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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/10/2025, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex artt. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 59, co. 1, lett. c), d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
N. 65-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati: dott. UC PE – Presidente dott.ssa TA NO - Giudice rel. dott. Gianluigi Canali - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da:
(C.A.P.E.) (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Bertella Fabio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Brescia (BS), Via Guglielmo Oberdan n. 122; ricorrente contro
C.F./P. I.V.A. ), nella persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore sig. , con sede legale in Bagnolo Mella (BS), Via S. Allende n. Controparte_2
72; resistente
***
Il Tribunale esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice delegato;
rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica ex art. 40 CCII;
1 Si prenoti a debito ex artt. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 59, co. 1, lett. c), d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
osserva quanto segue:
sussiste, in primo luogo, la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in Bagnolo Mella (BS), Via S.
Allende n. 72;
il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII (cfr. visura camerale in atti);
il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma lett. d) CCII anzi dalla documentazione in atti ne emerge il superamento (cfr. bilancio d'esercizio anno 2022);
ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00;
ricorre una situazione d'insolvenza, come definita dall'art. 2, primo comma lett. b) CCII, desumibile da:
indebitamento verso l'Erario,
decreto ingiuntivo, atto di precetto, pignoramento mobiliare con esito negativo.
Ritiene, pertanto, il collegio che debba disporsi l'apertura della Liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 49 CCII,
a) DICHIARA l'apertura della Liquidazione giudiziale a carico di Controparte_1
(C.F./P. I.V.A. ), nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale P.IVA_2
in Bagnolo Mella (BS), Via S. Allende n. 72;
b) NOMINA giudice delegato la dott.ssa TA NO;
c) NOMINA curatore il dott. soggetto che ha i requisiti di cui all'articolo 358 CCII;
Persona_1
d) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
e) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 27.1.2026 ore 11.00, davanti al Giudice
2 Si prenoti a debito ex artt. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 59, co. 1, lett. c), d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, sezione IV civile;
f) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione;
g) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
h) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Brescia, il 09.10.2025
Il Giudice estensore
TA NO
Il Presidente
UC PE
3
1986, n. 131.
N. 65-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati: dott. UC PE – Presidente dott.ssa TA NO - Giudice rel. dott. Gianluigi Canali - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da:
(C.A.P.E.) (C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Bertella Fabio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Brescia (BS), Via Guglielmo Oberdan n. 122; ricorrente contro
C.F./P. I.V.A. ), nella persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore sig. , con sede legale in Bagnolo Mella (BS), Via S. Allende n. Controparte_2
72; resistente
***
Il Tribunale esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice delegato;
rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica ex art. 40 CCII;
1 Si prenoti a debito ex artt. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 59, co. 1, lett. c), d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
osserva quanto segue:
sussiste, in primo luogo, la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in Bagnolo Mella (BS), Via S.
Allende n. 72;
il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII (cfr. visura camerale in atti);
il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma lett. d) CCII anzi dalla documentazione in atti ne emerge il superamento (cfr. bilancio d'esercizio anno 2022);
ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00;
ricorre una situazione d'insolvenza, come definita dall'art. 2, primo comma lett. b) CCII, desumibile da:
indebitamento verso l'Erario,
decreto ingiuntivo, atto di precetto, pignoramento mobiliare con esito negativo.
Ritiene, pertanto, il collegio che debba disporsi l'apertura della Liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 49 CCII,
a) DICHIARA l'apertura della Liquidazione giudiziale a carico di Controparte_1
(C.F./P. I.V.A. ), nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale P.IVA_2
in Bagnolo Mella (BS), Via S. Allende n. 72;
b) NOMINA giudice delegato la dott.ssa TA NO;
c) NOMINA curatore il dott. soggetto che ha i requisiti di cui all'articolo 358 CCII;
Persona_1
d) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché́ dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
e) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 27.1.2026 ore 11.00, davanti al Giudice
2 Si prenoti a debito ex artt. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 59, co. 1, lett. c), d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, sezione IV civile;
f) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione;
g) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
h) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Brescia, il 09.10.2025
Il Giudice estensore
TA NO
Il Presidente
UC PE
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