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Sentenza 19 ottobre 2022
Sentenza 19 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/2022, n. 39528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39528 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LI RN nato a [...] il [...] DI UR RT NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MA MONACO;
RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 20/4/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO il 7/2/2019 nei confronti di ANIA RN e DI UR MA NT in relazione al reato di rapina aggravata di cui agli artt. 110, 628, commi secondo e terzo n. 1 cod. pen. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 2. Avv. Barbazza per RN ANEL. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 33, comma 1, 178, comma 1 lett a), 179 comma 1 e 185 cod. proc. pen. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62, 350, 191, 192 commi 1 e 2, 125, comma 3, 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. anche con riferimento al travisamento della prova. 1 fr Penale Sent. Sez. 2 Num. 39528 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MONACO MARCO MA Data Udienza: 01/07/2022 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1 lett. e), 604 cod. proc. pen. e 99 cod. pen. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1 lett. e), 605 cod. proc. pen. e 132, 133, 62 bis, 62, comma primo n. 4 cod. pen. in relazione alla determinazione della pena e circa il mancato riconoscimento con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti. 3. Avv. Belotti per TA AN Di AU 3.1. Vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica quale tentativo di rapina impropria. 3.2. Vizio di motivazione quanto alla specifica doglianza contenuta nell'atto di appello circa la sussistenza dell'aggravante delle "più persone riunite". 3.3. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo n. 1 cod. pen. 3.4. Violazione di legge quanto al giudizio di bilanciamento e al calcolo della pena in relazione alla disciplina di cui all'art. 63 cod. pen. 4. In data 17 giugno 2022 è sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. dott. Alessandro Cimmino, ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 6. In data 21 giugno 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali l'avv. Barbazza, in difesa di RN ANEL, insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Ricorso presentato nell'interesse di RN ANEL. 1.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 33, comma 1, 178, comma 1 lett a), 179 comma 1 e 185 cod. proc. pen. rilevando che la sentenza impugnata sarebbe nulla in quanto redatta e sottoscritta dal consigliere anziano piuttosto che dal presidente relatore, deceduto il giorno successivo la deliberazione della sentenza. La doglianza è manifestamente infondata. Ai sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen., infatti, in caso di morte o di altro impedimento per il quale il presidente non può sottoscrivere la sentenza, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del collegio. Nel caso di specie, pertanto, nel quale il presidente è deceduto e di tale situazione viene dato atto nella sentenza, non si è verificata alcuna nullità, ciò anche in quanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, "le condizioni di capacità del giudice, necessarie, ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., per aversi un atto valido e, quindi, anche una sentenza validamente resa, attengono al momento della decisione e non al momento 2 dell'eventuale deposito della motivazione successivo la pronuncia. Si è, in particolare precisato che, con la lettura del dispositivo in udienza, il giudice conclude la sua attività giurisdizionale, mentre la redazione della motivazione ha lo scopo di rendere edotte le parti delle ragioni che Io hanno indotto a prendere la decisione già pubblicata. Pertanto, pur essendo la motivazione elemento essenziale di validità dell'atto, non è prescritto che, per la redazione della stessa, il giudice debba continuare a possedere quei requisiti di capacità prescritti per la deliberazione" (da ultimo Sez. 3, n. 4692 del 12/9/2019, dep 2020, Adami, Rv. 278408, non massimata sul punto). 1.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62, 350, 191, 192 commi 1 e 2, 125, comma 3, 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., anche con riferimento al travisamento della prova, evidenziando che la Corte territoriale avrebbe fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni confessorie rese dalla coimputata TA AN Di AU, così come riferite da uno degli operanti e da uno dei testimoni che hanno raccontato che questa avrebbe mostrato la scatola vuota delle scarpe, quando, invece, la merce sottratta non è stata mai rinvenuta e la stessa Di AU ha poi reso dichiarazioni completamente diverse spiegando che si era data alla fuga solo per il timore che fosse rinvenuta la cocaina di cui era in possesso. Sotto tale profilo, pertanto, la Corte territoriale avrebbe fondato la propria conclusione su testimonianze inutilizzabili e incorrendo nel travisamento della prova laddove ha ritenuto che la coimputata avesse sottratto anche la scatola delle scarpe, poi rinvenuta vuota. Le doglianze sono manifestamente infondate. 