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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/10/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 41/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 127 TER C.P.C.
il Giudice del lavoro dr. Leonardo Pucci, pronunciando
SENTENZA
nella causa promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. RANFAGNI ANDREA, dall'Avv. CONTE ANDREA e dall'Avv. MARTINI LETIZIA PARTE RICORRENTE CONTRO
(cf: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MORTILLARO GIUSEPPINA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: mansione e jus variandi
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente rileva di essere dipendente della società resistente, inquadrato, fin dall'inizio del rapporto, al livello IV, parametro 144 del CCNL di settore, addetto al reparto generi vari (con diverse mansioni) e poi alle casse dal giugno 2017. Rileva di aver svolto, nel periodo fino al maggio 2017 mansioni superiori riconducibili al livello III parametro 167.
In conseguenza della conferma delle relative allegazioni il ricorrente chiedeva al giudice di «1. Accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente dal 1° gennaio 2009 al 31 maggio
2017, e/o dalla e sino alla diversa data che emergerà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia, sono ascrivibili al livello III, parametro 167, della declaratoria professionale contenuta nel CCNL Distribuzione Cooperativa e per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente ad essere definitivamente inquadrato al livello III parametro 167 a decorrere dal 1° aprile 2009, o a decorrere dalla diversa data che emergerà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia.
2. Sempre per l'effetto e conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante al ricorrente in virtù dell'espletamento delle superiori mansioni appartenenti al livello III, parametro 167, della declaratoria professionale del CCNL Distribuzione Cooperativa
e quanto effettivamente percepito, a far data dal 1° gennaio 2009 o dalla diversa data che emergerà al termine del presente giudizio e/o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto sino al saldo».
Si costituiva la società, contestando in via di fatto e diritto la domanda, rilevando, nel merito, come in realtà le mansioni svolte dal ricorrente non avrebbero mai integrato gli estremi della qualifica superiore rivendicata e, come, dunque, le richieste non potrebbero trovare accoglimento.
Svolta istruttoria orale, il ricorso è stato discusso e deciso all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte.
1. Nel merito, per individuare la qualifica corrispondente alle mansioni esercitate dalla parte ricorrente è necessario, preliminarmente, verificare quelle che sono le descrizioni contenute nelle declaratorie del contratto collettivo (cfr., doc. 2, fasc. ricorrente).
Per quanto concerne la qualifica, rispetto alla quale il ricorrente risulta essere stato inquadrato (fin dall'inizio del rapporto), la relativa declaratoria, dopo aver previsto che
«Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni o lavori che richiedono adeguata preparazione professionale acquisita con la necessaria esperienza di lavoro», per la parte che interessa in questa sede (par. 144, in relazione alle mansioni allegate dal ricorrente), vi fa rientrare i «Lavoratori addetti alle operazioni ausiliare alla vendita: addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relative registrazioni, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto e di rifornimento merci dei banchi o scaffalature, di movimentazione fisica delle merci», nonché i «Lavoratori di magazzino addetti alle operazioni di preparazione e movimentazione, trasporto e consegna delle merci».
2. Invece, per quanto riguarda le varie qualifiche di cui asseritamente parte ricorrente avrebbe svolto le mansioni, il Livello III prevede che «Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto e con funzioni per le quali si richiede una adeguata preparazione professionale nonché lavoratori che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede conoscenze tecniche ed adeguate capacità di esecuzione pratica comunque acquisite» e, con riferimento al par 167 (espressamente richiesto dal ricorrente), vi si fanno rientra i «Lavoratori che sanno eseguire correttamente ed in autonomia le operazioni inerenti la loro specializzazione per la cui esecuzione occorre la relativa capacità tecnico-pratica. Esempi: magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita»; al nonché i «Lavoratori che, in base alle indicazioni ricevute, hanno la responsabilità tecnico organizzativa del reparto loro affidato» e, infine,
«Lavoratori che, con comprovata esperienza nell'attività specifica, hanno la responsabilità dei controlli qualitativi e quantitativi del ricevimento merci, sistemazione e suddivisione dei resi e curano la relativa documentazione amministrativa. Esempio: ricevitore responsabile merci di ipermercato».
