TRIB
Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 22/11/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice AN TU ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2506/2023 R.G. avente ad oggetto “mediazione immobiliare”
PROMOSSO DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Parte_1 C.F._1
Boncompagni
-ATTRICE-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Loriano Maccari e CP_1 C.F._2
dall'avv. Enrico Maccari
-CONVENUTO-
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Baglioni CP_2 C.F._3
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, ACCERTARE
che l' ha svolto attività di mediazione immobiliare Controparte_3
relativamente alla vendita del terreno Fg 76 part.lla 757 sub. 1 posto nel Comune di Sansepolcro (AR) Via
SE NA di proprietà come da rogito notaio Dr Controparte_4 [...]
del 06/07/2022 Rep n 46873 Racc. n. 21001, E PER L'EFFETTO ND Per_1 CP_1
[...] [
nato a [...] il [...] (cod fisc. ) e ivi residente in via dei
[...] C.F._2
Malatesta n. 22, a pagare la somma di € 13.500,00 + IVA (€ 16.470,00) pari al 3% dell'importo dichiarato nel
contratto di € 450.000,00. nato ad [...] il [...] e residente in [...] CP_2
Frazione Ponte alla Piera n. 30 (cod fisc. ) a pagare la somma di € 13.500,00 + IVA (€ C.F._3
16.470,00) pari al 3% dell'importo dichiarato nel contratto di € 450.000,00 come da accordi intercorsi. IN
2 SU ND nato ad [...] il [...] e residente in [...]
(AR) Frazione Ponte alla Piera n. 30 (cod fisc. ) a pagare la somma di € 9.000,00 + IVA C.F._3
(€ 10.980,00) pari al 2% dell'importo dichiarato nel contratto di € 450.000,00. Con vittoria di spese e
competenze professionali oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge SULLA DOMANDA
RICONVENZIONALE PROPOSTA DA Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni CP_1
contraria istanza ed eccezione respinta RESPINGERE LA DOMANDA PER LITE TEMERARIA EX ART. 96
C.P.C. perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui all'atto di citazione che vanno qui intese
integralmente trascritte Con vittoria di spese e competenze professionali oltre rimborso forfettario al 15% IVA e
CPA come per legge.”.
Per “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le esposte causali, in via CP_1
gradata, di dichiarare l'inammissibilità della domanda nei confronti del sig. , ovvero respingerla. CP_1
In accoglimento della domanda riconvenzionale, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., condannare parte attrice al
risarcimento del danno conseguente alla lite temeraria, intrapresa nella consapevole carenza della posizione
soggettiva passiva in capo al convenuto. In via subordinata limitare la condanna del sig. commisurandola CP_1
alla marginalità della sua posizione nel contesto della vicenda. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per “Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis, accertato e preso atto CP_2
dell'irrilevanza del contributo causale dato dall'attività della Sig.ra alla posteriore Parte_1
conclusione della compravendita, respingere le domande di parte attrice poiché infondate in fatto e in diritto. In
ogni caso con vittoria di spese ed onorari. In via istruttoria: Si conferma l'intero compendio documentale ve rsato
agli atti del giudizio e dunque, si chiede di (A)prendere atto dei seguenti documenti offerti in comunicazione
mediante inserimento nella relativa sezione del fascicolo di parte: in sede di costituzione in giudizio : 01. Atto di
citazione; 02. Visura Omega 03. Visura G. Bros Trading S.r.l.; 04. Comunicazione email: “Proposta CP_5
di area Edificabile Sansepolcro” e allegati;
05. Comunicazione email in data 04.02.2020; 06. Comunicazione
email in data 09.03.2020; 07. Autorizzazione paesaggistica al richiedente del 23.11.2020; 08. CP_2
Segnalazione Inizio Attività Prot. Nr. 1842 del 23.02.2021; 09. Valutazione impatto acustico e previsione
ampliamento dell'attività del 03.05.2021; 10. Fatture per costi ampliamento sede di Ponte alla Piera;
11.
Comunicazione Responsabile del Procedimento 25.03.22; 12. Curriculum Ing. Parte_2 Per_2
13. Raccomandata a.r. del 31.03.2022; in occasione della seconda memoria integrativa 14. Fwd proposta
[...]
di area Edificabile Sansepolcro.msg; 15. messaggi in data 31 gen – 4 feb 2020 16: Fwd Fw dati terreno SA
3
17. e certificati.msg 18. messaggi in data 3 feb 2021. (B)Si insiste, ancorché in Per_3 Controparte_6
via cautelativa, per l'ammissione delle residue prove testimoniali formulate in seconda memoria ex art. 171 ter
c.p.c. sulle circostanze non ammesse con l'ordinanza riservata in data 27.03.2024”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, titolare dell'agenzia di mediazione Parte_1
immobiliare ha convenuto in giudizio e chiedendo Parte_1 CP_1 CP_2
l'accertamento dell'attività di mediazione svolta dall'attrice in relazione alla compravendita di un terreno sito nel Comune di Sansepolcro, identificato al foglio 76, particella 757 sub. 1, e la conseguente condanna dei convenuti al pagamento della provvigione, nella misura del 3% ciascuno sul prezzo di vendita, ovvero, in subordine, secondo gli usi camerali.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha allegato:
- all'inizio del 2020 aveva dato incarico all'agenzia immobiliare per la vendita CP_1
di n. 2 particelle: la n. 757 e la n. 652 entrambe Fg 76 poste nel Comune di Sansepolcro, SA OR, di proprietà della famiglia ed intestate alla società di cui il Controparte_7
è socio accomandante, la di lui moglie, , socia accomandataria e CP_1 Controparte_8
legale rappresentante dell'impresa, il padre, socio accomandatario;
Controparte_7
- ebbe a redigere la scheda cliente in data 01/01/2020; Parte_1
- alla fine del gennaio 2020, si metteva in contato con l'agenzia immobiliare CP_2
perché interessato all'acquisto di un terreno edificabile per la costruzione di un capannone CP_9
industriale;
- individuò i n. 2 lotti di terreno edificabili proposti dal;
Parte_1 CP_1
- in data 29/01/2020 organizzò, sul posto, unitamente al Sig , Parte_1 CP_1
un sopralluogo per fare visionare i terreni di proprietà al Controparte_4
che manifestava interesse per i terreni e chiedeva la relativa documentazione, CP_2
prontamente inviata dalla Parte_1
- seguivano ulteriori contatti tra le parti a mezzo mail in data 4.2.2020 e 9.3.2020;
- dal 22/05/2020 al 03/02/2021 intercorrevano numerose conversazioni in chat whatsapp fra e sempre relative alla trattativa del terreno visionato per il tramite Parte_1 CP_2
4 dell'agenzia immobiliare e nel periodo maggio/giugno 2020 venivano organizzati almeno n 2 incontri presso l'agenzia immobiliare per verificare se vi fossero spazi per il raggiungimento di un accordo fra le parti e le rispettive posizioni economiche;
- durante lo svolgimento delle trattative e ebbero a trattare i CP_1 CP_2
due lotti edificabili corrispondenti al Fg. 76 part..lla 757 di proprietà di CP_4 CP_1 CP_7 [...]
