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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 16/09/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 247/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Nicoletta Serra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 247 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. , quest'ultima in persona C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'amministratore di sostegno (c.f. ) nominato con Controparte_1 C.F._4 decreto del Giudice Tutelare di Nuoro del 17.05.2023, elettivamente domiciliate in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Rita Ibba, che le rappresenta e difende come da procure alle liti in calce, rispettivamente, all'atto di citazione ed alla memoria di costituzione, attrici contro
CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, ,
[...] Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10 [...]
, CP_11 Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
, ,
[...] Controparte_16 CP_17 CP_18 CP_19
e , CP_20 CP_21
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse delle attrici (note conclusive del 26.08.2025):
“Nell' interesse delle attrici si conclude affinché il Tribunale Ill.mo, adversis reiectis
IN VIA PRINCIPALE
1 1) Accertare che la IG.ra , sommando al proprio possesso quello della Parte_1 propria de cuius ha posseduto, uti dominus pacificamente, pubblicamente ed Parte_4 ininterrottamente, dalla metà degli anni ottanta e comunque da oltre 20 anni, gli immobili:
- ubicati in Barisardo, in località “ Sa Tanca de IGnora Rosa” , distinti nel C.T. al F. 3 mapp.le
811 di mq. 180 e mapp.le 815 di mq. 415;
2) Per l'effetto dichiarare la IG.ra proprietaria esclusiva degli immobili Parte_1 descritti al precedente punto n° 1 per intervenuta usucapione;
3) Accertare che la IG.ra , sommando al proprio possesso quello della propria de Parte_2 cuius ha posseduto, uti dominus pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente, Parte_4 dalla metà degli anni ottanta e comunque da oltre 20 anni, gli immobili:
- ubicati in Bari Sardo, in località “ Sa Tanca de IGnora Rosa” , distinti nel C.T. al F. 3 mapp.le
808 di mq. 508, al F. 3 mapp.le 809 di mq. 5 e al F. 3 mapp.le 812 di mq. 220;
4) Per l'effetto dichiarare la IG.ra proprietaria esclusiva degli immobili descritti Parte_2 al precedente punto n° 3 per intervenuta usucapione;
5) Accertare che la IG.ra , sommando al proprio possesso quello della propria de Parte_3 cuius , ha posseduto, uti dominus, pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente, Parte_4 dalla metà degli anni ottanta e comunque da oltre 20 anni, gli immobili:
- ubicati in Bari Sardo, in località “ Sa Tanca de IGnora Rosa”, distinti nel C.T. al F. 3 mapp.le
268 di mq. 490, F. 3 mapp.le 817 di mq. 281 e F. 3 mapp.le 542 di mq.18.
6) Per l'effetto dichiarare la IG.ra proprietaria esclusiva degli immobili descritti Parte_3 al precedente punto n° 5 per intervenuta usucapione;
7) Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfetario, spese generali ed accessori di legge, in caso di resistenza”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione e hanno adito Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietarie esclusive, per intervenuta usucapione, anche in forza di successione nel possesso della dante causa , Parte_4 degli immobili siti in Bari Sardo in località “Sa Tanca de IGnora Rosa”, in particolare,
[...] dei terreni distinti al Catasto Terreni del Comune di Bari Sardo al foglio 3 particelle Parte_1
811 e 815, dei terreni distinti al Catasto Terreni al foglio 3 particelle 808, 809 e Parte_2
812 e dei terreni distinti al Catasto Terreni al foglio 3 particelle 268, 817 e 542. Parte_3
Inoltre, le attrici hanno chiesto che venisse accertato e dichiarato il loro acquisto, per intervenuta usucapione, anche in forza di successione nel possesso di , uti condominae ciascuna per Parte_4
2 la quota di 1/3, dei terreni siti in Bari Sardo in località “Punta Niedda” e distinti al Catasto Terreni al foglio 3 particelle 272, 273, 278, 279, 536, 538, 160, 165, e 135.
