Articolo 21 della Legge 7 dicembre 2000, n. 397
Articolo 20Articolo 22
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18 gennaio 2001
Art. 21. 1. Dopo l' articolo 379 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 379-bis. - (Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie segrete concernenti un procedimento penale, da lui apprese per avere partecipato o assistito ad un atto del procedimento stesso, e' punito con la reclusione fino a un anno.
La stessa pena si applica alla persona che, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell' articolo 391-quinquies del codice di procedura penale ".
Entrata in vigore il 18 gennaio 2001
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