CP_1 e al Fg. 76 part..lla 652 sia separatamente che congiuntamente;
l'accordo non venne raggiunto in quanto la richiesta economica del era superiore rispetto a quanto offerto da CP_1 CP_2
- il mancato accordo costituiva in realtà un pretesto per interrompere le trattative e proseguirle privatamente;
- la scopriva che in data data 06/07/2022 la part..lla 757 Fg. 76 Fg sub. 1 era stata Parte_1
venduta, con rogito notaio Dr Rep. n. 46873 Racc. n. 21001, alla Banca Intesa San PA Persona_1
in qualità di società di leasing e alla società AG s.r.l. unipersonale in qualità di utilizzatore;
dalla visura della AG s.r.l. si legge che questa società ha stipulato contratto di affitto di azienda con
Omega art s.r.l. che vede come amministratore unico (padre di;
essa ha CP_11 CP_2
sede legale in Anghiari (AR) Loc Ponte alla Piera 58, la stessa della AG s.r.l.; si tratta peraltro dello stesso indirizzo di residenza sia di (padre) che di (figlio)con un numero CP_11 CP_2
civico diverso, il 30.
Secondo la attrice si tratterebbe di una operazione costruita per non corrispondere la provvigione all'agenzia, stante i collegamenti esistenti tra la AG e da un lato, e tra e la CP_2 CP_1
società dall'altro. Controparte_7
2. Si è costituito in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e la CP_1
carenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla provvigione. Ha sostenuto di non aver mai conferito incarico all'agenzia immobiliare attrice, né di aver partecipato attivamente alle trattative di vendita del terreno, appartenente alla società Niccos' di Polcri TA, AN e C. s.a.s., della quale egli non è rappresentante legale. Ha inoltre precisato che l'unico contatto con l'agenzia risale al
febbraio 2020, quando aveva fornito una mera informazione tecnica sulla normativa urbanistica, senza finalità negoziali. Quanto alla compravendita del luglio 2022, essa avveniva tra soggetti diversi, in esito a trattative autonome, e la sua posizione nella vicenda sarebbe del tutto marginale. Ha pertanto chiesto il rigetto della domanda, ovvero, in via subordinata, la limitazione della propria responsabilità, formulando altresì domanda riconvenzionale per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
5 c.p.c.
3. Si è costituito in giudizio contestando integralmente la domanda attorea, CP_2
deducendo che l'attività svolta dall'attrice è priva di incidenza causale adeguata rispetto alla conclusione dell'affare. In particolare, il convenuto ha riconosciuto di aver contattato l'agenzia nel gennaio 2020 per valutare l'acquisto di un terreno edificabile, ma ha precisato che le Parte_1
trattative si interruppero già nel giugno dello stesso anno, a seguito del rifiuto dell'offerta da parte del venditore. Ha inoltre evidenziato che fu la stessa a scoraggiare la prosecuzione del Parte_1
confronto diretto con la proprietà, ritenendo le condizioni economiche troppo distanti. Ha quindi sostenuto che l'attività svolta dalla si era limitata alla messa in relazione iniziale, senza Parte_1
alcuna incidenza causale sulla successiva conclusione dell'affare, avvenuta oltre due anni dopo e per effetto di iniziative autonome.
4. All'esito dello scambio di memorie ex art. 171-ter c.p.c., il giudice ammetteva parzialmente le prove orali.
Esaurita l'istruttoria, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con termine per note conclusionali sino a quindici giorni prima.
All'esito della udienza del 23.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, ult.
comma, c.p.c., sulle conclusioni delle parti come sopra precisate.
***
5. All'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale, la parte convenuta ha CP_2
insistito nelle proprie istanze istruttorie.
Sul punto deve ritenersi (come già in corso di causa) che i capitoli articolati siano in parte superflui
(siccome pacifici o risultanti dalla documentazione prodotta) e in parte irrilevanti ai fini della decisione, anche tenuto conto del riparto dell'onere della prova tra le parti.
Ciò conduce alla integrale conferma della ordinanza emessa sul punto in corso di causa.
6. Deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da CP_1
Come è noto, la legittimazione passiva deve essere individuata in base alla domanda formulata dalla parte attrice;
nel caso in esame, la ha allegato che l'incarico di mediazione era stato Parte_1
conferito da e conseguentemente ne ha chiesto la condanna al pagamento della CP_1
provvigione; sussiste pertanto la legittimazione passiva del covnenuto.
