CASS
Sentenza 15 settembre 2023
Sentenza 15 settembre 2023
Massime • 1
Non è configurabile il reato impossibile, in presenza dell'attività di agenti "infiltrati" o "provocatori", nel caso in cui l'azione criminosa non deriva soltanto dagli spunti e dalle sollecitazioni istigatrici di questi, ma costituisce l'effetto di stimoli ed elementi condizionanti autonomamente riferibili all'agente, posto che l'inidoneità della condotta deve essere valutata oggettivamente, con giudizio "ex ante", nel suo valore assoluto e non di relazione con la simultanea azione dell'"infiltrato".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/09/2023, n. 45852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45852 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IC AR nato a [...] il [...] ICV NI nato il [...] avverso l'ordinanza del 28/03/2023 del TRIB. LIBERTA' di RIETI udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. Penale Sent. Sez. 2 Num. 45852 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 15/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di NI IC e CO KO ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Rieti che ha rigettato l'istanza di riesame del decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero (avente ad oggetto banconote autentiche e non e una macchina conta soldi), in ordine ai reati di cui agli artt. 56- 640 e 648 cod. pen 2. Deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 640 cod. pen. stante l'assenza di querela e pur versandosi in ipotesi di reato impossibile o di tentativo inidoneo, alla luce delle modalità consumative del reato "stimolato" dall'intervento di una troupe televisiva della trasmissione "Striscia la notizia" in cerca di un servizio giornalistico ed alla cui iniziativa erano dunque da ricondursi le presunte apparenti persone offese. 3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale TT Pedicini, con requisitoria del 24/07/2023, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono manifestamente infondati. 1. L'accertamento della sussistenza del 'fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati - nella specie gli oggetti oltre modo significativi sequestrati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano la misura adottata. La quale misura, nel caso di specie, essendo un mezzo di ricerca della prova, non presuppone un accertamento dell'esistenza del reato, bensì la semplice indicazione di un reato astrattamente configurabile, oltre la rilevanza probatoria dell'oggetto che si intende acquisire in relazione al reato ipotizzato. Ne consegue che è legittimo il sequestro di documenti falsi, di carte di identità intestate ad altri, di banconote false, ecc. che depongano per la commissione di condotte truffaldine. Quanto, poi, alla mancanza della querela quale condizione di procedibilità, il Collegio è ben consapevole che sul tema esistono orientamenti contrastanti e che parte della giurisprudenza, anche citata dal ricorrente (da ultimo Sez. 3, n. 3983 2 del 4/02/2022, Rv. 282713 che richiama a sua volta un obiter della sentenza n. 49783/2009 delle Sezioni unite), la ritiene condizione di legittimità del sequestro, ma nel caso in esame risulta che al momento della pronuncia dell'ordinanza impugnata (28/03/2023), i termini per proporre la querela non erano ancora scaduti, risultando il fatto accertato il 22/02/2023, all'atto del primo sequestro della p.g. allorché l'indagato ed i correi vennero colti nel compimento dei fatti per cui fu iscritta la notizia di reato. A norma dell'art. 346 cod. proc. pen., in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, nessuna preclusione incontra l'attività di indagine preliminare necessaria ad assicurare le fonti di prova (così testualmente si esprime la disposizione richiamata), tanto che si prevede anche la possibilità di esperire l'incidente probatorio quando dal ritardo vi è pericolo di dispersione della prova. La censura svolta dal ricorrente risulta, pertanto, carente di interesse in ragione dell'assenza della necessaria attualità, financo alla data di presentazione del presente ricorso (sottoscritto dal legale il 17/04/2023). 2. Non è configurabile il reato impossibile, in presenza dell'attività di agenti "infiltrati" o "provocatori", quando l'azione criminosa non deriva esclusivamente, dagli spunti e dalle sollecitazioni istigatrici di questi, ma costituisce l'effetto di stimoli ed elementi condizionanti autonomamente riferibili all'agente, posto che l'inidoneità della condotta deve essere valutata oggettivamente con giudizio "ex ante", nel suo valore assoluto e non di relazione con la simultanea azione dell'"infiltrato". (Sez. 6, n. 39216 del 09/04/2013, Rv. 256592 - 01; Sez. 5, n. 33835 del 2021, in motivazione pag. 5; Sez. 7, ord. n. 5640 del 2019, in motivazione pag. 2). Nel caso in esame, peraltro, la doglianza difensiva pone a fondamento del suo rilievo un'indagine di fatto preclusa in questa sede. 3. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, condannandosi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15/09/2023
lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022. Penale Sent. Sez. 2 Num. 45852 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 15/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di NI IC e CO KO ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Rieti che ha rigettato l'istanza di riesame del decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero (avente ad oggetto banconote autentiche e non e una macchina conta soldi), in ordine ai reati di cui agli artt. 56- 640 e 648 cod. pen 2. Deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 640 cod. pen. stante l'assenza di querela e pur versandosi in ipotesi di reato impossibile o di tentativo inidoneo, alla luce delle modalità consumative del reato "stimolato" dall'intervento di una troupe televisiva della trasmissione "Striscia la notizia" in cerca di un servizio giornalistico ed alla cui iniziativa erano dunque da ricondursi le presunte apparenti persone offese. 3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale TT Pedicini, con requisitoria del 24/07/2023, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono manifestamente infondati. 1. L'accertamento della sussistenza del 'fumus commissi delicti" va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati - nella specie gli oggetti oltre modo significativi sequestrati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano la misura adottata. La quale misura, nel caso di specie, essendo un mezzo di ricerca della prova, non presuppone un accertamento dell'esistenza del reato, bensì la semplice indicazione di un reato astrattamente configurabile, oltre la rilevanza probatoria dell'oggetto che si intende acquisire in relazione al reato ipotizzato. Ne consegue che è legittimo il sequestro di documenti falsi, di carte di identità intestate ad altri, di banconote false, ecc. che depongano per la commissione di condotte truffaldine. Quanto, poi, alla mancanza della querela quale condizione di procedibilità, il Collegio è ben consapevole che sul tema esistono orientamenti contrastanti e che parte della giurisprudenza, anche citata dal ricorrente (da ultimo Sez. 3, n. 3983 2 del 4/02/2022, Rv. 282713 che richiama a sua volta un obiter della sentenza n. 49783/2009 delle Sezioni unite), la ritiene condizione di legittimità del sequestro, ma nel caso in esame risulta che al momento della pronuncia dell'ordinanza impugnata (28/03/2023), i termini per proporre la querela non erano ancora scaduti, risultando il fatto accertato il 22/02/2023, all'atto del primo sequestro della p.g. allorché l'indagato ed i correi vennero colti nel compimento dei fatti per cui fu iscritta la notizia di reato. A norma dell'art. 346 cod. proc. pen., in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, nessuna preclusione incontra l'attività di indagine preliminare necessaria ad assicurare le fonti di prova (così testualmente si esprime la disposizione richiamata), tanto che si prevede anche la possibilità di esperire l'incidente probatorio quando dal ritardo vi è pericolo di dispersione della prova. La censura svolta dal ricorrente risulta, pertanto, carente di interesse in ragione dell'assenza della necessaria attualità, financo alla data di presentazione del presente ricorso (sottoscritto dal legale il 17/04/2023). 2. Non è configurabile il reato impossibile, in presenza dell'attività di agenti "infiltrati" o "provocatori", quando l'azione criminosa non deriva esclusivamente, dagli spunti e dalle sollecitazioni istigatrici di questi, ma costituisce l'effetto di stimoli ed elementi condizionanti autonomamente riferibili all'agente, posto che l'inidoneità della condotta deve essere valutata oggettivamente con giudizio "ex ante", nel suo valore assoluto e non di relazione con la simultanea azione dell'"infiltrato". (Sez. 6, n. 39216 del 09/04/2013, Rv. 256592 - 01; Sez. 5, n. 33835 del 2021, in motivazione pag. 5; Sez. 7, ord. n. 5640 del 2019, in motivazione pag. 2). Nel caso in esame, peraltro, la doglianza difensiva pone a fondamento del suo rilievo un'indagine di fatto preclusa in questa sede. 3. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, condannandosi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15/09/2023