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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente e Relatore
MARINAI GIANMARCO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 709/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Consorzio 1 Toscana Ricorrente_1 - 02350460461
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Sorit Spa - 02241250394
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 43/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 1 e pubblicata il 21/02/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20231908500006203 C. CONSORTILE 2018
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20231908500006203 C. CONSORTILE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa dalla Corte di giustizia tributaria di Lucca in data 31 gennaio 2024, è stato accolto il ricorso promosso dalla parte contribuente società Resistente_1 SNC avverso avviso di accertamento emesso in relazione al contributo di bonifica per gli anni 2018 e 2019 convenendo in giudizio l'ente impositore e l'ente di riscossione. Secondo il primo giudice l'atto impugnato deve essere annullato in quanto non era stato correttamente determinato il quantum della pretesa tributaria: la rendita catastale del fabbricato, parametro per la determinazione del contributo, non era stata validamente determinata perché la competente Amministrazione finanziaria non aveva provveduto alla rideterminazione della rendita catastale della superficie del resede del fabbricato, in attuazione del disposto della CTP di Lucca all'esito di controversia instaurata dall'attuale società ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Pur essendo passata in giudicato quella sentenza, non era mai stato emesso un nuovo provvedimento che portasse la nuova rendita catastale a conoscenza del contribuente.
Le spese venivano compensate. Avverso la sentenza ha proposto appello il Consorzio di bonifica 1,
Toscana nord per i seguenti motivi:
-Il primo giudice avrebbe violato la disposizione di cui all'art. 112 c.p.c. relativa alla corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato. Difatti la società ricorrente aveva eccepito l'illegittimità dell'avviso solo con riferimento a uno degli immobili assoggettati a contributo, quello di Porcari foglio 13 mappa 539 subalterno 1.
-Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, la decisione della commissione tributaria di Lucca avente ad oggetto la rendita era stata effettivamente recepita dall'agenzia con decorrenza del 26 giugno
2015, come da visura storica del fabbricato che veniva riprodotta nell'atto. La attuazione non necessitava dell'emissione di un nuovo provvedimento da notificare, in quanto la rideterminazione riguardava solo il ragguaglio della superficie del resede, come indicato in sentenza, e non i criteri. Non doveva essere quindi compiuta alcuna nuova operazione estimativa ma solo una semplice operazione aritmetica in rettifica, come era stato fatto.
- Il primo giudice aveva ritenuto la quesitone al punto precedente determinante e assorbente e non si era accorto che il contributo richiesto riguardava anche altri fabbricati estranei alla vicenda, errando quindi nell'annullamento integrale dell'atto.
- Anche se per ipotesi si ritenesse che la nuova rendita per questo fabbricato doveva essere oggetto di nuovo provvedimento notificato, non ne sarebbe conseguito l'annullamento totale del contributo che si sarebbe dovuto ragguagliare quantomeno della rendita proposta dallo stesso contribuente.
-. Il contributo di bonifica è commisurato al beneficio di quell'articolo 4 comma 1B della legge regionale
Toscana numero 79 del 2012, quindi è il piano di classifica che introduce i parametri per la sua quantificazione e la rendita catastale è solo un elemento per determinare la quota di spesa da ripartire fra i consorziati;
ne conseguiva la infondatezza delle censure sulla duplicazione di imposta.
-Infine l'amministrazione appellante ripropone tutte le difese più ampiamente formulate in ragione degli originari motivi di impugnazione in merito alla carenza di motivazione dell'atto per indeterminatezza della base imponibile;
dei criteri di quantificazione del contributo e della supposta carenza di motivazione in punto di benefici. Queste censure, pur essendo riferibili solo alla società di riscossione Sorit dovevano considerarsi infondati essendovi negli atti l'indicazione di tutti gli elementi per la determinazione del contributo.