Non assume rilievo, ai fini che interessano nell'esame della presente eccezione, che l'immobile non
6 fosse di proprietà del ma della della quale il CP_1 Controparte_4 CP_1
non aveva la rappresentanza legale. Ed infatti l'incarico di mediazione può essere conferito anche da soggetto diverso dal proprietario del bene (basti considerare che la S.C. ha riconosciuto che il diritto alla provvigione anche laddove, per effetto della mediazione, sia stato stipulato un preliminare di cosa altrui: Cass. 6827/2001).
7. Passando al merito, la domanda è infondata e non può essere accolta.
A norma dell'art. 1755 c.c. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso
per effetto del suo intervento; deve sussistere dunque un nesso di causalità tra l'opera del mediatore e la conclusione dell'affare, declinato dalla più recente giurisprudenza in termini di “causalità adeguata”.
La Suprema Corte ha ribadito, anche di recente, che “al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art.
1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'utile intervento del mediatore nelle fasi delle trattative e la conclusione
dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di giudizio da compiere ex post, ad affare compiuto,
e incombendo sul mediatore l'onere della relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro […]
sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza” (Cass. 538/2024). Detta
conclusione è “direttamente desumibile dalla disciplina legislativa, […] la messa "in relazione di due o più
parti per la conclusione di un affare" (art. 1754 c.c.) non è elemento sufficiente, di per sè, a far ritenere che
l'affare sia "concluso per effetto" dell'intervento del mediatore (art. 1755 c.c.).
Ciò si ricava dalla interdipendente distinzione di ruolo e di portata normativa tra l'art. 1754 c.c. e l'art. 1755,
comma 1 c.c. In sè considerata, la prima disposizione si limita a definire la figura del mediatore come "colui che
mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti
di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza". Considerato invece nella sua relazione con l'art. 1755,
comma 1 c.c., l'art. 1754 c.c. consegue una portata normativa ulteriore rispetto al carattere esclusivamente
definitorio che gli è proprio in sé. La portata è di ordine negativo: diretta a negare, per l'appunto, che la semplice
messa in relazione delle parti sia requisito idoneo, di per sé, a far reputare l'affare concluso per effetto
dell'intervento del mediatore” (Cass. 3165/2023)
8. Ebbene, nel caso specifico, parte attrice non ha fornito la prova, il cui onere era gravante sulla stessa,
circa la rilevanza causale dell'attività svolta rispetto alla conclusione dell'affare in questione.
Infatti, all'esito dell'attività istruttoria esperita, la parte attrice ha dimostrato unicamente il proprio intervento nella fase iniziale di messa in relazione tra le parti e delle prime embrionali trattative, senza dimostrare che la propria attività di mediazione abbia costituito l'antecedente indispensabile e
7 causalmente adeguato della stipulazione del contratto.
In particolare, dalle risultanze istruttorie emerge chiaramente che una prima fase negoziale tra le parti si è effettivamente sviluppata per il tramite dell'agenzia ma si è interrotta nel giugno 2020 Parte_1
(il rogito è, si rammenti, del luglio 2022) per divergenze economiche, senza che vi sia stata una ripresa delle trattative mediata dalla stessa Parte_1
Risulta infatti che sin dal mese di gennaio 2020 si mise in contatto con la in CP_2 Parte_1
quanto la società Omega Art S.r.l., di titolarità del padre aveva necessità di ampliare la CP_11
sede dell'opificio industriale sito in Anghiari, località Ponte alla Piera. In tale contesto l'agente immobiliare prospettò al diverse opportunità di acquisto nella zona industriale di Sansepolcro, CP_2
tra cui terreni ubicati nelle località SA OR (cd. lotto “Polcri”) e AL RE (cd. lotto “Giorni”),
calendarizzando nei giorni successivi sopralluoghi, tra cui quello del 29.1.2020 presso i terreni siti in località SA OR.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge inoltre che, in data 30.1.2020, l'agente inviò al una mail con oggetto “Proposta di area edificabile Sansepolcro”, contenente il materiale tecnico CP_2
richiesto a seguito del sopralluogo, riferito tuttavia a un lotto diverso (il lotto “Giorni”) rispetto a quello oggetto del successivo contratto di compravendita (doc. 8 parte attrice, docc. 4, 14 e 15 parte convenuta . Quanto al lotto , risulta che in data 4.2.2020 trasmise via CP_2 CP_1 CP_1
mail alla le informazioni urbanistiche relative al terreno, che furono immediatamente Parte_1
inoltrate al (docc. 9 e 10 parte attrice). CP_2
Ulteriori (ma limitati nel numero) contatti vi furono via mail e WhatsApp tra e fino Parte_1 CP_2
al maggio/giugno 2020, con invio di planimetrie e certificazioni (docc. 11, 11 bis parte attrice), ma senza esito positivo. In data 12.5.2020, l'agenzia sollecitò un riscontro sui terreni, senza ricevere risposta concreta (doc. 12 parte attrice). Si tratta dell'ultima attività svolta dalla parte attrice con riferimento al c.d. “Lotto Polcri”; le sporadiche conversazioni che si verificano sino al febbraio 2021
(docc. 13/a–13/l parte attrice) si riferiscono esclusivamente al lotto “Giorni” e sono pertanto del tutto irrilevanti ai fini della presente controversia.
Le risultanze processuali evidenziano una netta discontinuità temporale tra l'attività svolta dall'agenzia immobiliare e la successiva conclusione dell'affare oggetto di causa. Parte_1
In particolare, come detto, è stato accertato che le trattative condotte tramite l'agenzia si siano
8 interrotte nel maggio/giugno 2020 per divergenze sul prezzo richiesto, mentre la stipula del contratto di compravendita è avvenuta nel luglio 2022, a distanza di oltre due anni.
