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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 361/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NI CARLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4001/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Maria Capua Vetere - Via Albana 81055 Santa Maria Capua Vetere CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 453 DEL 24.06.2025 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe emesso dal Comune di S. Maria C.V., notificato il 27.6.2025, per IMU anno 2020.
Deduceva: afferire l'atto impugnato a più immobili;
di questi quello riportato al numero N_1 (foglio N_2 p.lla N_3 sub N_4) era destinato ad abitazione della ricorrente e pertanto non soggetto al pagamento dell'imposta IMU;
di avere per gli altri immobili erroneamente corrisposta l'imposta al Comune di San Polo D'Enza, invece che al Comune di S. Maria C.V. a ragione dell'errata indicazione del codice sul modello F24 di versamento dell'imposta; di aver istato con raccomandate del 20.1.2021, debitamente ricevute al Comune di San Polo
D'Enza ed al Comune di S. Maria C.V., affinché il primo trasferisse l'imposta ad esso erroneamente corrisposta al Comune di S. Maria C.V. e ciò in forza della previsione normativa di cui all'art. 1 comma 722 della L.
147/2013.
Allegava documentazione e l'atto impugnato. Concludeva per l'annullamento dell'avviso.
Si costituiva il Comune di S. Maria C.V. deducendo: di aver provveduto quanto all'immobile al foglio N_2 p. lla N_3 sub N_4 dell'atto impugnato emesso accertamento in rettifica n. 916/25 col quale, a modifica di quello impugnato, riconosceva l'esenzione dall'imposta IMU ritenuta casa di abitazione;
di non poter procedere all'annullamento dell'atto per la restante pretesa non avendo il Comune di San Polo D'Enza rimesso le somme erroneamente ad esso versate.
Allegava documentazione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie illustrative con le quali evidenziava come il Comune di S. Maria C.V. avesse notificato un nuovo avviso di accertamento avente numero 916 del 14.10.2025 col quale riconosceva l'esenzione relativamente all'immobile di cui al foglio N_2 p.lla N_3 sub N_4 e reiterata la richiesta di pagamento dell'imposta IMU per i restanti immobili. Deduceva, con detta memoria, di aver impugnato anche tale atto avanti l'intestata Corte con ricorso iscritto al n. 31/26 di RGR. Chiedeva la riunione dei giudizi.
All'udienza camerale del 19.01.2026 il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente ritiene questo Giudice che non ricorrono le condizioni per la riunione dei giudizi come richiesta tenuto conto che a tal fine il ricorrente nulla allega circa l'indicata pendenza e che, per converso, ricorrono motivi di celere definizione del presente giudizio.
L'art. 1 comma 722 della L. 147/2013 prevede come “A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.”
Il ricorrente comprova di aver inviato al Comune di S. Maria C.V. ed al Comune di San Polo D'Enza le raccomandate del 21.1.2021, il cui testo ed avvisi di ricevimento sono stati versati agli atti del giudizio, con le quali chiedeva il riversamento dell'imposta erroneamente versata a quest'ultimo Ente relativamente agli immobili oggetto dell'atto impugnato.
Allega, altresì, il modello F24 di avvenuto pagamento della complessiva somma di euro 2.042,00 ove alla sezione IMU, rigo terzo, viene indicato come codice Ente I123 che corrisponde a quello del Comune di San
Polo D'Enza per euro 1.405,00.
Anche la quietanza di detto pagamento risulta inviata con le medesime raccomandate del 21.1.2021 ai suddetti Comuni. È, così, evidente che il ricorrente ha assolto quanto previsto dalla trascritta norma circa il riversamento delle somme al Comune di S. Maria C.V..
Il mancato riversamento non può essere addebitato al contribuente e né può comportare, per questo, l'obbligo di ripetere il pagamento essendo piuttosto onere del Comune che tale riversamento deve riceversi di attivarsi in mancanza.
