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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 911/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RI GEREMIA, TO
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1675/2025 depositato il 01/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gragnano - Via Vittorio Veneto,15 80054 Gragnano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15450/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 07/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362300000337 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362300000557 TARI
- INVITO AL PAGAMENTO n. 19022400007377 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6744/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Appellato: non costituiti il Comune e Publiservizi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza 15450\24 , ha rigettato il ricorso di
Ricorrente_1 avverso gli accertamenti esecutivi di cui in epigrafe, per Tari 2018, 2019, 2024 (Comune di Gragnano, Publiservizi s.r.l.).
Il contribuente ha proposto appello (vi è anche memoria), per i motivi che si diranno;
i resistenti
(Comune e concessionario non si sono costituiti. .
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 5 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi giudici hanno disatteso il ricorso del contribuente, da un lato rimarcando (a confutazione dei motivi di ricorso) che gli avvisi in oggetto erano completi, e consentivano l'esatta individuazione degli immobili
(incombendo poi sul contribuente stesso l'onere di provare l'inidoneità dell'immobile alla produzione dei rifiuti), dall'altro la tempestiva notifica degli atti prodromici.
L'appellante lamenta che il primo giudice abbia riconosciuto la sussistenza dei presupposti d'imposta con travisamento dei fatti, non avendo mai contestato la specificità degli atti impugnati, e tantomeno che gli stessi non producessero rifiuti (né aveva mai lamentato il difetto di notifica degli atti prodromici);
l'impugnazione – e così ora l'appello- concerne piuttosto la mancanza di prova della proprietà\possesso\ detenzione da parte sua degli immobili per cui è causa in Gragnano.
Al di là del rilievo che la stessa lettura del ricorso di primo grado (e della memoria integrativa) evidenzia che l'attuale appellante formulò quegli specifici rilievi disattesi dalla sentenza di prime cure, deve rimarcarsi che il contribuente - fin dal primo grado- ha contestato specificamente di essere proprietario \possessore\ detentore degli immobili di cui si tratta, senza che controparte muovesse specifiche contestazioni.
Solo in questo grado di giudizio (ma ammissibilmente, ex art. 58 d.lgs 546\92, nel testo risultante dall'intervento demolitorio\additivo di Corte Cost. 36\25) l'appellante ha esibito certificazione negativa notarile, da cui risulta che lo stesso – nel periodo 1973-2025 non è mai stato proprietario di immobili in
Gragnano; nessun elemento, infine, consente di ritenere che lo stesso disponesse comunque, in via di fatto, degli immobili di cui si tratta.
Da qui l'accoglimento dell'appello. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati, e si liquidano in dispositivo, mentre possono esserecompensate, per i gravi motivi di cui in moivazione, quelle di primo grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto l'originario ricorso del contribuente. Condanna gli appellati al pagamento, in solido, delle spese e competenze del presente grado, liquidate complessivamente in euro 580,00 oltre accessori;
compensate per il primo grado.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
05/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
RI GEREMIA, TO
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1675/2025 depositato il 01/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gragnano - Via Vittorio Veneto,15 80054 Gragnano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15450/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
13 e pubblicata il 07/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362300000337 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362300000557 TARI
- INVITO AL PAGAMENTO n. 19022400007377 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6744/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Appellato: non costituiti il Comune e Publiservizi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, con la sentenza 15450\24 , ha rigettato il ricorso di
Ricorrente_1 avverso gli accertamenti esecutivi di cui in epigrafe, per Tari 2018, 2019, 2024 (Comune di Gragnano, Publiservizi s.r.l.).
Il contribuente ha proposto appello (vi è anche memoria), per i motivi che si diranno;
i resistenti
(Comune e concessionario non si sono costituiti. .
Questa Corte ha trattato il giudizio all'udienza del 5 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I primi giudici hanno disatteso il ricorso del contribuente, da un lato rimarcando (a confutazione dei motivi di ricorso) che gli avvisi in oggetto erano completi, e consentivano l'esatta individuazione degli immobili
(incombendo poi sul contribuente stesso l'onere di provare l'inidoneità dell'immobile alla produzione dei rifiuti), dall'altro la tempestiva notifica degli atti prodromici.
L'appellante lamenta che il primo giudice abbia riconosciuto la sussistenza dei presupposti d'imposta con travisamento dei fatti, non avendo mai contestato la specificità degli atti impugnati, e tantomeno che gli stessi non producessero rifiuti (né aveva mai lamentato il difetto di notifica degli atti prodromici);
l'impugnazione – e così ora l'appello- concerne piuttosto la mancanza di prova della proprietà\possesso\ detenzione da parte sua degli immobili per cui è causa in Gragnano.
Al di là del rilievo che la stessa lettura del ricorso di primo grado (e della memoria integrativa) evidenzia che l'attuale appellante formulò quegli specifici rilievi disattesi dalla sentenza di prime cure, deve rimarcarsi che il contribuente - fin dal primo grado- ha contestato specificamente di essere proprietario \possessore\ detentore degli immobili di cui si tratta, senza che controparte muovesse specifiche contestazioni.
Solo in questo grado di giudizio (ma ammissibilmente, ex art. 58 d.lgs 546\92, nel testo risultante dall'intervento demolitorio\additivo di Corte Cost. 36\25) l'appellante ha esibito certificazione negativa notarile, da cui risulta che lo stesso – nel periodo 1973-2025 non è mai stato proprietario di immobili in
Gragnano; nessun elemento, infine, consente di ritenere che lo stesso disponesse comunque, in via di fatto, degli immobili di cui si tratta.
Da qui l'accoglimento dell'appello. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza degli appellati, e si liquidano in dispositivo, mentre possono esserecompensate, per i gravi motivi di cui in moivazione, quelle di primo grado.
P.Q.M.
Accoglie l'appello, e per l'effetto l'originario ricorso del contribuente. Condanna gli appellati al pagamento, in solido, delle spese e competenze del presente grado, liquidate complessivamente in euro 580,00 oltre accessori;
compensate per il primo grado.