1.2.1. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale l'affermazione di responsabilità non si fonda sulle dichiarazioni rese dalla Di AU quanto, piuttosto, sulla testimonianza resa dal teste UZ e da uno degli operanti in ordine a quanto dagli stessi osservato direttamente. I testi, e in specifico l'operante, infatti, non hanno riferito quanto affermato dall'imputata e si sono limitati a rappresentare che la stessa, fermata per la sottrazione delle scarpe, ha mostrato la scatola della merce che è risultata vuota. Alla testimonianza sul punto, pertanto, il cui contenuto non è costituito dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dalla persona fermata ma si riferisce esclusivamente a quanto personalmente osservato e accertato dal testimone, non si applicano i divieti di cui agli artt. 62 e 350 cod. proc. pen. e la stessa è utilizzabile. 1.2.2. Il travisamento dedotto non sussiste e comunque lo stesso risulta irrilevante in ordine alla conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito. La conclusione dei giudici di merito in ordine all'impossessamento o meno della scatola e al luogo nel quale questa sarebbe stata rinvenuta, infatti, si fonda sulle dichiarazioni rese dai testi che sul punto non appaiono del tutto sovrapponibili, potendosi 3 ragionevolmente ritenere sia che la stessa sia stata prelevata e abbandonata dagli imputati prima di lasciare l'esercizio commerciale ovvero anche che questa sia stata portata all'esterno. Sotto tale profilo, pertanto, considerata l'assenza di vizi logici, la motivazione non è sul punto sindacabile. La circostanza, d'altro canto, non risulta comunque decisiva in quanto il ragionamento dei giudici di merito -fondato sull'accertata sottrazione, sulla condotta tenuta dei due imputati e sulla circostanza che la Di AU ha mostrato la scatola dalla quale la merce è stata sottratta- risulta adeguato e coerente così che ogni ulteriore e critica, che si basa peraltro su di una diversa e alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (cfr. Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gunnina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 1.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1 lett. e), 604 cod. proc. pen. e 99 cod. pen. rilevando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza della recidiva e avrebbe altresì omesso di motivare con specifico riferimento alla circostanza che per la precedente condanna il ricorrente aveva chiesto e ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali, svolto con esito positivo così come dichiarato dal Tribunale di Sorveglianza. Circostanza questa che anche secondo la giurisprudenza di legittimità dovrebbe essere tenuta in specifica considerazione e che avrebbe imposto di non applicare la recidiva contestata. La doglianza è manifestamente infondata. Pure considerata la circostanza che l'ultimo segmento del cumulo di alcune delle pene inflitte è stato eseguito per affidamento in prova al servizio sociale, la conclusione dei giudici di merito quanto all'applicazione della recidiva, che comunque non ha comportato alcun aumento di pena, risulta corretta e adeguata. Ad avviso del Collegio, infatti, anche in assenza di uno specifico riferimento alla misura alternativa alla detenzione, il rinvio alle numerosissime condanne subite, alcune per fatti specifici commessi con violenza, è sufficiente quanto al giudizio sulla personalità sul punto e la motivazione, espressione del potere discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile in questa sede. 1.4. Nel quarto e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1 lett. e), 605 cod. proc. pen. e 132, 133, 62 bis, 62, comma primo n. 4 cod. pen. in relazione alla determinazione della pena e circa il mancato riconoscimento con giudizio di prevalenza delle circostanze 4 attenuanti. In specifico I ricorrente censura la motivazione della Corte territoriale in tema di quantificazione della pena e giudizio di bilanciamento, espresso in termini di equivalenza, rilevando l'omessa considerazione delle modalità maldestre della condotta e lo scarso valore di quanto sottratto. Le doglianze sono manifestamente infondate. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche nonché al bilanciamento, in termini di equivalenza, della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. rispetto all'aggravante e alla recidiva contestata, tenuto conto della personalità dell'imputato, gravato di altre precedenti condanne. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, d'altro canto, fondate sulla considerazione che il comportamento tenuto sarebbe stato maldestro, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818) 2. Ricorso proposto nell'interesse di TA AN Di AU 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica quale tentativo di rapina impropria rilevando che la Corte territoriale si sarebbe appiattita sulla valutazione espressa dal Tribunale senza in effetti rendere sul punto alcuna motivazione. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con il riferimento specifico all'avvenuto impossessamento delle scarpe e alla circostanza che queste non sono mai tornate nella disponibilità del proprietario delle stesse, diversamente da quanto indicato dal ricorrente, si è espressamente pronunciata sul motivo di appello proposto dalla difesa. In tali termini, benché sintetici considerata la scarsa consistenza dell'argomentazione proposta nell'atto di appello, la motivazione sul punto risulta corretta e adeguata. 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla specifica censura contenuta nell'atto di appello circa la sussistenza dell'aggravante delle "più persone riunite", che sarebbe configurabile solo ove le persone siano in numero uguale o superiore a cinque, così come si desumerebbe da una lettura della norma in combinato disposto con l'art. 112 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. Come riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, infatti, l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo n. 1 cod. pen., è configurabile tutte le volte 5 in cui, pure se la condotta viene posta in essere da una sola di esse, almeno due persone concorrano al segmento in cui viene commessa la violenza o la minaccia così da rinforzare l'efficacia intimidatoria della condotta (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, alberti, Rv. 252518 - 01; Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785 - 01; Sez. 3, n. 23927 del 16/02/2021, Arcella, Rv. 281599 - 02; Sez. 5, n. 12743 del 20/02/2020, Alletto, Rv. 279022 - 01). Sotto tale profilo, pertanto, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il rinvio alla disciplina di cui all'art. 112 cod. pen., che si riferisce al concorso, è inconferente e la motivazione della Corte territoriale è sul punto corretta e adeguata. Qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in diritto per la decisione della quale non sia necessario procedere ad accertamenti di fatto, d'altro canto, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione stessa, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186998; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322) e, al limite, anche ove la giustificazione sia del tutto mancata (Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, Scordio, Rv. 273296). 2.3. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo n. 1 cod. pen. con riferimento alla mancata partecipazione della ricorrente alla fase della reazione e della minaccia che sarebbe stata posta in essere dal solo ANEL. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con il riferimento alla presenza della ricorrente nel momento in cui è stata esercitata la violenza dal ANEL, fondando così la conclusione sul punto sul "concorso" anche solo morale della Di AU nella fase della violenza (la ricorrente ha rinforzato il proposito del ANEL e ha contribuito a intimidire le persone offese), non è incorsa in alcun errore né la motivazione può ritenersi omessa o carente (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). 2.4. Nel quarto e quinto motivo la difesa deduce la violazione di legge con riferimento al giudizio di bilanciamento e al calcolo della pena in relazione alla disciplina di cui all'art. 63 cod. pen. che sarebbe stata erroneamente applicata. Le doglianze, formulate in termini generici, sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, infatti, con i riferimenti ai precedenti penali, alle modalità del fatto e alla condotta processuale tenuta dalla ricorrente, ha adeguatamente motivato in ordine alla quantificazione della pena e circa il giudizio di bilanciamento effettuato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata e considerazioni sub 1.4). 2.4.1. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla dedotta violazione dell'art. 63 cod. pen. 6 La lettura della norma prospettata dalla difesa, secondo la quale questa in presenza di due aggravanti speciali imporrebbe di tenere conto di una sola delle due anche nel giudizio di bilanciamento, infatti, è palesemente errata. L'art. 63 cod. pen., al solo scopo di mitigare gli aumenti di pena che deriverebbero dall'applicazione di due o più aggravanti a effetto speciale, prevede che il giudice debba applicare la pena stabilita per una sola delle stesse, quella meno grave, e che poi la pena possa essere dallo stesso ulteriormente aumentata, questa volta in termini ordinari, cioè di un terzo, per la seconda aggravante. A fronte di tale formulazione, quindi, la norma non prevede affatto che nel caso di concorso di più circostanze aggravanti a effetto speciale se ne debba considerare solo una ma, anzi, che queste vadano comunque tutte valutate. 3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1°/7/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MA MONACO;