Le attrici hanno assunto che la loro madre ha posseduto i suddetti immobili dal mese Parte_4 di luglio dell'anno 1984 sino al suo decesso, avvenuto il 15.02.2015, per averli ricevuti, a sua volta, in eredità dalla madre. In particolare, le stesse hanno dedotto che i terreni siti in località “Sa
Tanca de IGnora Rosa”, di cui alle particelle 808, 809, 811, 812 e 815, fino al 2011, costituivano un unico appezzamento di terreno, e che, a seguito del frazionamento fatto eseguire da , Parte_4 gli stessi sono stati suddivisi in tre lotti, da destinare a ciascuna delle tre figlie (808-809-812; 811-
815; 268, 817 e 542).
Le attrici hanno dedotto, altresì, che ha provveduto a recintare i suddetti terreni in Parte_4 parte con picchetti e rete metallica e in parte con un muro sovrastato da una ringhiera e che, dalla metà degli anni Novanta, la stessa vi ha fatto collocare un cancello, munito di chiusura con lucchetto, le cui chiavi erano nella sua esclusiva disponibilità.
Le attrici hanno assunto che anche le particelle 268, 817 e 542 costituiscono un unico terreno, che aveva provveduto a far recintare con picchetti e rete metallica ed alle quali accedeva Parte_4 tramite un cancello costituito da rete con un montante metallico, munito di un lucchetto del quale la sola deteneva le chiavi. Pt_4
Quest'ultima, dai primi anni Novanta e fino al suo decesso, si era occupata della potatura degli alberi di pero e degli ulivi selvatici presenti sui suddetti terreni, nonché della pulizia degli stessi, incaricando terze persone, che provvedeva a retribuire.
Le attrici hanno dedotto di essere succedute nel possesso esercitato dalla loro dante causa sui suddetti immobili, dalla data del decesso di quest'ultima e sino ad oggi, continuando ad esercitare il possesso compiendovi le stesse attività.
Inoltre, le stesse hanno assunto di essere succedute, congiuntamente, dall'anno 2015, nel possesso esercitato da , dagli anni Ottanta al 2015, anche sui terreni siti in località Punta Niedda Parte_4
(particelle 272, 273, 278, 279, 536, 538, 160, 165, e 135), che costituiscono un unico appezzamento di terreno, che la stessa aveva provveduto a recintare con picchetti e rete metallica, occupandosi della manutenzione e della pulizia degli stessi e compiendovi le stesse attività svolte dalla madre.
Con note del 5.04.2024, le attrici hanno dichiarato di rinunciare alla domanda proposta limitatamente alle particelle 272, 273, 278, 279, 536, 538, 160, 165, e 135 del foglio 3, per essere le stesse oggetto di contratti preliminari di vendita.
Inoltre, si è costituito in giudizio in qualità di amministratore di sostegno di Controparte_1
il quale ha richiamato e confermato integralmente il contenuto degli scritti Parte_3
3 difensivi già depositati nell'interesse di quest'ultima, anche riguardo alla rinuncia parziale della domanda.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
Le domande proposte dalle attrici meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996
n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
4 A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II -
18/05/2001, n. 6852).
Pertanto, chi intende avvalersi della successione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede, non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione di successione, in quanto documento che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice, ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione anagrafica attestante la relazione parentale e i fatti da cui deriva quella qualità (Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6930).
Ferma la rinuncia alla domanda relativamente ai terreni siti in località “Punta Niedda” (foglio 3 particelle 272, 273, 278, 279, 536, 538, 160, 165, e 135), le attrici hanno assunto di essere divenute proprietarie per intervenuta usucapione degli immobili siti in Bari Sardo in località “Sa
Tanca de IGnora Rosa”, rispettivamente, delle particelle 811 e 815, Parte_1 delle particelle 808, 809 e 812 e delle particelle 268, 817 e 542, in Parte_2 Parte_3 forza della successione nel possesso esercitato sin dall'anno 1984 dalla de cuius , Parte_4 deceduta in data 15.02.2015, nonché del possesso esclusivo esercitato delle attrici da tale data, invocando così una pronuncia ex artt. 1158 e 1146, primo comma, c.c.
L'istruttoria svolta consente di ritenere provati gli assunti delle attrici.