Tale lasso temporale rappresenta un indice significativo del venir meno della ricollegabilità causale della conclusione dell'affare all'opera del mediatore, soprattutto quando, come nel caso in esame, è
accompagnato da ulteriori circostanze che confermano l'autonomia delle trattative successivamente avviate dalle parti.
In effetti risulta dagli atti che, sfumate le trattative del lotto “ , a partire dal CP_1 CP_2
novembre 2020, si attivò autonomamente per ottenere dal Comune di Anghiari le autorizzazioni finalizzate all'ampliamento dell'opificio industriale di proprietà della società Omega Art S.r.l., gestita dal padre utilizzando i terreni adiacenti (doc. 7, 8, 9 e 10 parte convenuta . Tale CP_11 CP_2
circostanza conferma in modo attendibile che l'interesse originario all'acquisto dei lotti era strettamente funzionale all'espansione della sede produttiva della società di famiglia, e che, venuta meno la possibilità di acquisire il lotto “ per il tramite dell'agenzia, l'acquirente orientò le CP_1
proprie iniziative verso soluzioni alternative, avviando autonomamente interlocuzioni con l'amministrazione comunale per l'utilizzo di terreni adiacenti, poi risoltesi in un nulla di fatto.
A ciò si aggiunga che la prova testimoniale ha confermato come il successivo e decisivo contatto tra le parti sia avvenuto in modo del tutto autonomo, in epoca successiva alla cessazione delle trattative condotte tramite l'agenzia. In particolare, il teste ha riferito che nel dicembre Testimone_1
2021 il genero gli chiese se conosceva e se era in grado di procurargli il CP_2 CP_1
recapito telefonico, che poi gli fu fornito. Tale circostanza attesta che il contatto tra e è CP_2 CP_1
stato autonomamente instaurato, senza alcun intervento dell'agenzia, e costituisce l'antecedente diretto delle trattative che hanno condotto alla stipula del contratto;
né, per la distanza temporale rispetto alle trattative precedenti e per l'interessamento a lotti diversi nelle more, può ritenersi che sia trattato di manovra volta ad eludere il diritto alla provvigione da parte del mediatore.
Si consideri, inoltre, che a prescindere dalla riconducibilità della AG ai (effettivamente CP_2
sussistente, come allegato e documentato dalla attrice), l'immobile è stato acquistato dalla Intesa San
PA, che non era stata in alcun modo coinvolta nelle trattative precedenti, a ulteriore conferma della discontinuità tra le due operazioni.
Non si rivengono, per contro, più pregnanti elementi, anche indiziari, idonei a sostenere che vi sia
9 stata una continuità nelle trattative tra le embrionali trattative svolte in ordine e la conclusione dell'affare.
Nessun rilievo ai fini che qui interessano riveste l'incontro svoltosi nel maggio 2022 tra la Parte_1
e dal momento che trattasi di incontro svoltosi solo al fine di tentare di addivenire ad un CP_2 CP_1
accordo in ordine alle pretese economiche della per l'attività svolta e non già un incontro Parte_1
che denota un intervento della nella operazione che, di lì a pochi mesi, avrebbe condotto Parte_1
alla conclusione del contratto (testi e . Per_2 CP_11
Corrisponde pertanto all'effettivo svolgimento dei fatti la dichiarazione inserita nell'atto di compravendita, ove si legge che: “la parti venditrice ed utilizzatrice, in via sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi del DPR 445/2000 dichiarano che il bene oggetto della presente cessione assieme ad altro compendio
immobiliare sono stati oggetto di trattativa avviate, anni addietro, con l'intervento dell'Agenzia immobiliare
di Sansepolcro, tra soggetti diversi, senza risultato positivo e senza la costituzione di vincoli Parte_1
giuridici e che la conclusione del presente affare consegue per effetto di iniziative nuove, non ricollegabili con le
precedenti o da queste condizionate”.
In definitiva, il lasso temporale trascorso, la ripresa autonoma delle trattative, l'introduzione nell'operazione di un terzo soggetto quale acquirente del bene (Intesa San PA) escludono la continuità della operazione e il nesso di causalità con l'opera dell'agente, risoltasi nella iniziale messa in relazione tra le parti (visita ed embrionali trattative), evidentemente insufficiente a fondare il diritto alla provvigione ex art. 1755 c.c.
Pertanto la domanda deve essere rigettata.
9. La domanda di condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. proposta da deve essere CP_1
rigettata.
Per quanto riguarda la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. essa richiede la allegazione (che difetta nel caso in esame) e la prova della concreta ed effettiva sussistenza del c.d.
danno-conseguenza. Infatti, la condanna in esame richiede comunque la prova, gravante sulla parte
che richiede il risarcimento, sia dell'an, ovvero della concreta esistenza di un pregiudizio, che del
quantum, ossia della sua quantificazione o, quantomeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. Cass. n. 28657/2017).
Non può farsi luogo neppure alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. norma in ordine alla quale la
Suprema Corte ha chiarito che “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di
10 soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di
responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso
dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il
riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente
valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass.
3830/2021 e Cass. 24125/2020).
Come emerge dalla lettura della motivazione che precede, la domanda formulata dalla non Parte_1
presenta carattere di abusività o pretestuosità, trattandosi semplicemente di domanda che, a giudizio di questo Tribunale, risulta infondata.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice nei confronti dei convenuti e vengono liquidate come in dispositivo, in misura pari ai medi tabellari previsti in relazione allo scaglione per valore di riferimento, dai quali non vi è ragione di discostarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di CP_1
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di e CP_1 CP_2
che liquida in € 5.007,00 per compensi professionali per ciascuna parte, oltre spese generali al
[...]