Essendo stati dimostrati l'inclusione dei beni nel perimetro di contribuenza, il tipo di opere di manutenzione e la presenza di un piano di classifica approvato, si erano realizzate le condizioni per l'operatività della presunzione di beneficio, con conseguente onere di prova contraria al contribuente secondo la giurisprudenza di legittimità.
Infondato l'ultimo motivo del ricorso relativo alla violazione del divieto di doppia imposizione tra contributo consortile e IMU legati a presupposti di fatto diversi e non coincidenti.
Si costituiva a sua volta la parte contribuente resistendo all'appello per i seguenti motivi:
-la illegittimità della determinazione della rendita catastale di cui sopra, pur relativa a un solo bene, si riferiva tuttavia al fabbricato che per dimensioni era preponderante nel calcolo del contributo, quindi era corretto l'annullamento integrale dell'atto
- Nel merito si ripropongono le questioni rimaste assorbite nella decisione di primo grado: assenza di motivazione in merito al beneficio ritratto dal fondo;
assenza di prova ex articolo 7, comma 5 bis, decreto legislativo 546 del 92 circa il beneficio ritratto, non potendo operare più la presunzione di beneficio di cui alla precedente giurisprudenza di legittimità, in seguito all'innovazione normativa;
violazione del divieto di doppia imposizione interna poiché il contributo è applicato sulla stessa base imponibile di un altro tributo patrimoniale, cioè l'IMU colpendo perciò la stessa manifestazione di ricchezza. Si sostiene che anche con i contributi di bonifica si colpisce la manifestazione di ricchezza statica, cioè il fabbricato, in quanto il contributo è obbligatorio e si applica sulla stessa base imponibile dell'IMU.
La parte appellata ha quindi chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Si costituiva a sua volta la società di riscossione Sorit deducendo la propria la carenza di legittimazione a contraddire in ordine alle censure di merito, essendo l'ente estraneo alla determinazione del tributo
Si sottolineava poi la infondatezza del dedotto vizio di motivazione dell'atto in cui erano correttamente riepilogati i dati sufficienti a dare contezza della posizione debitoria, peraltro già nota al contribuente, essendo già stato assolto l'onere di motivazione dal richiamo all'atto presupposto e cioè agli avvisi di pagamento.
Con successiva memoria, depositando il relativo documento, la parte appellante rilevava che, successivamente alla proposizione dell'appello, era intervenuta una pronuncia emessa dalla Corte di giustizia tributaria di Lucca per le annualità successive 2020-21- 22-23, con la quale si era risolta con valore di giudicato la medesima questione relativa alla rideterminazione della rendita. Con tale sentenza n. 194 del 2025, divenuta irrevocabile il 24 settembre 2025 per omessa impugnazione, si era formato giudicato con valore esterno in ordine alla legittimità ed efficacia della rendita, elemento costitutivo a carattere pluriennale. Ad ogni modo, si insisteva nelle questioni di merito già dedotte con l'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentite le parti, si deve concludere che la sentenza merita di essere riformata essendo fondati e accoglibili i motivi d'appello.
Quanto al primo punto non può che riconoscersi, come del resto ammesso dalla stessa parte privata, che la questione dedotta circa la presunta illegittimità della determinazione della rendita catastale assunta quale paramento del tributo, sia relativa solo a taluno degli immobili. Da ciò, a tutto concedere, non sarebbe potuto derivare l'annullamento integrale dell'atto, dovendosi quanto meno avere riguardo alla rendita proposta dal contribuente.
Ad ogni modo, dalla sentenza derivava la necessità di adeguamento a mezzo di mero procedimento aritmetico di quantificazione, non involgente alcun presupposto valutativo, e quindi è infondata la affermazione della nullità della rendita per difetto dell'adozione di un provvedimento formale;
peraltro è dirimente anche la circostanza, dedotta con la successiva memoria dell'appellante, in ordine alla intervenuta soluzione della quesitone con efficacia di giudicato per effetto della irrevocabilità di una sentenza avente ad oggetto il medesimo contributo calcolato sulla rendita così aggiornata, per annualità diversa;
La sentenza della corte di Lucca, n. 194/02/2025 allegata divenuta irrevocabile il 24/9/25 per omessa impugnazione, ha difatti riconosciuto la legittimità dell'assunzione della rendita così aggiornata sul procedimento di calcolo del tributo.