Fattispecie identica risulta affrontata in termini favorevoli al contribuente con la sentenza n. 5519/2019 della
CTR del Lazio.
Peraltro la circolare 1/DF del 14.4.2016 del MEF conferma chiaramente che compiute le formalità di cui al menzionato art. 1 comma 722 della L. 147/2013 null'altro incombe al contribuente.
È, così, irrilevante la tesi dell'Ente di non aver ricevuto dal Comune di San Polo D'Enza il riversamento delle somme erroneamente corrisposte a questo.
Consegue che quanto all'immobile di cui al foglio N_2 p.lla N_3 sub N_4 dell'accertamento va dichiarata la cessata materia del contendere avendo il Comune riconosciuta la non debenza dell'imposta tant'è che ha emesso, poi, in autotutela, l'avviso di accertamento n. 916 del 14.10.2025 nel quale per detto immobile non risulta più indicata l'imposta IMU.
Va il ricorso nel resto accolto con condanna alle spese di lite del Comune di S. Maria C.V. il quale, nonostante avesse ricevuto la comunicazione del ricorrente di richiesta al Comune di San Polo D'Enza del riversamento dell'imposta, emetteva l'atto impugnato senza dare completamente esito all'ulteriore istanza in autotutela del 4.7.2025 prot. n. 36107 successiva alla notifica dell'atto impugnato limitandosi a riconoscere la sola non debenza per l'immobile destinato ad abitazione principale.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere relativamente all'immobile di cui all'atto impugnato catastalmente al foglio N_2 p.lla N_3 sub N_4. Accoglie il ricorso nel resto ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di S. Maria C.V. al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 300,00 di cui euro 30,00 per esborsi oltre accessori di legge per spese forfettizzate, IVA
e CPA, se dovuti. Caserta lì 19.01.2026 Il Giudice Monocratico Dott. Carlo Zannini
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
NI CARLO, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4001/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Santa Maria Capua Vetere - Via Albana 81055 Santa Maria Capua Vetere CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 453 DEL 24.06.2025 IMU 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 102/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento in epigrafe emesso dal Comune di S. Maria C.V., notificato il 27.6.2025, per IMU anno 2020.
Deduceva: afferire l'atto impugnato a più immobili;
di questi quello riportato al numero N_1 (foglio N_2 p.lla N_3 sub N_4) era destinato ad abitazione della ricorrente e pertanto non soggetto al pagamento dell'imposta IMU;
di avere per gli altri immobili erroneamente corrisposta l'imposta al Comune di San Polo D'Enza, invece che al Comune di S. Maria C.V. a ragione dell'errata indicazione del codice sul modello F24 di versamento dell'imposta; di aver istato con raccomandate del 20.1.2021, debitamente ricevute al Comune di San Polo
D'Enza ed al Comune di S. Maria C.V., affinché il primo trasferisse l'imposta ad esso erroneamente corrisposta al Comune di S. Maria C.V. e ciò in forza della previsione normativa di cui all'art. 1 comma 722 della L.
147/2013.
Allegava documentazione e l'atto impugnato. Concludeva per l'annullamento dell'avviso.
Si costituiva il Comune di S. Maria C.V. deducendo: di aver provveduto quanto all'immobile al foglio N_2 p. lla N_3 sub N_4 dell'atto impugnato emesso accertamento in rettifica n. 916/25 col quale, a modifica di quello impugnato, riconosceva l'esenzione dall'imposta IMU ritenuta casa di abitazione;
di non poter procedere all'annullamento dell'atto per la restante pretesa non avendo il Comune di San Polo D'Enza rimesso le somme erroneamente ad esso versate.
Allegava documentazione e concludeva per il rigetto del ricorso.
