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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 736/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DAVID, Presidente e Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7256/2019 depositato il 22/11/2019
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di SA - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1155/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 27/03/2019
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110023823885 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110023823885 I.C.I. 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da atti verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riscossione Sicilia spa ha impugnato la sentenza n. 1155/5/2019 dell'11.1.2019, depositata il 27.3.2019, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di SA ha annullato la cartella di pagamento n. 298 2011 0023823885 000 - emessa nei riguardi de “Resistente_1 srl” per il complessivo importo di 4.905,60
€ chiesto dal Comune di SA quale ICI per gli anni 2006 e 2007 - ritenendo che non fosse stata fornita prova della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici. Con la stessa sentenza, l'agente della riscossione veniva condannato alla refusione delle spese di giudizio sostenute dalla società ricorrente.
Nel presente giudizio di gravame si è costituito, controdeducendo, il Comune di SA e non altrettanto
“Resistente_1 srl”.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume l'appellante, innanzi tutto, che nel corpo della cartella di pagamento in origine impugnata da
Resistente_1 srl “si rileva che l'avviso di accertamento n. 2648 del 25.02.2010, riferito al ruolo n. 3728/2011, è stato notificato in data 12.04.2010 e che l'avviso di accertamento n. 7548 del 07.05.2010, riferito al ruolo n. 3729/2011, è stato notificato in data 21.05.2010”, ragione per cui, a dire dello stesso, “non vi è dubbio che gli avvisi di accertamento siano stati notificati alla società contribuente e che, pertanto, la sentenza impugnata è illegittima e meritevole di essere riformata”.
Assume l'appellante, ancora, che, posto che nel corso del giudizio di primo grado erano sorte contestazioni sulla notifica degli avvisi di accertamento prodromici, il primo giudice avrebbe dovuto ordinare all'ente impositore - il Comune di SA, nello specifico -, in ossequio a quanto previsto dall'art. 22, comma 5, d. lgs n. 546/1992, il deposito dei documenti attestanti la regolare notifica degli avvisi de quibus.
Ebbene, posto che la mera indicazione, nella cartella in origine impugnata, dei due avvisi di accertamento prodromici e della data della relativa notificazione non può certo bastare a dimostrare, a fronte di specifica contestazione sollevata dalla società ricorrente al riguardo, che detti avvisi fossero stati regolarmente notificati a quest'ultima, deve evidenziarsi, con riferimento al secondo rilievo, che il quinto comma dell'art. 22 d.lgs n. 546/1992 – a tenore del quale, effettivamente: “Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedento commi” – afferisce alla diversa ipotesi in cui sorgano contestazioni sui documenti eventualmente prodotti in copia dal ricorrente, essendo titolato l'art. 22 citato, infatti: “Costituzione in giudizio del ricorrente”. Nella specie, invece, sarebbe stato onere dell'agente della riscossione resistente produrre in giudizio le notificazioni degli avvisi di accertamento prodromici e di certo il primo giudice non poteva ordinanrne la produzione ad un soggetto – l'ente impositore – che neppure era parte processuale in quanto colpevolmente non chiamata a farne parte proprio da
Riscossione Sicilia spa.
L'appello, pertanto, non può trovare accoglimento.
Le spese della presente fase restano a carico delle parti che le hanno anticipate, avendo il Comune di
SA chiesto la condanna soltanto nei riguardi della società appellata, che, nella sostanza, benché non costituita in giudizio, deve ritenersi vittoriosa anche nel gravame.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia - sezione IV^ Staccata di SA, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza, dichiarando irripetibili le spese sostenute dalle parti costituite nella presente fase di gravame.
SA, 19.1.2026
Il Presidente relatore ed estensoreDavid SALVUCCI
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DAVID, Presidente e Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7256/2019 depositato il 22/11/2019
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di SA - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1155/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 27/03/2019
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110023823885 I.C.I. 2006
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820110023823885 I.C.I. 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come da atti verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Riscossione Sicilia spa ha impugnato la sentenza n. 1155/5/2019 dell'11.1.2019, depositata il 27.3.2019, con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di SA ha annullato la cartella di pagamento n. 298 2011 0023823885 000 - emessa nei riguardi de “Resistente_1 srl” per il complessivo importo di 4.905,60
€ chiesto dal Comune di SA quale ICI per gli anni 2006 e 2007 - ritenendo che non fosse stata fornita prova della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici. Con la stessa sentenza, l'agente della riscossione veniva condannato alla refusione delle spese di giudizio sostenute dalla società ricorrente.
Nel presente giudizio di gravame si è costituito, controdeducendo, il Comune di SA e non altrettanto
“Resistente_1 srl”.
La causa veniva trattata e decisa all'udienza del 19.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume l'appellante, innanzi tutto, che nel corpo della cartella di pagamento in origine impugnata da
Resistente_1 srl “si rileva che l'avviso di accertamento n. 2648 del 25.02.2010, riferito al ruolo n. 3728/2011, è stato notificato in data 12.04.2010 e che l'avviso di accertamento n. 7548 del 07.05.2010, riferito al ruolo n. 3729/2011, è stato notificato in data 21.05.2010”, ragione per cui, a dire dello stesso, “non vi è dubbio che gli avvisi di accertamento siano stati notificati alla società contribuente e che, pertanto, la sentenza impugnata è illegittima e meritevole di essere riformata”.
Assume l'appellante, ancora, che, posto che nel corso del giudizio di primo grado erano sorte contestazioni sulla notifica degli avvisi di accertamento prodromici, il primo giudice avrebbe dovuto ordinare all'ente impositore - il Comune di SA, nello specifico -, in ossequio a quanto previsto dall'art. 22, comma 5, d. lgs n. 546/1992, il deposito dei documenti attestanti la regolare notifica degli avvisi de quibus.
Ebbene, posto che la mera indicazione, nella cartella in origine impugnata, dei due avvisi di accertamento prodromici e della data della relativa notificazione non può certo bastare a dimostrare, a fronte di specifica contestazione sollevata dalla società ricorrente al riguardo, che detti avvisi fossero stati regolarmente notificati a quest'ultima, deve evidenziarsi, con riferimento al secondo rilievo, che il quinto comma dell'art. 22 d.lgs n. 546/1992 – a tenore del quale, effettivamente: “Ove sorgano contestazioni il giudice tributario ordina l'esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedento commi” – afferisce alla diversa ipotesi in cui sorgano contestazioni sui documenti eventualmente prodotti in copia dal ricorrente, essendo titolato l'art. 22 citato, infatti: “Costituzione in giudizio del ricorrente”. Nella specie, invece, sarebbe stato onere dell'agente della riscossione resistente produrre in giudizio le notificazioni degli avvisi di accertamento prodromici e di certo il primo giudice non poteva ordinanrne la produzione ad un soggetto – l'ente impositore – che neppure era parte processuale in quanto colpevolmente non chiamata a farne parte proprio da
Riscossione Sicilia spa.
L'appello, pertanto, non può trovare accoglimento.
Le spese della presente fase restano a carico delle parti che le hanno anticipate, avendo il Comune di
SA chiesto la condanna soltanto nei riguardi della società appellata, che, nella sostanza, benché non costituita in giudizio, deve ritenersi vittoriosa anche nel gravame.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II° grado della Sicilia - sezione IV^ Staccata di SA, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza, dichiarando irripetibili le spese sostenute dalle parti costituite nella presente fase di gravame.
SA, 19.1.2026
Il Presidente relatore ed estensoreDavid SALVUCCI