Tale pronuncia fa stato dovendosi ritenere la forza espansiva in quanto la legittimità della rendita catastale così aggiornata è stata riconosciuta quale base di calcolo del tributo fra le parti, contribuendo quindi a definire il rapporto tributario.
In base alla giurisprudenza di legittimità quando tra le parti vi siano giudizi che hanno per oggetto un medesimo rapporto giuridico, e uno sia definito con sentenza passata in giudicato, la risoluzione di una questione di fatto o di diritto su un punto che sia decisivo e comune ad entrambi o che sia premessa logica della decisione, preclude il riesame del punto accertato e risolto (Cass. 27013/2022, 32370/2023,
2387/2024).
Cfr. ancora Cass. n. 7475/2024
“Il processo tributario non è un giudizio sull'atto (da annullare), ma ha, invece, ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo del contribuente ed è quindi un giudizio che inevitabilmente si estende al merito e, dunque, anche all'accertamento del rapporto;
si deve escludere che il giudicato (salvo che il giudizio non si sia risolto nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione) esaurisca i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio in esito al quale si è formato e se ne deve ammettere una potenziale capacità espansiva in un altro giudizio tra le stesse parti, secondo regole non dissimili - nei limiti della « specificità̀ tributaria» - da quelle che disciplinano l'efficacia del giudicato esterno nel processo civile.
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità̀ diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il «petitum» del primo”.
Venendo all'esame delle ulteriori questioni riproposte dalle parti ed erroneamente ritenute assorbite dalla pronuncia di primo grado, si dive ritenere che le argomentazioni della parte contribuente circa la illegittimità nella formazione del contributo non siano fondate.
Anzitutto l'atto impositivo richiamato conteneva tutti gli elementi atti ad individuare i presupposti e le modalità di determinazione del tributo, con indicazione dei dati catastali dell'immobile e dei riferimenti di carattere normativo e giuridico in base ai quali il tributo è stato calcolato.
-Quanto al secondo punto si deve osservare che la giurisprudenza di legittimità ormai da tempo, con orientamento cui questo collegio aderisce, ha ritenuto quanto alla prova del beneficio, che ex art. 2697 c.c. e artt. 10, 11 e 59 del R.D. 215/1933 e degli artt. da 857 a 865 c.c. sussista una presunzione probatoria iuris tantum “ circa la sussistenza di beneficio a favore degli immobili inseriti nel perimetro di contribuenza e presi in considerazione nel piano di classifica ai fini del riparto della contribuenza” Cfr.
(Cass. ord. 25361/2018).
Piu recentemente Cass. 6849/2020 ha ribadito il principio ripercorrendo in modo completo l'excursus giurisprudenziale:
“3.3 L'esistenza di un beneficio o vantaggio diretto per il contribuente cui subordinare il pagamento dei contributi consortili è questione già affrontata e risolta da questa Corte con unanime giurisprudenza secondo la quale la adozione del cd. <> esonera il Consorzio dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica (cfr. Cass. nn.
19509/2004, 4605/2009; SU n. 26009/2008, 17066/2010, SU n. 11722/2010) riversandosi sul contribuente la prova della inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero la estinzione o modificazione del diritto di credito vantato dal Consorzio.
