TRIB
Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 30/06/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 768/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.5.2025 da
(C.F.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Rieti Viale dei Flavi n. 15 presso lo studio dell'Avv. Carla PISTOLESI che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso e
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Rieti, Viale CP_1 C.F._2
Matteucci n. 1/b presso lo studio dell'avv. Simone PETRANGELI che lo rappresenta e lo difende giusta procura alle liti allegata al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte:
Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare in Rieti via Comotti, 43 con collocamento con il padre e presso la madre in Via Don Benedetto Riposati n. 35. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
Assegnare la casa familiare in Rieti, via Comotti, 43 al Signor CP_1
1 Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli con affido alternato: 3 giorni con il padre e tre giorni settimanali con la madre;
periodo natalizio: dal 24 al 30/12 con il padre e dal 31/12 al 06/01 con la madre ad anni alterni come pure per le festività pasquali dal mercoledì al giorno di Pasqua con l'uno e dal lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo con l'altro ad anni alterni;
le vacanze estive un mese ciascuno dei genitori i quali prenderanno accordi entro il 30/05 di ogni anno e comunque secondo accordi che verranno presi di volta in volta;
Disporre che i genitori provvedano al mantenimento diretto per le spese ordinarie ed al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate;
L'assegno Unico verrà percepito interamente dal Signor CP_1
Porre a carico di ciascun genitore il mantenimento dei figli, il figlio percepisce una Per_1 indennità di frequenza erogata dall'INPS per € 324,24. Il suddetto importo verrà destinato dai genitori per le necessità del figlio;
I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento godendo di reddito autonomo.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 17.5.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in data 29.04.2006 nel Comune di Rieti, trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune di Rieti (atto n. 14, anno 2006, parte I), optando per il regime della comunione legale dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto: che dalla loro unione coniugale sono nati Per_2
, il 19/09/2006, il 27/11/2007 e
[...] Persona_3 Parte_2
l'11/12/2008; con sentenza n. 184/2024 pubbl. il 23/03/2024 emessa su domanda congiunta delle parti è stata dichiarata la separazione dei coniugi;
dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
sussistono gli estremi per lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche alle condizioni di cui al ricorso.
Con note scritte depositate per la udienza del 29.5.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole il 10.6.2025.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, atteso
2 che dalla separazione pronunciata con sentenza n. n. 184/2024 pubbl. il 23/03/2024 la convivenza non è mai ripresa e la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
Il 29.04.2006 nel Comune di Rieti, trascritto nei registri dello Stato Civile del CP_1
detto Comune di Rieti (atto n. 14, anno 2006, parte I),
-affida i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare in Rieti via Comotti, 43 con collocamento con il padre e presso la madre in Via Don Benedetto Riposati n. 35. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
-assegna la casa familiare in Rieti, via Comotti, 43 al Signor CP_1
-dispone i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli con affido alternato secondo le seguenti modalità: 3 giorni con il padre e tre giorni settimanali con la madre;
periodo natalizio: dal 24 al 30/12 con il padre e dal 31/12 al 06/01 con la madre ad anni alterni come pure per le festività pasquali dal mercoledì al giorno di Pasqua con l'uno e dal lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo con l'altro ad anni alterni;
le vacanze estive un mese ciascuno dei genitori i quali prenderanno accordi entro il 30/05 di ogni anno e comunque secondo accordi che verranno presi di volta in volta;
-dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto per le spese ordinarie ed al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate;
3 -dà atto che l'assegno Unico verrà percepito interamente dal Signor CP_1
-pone a carico di ciascun genitore il mantenimento dei figli;
-dà atto che il figlio percepisce una indennità di frequenza erogata dall'INPS per € 324,24 Per_1
e che il suddetto importo verrà destinato dai genitori per le necessità del figlio;
-dà atto che i coniugi rinunciano al reciproco mantenimento godendo di reddito autonomo;
-dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 26 giugno 2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Il Tribunale, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.5.2025 da