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 22 novembre 2025
Il Giudice
AN TU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice AN TU ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 2506/2023 R.G. avente ad oggetto “mediazione immobiliare”
PROMOSSO DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Anna Parte_1 C.F._1
Boncompagni
-ATTRICE-
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Loriano Maccari e CP_1 C.F._2
dall'avv. Enrico Maccari
-CONVENUTO-
C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Baglioni CP_2 C.F._3
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, ACCERTARE
che l' ha svolto attività di mediazione immobiliare Controparte_3
relativamente alla vendita del terreno Fg 76 part.lla 757 sub. 1 posto nel Comune di Sansepolcro (AR) Via
SE NA di proprietà come da rogito notaio Dr Controparte_4 [...]
del 06/07/2022 Rep n 46873 Racc. n. 21001, E PER L'EFFETTO ND Per_1 CP_1
[...] [
nato a [...] il [...] (cod fisc. ) e ivi residente in via dei
[...] C.F._2
Malatesta n. 22, a pagare la somma di € 13.500,00 + IVA (€ 16.470,00) pari al 3% dell'importo dichiarato nel
contratto di € 450.000,00. nato ad [...] il [...] e residente in [...] CP_2
Frazione Ponte alla Piera n. 30 (cod fisc. ) a pagare la somma di € 13.500,00 + IVA (€ C.F._3
16.470,00) pari al 3% dell'importo dichiarato nel contratto di € 450.000,00 come da accordi intercorsi. IN
2 SU ND nato ad [...] il [...] e residente in [...]
(AR) Frazione Ponte alla Piera n. 30 (cod fisc. ) a pagare la somma di € 9.000,00 + IVA C.F._3
(€ 10.980,00) pari al 2% dell'importo dichiarato nel contratto di € 450.000,00. Con vittoria di spese e
competenze professionali oltre rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge SULLA DOMANDA
RICONVENZIONALE PROPOSTA DA Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni CP_1
contraria istanza ed eccezione respinta RESPINGERE LA DOMANDA PER LITE TEMERARIA EX ART. 96
C.P.C. perché infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui all'atto di citazione che vanno qui intese
integralmente trascritte Con vittoria di spese e competenze professionali oltre rimborso forfettario al 15% IVA e
CPA come per legge.”.
Per “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le esposte causali, in via CP_1
gradata, di dichiarare l'inammissibilità della domanda nei confronti del sig. , ovvero respingerla. CP_1
In accoglimento della domanda riconvenzionale, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., condannare parte attrice al
risarcimento del danno conseguente alla lite temeraria, intrapresa nella consapevole carenza della posizione
soggettiva passiva in capo al convenuto. In via subordinata limitare la condanna del sig. commisurandola CP_1
alla marginalità della sua posizione nel contesto della vicenda. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per “Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis, accertato e preso atto CP_2
dell'irrilevanza del contributo causale dato dall'attività della Sig.ra alla posteriore Parte_1
conclusione della compravendita, respingere le domande di parte attrice poiché infondate in fatto e in diritto. In
ogni caso con vittoria di spese ed onorari. In via istruttoria: Si conferma l'intero compendio documentale ve rsato
agli atti del giudizio e dunque, si chiede di (A)prendere atto dei seguenti documenti offerti in comunicazione
mediante inserimento nella relativa sezione del fascicolo di parte: in sede di costituzione in giudizio : 01. Atto di
citazione; 02. Visura Omega 03. Visura G. Bros Trading S.r.l.; 04. Comunicazione email: “Proposta CP_5
di area Edificabile Sansepolcro” e allegati;
05. Comunicazione email in data 04.02.2020; 06. Comunicazione
email in data 09.03.2020; 07. Autorizzazione paesaggistica al richiedente del 23.11.2020; 08. CP_2
Segnalazione Inizio Attività Prot. Nr. 1842 del 23.02.2021; 09. Valutazione impatto acustico e previsione
ampliamento dell'attività del 03.05.2021; 10. Fatture per costi ampliamento sede di Ponte alla Piera;
11.
Comunicazione Responsabile del Procedimento 25.03.22; 12. Curriculum Ing. Parte_2 Per_2
13. Raccomandata a.r. del 31.03.2022; in occasione della seconda memoria integrativa 14. Fwd proposta
[...]
di area Edificabile Sansepolcro.msg; 15. messaggi in data 31 gen – 4 feb 2020 16: Fwd Fw dati terreno SA
3
17. e certificati.msg 18. messaggi in data 3 feb 2021. (B)Si insiste, ancorché in Per_3 Controparte_6
via cautelativa, per l'ammissione delle residue prove testimoniali formulate in seconda memoria ex art. 171 ter
c.p.c. sulle circostanze non ammesse con l'ordinanza riservata in data 27.03.2024”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, titolare dell'agenzia di mediazione Parte_1
immobiliare ha convenuto in giudizio e chiedendo Parte_1 CP_1 CP_2
l'accertamento dell'attività di mediazione svolta dall'attrice in relazione alla compravendita di un terreno sito nel Comune di Sansepolcro, identificato al foglio 76, particella 757 sub. 1, e la conseguente condanna dei convenuti al pagamento della provvigione, nella misura del 3% ciascuno sul prezzo di vendita, ovvero, in subordine, secondo gli usi camerali.