3. Come emerge dalle declaratorie, i profili differenziali, che emergono dalle specifiche dei parametri attengono, sostanzialmente al livello di autonomia (prettamente esecutiva per il par. 144; operativa per il par. 167), così come al corrispondente obbligo di responsabilità relativa.
Sul punto, mentre l'autonomia esecutiva attiene unicamente alla discrezionalità del dipendente in ordine alle modalità di esecuzione della prestazione, nell'ambito di una linea imprenditoriale predeterminata e all'interno di una organizzazione impostata, con responsabilità limitata alla corretta esecuzione della singola attività a lui demandata, l'autonomia operativa coinvolge un profilo maggiore, che si estende, anche, alla discrezionalità sul modo di raggiungere gli obiettivi fissati, con la conseguenza che anche la responsabilità del dipendente cresce, fino a comprendere i risultati e non soltanto l'esecuzione tecnica della prestazione, ovviamente senza mai trasmodare nell'autonomia gestionale, con conseguente discrezionalità.
Così ricostruita la base di indagine, i testi ascoltati in corso di giudizio hanno riferito da un lato l'assegnazione precisa al ricorrente, almeno fino al maggio 2017, del compito non solo esecutivo di rifornire gli scaffali dei prodotti mancanti, ma anche di decidere tempistiche e quantità del riassortimento degli stessi e di gestire il ricevimento delle merci (cfr., teste Tes_1
– ud. 20.1.2025: «L'addetto al rifornimento si occupa innanzitutto di effettuare gli ordini e per fare ciò inquadra con l'apposita pistola in dotazione il codice a barre di un singolo prodotto e così ha i dati dell'ordine effettuato il giorno precedente, mette a confronto i dati dell'ordine con il numero di prodotti che vede sullo scaffale e decide se e quanti prodotti ordinare. Una volta spedito l'ordine si occupa di rifornire gli scaffali con la merce ordinata in precedenza e ricevuta quel giorno. Nel caso dei cd. Fornitori diretti l'ordine veniva effettuato direttamente all'incaricato dell'azienda e non passava tramite la pistola. In tal caso l'ordine veniva effettuato esclusivamente sulla base delle quantità presenti sugli scaffali»; teste – ud. 20.1.2025: «Il sig. si Tes_2 Parte_1 occupava anche con regolarità della ricezione delle merci in magazzino. Il suo compito era quello di attendere l'arrivo del camion e verificare che il numero di pancali scaricati fosse conforme a quello risultante dall'elenco che gli veniva consegnato. Verificava anche che le merci non fossero danneggiate sulla base di un mero controllo visivo. Se era tutto a posto si occupava anche di sistemare la merce in magazzino. Al momento non ricordo cosa bisognasse fare se la merce era danneggiata, c'erano delle procedure che al momento non ricordo. L'addetto doveva anche controllare che il camion fosse pulito e che anche l'autista fosse dotato dei dispositivi igienico sanitari previsti dalle procedure standard. Le suddette procedure dette HACCP riguardavano tutte le merci, non mi sembra che riguardassero solo alcune categorie»).