3.4. L'indicata interpretazione della regola di riparto ha ricevuto ulteriore precisazione nelle decisioni rese a SS.UU. in data 30.10.2008 nn. 26009, 26010 e 26012 e, quindi, nella sentenza della SSUU 14.5.2010
n.11722 che hanno circoscritto la presunzione di persistenza del diritto del Consorzio, avente titolo nel provvedimento di perimetrazione, all'ipotesi in cui il consorziato non contesti specificamente la legittimità del Piano di classificazione e riparto o la inesattezza del suo contenuto, in quanto, in tal caso, venendo meno il presupposto che determina la presunzione di legittimità della pretesa contributiva, viene conseguentemente meno anche la giustificazione dell'inversione dell'onere probatorio che fa gravare sul consorziato la prova della difformità della pretesa rispetto all'an od al quantum dovuto in base ai criteri stabiliti dagli atti amministrativi presupposti.[...]
Si tratta di principi ormai consolidati ripresi anche recenti pronunce cfr. Cass. 10482/2023 e Cassazione
n. 26692/2023.
Come anzidetto nel presente giudizio sono stati documentati dall'ente resistente gli atti amministrativi sui quali si basa la presunzione di cui sopra, - il Piano di classifica e Perimetro di contribuenza approvato con delibera della G.R. Toscana n. 1293/2016 (doc. all. 5-6); - i piani di riparto per gli anni 2018 e 2019
(doc. all. 7-8); - le delibere del Consiglio Regionale Toscano di approvazione e modifica delle Linee Guida per l'adozione dei piani di classifica (doc. all.ti 9-10); - la visura storica dell'immobile identificato nel catasto fabbricati del Comune di Porcari nel foglio 13, mapp. 539 sub 1 (doc. all. 12).
la circostanza che la parte privata lamenti che non siano state eseguite opere vantaggiose per i suoi immobili e che di tale prova diretta e non presuntiva dovesse ritenersi onerato il consorzio per effetto della nuova formulazione dell'art. 21 comma 5 bis d.lgs. 546/92, è del tutto infondata.
Fermo restando che ai sensi della legge regionale toscana art. 4 comma 1 il beneficio consiste anche nel “ mantenimento” e non solo nell'incremento di valore degli immobili, il che comporta che anche le opere di manutenzione ordinaria dirette a preservare l'integrità del suolo vi siano comprese, va considerato che la presunzione appare ancora operativa, posto che il citato art. 7 comma 5 bis, la cui portata è di natura sostanziale, non ha stravolto i principi in materia di distribuzione dell'onere della prova.
La suprema Corte di Cassazione si è già espressa sul punto con l'ordinanza n. 31878/2022 precisando che “la nuova formulazione legislativa […] non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”
Orientamento ripreso da con Ordinanza n. 16493 depositata il 13 giugno 2024 e Cass. ord. n. 2746/ del
31 ottobre 2024 con cui la Cassazione ha confermato la conclusione di cui sopra facendo salve la sussistenza di presunzioni legali;
Tale principio che deve ritenersi valevole anche nel caso di presunzioni relative di consolidata origine giurisprudenziale, quale quello di specie, stante la identità del percorso logico- argomentativo, come di recente ribadito proprio nella specifica materia de qua, dalla ordinanza della Corte di Cassazione n.
22199/25
Per contro il contribuente non ha fornito la prova contraria su di lui incombente.
Da ultimo va rilevata l'infondatezza della tesi della duplicazione di imposta avendo i due tributi, IMU e contributi di bonifica, presupposti giuridici ed economici e finalità affatto tutto diversi: il contributo di bonifica non è un'imposta patrimonio ma una forma di contribuzione ripartita tra consorziati proporzionalmente ai benefici ricevuti dall'attività di bonifica che costituisce l'attività dell' ente.
Ne deriva in accoglimento dell'appello la riforma della sentenza con declaratoria di legittimità dell'atto impugnato.
