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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 22/12/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2165/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione civile – controversie di lavoro e previdenza
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
CA OP, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2165/2025 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentata e difesa dall'avv. ANNA MARIA Parte_1
CHINDAMO;
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso Controparte_1 dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI REGGIO CALABRIA;
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.10.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- L'odierna ricorrente, premesso di essere attualmente docente, alle dipendenze del con contratto a tempo Controparte_1 determinato e di esserlo stata per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2024/2025 e di non aver percepito la somma di
500,00 euro annui di cui all'art. 1, comma, 121 L. n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (cd. carta elettronica del docente), ha adito questo giudice del lavoro al fine di accertare il proprio diritto pagina1 di 6
ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la
Carta elettronica del docente e, per l'effetto, condannare il CP_1 resistente al pagamento del contributo alla formazione di parte ricorrente.
2.- Costituendosi in giudizio, il Controparte_1
ha chiesto il rigetto del ricorso.
[...]
3.- Deve, in via preliminare, essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte del in capo a parte CP_1 ricorrente per mancata prova dei requisiti soggettivi, avendo la docente depositato unitamente all'atto introduttivo, inserimento nelle
GPS (Graduatorie provinciali per le supplenze) per gli aa. ss. 2024/25
e 2025/26.
3.1. Deve, inoltre, ritenersi rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal per l'anno scolastico 2019/2020, avendo CP_1 riguardo ad una annualità non richiesta da parte ricorrente.
4.- Nel merito, si premette che l'art. 1, comma 121, L. 107/2015, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 572, L. 207/2024
(legge di bilancio per il 2025) prevede la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo, nonché dei docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile e che i D.P.C.M. emanati per l'attuazione, nel confermare un tanto, hanno precisato che la somma di cui alla Carta verrà erogata ai docenti “sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”
(art.2 DPCM 32313/15) e che tra la platea dei destinatari vi sono anche
“i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art.
514 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 e quelli in comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari” (DPCM 28 novembre 2016).
4.1.- Si osserva che alcuna giustificazione può sorreggere un trattamento differenziato tra personale assunto a tempo indeterminato ed a tempo determinato ovvero tra docenti incaricati di supplenze annuali e docenti incaricati di supplenze fino al termine delle pagina2 di 6
attività didattiche, attesa la finalizzazione del beneficio in parola a favorire l'aggiornamento e la qualificazione delle competenze professionali, così come chiarito dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza n. 450/2022, la quale ha statuito che “la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente Controparte_1
a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.
A tali conclusioni è, altresì, giunta la Corte di Cassazione, chiarendo che: “La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. (C. 29961/2023) CP_1
La Corte di cassazione aggiunge, altresì, che l'attribuzione della
Carta è connessa ad una “didattica annuale”, così come evincibile dai primi due commi dell'art. 4 L. 124/1999, trattandosi in entrambi i casi
“di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certa”.
4.2.- Contrariamente a quanto sostenuto dal inoltre, con la CP_1 pronuncia richiamata la Corte di Cassazione non ha inteso escludere dal novero dei beneficiari i titolari di incarichi di supplenza c.d. breve o saltuaria, ma ha escluso “dall'ambito del decidere la
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possibilità di assimilare estensivamente alla didattica "annuale", di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche”.
Sul punto, è di recente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea, che ha avuto modo di precisare che “nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo … possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo. Spetta tuttavia al giudice del rinvio, che è il solo a disporre del complesso degli elementi pertinenti, effettuare una valutazione al riguardo (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2023, C- Controparte_2
270/22, EU:C:2023:933, punto 68)”.
La CGUE ha aggiunto che “occorre stabilire se l'eventuale differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili possa essere giustificata da «ragioni oggettive»”, ma che, “anche supponendo che la normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale abbia effettivamente l'obiettivo di sostenere specificamente ed esclusivamente la didattica scolastica annua, occorre inoltre che la differenza di trattamento tra docenti di ruolo, che dispongono di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato, risponda a un'esigenza reale e non derivi, in realtà, da una scelta piuttosto assimilabile a un criterio che si basa, in modo generale ed astratto, esclusivamente sulla durata stessa dell'impiego [v., in tal senso, sentenza del 20 febbraio 2024, X
(Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto 63], circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia
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sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori
a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato [sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41e giurisprudenza citata, nonché ordinanza del 18 maggio 2022,
[...] elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto Controparte_3
46].”
La Corte ha, pertanto, concluso, affermando che “la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
5.- Nel caso di specie, le supplenze possono essere ricondotte alle ipotesi di cui alla predetta disposizione, dal momento che parte ricorrente ha dato prova di aver avuto contratti di lavoro a tempo determinato, depositati unitamente all'atto introduttivo e stipulati con il che, al contrario, non Controparte_1 ha allegato, né provato, l'esistenza di ragioni oggettive giustificanti un differente trattamento rispetto ai docenti di ruolo, se non legate alla mera durata del rapporto di lavoro.
5.- Accertato il diritto al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, per gli anni scolastici di servizio svolti in virtù dei contratti a tempo determinato indicati da parte ricorrente, il va quindi CP_1
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condannato all'adozione delle attività necessarie a consentire alla ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo.
6.- Atteso l'accoglimento della domanda di parte ricorrente, le spese del presente giudizio sono liquidate come da D.M. 55/2014, in ragione del valore della causa, della limitata attività svolta, della serialità delle questioni trattate e considerato che alcuna attività istruttoria
è stata compiuta, come da dispositivo, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P Q M
DICHIARA il diritto di parte ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2024/2025 e condanna il
[...] dozione di ogni atto necessario per consentirne Controparte_4 il godimento tramite la Carta Docente;
PONE in capo all'amministrazione resistente le spese del giudizio in euro 1030,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Palmi, 22/12/2025
Il giudice
CA OP
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