Le stesse hanno provato, in primis, documentalmente la loro qualità di eredi di con la Parte_4 produzione del certificato storico di famiglia della medesima, nel quale è attestato il rapporto di Pt_ parentela con le attrici (madre e figlie), nonché del certificato di morte della (docc. 9 e 10 atto di citazione).
Inoltre, la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni oggetto di causa, per un periodo di oltre vent'anni, prima in capo a , dagli anni Ottanta, e poi in capo alle attrici Parte_4 dall'anno 2015 ad oggi.
5 Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte delle attrici e, prima di loro, di , individuando con Parte_4 esattezza e precisione i confini dei terreni oggetto della domanda, prima e dopo il frazionamento, di cui hanno fornito riscontro anche nell'estratto di mappa e nell'aerofotogrammetria mostrati loro in udienza (dichiarazioni dei testi , udienza del 23.01.2025, Testimone_1 [...]
, udienza dell'11.03.2025, e , udienza del 12.06.2025). Testimone_2 Tes_3
Sul possesso di . Parte_4
I testi hanno riferito che , dalla metà degli anni Ottanta e fino al 2010/2015, ha Parte_4 utilizzato in via esclusiva un terreno sito in Bari Sardo in località “Sa Tanca de IGnora Rosa”, diviso a metà da una strada che lo attraversa, per averla vista personalmente accedere al terreno attraverso un cancello costituito da rete metallica e da un montante in ferro, chiuso con un lucchetto, che era stato collocato da tale negli anni Novanta, su incarico della stessa . Per_1 Pt_4
I testi hanno riferito che era presente sul fondo quando , su suo incarico, eseguì i Parte_4 Per_1 lavori di sistemazione della recinzione, con l'apposizione di pali e rete metallica, rimuovendo quella preesistente, che risultava inglobata dalla siepe naturale. In particolare, il teste Tes_3 ha riferito di essere andato a vedere i lavori di recinzione, in quanto lo stesso avrebbe dovuto farli eseguire anche sul suo terreno, e, in quell'occasione, di avere assistito al pagamento di da Per_1 parte di , anche in presenza di altri operai. Il teste ha Parte_4 Testimone_2 riferito di avere ricevuto da le chiavi per accedere al terreno negli anni 2010-2011, in Parte_4 occasione del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di lavori di pulizia dello stesso, per i quali veniva talvolta incaricato con l'intermediazione di una delle figlie. In particolare, lo stesso ha riferito di avere eseguito anche lavori con il trattore e di essersi occupato del taglio dei polloni dei perastri e degli ulivastri, in modo che non si espandessero troppo.
Anche i testi e hanno confermato che, ogni uno o due anni, Tes_1 Tes_3 Testimone_2
veniva incaricato da di eseguire lavori di pulizia del terreno, per i quali si
[...] Parte_4 serviva, a sua volta, anche di altri operai.
I testi hanno riferito di avere visto accedere al fondo aprendo e chiudendo il cancello Parte_4 con le chiavi e hanno specificato che il terreno in questione era delimitato, rispetto alla strada, con picchetti in ferro e rete metallica, al confine con la proprietà di con rete metallica, CP_22 al confine con la proprietà eredi con una folta siepe e al confine con la proprietà Persona_2 del fratello da un muretto sovrastato con rete metallica, la cui realizzazione fu CP_21 commissionata da quest'ultimo, presumibilmente d'accordo con la sorella.
