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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 37/2022 depositato il 21/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari - Via Nazairo Sauro N. 23 09123 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 289/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI e pubblicata il 01/06/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13L-17094 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: dare atto della cessazione della materia del contendere.
Appellato: concorda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, rubricato al n. 637/2019, la signora Ricorrente_1
impugnava il provvedimento sopra indicato con il quale il Comune di Cagliari aveva disposto una maggiore IMU per l'anno 2013; deduceva unico, articolato, mezzo di gravame sostenendo di non avere la residenza nell'immobile oggetto dell'accertamento e chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, Sezione Terza, respingeva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza la signora Ricorrente_1 propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Si è costituito il Comune di Cagliari chiedendo venga dato atto della cessazione della materia del contendere.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 5 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto della cessazione della materia del contendere.
Il Comune di Cagliari infatti con atto protocollo n. 0332915/2022 del 11 novembre 2022 ha annullato in autotutela il provvedimento oggetto del presente giudizio.
Non resta quindi al Collegio che dichiarare l'estinzione del procedimento.
Le spese, sull'accordo delle parti, espresso alla pubblica udienza di trattazione, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del procedimento di cui al ricorso in appello in epigrafe.
Compensa integralmente spese e onorari del giudizio fra le parti costituite.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 dicembre 2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Cagliari, Sezione Prima, con la partecipazione di: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
05/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ATZENI MANFREDO, Presidente e Relatore
LATTI FRANCO, Giudice
MURINO ANTONELLA, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 37/2022 depositato il 21/01/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari - Via Nazairo Sauro N. 23 09123 Cagliari CA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 289/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI e pubblicata il 01/06/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13L-17094 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante: dare atto della cessazione della materia del contendere.
Appellato: concorda.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, rubricato al n. 637/2019, la signora Ricorrente_1
impugnava il provvedimento sopra indicato con il quale il Comune di Cagliari aveva disposto una maggiore IMU per l'anno 2013; deduceva unico, articolato, mezzo di gravame sostenendo di non avere la residenza nell'immobile oggetto dell'accertamento e chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, Sezione Terza, respingeva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza la signora Ricorrente_1 propone il ricorso in appello in epigrafe, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l'accoglimento del ricorso di primo grado.
Si è costituito il Comune di Cagliari chiedendo venga dato atto della cessazione della materia del contendere.
La causa è stata assunta in decisione all'udienza del 5 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve darsi atto della cessazione della materia del contendere.
Il Comune di Cagliari infatti con atto protocollo n. 0332915/2022 del 11 novembre 2022 ha annullato in autotutela il provvedimento oggetto del presente giudizio.
Non resta quindi al Collegio che dichiarare l'estinzione del procedimento.
Le spese, sull'accordo delle parti, espresso alla pubblica udienza di trattazione, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA
definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del procedimento di cui al ricorso in appello in epigrafe.
Compensa integralmente spese e onorari del giudizio fra le parti costituite.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio, il giorno 5 dicembre 2025 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Cagliari, Sezione Prima, con la partecipazione di: Manfredo Atzeni, presidente, estensore, Franco Latti, giudice, Antonella Murino, giudice.