Le spese seguono alla soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, dichiara legittimo l'atto impugnato, condanna la parte soccombente alle spese di entrambi i gradi che liquida in euro 250,00 per ciascun grado e per ciascuna delle parti costituite, oltre accessori di legge.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANNIZZARO MARIA, Presidente e Relatore
MARINAI GIANMARCO, Giudice
NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 709/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Consorzio 1 Toscana Ricorrente_1 - 02350460461
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Sorit Spa - 02241250394
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 43/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez. 1 e pubblicata il 21/02/2024
Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20231908500006203 C. CONSORTILE 2018
- INVITO AL PAGAMENTO n. 20231908500006203 C. CONSORTILE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza emessa dalla Corte di giustizia tributaria di Lucca in data 31 gennaio 2024, è stato accolto il ricorso promosso dalla parte contribuente società Resistente_1 SNC avverso avviso di accertamento emesso in relazione al contributo di bonifica per gli anni 2018 e 2019 convenendo in giudizio l'ente impositore e l'ente di riscossione. Secondo il primo giudice l'atto impugnato deve essere annullato in quanto non era stato correttamente determinato il quantum della pretesa tributaria: la rendita catastale del fabbricato, parametro per la determinazione del contributo, non era stata validamente determinata perché la competente Amministrazione finanziaria non aveva provveduto alla rideterminazione della rendita catastale della superficie del resede del fabbricato, in attuazione del disposto della CTP di Lucca all'esito di controversia instaurata dall'attuale società ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Pur essendo passata in giudicato quella sentenza, non era mai stato emesso un nuovo provvedimento che portasse la nuova rendita catastale a conoscenza del contribuente.
Le spese venivano compensate. Avverso la sentenza ha proposto appello il Consorzio di bonifica 1,
Toscana nord per i seguenti motivi:
-Il primo giudice avrebbe violato la disposizione di cui all'art. 112 c.p.c. relativa alla corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato. Difatti la società ricorrente aveva eccepito l'illegittimità dell'avviso solo con riferimento a uno degli immobili assoggettati a contributo, quello di Porcari foglio 13 mappa 539 subalterno 1.
-Contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, la decisione della commissione tributaria di Lucca avente ad oggetto la rendita era stata effettivamente recepita dall'agenzia con decorrenza del 26 giugno
2015, come da visura storica del fabbricato che veniva riprodotta nell'atto. La attuazione non necessitava dell'emissione di un nuovo provvedimento da notificare, in quanto la rideterminazione riguardava solo il ragguaglio della superficie del resede, come indicato in sentenza, e non i criteri. Non doveva essere quindi compiuta alcuna nuova operazione estimativa ma solo una semplice operazione aritmetica in rettifica, come era stato fatto.
- Il primo giudice aveva ritenuto la quesitone al punto precedente determinante e assorbente e non si era accorto che il contributo richiesto riguardava anche altri fabbricati estranei alla vicenda, errando quindi nell'annullamento integrale dell'atto.
- Anche se per ipotesi si ritenesse che la nuova rendita per questo fabbricato doveva essere oggetto di nuovo provvedimento notificato, non ne sarebbe conseguito l'annullamento totale del contributo che si sarebbe dovuto ragguagliare quantomeno della rendita proposta dallo stesso contribuente.
-. Il contributo di bonifica è commisurato al beneficio di quell'articolo 4 comma 1B della legge regionale
Toscana numero 79 del 2012, quindi è il piano di classifica che introduce i parametri per la sua quantificazione e la rendita catastale è solo un elemento per determinare la quota di spesa da ripartire fra i consorziati;
ne conseguiva la infondatezza delle censure sulla duplicazione di imposta.
-Infine l'amministrazione appellante ripropone tutte le difese più ampiamente formulate in ragione degli originari motivi di impugnazione in merito alla carenza di motivazione dell'atto per indeterminatezza della base imponibile;
dei criteri di quantificazione del contributo e della supposta carenza di motivazione in punto di benefici. Queste censure, pur essendo riferibili solo alla società di riscossione Sorit dovevano considerarsi infondati essendovi negli atti l'indicazione di tutti gli elementi per la determinazione del contributo.