4. In questo quadro probatorio è poi risultato che il ricorrente nel verificare e segnalare le carenze di prodotti operasse valutazioni operative in autonomia, circa la consistenza del magazzino, la tipologia di prodotti e i periodi storici, nonché l'urgenza o meno del rifornimento (cfr., teste it.: «l'ordine veniva effettuato esclusivamente sulla base delle quantità presenti Tes_1
sugli scaffali. […]. Nel fare gli ordini si teneva conto naturalmente anche di eventuali giacenze di magazzino, poiché, com'è normale, se vi era merce in magazzino si aspettava ad ordinarne della nuova. […]. Nell'effettuare gli ordini l'addetto deve tener conto di vari fattori, tra i quali la stagionalità del prodotto, l'esistenza di promozioni o di una campagna pubblicitaria particolarmente aggressiva. È in questo che sta la professionalità dell'addetto. L'addetto deve tener conto anche del momento della settimana in cui fa l'ordine essendo prevedibile un incremento delle vendite nel fine settimana. […]. Di regola la fascia oraria della consegna dipende dall'orario in cui viene effettuato l'ordine: se l'ordine è fatto di pomeriggio la consegna sarà nel pomeriggio del giorno successivo. L'addetto ha anche la possibilità di chiedere una rettifica degli orari per particolari esigenze. L'eventualità non è frequente. […]. L'effettuazione dell'ordine è un compito dell'addetto. Il capo reparto si occupa di verificare ogni tanto che gli ordini dei singoli addetti siano coerenti, ma il suo compito è quello di programmare le offerte»), oltre a controllare nel merito le consegne pervenute in magazzino (cfr., teste . Testimone_3
Sotto questo aspetto, quindi, la presenza di un capo reparto aveva rilevanza in termini di controllo dell'operato del ricorrente (il quale, infatti, non aveva autonomia gestionale), restando del tutto irrilevante, quindi, la circostanza, peraltro ovvia, che non vi fosse una responsabilità economica nell'ordine delle merci, una capacità negoziale del lavoratore, nonché la mera distinzione tra “ordine” e “proposta di riordino” (cfr., teste – ud. 20.1.2025: «Era addetto al reparto generi vari. Il suo compito principale era quello di prelevare i prodotti dal magazzino e di rifornire gli scaffali. Quando i prodotti in magazzino terminavano o stavano per terminare doveva formulare al capo reparto una proposta di riordino. Inquadrando con la cd. il CP_2
codice a barre del singolo prodotto da riordinare inseriva le quantità precedentemente indicate dal capo reparto sulla base di un display inviato dalla sede centrale nel quale sono indicati con precisione le disposizioni dei prodotti sui singoli scaffali e le quantità degli stessi. Nel rifornire gli scaffali doveva anche verificare che le confezioni fossero integre e che non ci fossero prodotti scaduti. Adr. L'ordine viene inviato dalla pistola ad un computer presente in un ufficio in magazzino e non parte fino a quando non è stato vidimato e approvato dal capo reparto»).
5. Dalle considerazioni svolte è possibile inferire lo svolgimento, nel periodo oggetto di ricorso, di mansioni ascrivibili al superiore inquadramento, anche laddove non vi sia stata una caratterizzazione prevalente in termini quantitativi delle stesse, rispetto a quelle meramente esecutive di sistemazione dei prodotti negli scaffali.
Infatti, al fine di valutare correttamente il concetto di prevalenza, occorre specificare che detto criterio deve essere calibrato rispetto alle esigenze concrete all'interno della giornata lavorativa.
Dunque, non vi sono dubbi che il ricorrente, durante l'espletamento delle sue mansioni, svolgesse le attività riferibili al III livello tutte le volte che dette attività si presentavano necessarie, coprendo, così, l'intero arco delle stesse in termini di prevalenza.
Ragionando diversamente si perverrebbe all'assurdo che un lavoratore inquadrato al III, nei momenti della giornata in cui le sue mansioni non sono richieste, si troverebbe ad essere demansionato, risultato del tutto incongruo.
