Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conIGlio e composto dai IGg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4397/2024 R.G.N.C.
TRA nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1
MANIACI ANDREA;
- parte ricorrente -
E TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_2
dall'Avv. GIAMBONA DANILA;
- parte resistente -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)
OSSERVA
1) Con ricorso congiunto depositato il 5/10/2024 le parti, non legate da vincolo matrimoniale, hanno chiesto concordemente al Tribunale che il regime
in Palermo, il 18.10.2016, fosse regolato sulla base del seguente accordo:
“1. La figlia sarà affidata in modo condiviso a entrambi i Persona_1
genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2. La figlia avrà la residenza abituale presso l'abitazione Persona_1
sita in Palermo, Largo Balistreri Vincenzo, 8, dove continuerà a vivere con la IG.ra , quindi, con collocamento prevalente con la madre;
Parte_1
3. Il IG. corrisponderà a titolo di mantenimento della Parte_2
figlia la somma di euro 150,00 mensili, rivalutabile annualmente Per_1
secondo gli indici ISTAT, da versare alla IG.ra entro il giorno Parte_1
cinque di ogni mese, a partire dal mese di novembre 2024;
4. Entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie alla figlia, nella misura del 50% il padre e del 50% la madre, secondo il Protocollo d'intesa in materia in vigore presso il Tribunale di Palermo, da intendersi parte integrante del presente accordo;
5. Il padre potrà vedere la figlia tutte le volte che vorrà, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e previa comunicazione alla IG.ra In Parte_1
caso di disaccordo, il IG. potrà tenere con sé la piccola nei Per_1 Per_1
giorni di martedì e giovedì (non festivi) dalle ore 16:00 alle ore 19:30, nel caso in cui il giorno di martedì o giovedì sia festivo, i IG.ri e Pt_3 Per_1
concorderanno un diverso giorno della stessa settimana nel quale il padre potrà tenere con sé la figlia minore. Il IG. potrà altresì tenere con sé la figlia, Per_1
a settimane alterne, dalle ore 20:00 del venerdì alle ore 20:00 della domenica, per quattro giorni consecutivi durante le festività natalizie e di fine anno
(comprendenti un anno il Natale e l'anno successivo il Capodanno, salvo diverso accordo) e per quindici giorni (anche frazionati in due distinti periodi) nella stagione estiva (gli ultimi quindici giorni di luglio o i primi quindici giorni di agosto, ad anni alterni, salvo diverso accordo).
6. Ciascun genitore dovrà preventivamente concordare insieme all'altro genitore qualsiasi spostamento fuori città con la figlia Per_1
7. La Sig.ra in caso di variazione di residenza, dovrà comunicarlo Pt_1
tempestivamente al Sig. . Per_1
8. La figlia manterrà rapporti equilibrati e continuativi con i parenti Per_1
di ciascun ramo genitoriale, che sarà cura di ciascun genitore assicurare nel periodo di rispettiva permanenza, salvo diversi accordi;
9. I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
10. Le spese legali del presente procedimento si intendono compensate tra le parti”.
2) La domanda va senz'altro accolta, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie né alla legge, né all'interesse della figlia.
3) In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto,definitivamente pronunciando così provvede:
1) visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo di cui al ricorso congiunto depositato in data 5.10.2024, intervenuto fra e Parte_1
in ordine al regime di affidamento e di mantenimento Parte_2
della figlia minore nata a [...] il [...]; Persona_1
2) nulla sulla spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di conIGlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 16/01/2025. Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.