Essendo stati dimostrati l'inclusione dei beni nel perimetro di contribuenza, il tipo di opere di manutenzione e la presenza di un piano di classifica approvato, si erano realizzate le condizioni per l'operatività della presunzione di beneficio, con conseguente onere di prova contraria al contribuente secondo la giurisprudenza di legittimità.
Infondato l'ultimo motivo del ricorso relativo alla violazione del divieto di doppia imposizione tra contributo consortile e IMU legati a presupposti di fatto diversi e non coincidenti.
Si costituiva a sua volta la parte contribuente resistendo all'appello per i seguenti motivi:
-la illegittimità della determinazione della rendita catastale di cui sopra, pur relativa a un solo bene, si riferiva tuttavia al fabbricato che per dimensioni era preponderante nel calcolo del contributo, quindi era corretto l'annullamento integrale dell'atto
- Nel merito si ripropongono le questioni rimaste assorbite nella decisione di primo grado: assenza di motivazione in merito al beneficio ritratto dal fondo;
assenza di prova ex articolo 7, comma 5 bis, decreto legislativo 546 del 92 circa il beneficio ritratto, non potendo operare più la presunzione di beneficio di cui alla precedente giurisprudenza di legittimità, in seguito all'innovazione normativa;
violazione del divieto di doppia imposizione interna poiché il contributo è applicato sulla stessa base imponibile di un altro tributo patrimoniale, cioè l'IMU colpendo perciò la stessa manifestazione di ricchezza. Si sostiene che anche con i contributi di bonifica si colpisce la manifestazione di ricchezza statica, cioè il fabbricato, in quanto il contributo è obbligatorio e si applica sulla stessa base imponibile dell'IMU.
La parte appellata ha quindi chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Si costituiva a sua volta la società di riscossione Sorit deducendo la propria la carenza di legittimazione a contraddire in ordine alle censure di merito, essendo l'ente estraneo alla determinazione del tributo
Si sottolineava poi la infondatezza del dedotto vizio di motivazione dell'atto in cui erano correttamente riepilogati i dati sufficienti a dare contezza della posizione debitoria, peraltro già nota al contribuente, essendo già stato assolto l'onere di motivazione dal richiamo all'atto presupposto e cioè agli avvisi di pagamento.
Con successiva memoria, depositando il relativo documento, la parte appellante rilevava che, successivamente alla proposizione dell'appello, era intervenuta una pronuncia emessa dalla Corte di giustizia tributaria di Lucca per le annualità successive 2020-21- 22-23, con la quale si era risolta con valore di giudicato la medesima questione relativa alla rideterminazione della rendita. Con tale sentenza n. 194 del 2025, divenuta irrevocabile il 24 settembre 2025 per omessa impugnazione, si era formato giudicato con valore esterno in ordine alla legittimità ed efficacia della rendita, elemento costitutivo a carattere pluriennale. Ad ogni modo, si insisteva nelle questioni di merito già dedotte con l'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sentite le parti, si deve concludere che la sentenza merita di essere riformata essendo fondati e accoglibili i motivi d'appello.
Quanto al primo punto non può che riconoscersi, come del resto ammesso dalla stessa parte privata, che la questione dedotta circa la presunta illegittimità della determinazione della rendita catastale assunta quale paramento del tributo, sia relativa solo a taluno degli immobili. Da ciò, a tutto concedere, non sarebbe potuto derivare l'annullamento integrale dell'atto, dovendosi quanto meno avere riguardo alla rendita proposta dal contribuente.
Ad ogni modo, dalla sentenza derivava la necessità di adeguamento a mezzo di mero procedimento aritmetico di quantificazione, non involgente alcun presupposto valutativo, e quindi è infondata la affermazione della nullità della rendita per difetto dell'adozione di un provvedimento formale;
peraltro è dirimente anche la circostanza, dedotta con la successiva memoria dell'appellante, in ordine alla intervenuta soluzione della quesitone con efficacia di giudicato per effetto della irrevocabilità di una sentenza avente ad oggetto il medesimo contributo calcolato sulla rendita così aggiornata, per annualità diversa;
La sentenza della corte di Lucca, n. 194/02/2025 allegata divenuta irrevocabile il 24/9/25 per omessa impugnazione, ha difatti riconosciuto la legittimità dell'assunzione della rendita così aggiornata sul procedimento di calcolo del tributo.