Ne deriva che le domande relative possono trovare accoglimento (cfr., Tribunale,
Bergamo, sez. lav., 14/10/2022 , n. 575: «L'onere di provare di aver svolto mansioni superiori al proprio inquadramento professionale è interamente a carico del lavoratore, il quale deve dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale», nonché, Tribunale Genova, sez. V, 03/02/2009, n. 70: «In tema di riconoscimento di esercizio di mansioni superiori, grava sulla parte ricorrente che agisce in giudizio deducendo lo svolgimento di mansioni superiori l'onere di allegare in punto di fatto e di provare compiutamente le mansioni svolte in concreto, in modo tale da consentire al giudice il confronto tra le mansioni superiori asseritamente svolte e le mansioni che connotano l'inquadramento di appartenenza, anche ai fini della formulazione del giudizio di prevalenza richiesto a norma dell'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001. Nella specie, parte ricorrente, pur chiedendo il riconoscimento dell'avvenuto svolgimento di mansioni superiori - specificamente delle mansioni di dirigente dell'ufficio del g.d.p. di appartenenza - e nonostante la chiara elencazione dei compiti rientranti in detta qualifica ex art. 4 e 17 d.lg. 165/2001, nessuna prova forniva in ordine al concreto svolgimento di dette funzioni, dovendosi al contrario escludere, già sulla base delle dichiarazioni rese dalla medesima, l'espletamento, per l'intero periodo dedotto in giudizio, delle funzioni in oggetto, nonché, in particolare, dei compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all'ufficio. In ogni caso, nulla deduceva nemmeno in ordine al requisito della prevalenza - sotto i diversi profili previsti dall'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001 - delle mansioni dirigenziali asseritamente svolte rispetto ai compiti propri della qualifica e del profilo di appartenenza, compiti che, per stessa ammissione della ricorrente, non erano mai venuti meno»), gravando l'onere della prova sulla parte che chiede il riconoscimento del proprio diritto (cfr.,
Tribunale, Roma, sez. lav., 12/09/2021, n. 5741: «Nel caso di rivendicazione di inquadramento superiore, l'onere della prova incombe interamente sul lavoratore, che deve dimostrare le mansioni effettivamente svolte, nonché la corrispondenza fra queste e quelle delineate per il ruolo superiore che rivendica, come descritte dal contratto collettivo di categoria e la relativa valutazione costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità» e ancora, Tribunale Trieste, sez. lav., 01/03/2011, n. 82: «Al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'inquadramento in una qualifica superiore incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda;
nel procedimento logico-giuridico diretto a determinare l'inquadramento del lavoratore subordinato, non può prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi tra loro poste in logica successione, cioè dell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro e, infine, del raffronto tra i risultati delle prime due indagini»).
Deve essere allora dichiarato il diritto al superiore del ricorrente dal febbraio 2009 (mese successivo all'inizio dello svolgimento delle mansioni superiori e data di acquisizione del diritto all'inquadramento superiore) fino al giugno 2017, con condanna della parte resistente al pagamento delle relative differenze retributive, maggiorate di interessi e rivalutazione.
Sul punto, non risulta maturata alcuna prescrizione, avendo come punto di riferimento il luglio 2012, data di entrata in vigore della c.d. Legge Fornero, che ha reso, secondo la giurisprudenza prevalente, che in questa sede si ritiene di condividere, negativa la valutazione sul decorso della prescrizione in pendenza di rapporto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) Accoglie il ricorso e dichiara il diritto di parte ricorrente all'inquadramento superiore del
Terzo Livello par. 167, dal febbraio 2009 al giugno 2017;
B) per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate, oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente dal dovuto al saldo effettivo;
C) condanna parte resistente al pagamento delle spese dell'intero giudizio, liquidate in euro
3.750,00 per onorari, euro 259,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ove richiesta in atti.