A sostegno della propria domanda, parte attrice ha allegato:
- all'inizio del 2020 aveva dato incarico all'agenzia immobiliare per la vendita CP_1
di n. 2 particelle: la n. 757 e la n. 652 entrambe Fg 76 poste nel Comune di Sansepolcro, SA OR, di proprietà della famiglia ed intestate alla società di cui il Controparte_7
è socio accomandante, la di lui moglie, , socia accomandataria e CP_1 Controparte_8
legale rappresentante dell'impresa, il padre, socio accomandatario;
Controparte_7
- ebbe a redigere la scheda cliente in data 01/01/2020; Parte_1
- alla fine del gennaio 2020, si metteva in contato con l'agenzia immobiliare CP_2
perché interessato all'acquisto di un terreno edificabile per la costruzione di un capannone CP_9
industriale;
- individuò i n. 2 lotti di terreno edificabili proposti dal;
Parte_1 CP_1
- in data 29/01/2020 organizzò, sul posto, unitamente al Sig , Parte_1 CP_1
un sopralluogo per fare visionare i terreni di proprietà al Controparte_4
che manifestava interesse per i terreni e chiedeva la relativa documentazione, CP_2
prontamente inviata dalla Parte_1
- seguivano ulteriori contatti tra le parti a mezzo mail in data 4.2.2020 e 9.3.2020;
- dal 22/05/2020 al 03/02/2021 intercorrevano numerose conversazioni in chat whatsapp fra e sempre relative alla trattativa del terreno visionato per il tramite Parte_1 CP_2
4 dell'agenzia immobiliare e nel periodo maggio/giugno 2020 venivano organizzati almeno n 2 incontri presso l'agenzia immobiliare per verificare se vi fossero spazi per il raggiungimento di un accordo fra le parti e le rispettive posizioni economiche;
- durante lo svolgimento delle trattative e ebbero a trattare i CP_1 CP_2
due lotti edificabili corrispondenti al Fg. 76 part..lla 757 di proprietà di CP_4 CP_1 CP_7 [...]
CP_1 e al Fg. 76 part..lla 652 sia separatamente che congiuntamente;
l'accordo non venne raggiunto in quanto la richiesta economica del era superiore rispetto a quanto offerto da CP_1 CP_2
- il mancato accordo costituiva in realtà un pretesto per interrompere le trattative e proseguirle privatamente;
- la scopriva che in data data 06/07/2022 la part..lla 757 Fg. 76 Fg sub. 1 era stata Parte_1
venduta, con rogito notaio Dr Rep. n. 46873 Racc. n. 21001, alla Banca Intesa San PA Persona_1
in qualità di società di leasing e alla società AG s.r.l. unipersonale in qualità di utilizzatore;
dalla visura della AG s.r.l. si legge che questa società ha stipulato contratto di affitto di azienda con
Omega art s.r.l. che vede come amministratore unico (padre di;
essa ha CP_11 CP_2
sede legale in Anghiari (AR) Loc Ponte alla Piera 58, la stessa della AG s.r.l.; si tratta peraltro dello stesso indirizzo di residenza sia di (padre) che di (figlio)con un numero CP_11 CP_2
civico diverso, il 30.
Secondo la attrice si tratterebbe di una operazione costruita per non corrispondere la provvigione all'agenzia, stante i collegamenti esistenti tra la AG e da un lato, e tra e la CP_2 CP_1
società dall'altro. Controparte_7
2. Si è costituito in giudizio eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e la CP_1
carenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto alla provvigione. Ha sostenuto di non aver mai conferito incarico all'agenzia immobiliare attrice, né di aver partecipato attivamente alle trattative di vendita del terreno, appartenente alla società Niccos' di Polcri TA, AN e C. s.a.s., della quale egli non è rappresentante legale. Ha inoltre precisato che l'unico contatto con l'agenzia risale al
febbraio 2020, quando aveva fornito una mera informazione tecnica sulla normativa urbanistica, senza finalità negoziali. Quanto alla compravendita del luglio 2022, essa avveniva tra soggetti diversi, in esito a trattative autonome, e la sua posizione nella vicenda sarebbe del tutto marginale. Ha pertanto chiesto il rigetto della domanda, ovvero, in via subordinata, la limitazione della propria responsabilità, formulando altresì domanda riconvenzionale per lite temeraria ai sensi dell'art. 96
5 c.p.c.
3. Si è costituito in giudizio contestando integralmente la domanda attorea, CP_2
deducendo che l'attività svolta dall'attrice è priva di incidenza causale adeguata rispetto alla conclusione dell'affare. In particolare, il convenuto ha riconosciuto di aver contattato l'agenzia nel gennaio 2020 per valutare l'acquisto di un terreno edificabile, ma ha precisato che le Parte_1
trattative si interruppero già nel giugno dello stesso anno, a seguito del rifiuto dell'offerta da parte del venditore. Ha inoltre evidenziato che fu la stessa a scoraggiare la prosecuzione del Parte_1
confronto diretto con la proprietà, ritenendo le condizioni economiche troppo distanti. Ha quindi sostenuto che l'attività svolta dalla si era limitata alla messa in relazione iniziale, senza Parte_1
alcuna incidenza causale sulla successiva conclusione dell'affare, avvenuta oltre due anni dopo e per effetto di iniziative autonome.
4. All'esito dello scambio di memorie ex art. 171-ter c.p.c., il giudice ammetteva parzialmente le prove orali.
Esaurita l'istruttoria, il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con termine per note conclusionali sino a quindici giorni prima.
All'esito della udienza del 23.10.2025, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, ult.
comma, c.p.c., sulle conclusioni delle parti come sopra precisate.
***
5. All'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione orale, la parte convenuta ha CP_2
insistito nelle proprie istanze istruttorie.
Sul punto deve ritenersi (come già in corso di causa) che i capitoli articolati siano in parte superflui
(siccome pacifici o risultanti dalla documentazione prodotta) e in parte irrilevanti ai fini della decisione, anche tenuto conto del riparto dell'onere della prova tra le parti.
Ciò conduce alla integrale conferma della ordinanza emessa sul punto in corso di causa.
6. Deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da CP_1
Come è noto, la legittimazione passiva deve essere individuata in base alla domanda formulata dalla parte attrice;
nel caso in esame, la ha allegato che l'incarico di mediazione era stato Parte_1
conferito da e conseguentemente ne ha chiesto la condanna al pagamento della CP_1
provvigione; sussiste pertanto la legittimazione passiva del covnenuto.