Tale pronuncia fa stato dovendosi ritenere la forza espansiva in quanto la legittimità della rendita catastale così aggiornata è stata riconosciuta quale base di calcolo del tributo fra le parti, contribuendo quindi a definire il rapporto tributario.
In base alla giurisprudenza di legittimità quando tra le parti vi siano giudizi che hanno per oggetto un medesimo rapporto giuridico, e uno sia definito con sentenza passata in giudicato, la risoluzione di una questione di fatto o di diritto su un punto che sia decisivo e comune ad entrambi o che sia premessa logica della decisione, preclude il riesame del punto accertato e risolto (Cass. 27013/2022, 32370/2023,
2387/2024).
Cfr. ancora Cass. n. 7475/2024
“Il processo tributario non è un giudizio sull'atto (da annullare), ma ha, invece, ad oggetto la tutela di un diritto soggettivo del contribuente ed è quindi un giudizio che inevitabilmente si estende al merito e, dunque, anche all'accertamento del rapporto;
si deve escludere che il giudicato (salvo che il giudizio non si sia risolto nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione) esaurisca i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio in esito al quale si è formato e se ne deve ammettere una potenziale capacità espansiva in un altro giudizio tra le stesse parti, secondo regole non dissimili - nei limiti della « specificità̀ tributaria» - da quelle che disciplinano l'efficacia del giudicato esterno nel processo civile.
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità̀ diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il «petitum» del primo”.
Venendo all'esame delle ulteriori questioni riproposte dalle parti ed erroneamente ritenute assorbite dalla pronuncia di primo grado, si dive ritenere che le argomentazioni della parte contribuente circa la illegittimità nella formazione del contributo non siano fondate.
Anzitutto l'atto impositivo richiamato conteneva tutti gli elementi atti ad individuare i presupposti e le modalità di determinazione del tributo, con indicazione dei dati catastali dell'immobile e dei riferimenti di carattere normativo e giuridico in base ai quali il tributo è stato calcolato.
-Quanto al secondo punto si deve osservare che la giurisprudenza di legittimità ormai da tempo, con orientamento cui questo collegio aderisce, ha ritenuto quanto alla prova del beneficio, che ex art. 2697 c.c. e artt. 10, 11 e 59 del R.D. 215/1933 e degli artt. da 857 a 865 c.c. sussista una presunzione probatoria iuris tantum “ circa la sussistenza di beneficio a favore degli immobili inseriti nel perimetro di contribuenza e presi in considerazione nel piano di classifica ai fini del riparto della contribuenza” Cfr.
(Cass. ord. 25361/2018).
Piu recentemente Cass. 6849/2020 ha ribadito il principio ripercorrendo in modo completo l'excursus giurisprudenziale:
“3.3 L'esistenza di un beneficio o vantaggio diretto per il contribuente cui subordinare il pagamento dei contributi consortili è questione già affrontata e risolta da questa Corte con unanime giurisprudenza secondo la quale la adozione del cd. <> esonera il Consorzio dall'onere della prova dell'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica (cfr. Cass. nn.
19509/2004, 4605/2009; SU n. 26009/2008, 17066/2010, SU n. 11722/2010) riversandosi sul contribuente la prova della inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero la estinzione o modificazione del diritto di credito vantato dal Consorzio.