Firenze, 31/10/2025
Il giudice dr. Leonardo Pucci
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 127 TER C.P.C.
il Giudice del lavoro dr. Leonardo Pucci, pronunciando
SENTENZA
nella causa promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. RANFAGNI ANDREA, dall'Avv. CONTE ANDREA e dall'Avv. MARTINI LETIZIA PARTE RICORRENTE CONTRO
(cf: ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. MORTILLARO GIUSEPPINA
PARTE RESISTENTE
Oggetto: mansione e jus variandi
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente rileva di essere dipendente della società resistente, inquadrato, fin dall'inizio del rapporto, al livello IV, parametro 144 del CCNL di settore, addetto al reparto generi vari (con diverse mansioni) e poi alle casse dal giugno 2017. Rileva di aver svolto, nel periodo fino al maggio 2017 mansioni superiori riconducibili al livello III parametro 167.
In conseguenza della conferma delle relative allegazioni il ricorrente chiedeva al giudice di «1. Accertare e dichiarare che le mansioni svolte dal ricorrente dal 1° gennaio 2009 al 31 maggio
2017, e/o dalla e sino alla diversa data che emergerà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia, sono ascrivibili al livello III, parametro 167, della declaratoria professionale contenuta nel CCNL Distribuzione Cooperativa e per l'effetto dichiarare il diritto del ricorrente ad essere definitivamente inquadrato al livello III parametro 167 a decorrere dal 1° aprile 2009, o a decorrere dalla diversa data che emergerà in corso di causa e/o sarà ritenuta di giustizia.
2. Sempre per l'effetto e conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive tra quanto spettante al ricorrente in virtù dell'espletamento delle superiori mansioni appartenenti al livello III, parametro 167, della declaratoria professionale del CCNL Distribuzione Cooperativa
e quanto effettivamente percepito, a far data dal 1° gennaio 2009 o dalla diversa data che emergerà al termine del presente giudizio e/o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì dovuto sino al saldo».
Si costituiva la società, contestando in via di fatto e diritto la domanda, rilevando, nel merito, come in realtà le mansioni svolte dal ricorrente non avrebbero mai integrato gli estremi della qualifica superiore rivendicata e, come, dunque, le richieste non potrebbero trovare accoglimento.
Svolta istruttoria orale, il ricorso è stato discusso e deciso all'odierna udienza, sostituita dal deposito di note scritte.
1. Nel merito, per individuare la qualifica corrispondente alle mansioni esercitate dalla parte ricorrente è necessario, preliminarmente, verificare quelle che sono le descrizioni contenute nelle declaratorie del contratto collettivo (cfr., doc. 2, fasc. ricorrente).
Per quanto concerne la qualifica, rispetto alla quale il ricorrente risulta essere stato inquadrato (fin dall'inizio del rapporto), la relativa declaratoria, dopo aver previsto che
«Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni o lavori che richiedono adeguata preparazione professionale acquisita con la necessaria esperienza di lavoro», per la parte che interessa in questa sede (par. 144, in relazione alle mansioni allegate dal ricorrente), vi fa rientrare i «Lavoratori addetti alle operazioni ausiliare alla vendita: addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relative registrazioni, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto e di rifornimento merci dei banchi o scaffalature, di movimentazione fisica delle merci», nonché i «Lavoratori di magazzino addetti alle operazioni di preparazione e movimentazione, trasporto e consegna delle merci».
2. Invece, per quanto riguarda le varie qualifiche di cui asseritamente parte ricorrente avrebbe svolto le mansioni, il Livello III prevede che «Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto e con funzioni per le quali si richiede una adeguata preparazione professionale nonché lavoratori che compiono lavori ed operazioni la cui esecuzione richiede conoscenze tecniche ed adeguate capacità di esecuzione pratica comunque acquisite» e, con riferimento al par 167 (espressamente richiesto dal ricorrente), vi si fanno rientra i «Lavoratori che sanno eseguire correttamente ed in autonomia le operazioni inerenti la loro specializzazione per la cui esecuzione occorre la relativa capacità tecnico-pratica. Esempi: magazziniere, magazziniere anche con funzioni di vendita»; al nonché i «Lavoratori che, in base alle indicazioni ricevute, hanno la responsabilità tecnico organizzativa del reparto loro affidato» e, infine,
«Lavoratori che, con comprovata esperienza nell'attività specifica, hanno la responsabilità dei controlli qualitativi e quantitativi del ricevimento merci, sistemazione e suddivisione dei resi e curano la relativa documentazione amministrativa. Esempio: ricevitore responsabile merci di ipermercato».
