/2024 del 10.01.2024, depositata in data 02.02.2024, resa nel giudizio n. 911/2020 R.G., notificata in data 05.02.2024 e passata in giudicato, come da certificazione rilasciata in data 25.06.2024, con la quale è stata accolta la domanda proposta dall’odierna parte ricorrente nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce e dichiarato il diritto della medesima “al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, della complessiva anzianità maturata nei servizi preruolo di anni 13, mesi 2, giorni 27, fatti salvi ulteriori periodi riconosciuti o riconoscibili”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2026 il dott. AS SB e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 891 del 2024 di cui all’epigrafe, notificato in data 01.07.2024 e depositato in data 16.07.2024, la parte ricorrente ha domandato “ l’ottemperanza della Sentenza della Corte di Appello di Lecce - Sezione Lavoro n. 1/2024 del 10.01.2024, depositata in data 02.02.2024, resa nel giudizio n. 911/2020 R.G., notificata in data 05.02.2024 e passata in giudicato, come da certificazione rilasciata in data 25.06.2024, con la quale è stata accolta la domanda proposta dall’odierna parte ricorrente nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce e dichiarato il diritto della medesima “al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, della complessiva anzianità maturata nei servizi preruolo di anni 13, mesi 2, giorni 27, fatti salvi ulteriori periodi riconosciuti o riconoscibili ”.
2. In data 18.07.2024, con atto di mero stile, si è costituita l’Amministrazione intimata che, in data 02.09.2024, ha depositato il decreto n. 551 del 07.08.2024 con cui la stessa ha ottemperato alla ricostruzione della carriera conformandosi alla motivazione e al dispositivo della sentenza della Corte di Appello di Lecce e riconoscendo una anzianità ai fini giuridici ed economici di anni 14, mesi 2, giorni 27.
3. All’udienza camerale del 23.02.2026, dopo la discussione, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
4. Il Collegio deve dunque prendere atto della documentazione depositata dalla parte resistente in data 02.09.2024 e dichiarare ex art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo la cessazione della materia del contendere, in quanto emerge chiaramente dagli atti prodotti in giudizio che la pretesa dell’interessata è stata integralmente soddisfatta (la sentenza, infatti, non riconosce espressamente ulteriori 4 anni ai fini economici come dedotto dalla stessa parte ricorrente a pagina 3 della propria memoria ex art. 73 c.p.a. e, com’è noto, “ il giudice amministrativo dell’ottemperanza, a fronte di statuizioni giudiziali rese dal giudice civile, in funzione del giudice del lavoro, deve svolgere un’attività meramente esecutiva senza possibilità d’integrare la sentenza civile ” cfr. ex multis , T.A.R. Napoli Campania sez. V, 10/11/2022, sentenza n. 6942; T.A.R. Napoli Campania sez. III, 3/03/2025, sentenza n. 169; Cons. Stato, sez. VI, 8 settembre 2008, sentenza n. 4288).
5. Le spese di lite possono essere compensate stante la peculiarità della vicenda e dato che l’Amministrazione ha provveduto celermente (in data 05.08.2024) alla ricostruzione della carriera come delineata nella sentenza notificata il 05.02.2024, anche tenendo conto del termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2026, con l’intervento dei magistrati:
NO LL RE, Presidente FF
Paolo Fusaro, Referendario
AS SB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS SB | NO LL RE |
IL SEGRETARIO