Non assume rilievo, ai fini che interessano nell'esame della presente eccezione, che l'immobile non
6 fosse di proprietà del ma della della quale il CP_1 Controparte_4 CP_1
non aveva la rappresentanza legale. Ed infatti l'incarico di mediazione può essere conferito anche da soggetto diverso dal proprietario del bene (basti considerare che la S.C. ha riconosciuto che il diritto alla provvigione anche laddove, per effetto della mediazione, sia stato stipulato un preliminare di cosa altrui: Cass. 6827/2001).
7. Passando al merito, la domanda è infondata e non può essere accolta.
A norma dell'art. 1755 c.c. Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso
per effetto del suo intervento; deve sussistere dunque un nesso di causalità tra l'opera del mediatore e la conclusione dell'affare, declinato dalla più recente giurisprudenza in termini di “causalità adeguata”.
La Suprema Corte ha ribadito, anche di recente, che “al fine del sorgere del diritto alla provvigione ex art.
1755, comma 1, c.c., è necessario che tra l'utile intervento del mediatore nelle fasi delle trattative e la conclusione
dell'affare vi sia un nesso di causalità adeguata, alla stregua di giudizio da compiere ex post, ad affare compiuto,
e incombendo sul mediatore l'onere della relativa prova, senza che l'aver messo le parti in relazione tra loro […]
sia di per sé sufficiente a conferire all'intervento il carattere dell'adeguatezza” (Cass. 538/2024). Detta
conclusione è “direttamente desumibile dalla disciplina legislativa, […] la messa "in relazione di due o più
parti per la conclusione di un affare" (art. 1754 c.c.) non è elemento sufficiente, di per sè, a far ritenere che
l'affare sia "concluso per effetto" dell'intervento del mediatore (art. 1755 c.c.).
Ciò si ricava dalla interdipendente distinzione di ruolo e di portata normativa tra l'art. 1754 c.c. e l'art. 1755,
comma 1 c.c. In sè considerata, la prima disposizione si limita a definire la figura del mediatore come "colui che
mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti
di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza". Considerato invece nella sua relazione con l'art. 1755,
comma 1 c.c., l'art. 1754 c.c. consegue una portata normativa ulteriore rispetto al carattere esclusivamente
definitorio che gli è proprio in sé. La portata è di ordine negativo: diretta a negare, per l'appunto, che la semplice
messa in relazione delle parti sia requisito idoneo, di per sé, a far reputare l'affare concluso per effetto
dell'intervento del mediatore” (Cass. 3165/2023)
8. Ebbene, nel caso specifico, parte attrice non ha fornito la prova, il cui onere era gravante sulla stessa,
circa la rilevanza causale dell'attività svolta rispetto alla conclusione dell'affare in questione.
Infatti, all'esito dell'attività istruttoria esperita, la parte attrice ha dimostrato unicamente il proprio intervento nella fase iniziale di messa in relazione tra le parti e delle prime embrionali trattative, senza dimostrare che la propria attività di mediazione abbia costituito l'antecedente indispensabile e
7 causalmente adeguato della stipulazione del contratto.
In particolare, dalle risultanze istruttorie emerge chiaramente che una prima fase negoziale tra le parti si è effettivamente sviluppata per il tramite dell'agenzia ma si è interrotta nel giugno 2020 Parte_1
(il rogito è, si rammenti, del luglio 2022) per divergenze economiche, senza che vi sia stata una ripresa delle trattative mediata dalla stessa Parte_1
Risulta infatti che sin dal mese di gennaio 2020 si mise in contatto con la in CP_2 Parte_1
quanto la società Omega Art S.r.l., di titolarità del padre aveva necessità di ampliare la CP_11
sede dell'opificio industriale sito in Anghiari, località Ponte alla Piera. In tale contesto l'agente immobiliare prospettò al diverse opportunità di acquisto nella zona industriale di Sansepolcro, CP_2
tra cui terreni ubicati nelle località SA OR (cd. lotto “Polcri”) e AL RE (cd. lotto “Giorni”),
calendarizzando nei giorni successivi sopralluoghi, tra cui quello del 29.1.2020 presso i terreni siti in località SA OR.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge inoltre che, in data 30.1.2020, l'agente inviò al una mail con oggetto “Proposta di area edificabile Sansepolcro”, contenente il materiale tecnico CP_2
richiesto a seguito del sopralluogo, riferito tuttavia a un lotto diverso (il lotto “Giorni”) rispetto a quello oggetto del successivo contratto di compravendita (doc. 8 parte attrice, docc. 4, 14 e 15 parte convenuta . Quanto al lotto , risulta che in data 4.2.2020 trasmise via CP_2 CP_1 CP_1
mail alla le informazioni urbanistiche relative al terreno, che furono immediatamente Parte_1
inoltrate al (docc. 9 e 10 parte attrice). CP_2
Ulteriori (ma limitati nel numero) contatti vi furono via mail e WhatsApp tra e fino Parte_1 CP_2
al maggio/giugno 2020, con invio di planimetrie e certificazioni (docc. 11, 11 bis parte attrice), ma senza esito positivo. In data 12.5.2020, l'agenzia sollecitò un riscontro sui terreni, senza ricevere risposta concreta (doc. 12 parte attrice). Si tratta dell'ultima attività svolta dalla parte attrice con riferimento al c.d. “Lotto Polcri”; le sporadiche conversazioni che si verificano sino al febbraio 2021
(docc. 13/a–13/l parte attrice) si riferiscono esclusivamente al lotto “Giorni” e sono pertanto del tutto irrilevanti ai fini della presente controversia.
Le risultanze processuali evidenziano una netta discontinuità temporale tra l'attività svolta dall'agenzia immobiliare e la successiva conclusione dell'affare oggetto di causa. Parte_1
In particolare, come detto, è stato accertato che le trattative condotte tramite l'agenzia si siano
8 interrotte nel maggio/giugno 2020 per divergenze sul prezzo richiesto, mentre la stipula del contratto di compravendita è avvenuta nel luglio 2022, a distanza di oltre due anni.