3. Come emerge dalle declaratorie, i profili differenziali, che emergono dalle specifiche dei parametri attengono, sostanzialmente al livello di autonomia (prettamente esecutiva per il par. 144; operativa per il par. 167), così come al corrispondente obbligo di responsabilità relativa.
Sul punto, mentre l'autonomia esecutiva attiene unicamente alla discrezionalità del dipendente in ordine alle modalità di esecuzione della prestazione, nell'ambito di una linea imprenditoriale predeterminata e all'interno di una organizzazione impostata, con responsabilità limitata alla corretta esecuzione della singola attività a lui demandata, l'autonomia operativa coinvolge un profilo maggiore, che si estende, anche, alla discrezionalità sul modo di raggiungere gli obiettivi fissati, con la conseguenza che anche la responsabilità del dipendente cresce, fino a comprendere i risultati e non soltanto l'esecuzione tecnica della prestazione, ovviamente senza mai trasmodare nell'autonomia gestionale, con conseguente discrezionalità.
Così ricostruita la base di indagine, i testi ascoltati in corso di giudizio hanno riferito da un lato l'assegnazione precisa al ricorrente, almeno fino al maggio 2017, del compito non solo esecutivo di rifornire gli scaffali dei prodotti mancanti, ma anche di decidere tempistiche e quantità del riassortimento degli stessi e di gestire il ricevimento delle merci (cfr., teste Tes_1
– ud. 20.1.2025: «L'addetto al rifornimento si occupa innanzitutto di effettuare gli ordini e per fare ciò inquadra con l'apposita pistola in dotazione il codice a barre di un singolo prodotto e così ha i dati dell'ordine effettuato il giorno precedente, mette a confronto i dati dell'ordine con il numero di prodotti che vede sullo scaffale e decide se e quanti prodotti ordinare. Una volta spedito l'ordine si occupa di rifornire gli scaffali con la merce ordinata in precedenza e ricevuta quel giorno. Nel caso dei cd. Fornitori diretti l'ordine veniva effettuato direttamente all'incaricato dell'azienda e non passava tramite la pistola. In tal caso l'ordine veniva effettuato esclusivamente sulla base delle quantità presenti sugli scaffali»; teste – ud. 20.1.2025: «Il sig. si Tes_2 Parte_1 occupava anche con regolarità della ricezione delle merci in magazzino. Il suo compito era quello di attendere l'arrivo del camion e verificare che il numero di pancali scaricati fosse conforme a quello risultante dall'elenco che gli veniva consegnato. Verificava anche che le merci non fossero danneggiate sulla base di un mero controllo visivo. Se era tutto a posto si occupava anche di sistemare la merce in magazzino. Al momento non ricordo cosa bisognasse fare se la merce era danneggiata, c'erano delle procedure che al momento non ricordo. L'addetto doveva anche controllare che il camion fosse pulito e che anche l'autista fosse dotato dei dispositivi igienico sanitari previsti dalle procedure standard. Le suddette procedure dette HACCP riguardavano tutte le merci, non mi sembra che riguardassero solo alcune categorie»).