RITENUTO IN FATTO La CORTE d'APPELLO di MILANO, con sentenza del 20/4/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO il 7/2/2019 nei confronti di ANIA RN e DI UR MA NT in relazione al reato di rapina aggravata di cui agli artt. 110, 628, commi secondo e terzo n. 1 cod. pen. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 2. Avv. Barbazza per RN ANEL. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 33, comma 1, 178, comma 1 lett a), 179 comma 1 e 185 cod. proc. pen. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62, 350, 191, 192 commi 1 e 2, 125, comma 3, 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. anche con riferimento al travisamento della prova. 1 fr Penale Sent. Sez. 2 Num. 39528 Anno 2022 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: MONACO MARCO MA Data Udienza: 01/07/2022 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1 lett. e), 604 cod. proc. pen. e 99 cod. pen. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1 lett. e), 605 cod. proc. pen. e 132, 133, 62 bis, 62, comma primo n. 4 cod. pen. in relazione alla determinazione della pena e circa il mancato riconoscimento con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti. 3. Avv. Belotti per TA AN Di AU 3.1. Vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica quale tentativo di rapina impropria. 3.2. Vizio di motivazione quanto alla specifica doglianza contenuta nell'atto di appello circa la sussistenza dell'aggravante delle "più persone riunite". 3.3. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo n. 1 cod. pen. 3.4. Violazione di legge quanto al giudizio di bilanciamento e al calcolo della pena in relazione alla disciplina di cui all'art. 63 cod. pen. 4. In data 17 giugno 2022 è sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Procuratore Generale, in persona del Sost. dott. Alessandro Cimmino, ha concluso per il rigetto dei ricorsi. 6. In data 21 giugno 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali l'avv. Barbazza, in difesa di RN ANEL, insiste per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Ricorso presentato nell'interesse di RN ANEL. 1.1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 33, comma 1, 178, comma 1 lett a), 179 comma 1 e 185 cod. proc. pen. rilevando che la sentenza impugnata sarebbe nulla in quanto redatta e sottoscritta dal consigliere anziano piuttosto che dal presidente relatore, deceduto il giorno successivo la deliberazione della sentenza. La doglianza è manifestamente infondata. Ai sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen., infatti, in caso di morte o di altro impedimento per il quale il presidente non può sottoscrivere la sentenza, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del collegio. Nel caso di specie, pertanto, nel quale il presidente è deceduto e di tale situazione viene dato atto nella sentenza, non si è verificata alcuna nullità, ciò anche in quanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, "le condizioni di capacità del giudice, necessarie, ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., per aversi un atto valido e, quindi, anche una sentenza validamente resa, attengono al momento della decisione e non al momento 2 dell'eventuale deposito della motivazione successivo la pronuncia. Si è, in particolare precisato che, con la lettura del dispositivo in udienza, il giudice conclude la sua attività giurisdizionale, mentre la redazione della motivazione ha lo scopo di rendere edotte le parti delle ragioni che Io hanno indotto a prendere la decisione già pubblicata. Pertanto, pur essendo la motivazione elemento essenziale di validità dell'atto, non è prescritto che, per la redazione della stessa, il giudice debba continuare a possedere quei requisiti di capacità prescritti per la deliberazione" (da ultimo Sez. 3, n. 4692 del 12/9/2019, dep 2020, Adami, Rv. 278408, non massimata sul punto). 1.2. Nel secondo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62, 350, 191, 192 commi 1 e 2, 125, comma 3, 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., anche con riferimento al travisamento della prova, evidenziando che la Corte territoriale avrebbe fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni confessorie rese dalla coimputata TA AN Di AU, così come riferite da uno degli operanti e da uno dei testimoni che hanno raccontato che questa avrebbe mostrato la scatola vuota delle scarpe, quando, invece, la merce sottratta non è stata mai rinvenuta e la stessa Di AU ha poi reso dichiarazioni completamente diverse spiegando che si era data alla fuga solo per il timore che fosse rinvenuta la cocaina di cui era in possesso. Sotto tale profilo, pertanto, la Corte territoriale avrebbe fondato la propria conclusione su testimonianze inutilizzabili e incorrendo nel travisamento della prova laddove ha ritenuto che la coimputata avesse sottratto anche la scatola delle scarpe, poi rinvenuta vuota. Le doglianze sono manifestamente infondate. 