Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 15/04/2026, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00682/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00828/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 828 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocata Maria Maradei, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Direzione provinciale di Cosenza, non costituito in giudizio;
Ministero dell'interno, rappresentato e difeso, ex lege, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'accertamento
del diritto al riconoscimento dei benefici economici di cui all'art 6- bis del d.l. n.387/1987, con obbligo dell'amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti da detta disposizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, co. 4 -bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. OL CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti – in servizio nell’Arma dei Carabinieri fino al collocamento in quiescenza avvenuto a domanda a più di 40 anni di servizio utile e 55 di età – agiscono nei confronti dell’I.n.p.s. per l’accertamento del diritto al riconoscimento, nella base di calcolo per la liquidazione del proprio trattamento di fine servizio, T.F.S., dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6- bis d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 l. n. 232/1990, e per la condanna dell’istituto previdenziale al ricalcolo del trattamento, con inclusione dei sei scatti stipendiali, oltre a interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
Riferiscono, in fatto, di aver rivolto, il 12 dicembre 2021, espressa richiesta all’istituto previdenziale, il quale non ha fornito riscontro, né provveduto al ricalcolo.
2. L’I.n.p.s., pur ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
Si è costituito in giudizio, invece, il Ministero dell’Interno, parimenti intimato, chiedendo di essere estromesso dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva.
3. La causa è stata trattenuta in decisione, all’udienza di merito straordinaria del 20 marzo 2026.
4. Tanto premesso, deve, preliminarmente, essere vagliata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dal Ministero dell’Interno.
4.1. L’eccezione è fondata, giacché la competenza in ordine al riconoscimento del beneficio per il quale agiscono i ricorrenti e la conseguente rideterminazione della base di calcolo del trattamento di fine servizio appartiene esclusivamente all’Istituto di previdenza.
5. Passando all’esame del merito, ritiene il Collegio che le censure articolate dai ricorrenti siano fondate, in conformità ai propri precedenti ( ex plurimis , Tar Calabria, I, 13 aprile 2026, n.678; 29 dicembre 2025, n. 22024; 26 maggio 2025, n. 906; 26 maggio 2025, n. 906; 7 ottobre 2024, n. 1426), che si richiamano anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
5.1. In particolare, l’art. 6- bis D.L. 21 settembre 1987, n. 387, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto sicurezza, ha previsto che “ 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto ”.
Il comma 2, della citata norma stabilisce che “ Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”.
In base al successivo comma 3 “ I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo è fissata per il 1° luglio 1991 ”.
Ciò posto, il Collegio condivide l’impostazione di quella parte della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la tesi difensiva che l’I.n.p.s. ha sostenuto nei diversi giudizi già decisi da questa Sezione sovrappone due regimi giuridici aventi diverso oggetto, cioè quello dettato dall’art. 6- bis D.L. 387/1987 in materia di determinazione del T.F.S. per il personale delle Forze di Polizia, che dispone l’applicazione del beneficio pari a sei scatti stipendiali, richiamato poi, per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, dall’art. 1911, comma 3, D. Lgs. 66/2010 recante il codice dell’ordinamento militare, e quello relativo ai presupposti per il conseguimento della pensione di anzianità.
Invero, la corrispondenza tra i relativi requisiti - esistente in origine ma venuta meno per effetto di sopravvenienze normative - non può indurre a condividere la predicabilità di una permanente ed inscindibile connessione tra gli stessi anche a fronte delle citate modifiche normative e che, quindi, la disciplina dell’art. 6- bis citato recepisca automaticamente le novità apportate nel tempo alle disposizioni previdenziali in punto di età pensionabile, e ciò dunque a prescindere dalla considerazione che l’intenzione originaria del legislatore possa essere stata nel senso di operare un parallelismo tra gli istituti.
Va rilevato, peraltro, che il comma 2 non opera un rinvio o un richiamo all’istituto della pensione di anzianità - richiamo invece presente, ex adverso , nel comma 1 che fa riferimento alle ipotesi di cessazione dal servizio “ per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto ”- ma si limita a esplicitare, mediante espressioni numeriche dal significato univoco, il dato anagrafico, indicato in “ 55 anni di età ”, e quello contributivo, vale a dire del possesso di “ 35 anni di servizio ”, richiesti per accedere al beneficio della maggiorazione della base di calcolo del T.F.S.
È stato poi affermato in giurisprudenza che un eventuale difetto di coordinamento, ove effettivamente riscontrabile, dovrebbe trovare correzione in sede legislativa, non certo attraverso un’interpretazione che contravviene al chiaro tenore letterale delle disposizioni rilevanti.
Il Consiglio di Stato ha poi precisato, in argomento, come la cessazione del servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio, in presenza del duplice presupposto rappresentato dall’anzianità anagrafica e retributiva, precisando altresì che l’art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165/1997, che riconosce i sei scatti al personale che cessa dal servizio a domanda ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito, si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica, pertanto, il regime di calcolo del trattamento di fine servizio (Consiglio di Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2985 e 22 novembre 2023, n. 9997; cfr. anche C.G.A.R.S. 9 marzo 2023, n. 209).
5.2. La lettura combinata delle disposizioni in parola permette, inoltre, di ritenere che l’articolo 6- bis del decreto-legge n. 387/1987 trovi applicazione nei confronti del personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza.
6. Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, sussistendo i presupposti oggettivi e soggettivi perché i ricorrenti beneficino dell’istituto di cui all’art. 6- bis D.L. n. 387/1987, in quanto appartenenti ad un corpo di polizia ad ordinamento militare, l’Arma dei Carabinieri, che, al momento del collocamento in congedo, erano in possesso dell’anzianità anagrafica e contributiva richiesta dalla citata norma ai fini del riconoscimento del beneficio in esame.
Ne deriva l’esito positivo dell’accertamento del diritto degli esponenti a percepire i benefici economici normativamente contemplati all’art. 6- bis D.L. n. 387/1987 e il correlato obbligo dell’amministrazione di provvedere al ricalcolo ai fini della rideterminazione dell’indennità di buonuscita e relative spettanze, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata.
7. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, vista la natura della controversia e la non univoca giurisprudenza formatasi in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto accerta il diritto dei ricorrenti a percepire il beneficio economico di cui all’art. 6 -bis D.L. n. 387/1987, con conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali e corresponsione delle spettanti somme aggiuntive.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL Durante, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
OL CI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL CI | OL Durante |
IL SEGRETARIO