4. In questo quadro probatorio è poi risultato che il ricorrente nel verificare e segnalare le carenze di prodotti operasse valutazioni operative in autonomia, circa la consistenza del magazzino, la tipologia di prodotti e i periodi storici, nonché l'urgenza o meno del rifornimento (cfr., teste it.: «l'ordine veniva effettuato esclusivamente sulla base delle quantità presenti Tes_1
sugli scaffali. […]. Nel fare gli ordini si teneva conto naturalmente anche di eventuali giacenze di magazzino, poiché, com'è normale, se vi era merce in magazzino si aspettava ad ordinarne della nuova. […]. Nell'effettuare gli ordini l'addetto deve tener conto di vari fattori, tra i quali la stagionalità del prodotto, l'esistenza di promozioni o di una campagna pubblicitaria particolarmente aggressiva. È in questo che sta la professionalità dell'addetto. L'addetto deve tener conto anche del momento della settimana in cui fa l'ordine essendo prevedibile un incremento delle vendite nel fine settimana. […]. Di regola la fascia oraria della consegna dipende dall'orario in cui viene effettuato l'ordine: se l'ordine è fatto di pomeriggio la consegna sarà nel pomeriggio del giorno successivo. L'addetto ha anche la possibilità di chiedere una rettifica degli orari per particolari esigenze. L'eventualità non è frequente. […]. L'effettuazione dell'ordine è un compito dell'addetto. Il capo reparto si occupa di verificare ogni tanto che gli ordini dei singoli addetti siano coerenti, ma il suo compito è quello di programmare le offerte»), oltre a controllare nel merito le consegne pervenute in magazzino (cfr., teste . Testimone_3
Sotto questo aspetto, quindi, la presenza di un capo reparto aveva rilevanza in termini di controllo dell'operato del ricorrente (il quale, infatti, non aveva autonomia gestionale), restando del tutto irrilevante, quindi, la circostanza, peraltro ovvia, che non vi fosse una responsabilità economica nell'ordine delle merci, una capacità negoziale del lavoratore, nonché la mera distinzione tra “ordine” e “proposta di riordino” (cfr., teste – ud. 20.1.2025: «Era addetto al reparto generi vari. Il suo compito principale era quello di prelevare i prodotti dal magazzino e di rifornire gli scaffali. Quando i prodotti in magazzino terminavano o stavano per terminare doveva formulare al capo reparto una proposta di riordino. Inquadrando con la cd. il CP_2
codice a barre del singolo prodotto da riordinare inseriva le quantità precedentemente indicate dal capo reparto sulla base di un display inviato dalla sede centrale nel quale sono indicati con precisione le disposizioni dei prodotti sui singoli scaffali e le quantità degli stessi. Nel rifornire gli scaffali doveva anche verificare che le confezioni fossero integre e che non ci fossero prodotti scaduti. Adr. L'ordine viene inviato dalla pistola ad un computer presente in un ufficio in magazzino e non parte fino a quando non è stato vidimato e approvato dal capo reparto»).
5. Dalle considerazioni svolte è possibile inferire lo svolgimento, nel periodo oggetto di ricorso, di mansioni ascrivibili al superiore inquadramento, anche laddove non vi sia stata una caratterizzazione prevalente in termini quantitativi delle stesse, rispetto a quelle meramente esecutive di sistemazione dei prodotti negli scaffali.
Infatti, al fine di valutare correttamente il concetto di prevalenza, occorre specificare che detto criterio deve essere calibrato rispetto alle esigenze concrete all'interno della giornata lavorativa.
Dunque, non vi sono dubbi che il ricorrente, durante l'espletamento delle sue mansioni, svolgesse le attività riferibili al III livello tutte le volte che dette attività si presentavano necessarie, coprendo, così, l'intero arco delle stesse in termini di prevalenza.
Ragionando diversamente si perverrebbe all'assurdo che un lavoratore inquadrato al III, nei momenti della giornata in cui le sue mansioni non sono richieste, si troverebbe ad essere demansionato, risultato del tutto incongruo.