3.4. L'indicata interpretazione della regola di riparto ha ricevuto ulteriore precisazione nelle decisioni rese a SS.UU. in data 30.10.2008 nn. 26009, 26010 e 26012 e, quindi, nella sentenza della SSUU 14.5.2010
n.11722 che hanno circoscritto la presunzione di persistenza del diritto del Consorzio, avente titolo nel provvedimento di perimetrazione, all'ipotesi in cui il consorziato non contesti specificamente la legittimità del Piano di classificazione e riparto o la inesattezza del suo contenuto, in quanto, in tal caso, venendo meno il presupposto che determina la presunzione di legittimità della pretesa contributiva, viene conseguentemente meno anche la giustificazione dell'inversione dell'onere probatorio che fa gravare sul consorziato la prova della difformità della pretesa rispetto all'an od al quantum dovuto in base ai criteri stabiliti dagli atti amministrativi presupposti.[...]
Si tratta di principi ormai consolidati ripresi anche recenti pronunce cfr. Cass. 10482/2023 e Cassazione
n. 26692/2023.
Come anzidetto nel presente giudizio sono stati documentati dall'ente resistente gli atti amministrativi sui quali si basa la presunzione di cui sopra, - il Piano di classifica e Perimetro di contribuenza approvato con delibera della G.R. Toscana n. 1293/2016 (doc. all. 5-6); - i piani di riparto per gli anni 2018 e 2019
(doc. all. 7-8); - le delibere del Consiglio Regionale Toscano di approvazione e modifica delle Linee Guida per l'adozione dei piani di classifica (doc. all.ti 9-10); - la visura storica dell'immobile identificato nel catasto fabbricati del Comune di Porcari nel foglio 13, mapp. 539 sub 1 (doc. all. 12).
la circostanza che la parte privata lamenti che non siano state eseguite opere vantaggiose per i suoi immobili e che di tale prova diretta e non presuntiva dovesse ritenersi onerato il consorzio per effetto della nuova formulazione dell'art. 21 comma 5 bis d.lgs. 546/92, è del tutto infondata.
Fermo restando che ai sensi della legge regionale toscana art. 4 comma 1 il beneficio consiste anche nel “ mantenimento” e non solo nell'incremento di valore degli immobili, il che comporta che anche le opere di manutenzione ordinaria dirette a preservare l'integrità del suolo vi siano comprese, va considerato che la presunzione appare ancora operativa, posto che il citato art. 7 comma 5 bis, la cui portata è di natura sostanziale, non ha stravolto i principi in materia di distribuzione dell'onere della prova.
La suprema Corte di Cassazione si è già espressa sul punto con l'ordinanza n. 31878/2022 precisando che “la nuova formulazione legislativa […] non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema di prova, che assegnano all'istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”
Orientamento ripreso da con Ordinanza n. 16493 depositata il 13 giugno 2024 e Cass. ord. n. 2746/ del
31 ottobre 2024 con cui la Cassazione ha confermato la conclusione di cui sopra facendo salve la sussistenza di presunzioni legali;
Tale principio che deve ritenersi valevole anche nel caso di presunzioni relative di consolidata origine giurisprudenziale, quale quello di specie, stante la identità del percorso logico- argomentativo, come di recente ribadito proprio nella specifica materia de qua, dalla ordinanza della Corte di Cassazione n.
22199/25
Per contro il contribuente non ha fornito la prova contraria su di lui incombente.
Da ultimo va rilevata l'infondatezza della tesi della duplicazione di imposta avendo i due tributi, IMU e contributi di bonifica, presupposti giuridici ed economici e finalità affatto tutto diversi: il contributo di bonifica non è un'imposta patrimonio ma una forma di contribuzione ripartita tra consorziati proporzionalmente ai benefici ricevuti dall'attività di bonifica che costituisce l'attività dell' ente.
Ne deriva in accoglimento dell'appello la riforma della sentenza con declaratoria di legittimità dell'atto impugnato.
Le spese seguono alla soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
In accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, dichiara legittimo l'atto impugnato, condanna la parte soccombente alle spese di entrambi i gradi che liquida in euro 250,00 per ciascun grado e per ciascuna delle parti costituite, oltre accessori di legge.