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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 17/02/2026, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 168/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente
CR AL, RE
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 347/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 380/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 1
e pubblicata il 04/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018 1T 015377 000 REGISTRO 2018
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018 1T 015376 000 REGISTRO 2018
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019 1T 016500 000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il
13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 380/2023 del 4.7/4.9.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Firenze rigettava il ricordo di Ricorrente_1 avverso tre avvisi di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate di Firenze per imposta di Registro, in relazione ad un acquisto immobiliare con agevolazioni “prima casa”, con successiva rivendita e tempestivo riacquisto, sempre oggetto di analogo beneficio fiscale, nonché accensione di mutuo acceso per il suddetto acquisto di immobile.
La ripresa a tassazione conseguiva dal rilievo che l'immobile oggetto del secondo acquisto, avvenuto in data 17.10.2019, posto in Campi Bisenzio alla Indirizzo_2, presso il quale il Ricorrente_1 aveva debitamente indicato la propria residenza, veniva da costui locato il 1.1.2021, con contestuale trasferimento della residenza in altro immobile, in Indirizzo_1, ove già risiedeva la moglie
Il primo Giudice, argomentando sulla necessità che il beneficio “prima casa” poteva essere mantenuto solo in quanto l'immobile oggetto del secondo acquisto fosse stato adibito a propria abitazione, da parte dell'acquirente, riteneva che tale circostanza non si fosse effettivamente verificata;
in quanto il breve lasso di tempo intercorso tra l'acquisto e la destinazione locatizia, costituiva elemento dimostrativo dell'intento elusivo dell'operazione. Laddove il detto secondo acquisto appariva progettato, fin dall'inizio, con finalità diverse da quelle di adibire l'immobile ad abitazione propria e del proprio nucleo familiare.
Il contribuente si appella e con un primo motivo eccepisce la violazione di legge, lamentando come la sentenza gravata, nel momento in cui censura il comportamento del contribuente, sospettabile della macchinazione sopra descritta, introduce un canone del tutto estraneo al paradigma normativo;
poiché il beneficio, che dipende dal fatto di risiedere o lavorare nel comune ove è posto l'immobile di cui si tratta, non è sottoposto ad alcun termine decadenziale. Per modo che è del tutto irrilevante, secondo parte appellante, e nessuna deduzione sul punto è consentita, che l'immobile, opo oltre un anno, sia stato locato.
Con un secondo motivo si eccepisce altresì che il giudicante, respingendo implicitamente detta questione in quanto assorbita, ha omesso di valutare, in relazione alla ripresa concernente il mutuo, che quest'ultimo era in realtà un mutuo per liquidità e non un mutuo per l'acquisto dell'immobile prima casa.
L'Ufficio controdeduce, quanto al mutuo, osservando che lo stesso è testualmente come mutuo inerente l'acquisto immobiliare. Mentre, sul primo motivo, osserva che la norma espressamente prevede che il secondo acquisto mantiene le agevolazioni solo a condizione che l'immobile, acquistato nell'anno dal primo trasferimento, sia adibito dall'acquirente a propria abitazione principale;
circostanza non verificatasi, nella specie, come deciso dalla sentenza gravata, in quanto la concessione in locazione dell'immobile, a pochi mesi dal suo acquisto, consente di escludere la detta condizione. E ciò, nonostante che la legge non preveda un termine minimo fino al quale l'immobile debba possedere tale destinazione.
Con successiva memoria l'appellante, oltre a ribadire le questioni già svolte nell'atto d'appello, segnala un precedente di legittimità che ritiene coerente alle proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Non è in discussione che il beneficio de quo possa essere mantenuto, nel caso di specie, solo in quanto l'immobile oggetto del secondo acquisto, sia adibito dal proprietario a propria abitazione. Peraltro, in difetto di elementi di segno contrario, è pacifico che l'aver fissato nel detto immobile la residenza, sia da ritenersi elemento sufficiente a comprovare la sua destinazione ad abitazione personale.
Detta situazione, che è quella realizzata dal Ricorrente_1 all'atto del secondo acquisto, in data 17.10.2019, non è gravata da alcun termine decadenziale, come lo stesso Ufficio sottolinea, entro il quale il beneficio viene meno, ove venga meno la destinazione dell'immobile ad abitazione personale. Talché la sola possibilità di ritenere il venir meno del beneficio è data dalla dimostrazione, sia pure indiziaria e presuntiva, che, nonostante la presa di residenza, l'immobile non sia mai stato, in realtà, l'effettiva abitazione del proprietario richiedente il beneficio.
Detta condizione, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, non sembra potersi dire verificata nella fattispecie. Laddove, la permanenza della residenza, e quindi della destinazione, quantomeno in via presuntiva, a propria abitazione, dell'immobile di Galleria di Vittorio 16, per oltre un anno, da parte del Ricorrente_1, non permette di sorreggere, a contrariis, in difetto di altre allegazioni di prova, alcuna presunzione, chiara e precisa, che detta residenza sia stata soltanto apparente;
e concepita al solo fine di assicurarsi la permanenza dei benefici prima casa.
Ne consegue che il beneficio, vigente all'atto del secondo acquisto, non può dirsi decaduto per il mero successivo cambio di residenza, che può avere le motivazioni più varie, di per sé non rilevanti in questa sede, e che pertanto l'appello va accolto. Con estensione anche alla ripresa concernete il contratto di mutuo, sicuramente inerente, come deduce anche l'Ufficio, al coevo e collegato acquisto immobiliare.
Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese legali
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, accoglie l'appello e compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MANZIONE DOMENICO, Presidente
CR AL, RE
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 347/2024 depositato il 29/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 380/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado FIRENZE sez. 1
e pubblicata il 04/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018 1T 015377 000 REGISTRO 2018
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018 1T 015376 000 REGISTRO 2018
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2019 1T 016500 000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il
13/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 380/2023 del 4.7/4.9.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Firenze rigettava il ricordo di Ricorrente_1 avverso tre avvisi di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate di Firenze per imposta di Registro, in relazione ad un acquisto immobiliare con agevolazioni “prima casa”, con successiva rivendita e tempestivo riacquisto, sempre oggetto di analogo beneficio fiscale, nonché accensione di mutuo acceso per il suddetto acquisto di immobile.
La ripresa a tassazione conseguiva dal rilievo che l'immobile oggetto del secondo acquisto, avvenuto in data 17.10.2019, posto in Campi Bisenzio alla Indirizzo_2, presso il quale il Ricorrente_1 aveva debitamente indicato la propria residenza, veniva da costui locato il 1.1.2021, con contestuale trasferimento della residenza in altro immobile, in Indirizzo_1, ove già risiedeva la moglie
Il primo Giudice, argomentando sulla necessità che il beneficio “prima casa” poteva essere mantenuto solo in quanto l'immobile oggetto del secondo acquisto fosse stato adibito a propria abitazione, da parte dell'acquirente, riteneva che tale circostanza non si fosse effettivamente verificata;
in quanto il breve lasso di tempo intercorso tra l'acquisto e la destinazione locatizia, costituiva elemento dimostrativo dell'intento elusivo dell'operazione. Laddove il detto secondo acquisto appariva progettato, fin dall'inizio, con finalità diverse da quelle di adibire l'immobile ad abitazione propria e del proprio nucleo familiare.
Il contribuente si appella e con un primo motivo eccepisce la violazione di legge, lamentando come la sentenza gravata, nel momento in cui censura il comportamento del contribuente, sospettabile della macchinazione sopra descritta, introduce un canone del tutto estraneo al paradigma normativo;
poiché il beneficio, che dipende dal fatto di risiedere o lavorare nel comune ove è posto l'immobile di cui si tratta, non è sottoposto ad alcun termine decadenziale. Per modo che è del tutto irrilevante, secondo parte appellante, e nessuna deduzione sul punto è consentita, che l'immobile, opo oltre un anno, sia stato locato.
Con un secondo motivo si eccepisce altresì che il giudicante, respingendo implicitamente detta questione in quanto assorbita, ha omesso di valutare, in relazione alla ripresa concernente il mutuo, che quest'ultimo era in realtà un mutuo per liquidità e non un mutuo per l'acquisto dell'immobile prima casa.
L'Ufficio controdeduce, quanto al mutuo, osservando che lo stesso è testualmente come mutuo inerente l'acquisto immobiliare. Mentre, sul primo motivo, osserva che la norma espressamente prevede che il secondo acquisto mantiene le agevolazioni solo a condizione che l'immobile, acquistato nell'anno dal primo trasferimento, sia adibito dall'acquirente a propria abitazione principale;
circostanza non verificatasi, nella specie, come deciso dalla sentenza gravata, in quanto la concessione in locazione dell'immobile, a pochi mesi dal suo acquisto, consente di escludere la detta condizione. E ciò, nonostante che la legge non preveda un termine minimo fino al quale l'immobile debba possedere tale destinazione.
Con successiva memoria l'appellante, oltre a ribadire le questioni già svolte nell'atto d'appello, segnala un precedente di legittimità che ritiene coerente alle proprie conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Non è in discussione che il beneficio de quo possa essere mantenuto, nel caso di specie, solo in quanto l'immobile oggetto del secondo acquisto, sia adibito dal proprietario a propria abitazione. Peraltro, in difetto di elementi di segno contrario, è pacifico che l'aver fissato nel detto immobile la residenza, sia da ritenersi elemento sufficiente a comprovare la sua destinazione ad abitazione personale.
Detta situazione, che è quella realizzata dal Ricorrente_1 all'atto del secondo acquisto, in data 17.10.2019, non è gravata da alcun termine decadenziale, come lo stesso Ufficio sottolinea, entro il quale il beneficio viene meno, ove venga meno la destinazione dell'immobile ad abitazione personale. Talché la sola possibilità di ritenere il venir meno del beneficio è data dalla dimostrazione, sia pure indiziaria e presuntiva, che, nonostante la presa di residenza, l'immobile non sia mai stato, in realtà, l'effettiva abitazione del proprietario richiedente il beneficio.
Detta condizione, a differenza di quanto ritenuto in sentenza, non sembra potersi dire verificata nella fattispecie. Laddove, la permanenza della residenza, e quindi della destinazione, quantomeno in via presuntiva, a propria abitazione, dell'immobile di Galleria di Vittorio 16, per oltre un anno, da parte del Ricorrente_1, non permette di sorreggere, a contrariis, in difetto di altre allegazioni di prova, alcuna presunzione, chiara e precisa, che detta residenza sia stata soltanto apparente;
e concepita al solo fine di assicurarsi la permanenza dei benefici prima casa.
Ne consegue che il beneficio, vigente all'atto del secondo acquisto, non può dirsi decaduto per il mero successivo cambio di residenza, che può avere le motivazioni più varie, di per sé non rilevanti in questa sede, e che pertanto l'appello va accolto. Con estensione anche alla ripresa concernete il contratto di mutuo, sicuramente inerente, come deduce anche l'Ufficio, al coevo e collegato acquisto immobiliare.
Sussistono valide ragioni per disporre la compensazione integrale delle spese legali
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, accoglie l'appello e compensa le spese.