6 Inoltre, i testi e hanno riferito di avere visto, tra il 2010 e il 2015, il geometra Tes_1 Tes_3 CP_23
Tes_ apporre dei picchetti sul terreno in questione, alla presenza di . Il teste pur non Parte_4 potendo riferire in merito a tale circostanza, per non avervi assistito, ha saputo dire che sullo stesso erano presenti dei picchetti per oltre la metà della lunghezza del terreno ed un picchetto nel fronte strada, che consentivano di individuare una porzione a forma di L rovesciata, che permetteva l'accesso dalla strada al lotto così ricavato e corrispondente alle particelle 808, 809 e
812, che formavano un corpo unico;
invece, l'altra porzione era costituita dalle particelle 811 e
815. Anche il teste ha riferito di sapere che i picchetti erano stati apposti per separare i lotti Tes_3 di (particelle 811 e 815) e di (particelle 808, 809 e 812). Persona_3 Persona_4
Il teste ha riferito di avere visto accedere al fondo costituito dalle Testimone_1 Parte_4 particelle 268, 817 e 542, dagli anni 1985/1990 e fino al 2015, attraverso un cancello costituito da rete metallica e da un montante in ferro e chiuso da un lucchetto, del quale solo lei deteneva le chiavi, e che la stessa fece collocare a tale negli anni Novanta. Lo stesso ha dichiarato di Per_1 avere visto aprire e chiudere il cancello con le chiavi. Il teste Parte_4 Testimone_2
ha confermato tali circostanze, per avere ricevuto da le chiavi per accedere
[...] Parte_4 anche al suddetto terreno, al fine di eseguirvi dei lavori di pulizia dello stesso, eliminando anche la macchia mediterranea con il trattore, e di ripulitura dai polloni delle piante selvatiche ivi presenti
(peri e olivastri), come confermato anche dai testi e . Tes_1 Tes_3
I testi hanno riferito che il fondo è separato dalla proprietà con siepe inglobata nella CP_24 rete metallica e dalla proprietà con picchetti in ferro e rete metallica. CP_21
Sul possesso di (particelle 811 e 815). Parte_1
Tes_ I testi hanno riferito che, dagli anni Duemila, dopo il frazionamento (2018/2019 teste 2010 teste ) e fino ad oggi, ha utilizzato il terreno sito in Bari Sardo in Tes_3 Parte_1 località “Sa Tanca de IGnora Rosa” e costituito dalle particelle 811 e 815, facendovi eseguire dei lavori di pulizia da , il quale provvedeva anche alla falciatura Testimone_2 dell'erba ed alla potatura degli olivastri. Il teste ha precisato che Tes_3 Testimone_2
si occupava, altresì, di innestare i peri e gli olivastri, raccogliendo la legna ricavata.
[...] accedeva al terreno in questione attraverso un cancello costituito da rete Parte_1 metallica e da un montante in metallo, chiuso con un lucchetto collocato sul lato del terreno fronte strada, che la stessa apriva e chiudeva con le chiavi.
Sul possesso di (particelle 808, 809 e 812). Parte_2
7 Tes_ I testi escussi hanno riferito che, dagli anni Duemila (2018/2019 teste 2010 teste ) e Tes_3 fino ad oggi, ha utilizzato il terreno sito in Bari Sardo in località “Sa Tanca de Parte_2
IGnora Rosa” e costituito dalle particelle 808, 809 e 812, facendovi eseguire lavori di pulizia, di falciatura erba e potatura dei peri selvatici, degli olivastri e della siepe posta al confine con la proprietà eredi a , il quale, a sua volta, si serviva anche di Per_2 Testimone_2 altri collaboratori. La stessa accedeva al terreno in questione attraverso un cancello costituito da rete metallica e da un montante in metallo, chiuso con un lucchetto collocato sul lato strada, che la stessa apriva e chiudeva con le chiavi.
Sul possesso di (particelle 268, 817 e 542). Parte_3
Tes_ I testi escussi hanno riferito che, dagli anni Duemila (2018/2019 teste 2010 teste ) e Tes_3 fino ad oggi, ha utilizzato il terreno sito in Bari Sardo in località “Sa Tanca de Parte_3
IGnora Rosa” e costituito dalle particelle 542, 268 e 817, facendo eseguire lavori di pulizia dello stesso, di falciatura erba e potatura dei peri selvatici, degli olivastri e della siepe posta al confine Cont con la proprietà a , il quale, a sua volta, si serviva anche di Testimone_2 altri collaboratori. La stessa accedeva al terreno in questione attraverso un cancello costituito da rete metallica e da un montante in metallo, chiuso con un lucchetto collocato sul lato confinante con la strada principale, che la stessa apriva e chiudeva con le chiavi.
Infine, i testi hanno confermato, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili per cui è causa da parte delle attrici e, prima di loro della madre Pt_4
e di aver sempre visto solo loro utilizzarli nel periodo considerato, comportandosi come le
[...] uniche proprietarie e di averle sempre considerate tali.
Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza sia con le attrici che con la dante causa , Parte_4 in quanto compaesani (testi e ), oltre che proprietari di terreni vicini (teste Tes_1 Tes_3 Tes_1
, il quale ha riferito di abitare di fronte ai terreni oggetto di causa dal 1985/1987; il teste
[...]
, il quale ha riferito di essere proprietario, dagli anni Settanta, di un terreno che dista Tes_3 circa 200/300 metri lineari da quello originariamente appartenente a e di frequentare la Parte_4 zona da allora) e per avervi eseguito personalmente dei lavori (teste Testimone_2
, il quale ha riferito di essere stato incaricato da , anche con l'intermediazione
[...] Parte_4 della figlia di eseguire dei lavori sui suoi terreni). Parte_1
8 All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che le attrici abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c., nonché la loro qualità di eredi di , Parte_4 attraverso la produzione della documentazione versata in atti, e che, pertanto, possa essere dichiarato che le stesse hanno acquistato la proprietà per usucapione, rispettivamente degli immobili di cui al foglio 3 particelle 811 e 815 ( , foglio 3 particelle 808, Parte_1
809 e 812 ( e foglio 3 particelle 268, 817 e 542 ( , in forza di Parte_2 Parte_3 successione nel possesso della dante causa (art. 1146, comma 1 c.c.). Parte_4
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore delle attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara
[...]
(c.f. ) proprietaria dei terreni distinti al Catasto Parte_1 C.F._1
Terreni del Comune di Bari Sardo al foglio 3 particelle 811 e 815 (qualità pascolo),
(c.f. ) proprietaria dei terreni distinti al Catasto Parte_2 C.F._2
Terreni del Comune di Bari Sardo al foglio 3 particelle 808, 809 e 812 (qualità pascolo) e
(c.f. proprietaria dei terreni distinti al Catasto Parte_3 C.F._3
Terreni del Comune di Bari Sardo al foglio 3 particelle 268, 817 e 542 (qualità pascolo);
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 16 settembre 2025
Il Giudice
Nicoletta Serra
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Nicoletta Serra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 247 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. , quest'ultima in persona C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'amministratore di sostegno (c.f. ) nominato con Controparte_1 C.F._4 decreto del Giudice Tutelare di Nuoro del 17.05.2023, elettivamente domiciliate in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Rita Ibba, che le rappresenta e difende come da procure alle liti in calce, rispettivamente, all'atto di citazione ed alla memoria di costituzione, attrici contro
CP_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, ,
[...] Controparte_7 CP_8 CP_9 CP_10 [...]
, CP_11 Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
, ,
[...] Controparte_16 CP_17 CP_18 CP_19
e , CP_20 CP_21
convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse delle attrici (note conclusive del 26.08.2025):
“Nell' interesse delle attrici si conclude affinché il Tribunale Ill.mo, adversis reiectis
IN VIA PRINCIPALE
1 1) Accertare che la IG.ra , sommando al proprio possesso quello della Parte_1 propria de cuius ha posseduto, uti dominus pacificamente, pubblicamente ed Parte_4 ininterrottamente, dalla metà degli anni ottanta e comunque da oltre 20 anni, gli immobili:
- ubicati in Barisardo, in località “ Sa Tanca de IGnora Rosa” , distinti nel C.T. al F. 3 mapp.le
811 di mq. 180 e mapp.le 815 di mq. 415;
2) Per l'effetto dichiarare la IG.ra proprietaria esclusiva degli immobili Parte_1 descritti al precedente punto n° 1 per intervenuta usucapione;
3) Accertare che la IG.ra , sommando al proprio possesso quello della propria de Parte_2 cuius ha posseduto, uti dominus pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente, Parte_4 dalla metà degli anni ottanta e comunque da oltre 20 anni, gli immobili:
- ubicati in Bari Sardo, in località “ Sa Tanca de IGnora Rosa” , distinti nel C.T. al F. 3 mapp.le
808 di mq. 508, al F. 3 mapp.le 809 di mq. 5 e al F. 3 mapp.le 812 di mq. 220;
4) Per l'effetto dichiarare la IG.ra proprietaria esclusiva degli immobili descritti Parte_2 al precedente punto n° 3 per intervenuta usucapione;
5) Accertare che la IG.ra , sommando al proprio possesso quello della propria de Parte_3 cuius , ha posseduto, uti dominus, pacificamente, pubblicamente ed ininterrottamente, Parte_4 dalla metà degli anni ottanta e comunque da oltre 20 anni, gli immobili:
- ubicati in Bari Sardo, in località “ Sa Tanca de IGnora Rosa”, distinti nel C.T. al F. 3 mapp.le
268 di mq. 490, F. 3 mapp.le 817 di mq. 281 e F. 3 mapp.le 542 di mq.18.