(C.F.: ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Rieti Viale dei Flavi n. 15 presso lo studio dell'Avv. Carla PISTOLESI che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso e
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Rieti, Viale CP_1 C.F._2
Matteucci n. 1/b presso lo studio dell'avv. Simone PETRANGELI che lo rappresenta e lo difende giusta procura alle liti allegata al ricorso ricorrenti con l'intervento del PM ex art. 70 comma 2 c.p.c.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni congiunte:
Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare in Rieti via Comotti, 43 con collocamento con il padre e presso la madre in Via Don Benedetto Riposati n. 35. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
Assegnare la casa familiare in Rieti, via Comotti, 43 al Signor CP_1
1 Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli con affido alternato: 3 giorni con il padre e tre giorni settimanali con la madre;
periodo natalizio: dal 24 al 30/12 con il padre e dal 31/12 al 06/01 con la madre ad anni alterni come pure per le festività pasquali dal mercoledì al giorno di Pasqua con l'uno e dal lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo con l'altro ad anni alterni;
le vacanze estive un mese ciascuno dei genitori i quali prenderanno accordi entro il 30/05 di ogni anno e comunque secondo accordi che verranno presi di volta in volta;
Disporre che i genitori provvedano al mantenimento diretto per le spese ordinarie ed al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate;
L'assegno Unico verrà percepito interamente dal Signor CP_1
Porre a carico di ciascun genitore il mantenimento dei figli, il figlio percepisce una Per_1 indennità di frequenza erogata dall'INPS per € 324,24. Il suddetto importo verrà destinato dai genitori per le necessità del figlio;
I coniugi rinunciano al reciproco mantenimento godendo di reddito autonomo.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso congiunto depositato il 17.5.2025 avanti il Tribunale di Rieti, i coniugi sopra indicati hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto in data 29.04.2006 nel Comune di Rieti, trascritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune di Rieti (atto n. 14, anno 2006, parte I), optando per il regime della comunione legale dei beni.
A tal fine, i ricorrenti hanno esposto: che dalla loro unione coniugale sono nati Per_2
, il 19/09/2006, il 27/11/2007 e
[...] Persona_3 Parte_2
l'11/12/2008; con sentenza n. 184/2024 pubbl. il 23/03/2024 emessa su domanda congiunta delle parti è stata dichiarata la separazione dei coniugi;
dalla data della separazione a oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
sussistono gli estremi per lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modifiche alle condizioni di cui al ricorso.
Con note scritte depositate per la udienza del 29.5.2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso, e il giudice ha riservato la decisione al Collegio.
Il PM ha espresso parere favorevole il 10.6.2025.
***
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio, atteso
2 che dalla separazione pronunciata con sentenza n. n. 184/2024 pubbl. il 23/03/2024 la convivenza non è mai ripresa e la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il Collegio, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
Il 29.04.2006 nel Comune di Rieti, trascritto nei registri dello Stato Civile del CP_1
detto Comune di Rieti (atto n. 14, anno 2006, parte I),
-affida i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la casa familiare in Rieti via Comotti, 43 con collocamento con il padre e presso la madre in Via Don Benedetto Riposati n. 35. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
-assegna la casa familiare in Rieti, via Comotti, 43 al Signor CP_1
-dispone i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli con affido alternato secondo le seguenti modalità: 3 giorni con il padre e tre giorni settimanali con la madre;
periodo natalizio: dal 24 al 30/12 con il padre e dal 31/12 al 06/01 con la madre ad anni alterni come pure per le festività pasquali dal mercoledì al giorno di Pasqua con l'uno e dal lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo con l'altro ad anni alterni;
le vacanze estive un mese ciascuno dei genitori i quali prenderanno accordi entro il 30/05 di ogni anno e comunque secondo accordi che verranno presi di volta in volta;
-dispone che i genitori provvedano al mantenimento diretto per le spese ordinarie ed al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate;
3 -dà atto che l'assegno Unico verrà percepito interamente dal Signor CP_1
-pone a carico di ciascun genitore il mantenimento dei figli;
-dà atto che il figlio percepisce una indennità di frequenza erogata dall'INPS per € 324,24 Per_1
e che il suddetto importo verrà destinato dai genitori per le necessità del figlio;
-dà atto che i coniugi rinunciano al reciproco mantenimento godendo di reddito autonomo;
-dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rieti (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 26 giugno 2025
Il Giudice rel.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
4