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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 5188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5188 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°1771 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
(nome da nubile ), nata il [...] a Parte_1 Per_1
Brooklyn, New York (USA); (nome da nubile , Controparte_1 Pt_1
nata il [...] a [...], Texas (USA); Parte_2
nato il [...] a [...], Texas (USA); nato Controparte_2
il 17 giugno 1982 a Marrero, Louisiana (USA); , nato il 9 Controparte_3
giugno 2004 a Metairie, Louisiana (USA); rappresentati e difesi dall'avv.
SO AR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA
LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 44, ROMA, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_4 CP_5
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/02/2024, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nato il Persona_2
28 ottobre 1869 nel Comune di Bivona, in Agrigento, da genitori italiani.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_4
costituito, rimanendo contumace.
Con ordinanza resa il 16.12.2024, “rilevato che dal certificato di
naturalizzazione (doc. 3 produzione di parte ricorrente), , Persona_2
avo dei ricorrenti, risulta essere nato il [...];
- rilevato, altresì, che il detto dato anagrafico diverge dalla data di nascita
dello stesso avo riportata nell'estratto del suo atto di nascita (28.10.1869)
(doc. 1)”, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 10.07.2025,
sostituita dal deposito di note scritte, con invito alla parte ricorrente al deposito di note illustrative. Indi, nella predetta data, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
Va preliminarmente rilevato che parte ricorrente non ha fornito alcun chiarimento rispetto a quanto rilevato con ordinanza del 16.12.2024 e,
pertanto, non è stata data la prova della mancata naturalizzazione dell'avo entro il raggiungimento della maggiore età della figlia. Chi invoca il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, deve fornire la prova della trasmissione ininterrotta lungo la linea genealogica dello status
di cittadino italiano.
L'art. 12, comma 2, della legge n. 555 del 1912 recita "i figli minori non
emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano
comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza
di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli
articoli 3 e 9".
Alla luce della detta disposizione normativa -applicabile ratione temporis-
la mancata naturalizzazione dell'avo quale cittadino del paese di emigrazione,
rappresenta elemento costitutivo del diritto di cittadinanza di cui si chiede il riconoscimento e, pertanto, a parere di questo giudicante, il relativo onere ricade su chi richiede l'accertamento dello status.
Non rilevano, sul punto, le sentenze n. 25317/2022 e n. 25318/2022, rese dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, poiché le dette decisioni si riferiscono alla c.d. “grande naturalizzazione” adottata dallo Stato brasiliano con decreto del 1889, con il quale venne concessa la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti nel paese.
Anche con la decisione n. 14194/2024, la Corte Suprema di Cassazione,
nella premessa di inquadramento generale, riporta “ogni persona ha un diritto
soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba
distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione
all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in
ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera
impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione (Cass. Sez. U,
n. 25317 e 25318/2022; Cass. n. 12894/2023”.
Le considerazioni che precedono trovano conforto nell'art. 19 bis, comma
2 ter, della legge n. 150/2011, introdotto con decreto legge n. 36/2025,
convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2025, non applicabile al caso di specie, il quale recita “Nelle controversie in materia di accertamento della
cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad
allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di
perdita della cittadinanza previste dalla legge”.
In definitiva, poiché i ricorrenti non hanno dato prova della continuità della trasmissione della cittadinanza italiana lungo la linea di discendenza, il ricorso va rigettato.
Del tutto irrilevante appare, infine, la questione di legittimità
costituzionale, sollevata dalla parte ricorrente con note scritte depositate l'8.07.2025 con riferimento al Decreto legge n. 36/2025, convertito con legge n. 74/2025, poiché la detta normativa non si applica al caso di specie.