Il ricorrente depositava memorie illustrative con le quali evidenziava come il Comune di S. Maria C.V. avesse notificato un nuovo avviso di accertamento avente numero 916 del 14.10.2025 col quale riconosceva l'esenzione relativamente all'immobile di cui al foglio N_2 p.lla N_3 sub N_4 e reiterata la richiesta di pagamento dell'imposta IMU per i restanti immobili. Deduceva, con detta memoria, di aver impugnato anche tale atto avanti l'intestata Corte con ricorso iscritto al n. 31/26 di RGR. Chiedeva la riunione dei giudizi.
All'udienza camerale del 19.01.2026 il ricorso era deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente ritiene questo Giudice che non ricorrono le condizioni per la riunione dei giudizi come richiesta tenuto conto che a tal fine il ricorrente nulla allega circa l'indicata pendenza e che, per converso, ricorrono motivi di celere definizione del presente giudizio.
L'art. 1 comma 722 della L. 147/2013 prevede come “A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.”
Il ricorrente comprova di aver inviato al Comune di S. Maria C.V. ed al Comune di San Polo D'Enza le raccomandate del 21.1.2021, il cui testo ed avvisi di ricevimento sono stati versati agli atti del giudizio, con le quali chiedeva il riversamento dell'imposta erroneamente versata a quest'ultimo Ente relativamente agli immobili oggetto dell'atto impugnato.
Allega, altresì, il modello F24 di avvenuto pagamento della complessiva somma di euro 2.042,00 ove alla sezione IMU, rigo terzo, viene indicato come codice Ente I123 che corrisponde a quello del Comune di San
Polo D'Enza per euro 1.405,00.
Anche la quietanza di detto pagamento risulta inviata con le medesime raccomandate del 21.1.2021 ai suddetti Comuni. È, così, evidente che il ricorrente ha assolto quanto previsto dalla trascritta norma circa il riversamento delle somme al Comune di S. Maria C.V..
Il mancato riversamento non può essere addebitato al contribuente e né può comportare, per questo, l'obbligo di ripetere il pagamento essendo piuttosto onere del Comune che tale riversamento deve riceversi di attivarsi in mancanza.
Fattispecie identica risulta affrontata in termini favorevoli al contribuente con la sentenza n. 5519/2019 della
CTR del Lazio.
Peraltro la circolare 1/DF del 14.4.2016 del MEF conferma chiaramente che compiute le formalità di cui al menzionato art. 1 comma 722 della L. 147/2013 null'altro incombe al contribuente.
È, così, irrilevante la tesi dell'Ente di non aver ricevuto dal Comune di San Polo D'Enza il riversamento delle somme erroneamente corrisposte a questo.
Consegue che quanto all'immobile di cui al foglio N_2 p.lla N_3 sub N_4 dell'accertamento va dichiarata la cessata materia del contendere avendo il Comune riconosciuta la non debenza dell'imposta tant'è che ha emesso, poi, in autotutela, l'avviso di accertamento n. 916 del 14.10.2025 nel quale per detto immobile non risulta più indicata l'imposta IMU.
Va il ricorso nel resto accolto con condanna alle spese di lite del Comune di S. Maria C.V. il quale, nonostante avesse ricevuto la comunicazione del ricorrente di richiesta al Comune di San Polo D'Enza del riversamento dell'imposta, emetteva l'atto impugnato senza dare completamente esito all'ulteriore istanza in autotutela del 4.7.2025 prot. n. 36107 successiva alla notifica dell'atto impugnato limitandosi a riconoscere la sola non debenza per l'immobile destinato ad abitazione principale.
P.Q.M.
Dichiara la cessata materia del contendere relativamente all'immobile di cui all'atto impugnato catastalmente al foglio N_2 p.lla N_3 sub N_4. Accoglie il ricorso nel resto ed annulla l'atto impugnato. Condanna il Comune di S. Maria C.V. al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 300,00 di cui euro 30,00 per esborsi oltre accessori di legge per spese forfettizzate, IVA
e CPA, se dovuti. Caserta lì 19.01.2026 Il Giudice Monocratico Dott. Carlo Zannini