1.2.1. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale l'affermazione di responsabilità non si fonda sulle dichiarazioni rese dalla Di AU quanto, piuttosto, sulla testimonianza resa dal teste UZ e da uno degli operanti in ordine a quanto dagli stessi osservato direttamente. I testi, e in specifico l'operante, infatti, non hanno riferito quanto affermato dall'imputata e si sono limitati a rappresentare che la stessa, fermata per la sottrazione delle scarpe, ha mostrato la scatola della merce che è risultata vuota. Alla testimonianza sul punto, pertanto, il cui contenuto non è costituito dalle dichiarazioni rese nell'immediatezza dalla persona fermata ma si riferisce esclusivamente a quanto personalmente osservato e accertato dal testimone, non si applicano i divieti di cui agli artt. 62 e 350 cod. proc. pen. e la stessa è utilizzabile. 1.2.2. Il travisamento dedotto non sussiste e comunque lo stesso risulta irrilevante in ordine alla conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito. La conclusione dei giudici di merito in ordine all'impossessamento o meno della scatola e al luogo nel quale questa sarebbe stata rinvenuta, infatti, si fonda sulle dichiarazioni rese dai testi che sul punto non appaiono del tutto sovrapponibili, potendosi 3 ragionevolmente ritenere sia che la stessa sia stata prelevata e abbandonata dagli imputati prima di lasciare l'esercizio commerciale ovvero anche che questa sia stata portata all'esterno. Sotto tale profilo, pertanto, considerata l'assenza di vizi logici, la motivazione non è sul punto sindacabile. La circostanza, d'altro canto, non risulta comunque decisiva in quanto il ragionamento dei giudici di merito -fondato sull'accertata sottrazione, sulla condotta tenuta dei due imputati e sulla circostanza che la Di AU ha mostrato la scatola dalla quale la merce è stata sottratta- risulta adeguato e coerente così che ogni ulteriore e critica, che si basa peraltro su di una diversa e alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente (cfr. Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gunnina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 1.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1 lett. e), 604 cod. proc. pen. e 99 cod. pen. rilevando che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza della recidiva e avrebbe altresì omesso di motivare con specifico riferimento alla circostanza che per la precedente condanna il ricorrente aveva chiesto e ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali, svolto con esito positivo così come dichiarato dal Tribunale di Sorveglianza. Circostanza questa che anche secondo la giurisprudenza di legittimità dovrebbe essere tenuta in specifica considerazione e che avrebbe imposto di non applicare la recidiva contestata. La doglianza è manifestamente infondata. Pure considerata la circostanza che l'ultimo segmento del cumulo di alcune delle pene inflitte è stato eseguito per affidamento in prova al servizio sociale, la conclusione dei giudici di merito quanto all'applicazione della recidiva, che comunque non ha comportato alcun aumento di pena, risulta corretta e adeguata. Ad avviso del Collegio, infatti, anche in assenza di uno specifico riferimento alla misura alternativa alla detenzione, il rinvio alle numerosissime condanne subite, alcune per fatti specifici commessi con violenza, è sufficiente quanto al giudizio sulla personalità sul punto e la motivazione, espressione del potere discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile in questa sede. 1.4. Nel quarto e ultimo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1 lett. e), 605 cod. proc. pen. e 132, 133, 62 bis, 62, comma primo n. 4 cod. pen. in relazione alla determinazione della pena e circa il mancato riconoscimento con giudizio di prevalenza delle circostanze 4 attenuanti. In specifico I ricorrente censura la motivazione della Corte territoriale in tema di quantificazione della pena e giudizio di bilanciamento, espresso in termini di equivalenza, rilevando l'omessa considerazione delle modalità maldestre della condotta e lo scarso valore di quanto sottratto. Le doglianze sono manifestamente infondate. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche nonché al bilanciamento, in termini di equivalenza, della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. rispetto all'aggravante e alla recidiva contestata, tenuto conto della personalità dell'imputato, gravato di altre precedenti condanne. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, d'altro canto, fondate sulla considerazione che il comportamento tenuto sarebbe stato maldestro, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818) 2. Ricorso proposto nell'interesse di TA AN Di AU 2.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica quale tentativo di rapina impropria rilevando che la Corte territoriale si sarebbe appiattita sulla valutazione espressa dal Tribunale senza in effetti rendere sul punto alcuna motivazione. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con il riferimento specifico all'avvenuto impossessamento delle scarpe e alla circostanza che queste non sono mai tornate nella disponibilità del proprietario delle stesse, diversamente da quanto indicato dal ricorrente, si è espressamente pronunciata sul motivo di appello proposto dalla difesa. In tali termini, benché sintetici considerata la scarsa consistenza dell'argomentazione proposta nell'atto di appello, la motivazione sul punto risulta corretta e adeguata. 2.2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione quanto alla specifica censura contenuta nell'atto di appello circa la sussistenza dell'aggravante delle "più persone riunite", che sarebbe configurabile solo ove le persone siano in numero uguale o superiore a cinque, così come si desumerebbe da una lettura della norma in combinato disposto con l'art. 112 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. Come riconosciuto dalla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, infatti, l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo n. 1 cod. pen., è configurabile tutte le volte 5 in cui, pure se la condotta viene posta in essere da una sola di esse, almeno due persone concorrano al segmento in cui viene commessa la violenza o la minaccia così da rinforzare l'efficacia intimidatoria della condotta (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, alberti, Rv. 252518 - 01; Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Keita, Rv. 282785 - 01; Sez. 3, n. 23927 del 16/02/2021, Arcella, Rv. 281599 - 02; Sez. 5, n. 12743 del 20/02/2020, Alletto, Rv. 279022 - 01). Sotto tale profilo, pertanto, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, il rinvio alla disciplina di cui all'art. 112 cod. pen., che si riferisce al concorso, è inconferente e la motivazione della Corte territoriale è sul punto corretta e adeguata. Qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in diritto per la decisione della quale non sia necessario procedere ad accertamenti di fatto, d'altro canto, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione stessa, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno, Rv. 186998; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, Iamonte, Rv. 255515; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322) e, al limite, anche ove la giustificazione sia del tutto mancata (Sez. 1, n. 29036 del 06/02/2018, Scordio, Rv. 273296). 2.3. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo n. 1 cod. pen. con riferimento alla mancata partecipazione della ricorrente alla fase della reazione e della minaccia che sarebbe stata posta in essere dal solo ANEL. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con il riferimento alla presenza della ricorrente nel momento in cui è stata esercitata la violenza dal ANEL, fondando così la conclusione sul punto sul "concorso" anche solo morale della Di AU nella fase della violenza (la ricorrente ha rinforzato il proposito del ANEL e ha contribuito a intimidire le persone offese), non è incorsa in alcun errore né la motivazione può ritenersi omessa o carente (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). 2.4. Nel quarto e quinto motivo la difesa deduce la violazione di legge con riferimento al giudizio di bilanciamento e al calcolo della pena in relazione alla disciplina di cui all'art. 63 cod. pen. che sarebbe stata erroneamente applicata. Le doglianze, formulate in termini generici, sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, infatti, con i riferimenti ai precedenti penali, alle modalità del fatto e alla condotta processuale tenuta dalla ricorrente, ha adeguatamente motivato in ordine alla quantificazione della pena e circa il giudizio di bilanciamento effettuato (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata e considerazioni sub 1.4). 2.4.1. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto alla dedotta violazione dell'art. 63 cod. pen. 6 La lettura della norma prospettata dalla difesa, secondo la quale questa in presenza di due aggravanti speciali imporrebbe di tenere conto di una sola delle due anche nel giudizio di bilanciamento, infatti, è palesemente errata. L'art. 63 cod. pen., al solo scopo di mitigare gli aumenti di pena che deriverebbero dall'applicazione di due o più aggravanti a effetto speciale, prevede che il giudice debba applicare la pena stabilita per una sola delle stesse, quella meno grave, e che poi la pena possa essere dallo stesso ulteriormente aumentata, questa volta in termini ordinari, cioè di un terzo, per la seconda aggravante. A fronte di tale formulazione, quindi, la norma non prevede affatto che nel caso di concorso di più circostanze aggravanti a effetto speciale se ne debba considerare solo una ma, anzi, che queste vadano comunque tutte valutate. 3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1°/7/2022