Sussistono giusti motivi, attesa la natura del procedimento, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta il ricorso;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 20/12/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°1771 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
(nome da nubile ), nata il [...] a Parte_1 Per_1
Brooklyn, New York (USA); (nome da nubile , Controparte_1 Pt_1
nata il [...] a [...], Texas (USA); Parte_2
nato il [...] a [...], Texas (USA); nato Controparte_2
il 17 giugno 1982 a Marrero, Louisiana (USA); , nato il 9 Controparte_3
giugno 2004 a Metairie, Louisiana (USA); rappresentati e difesi dall'avv.
SO AR ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA
LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 44, ROMA, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI
E
, in persona del pro tempore, Controparte_4 CP_5
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12/02/2024, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nato il Persona_2
28 ottobre 1869 nel Comune di Bivona, in Agrigento, da genitori italiani.
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_4
costituito, rimanendo contumace.
Con ordinanza resa il 16.12.2024, “rilevato che dal certificato di
naturalizzazione (doc. 3 produzione di parte ricorrente), , Persona_2
avo dei ricorrenti, risulta essere nato il [...];
- rilevato, altresì, che il detto dato anagrafico diverge dalla data di nascita
dello stesso avo riportata nell'estratto del suo atto di nascita (28.10.1869)
(doc. 1)”, il procedimento veniva rinviato all'udienza del 10.07.2025,
sostituita dal deposito di note scritte, con invito alla parte ricorrente al deposito di note illustrative. Indi, nella predetta data, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente ha formulato le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
Va preliminarmente rilevato che parte ricorrente non ha fornito alcun chiarimento rispetto a quanto rilevato con ordinanza del 16.12.2024 e,
pertanto, non è stata data la prova della mancata naturalizzazione dell'avo entro il raggiungimento della maggiore età della figlia. Chi invoca il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, deve fornire la prova della trasmissione ininterrotta lungo la linea genealogica dello status
di cittadino italiano.
L'art. 12, comma 2, della legge n. 555 del 1912 recita "i figli minori non
emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano
comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la cittadinanza
di uno stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli
articoli 3 e 9".
Alla luce della detta disposizione normativa -applicabile ratione temporis-
la mancata naturalizzazione dell'avo quale cittadino del paese di emigrazione,
rappresenta elemento costitutivo del diritto di cittadinanza di cui si chiede il riconoscimento e, pertanto, a parere di questo giudicante, il relativo onere ricade su chi richiede l'accertamento dello status.
Non rilevano, sul punto, le sentenze n. 25317/2022 e n. 25318/2022, rese dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, poiché le dette decisioni si riferiscono alla c.d. “grande naturalizzazione” adottata dallo Stato brasiliano con decreto del 1889, con il quale venne concessa la cittadinanza brasiliana a tutti gli stranieri residenti nel paese.
Anche con la decisione n. 14194/2024, la Corte Suprema di Cassazione,
nella premessa di inquadramento generale, riporta “ogni persona ha un diritto
soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba
distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione
all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in
ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera
impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione (Cass. Sez. U,
n. 25317 e 25318/2022; Cass. n. 12894/2023”.
Le considerazioni che precedono trovano conforto nell'art. 19 bis, comma
2 ter, della legge n. 150/2011, introdotto con decreto legge n. 36/2025,
convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2025, non applicabile al caso di specie, il quale recita “Nelle controversie in materia di accertamento della
cittadinanza italiana chi chiede l'accertamento della cittadinanza è tenuto ad
allegare e provare l'insussistenza delle cause di mancato acquisto o di
perdita della cittadinanza previste dalla legge”.
In definitiva, poiché i ricorrenti non hanno dato prova della continuità della trasmissione della cittadinanza italiana lungo la linea di discendenza, il ricorso va rigettato.
Del tutto irrilevante appare, infine, la questione di legittimità
costituzionale, sollevata dalla parte ricorrente con note scritte depositate l'8.07.2025 con riferimento al Decreto legge n. 36/2025, convertito con legge n. 74/2025, poiché la detta normativa non si applica al caso di specie.
Sussistono giusti motivi, attesa la natura del procedimento, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta il ricorso;
dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Palermo, in data 20/12/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.