Ne deriva che le domande relative possono trovare accoglimento (cfr., Tribunale,
Bergamo, sez. lav., 14/10/2022 , n. 575: «L'onere di provare di aver svolto mansioni superiori al proprio inquadramento professionale è interamente a carico del lavoratore, il quale deve dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte;
il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata;
la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale», nonché, Tribunale Genova, sez. V, 03/02/2009, n. 70: «In tema di riconoscimento di esercizio di mansioni superiori, grava sulla parte ricorrente che agisce in giudizio deducendo lo svolgimento di mansioni superiori l'onere di allegare in punto di fatto e di provare compiutamente le mansioni svolte in concreto, in modo tale da consentire al giudice il confronto tra le mansioni superiori asseritamente svolte e le mansioni che connotano l'inquadramento di appartenenza, anche ai fini della formulazione del giudizio di prevalenza richiesto a norma dell'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001. Nella specie, parte ricorrente, pur chiedendo il riconoscimento dell'avvenuto svolgimento di mansioni superiori - specificamente delle mansioni di dirigente dell'ufficio del g.d.p. di appartenenza - e nonostante la chiara elencazione dei compiti rientranti in detta qualifica ex art. 4 e 17 d.lg. 165/2001, nessuna prova forniva in ordine al concreto svolgimento di dette funzioni, dovendosi al contrario escludere, già sulla base delle dichiarazioni rese dalla medesima, l'espletamento, per l'intero periodo dedotto in giudizio, delle funzioni in oggetto, nonché, in particolare, dei compiti di gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate all'ufficio. In ogni caso, nulla deduceva nemmeno in ordine al requisito della prevalenza - sotto i diversi profili previsti dall'art. 52 d.lg. n. 165 del 2001 - delle mansioni dirigenziali asseritamente svolte rispetto ai compiti propri della qualifica e del profilo di appartenenza, compiti che, per stessa ammissione della ricorrente, non erano mai venuti meno»), gravando l'onere della prova sulla parte che chiede il riconoscimento del proprio diritto (cfr.,
Tribunale, Roma, sez. lav., 12/09/2021, n. 5741: «Nel caso di rivendicazione di inquadramento superiore, l'onere della prova incombe interamente sul lavoratore, che deve dimostrare le mansioni effettivamente svolte, nonché la corrispondenza fra queste e quelle delineate per il ruolo superiore che rivendica, come descritte dal contratto collettivo di categoria e la relativa valutazione costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità» e ancora, Tribunale Trieste, sez. lav., 01/03/2011, n. 82: «Al lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento dell'inquadramento in una qualifica superiore incombe l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda;
nel procedimento logico-giuridico diretto a determinare l'inquadramento del lavoratore subordinato, non può prescindersi da una motivata valutazione di tre fasi tra loro poste in logica successione, cioè dell'accertamento di fatto dell'attività lavorativa concretamente svolta, dell'individuazione delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro e, infine, del raffronto tra i risultati delle prime due indagini»).
Deve essere allora dichiarato il diritto al superiore del ricorrente dal febbraio 2009 (mese successivo all'inizio dello svolgimento delle mansioni superiori e data di acquisizione del diritto all'inquadramento superiore) fino al giugno 2017, con condanna della parte resistente al pagamento delle relative differenze retributive, maggiorate di interessi e rivalutazione.
Sul punto, non risulta maturata alcuna prescrizione, avendo come punto di riferimento il luglio 2012, data di entrata in vigore della c.d. Legge Fornero, che ha reso, secondo la giurisprudenza prevalente, che in questa sede si ritiene di condividere, negativa la valutazione sul decorso della prescrizione in pendenza di rapporto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) Accoglie il ricorso e dichiara il diritto di parte ricorrente all'inquadramento superiore del
Terzo Livello par. 167, dal febbraio 2009 al giugno 2017;
B) per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento in favore della ricorrente delle differenze retributive maturate, oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente dal dovuto al saldo effettivo;
C) condanna parte resistente al pagamento delle spese dell'intero giudizio, liquidate in euro
3.750,00 per onorari, euro 259,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ove richiesta in atti.
Firenze, 31/10/2025
Il giudice dr. Leonardo Pucci