Tale lasso temporale rappresenta un indice significativo del venir meno della ricollegabilità causale della conclusione dell'affare all'opera del mediatore, soprattutto quando, come nel caso in esame, è
accompagnato da ulteriori circostanze che confermano l'autonomia delle trattative successivamente avviate dalle parti.
In effetti risulta dagli atti che, sfumate le trattative del lotto “ , a partire dal CP_1 CP_2
novembre 2020, si attivò autonomamente per ottenere dal Comune di Anghiari le autorizzazioni finalizzate all'ampliamento dell'opificio industriale di proprietà della società Omega Art S.r.l., gestita dal padre utilizzando i terreni adiacenti (doc. 7, 8, 9 e 10 parte convenuta . Tale CP_11 CP_2
circostanza conferma in modo attendibile che l'interesse originario all'acquisto dei lotti era strettamente funzionale all'espansione della sede produttiva della società di famiglia, e che, venuta meno la possibilità di acquisire il lotto “ per il tramite dell'agenzia, l'acquirente orientò le CP_1
proprie iniziative verso soluzioni alternative, avviando autonomamente interlocuzioni con l'amministrazione comunale per l'utilizzo di terreni adiacenti, poi risoltesi in un nulla di fatto.
A ciò si aggiunga che la prova testimoniale ha confermato come il successivo e decisivo contatto tra le parti sia avvenuto in modo del tutto autonomo, in epoca successiva alla cessazione delle trattative condotte tramite l'agenzia. In particolare, il teste ha riferito che nel dicembre Testimone_1
2021 il genero gli chiese se conosceva e se era in grado di procurargli il CP_2 CP_1
recapito telefonico, che poi gli fu fornito. Tale circostanza attesta che il contatto tra e è CP_2 CP_1
stato autonomamente instaurato, senza alcun intervento dell'agenzia, e costituisce l'antecedente diretto delle trattative che hanno condotto alla stipula del contratto;
né, per la distanza temporale rispetto alle trattative precedenti e per l'interessamento a lotti diversi nelle more, può ritenersi che sia trattato di manovra volta ad eludere il diritto alla provvigione da parte del mediatore.
Si consideri, inoltre, che a prescindere dalla riconducibilità della AG ai (effettivamente CP_2
sussistente, come allegato e documentato dalla attrice), l'immobile è stato acquistato dalla Intesa San
PA, che non era stata in alcun modo coinvolta nelle trattative precedenti, a ulteriore conferma della discontinuità tra le due operazioni.
Non si rivengono, per contro, più pregnanti elementi, anche indiziari, idonei a sostenere che vi sia
9 stata una continuità nelle trattative tra le embrionali trattative svolte in ordine e la conclusione dell'affare.
Nessun rilievo ai fini che qui interessano riveste l'incontro svoltosi nel maggio 2022 tra la Parte_1
e dal momento che trattasi di incontro svoltosi solo al fine di tentare di addivenire ad un CP_2 CP_1
accordo in ordine alle pretese economiche della per l'attività svolta e non già un incontro Parte_1
che denota un intervento della nella operazione che, di lì a pochi mesi, avrebbe condotto Parte_1
alla conclusione del contratto (testi e . Per_2 CP_11
Corrisponde pertanto all'effettivo svolgimento dei fatti la dichiarazione inserita nell'atto di compravendita, ove si legge che: “la parti venditrice ed utilizzatrice, in via sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi del DPR 445/2000 dichiarano che il bene oggetto della presente cessione assieme ad altro compendio
immobiliare sono stati oggetto di trattativa avviate, anni addietro, con l'intervento dell'Agenzia immobiliare
di Sansepolcro, tra soggetti diversi, senza risultato positivo e senza la costituzione di vincoli Parte_1
giuridici e che la conclusione del presente affare consegue per effetto di iniziative nuove, non ricollegabili con le
precedenti o da queste condizionate”.
In definitiva, il lasso temporale trascorso, la ripresa autonoma delle trattative, l'introduzione nell'operazione di un terzo soggetto quale acquirente del bene (Intesa San PA) escludono la continuità della operazione e il nesso di causalità con l'opera dell'agente, risoltasi nella iniziale messa in relazione tra le parti (visita ed embrionali trattative), evidentemente insufficiente a fondare il diritto alla provvigione ex art. 1755 c.c.
Pertanto la domanda deve essere rigettata.
9. La domanda di condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c. proposta da deve essere CP_1
rigettata.
Per quanto riguarda la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. essa richiede la allegazione (che difetta nel caso in esame) e la prova della concreta ed effettiva sussistenza del c.d.
danno-conseguenza. Infatti, la condanna in esame richiede comunque la prova, gravante sulla parte
che richiede il risarcimento, sia dell'an, ovvero della concreta esistenza di un pregiudizio, che del
quantum, ossia della sua quantificazione o, quantomeno, la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa (cfr. Cass. n. 28657/2017).
Non può farsi luogo neppure alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. norma in ordine alla quale la
Suprema Corte ha chiarito che “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di
10 soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di
responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso
dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il
riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente
valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass.
3830/2021 e Cass. 24125/2020).
Come emerge dalla lettura della motivazione che precede, la domanda formulata dalla non Parte_1
presenta carattere di abusività o pretestuosità, trattandosi semplicemente di domanda che, a giudizio di questo Tribunale, risulta infondata.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice nei confronti dei convenuti e vengono liquidate come in dispositivo, in misura pari ai medi tabellari previsti in relazione allo scaglione per valore di riferimento, dai quali non vi è ragione di discostarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di CP_1
- condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di e CP_1 CP_2
che liquida in € 5.007,00 per compensi professionali per ciascuna parte, oltre spese generali al
[...]
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 22 novembre 2025
Il Giudice
AN TU