6) Per l'effetto dichiarare la IG.ra proprietaria esclusiva degli immobili descritti Parte_3 al precedente punto n° 5 per intervenuta usucapione;
7) Con vittoria di spese, diritti, onorari, rimborso forfetario, spese generali ed accessori di legge, in caso di resistenza”.
***
Motivi in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione e hanno adito Parte_1 Parte_2 Parte_3
l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentir dichiarare di essere proprietarie esclusive, per intervenuta usucapione, anche in forza di successione nel possesso della dante causa , Parte_4 degli immobili siti in Bari Sardo in località “Sa Tanca de IGnora Rosa”, in particolare,
[...] dei terreni distinti al Catasto Terreni del Comune di Bari Sardo al foglio 3 particelle Parte_1
811 e 815, dei terreni distinti al Catasto Terreni al foglio 3 particelle 808, 809 e Parte_2
812 e dei terreni distinti al Catasto Terreni al foglio 3 particelle 268, 817 e 542. Parte_3
Inoltre, le attrici hanno chiesto che venisse accertato e dichiarato il loro acquisto, per intervenuta usucapione, anche in forza di successione nel possesso di , uti condominae ciascuna per Parte_4
2 la quota di 1/3, dei terreni siti in Bari Sardo in località “Punta Niedda” e distinti al Catasto Terreni al foglio 3 particelle 272, 273, 278, 279, 536, 538, 160, 165, e 135.
Le attrici hanno assunto che la loro madre ha posseduto i suddetti immobili dal mese Parte_4 di luglio dell'anno 1984 sino al suo decesso, avvenuto il 15.02.2015, per averli ricevuti, a sua volta, in eredità dalla madre. In particolare, le stesse hanno dedotto che i terreni siti in località “Sa
Tanca de IGnora Rosa”, di cui alle particelle 808, 809, 811, 812 e 815, fino al 2011, costituivano un unico appezzamento di terreno, e che, a seguito del frazionamento fatto eseguire da , Parte_4 gli stessi sono stati suddivisi in tre lotti, da destinare a ciascuna delle tre figlie (808-809-812; 811-
815; 268, 817 e 542).
Le attrici hanno dedotto, altresì, che ha provveduto a recintare i suddetti terreni in Parte_4 parte con picchetti e rete metallica e in parte con un muro sovrastato da una ringhiera e che, dalla metà degli anni Novanta, la stessa vi ha fatto collocare un cancello, munito di chiusura con lucchetto, le cui chiavi erano nella sua esclusiva disponibilità.
Le attrici hanno assunto che anche le particelle 268, 817 e 542 costituiscono un unico terreno, che aveva provveduto a far recintare con picchetti e rete metallica ed alle quali accedeva Parte_4 tramite un cancello costituito da rete con un montante metallico, munito di un lucchetto del quale la sola deteneva le chiavi. Pt_4
Quest'ultima, dai primi anni Novanta e fino al suo decesso, si era occupata della potatura degli alberi di pero e degli ulivi selvatici presenti sui suddetti terreni, nonché della pulizia degli stessi, incaricando terze persone, che provvedeva a retribuire.
Le attrici hanno dedotto di essere succedute nel possesso esercitato dalla loro dante causa sui suddetti immobili, dalla data del decesso di quest'ultima e sino ad oggi, continuando ad esercitare il possesso compiendovi le stesse attività.
Inoltre, le stesse hanno assunto di essere succedute, congiuntamente, dall'anno 2015, nel possesso esercitato da , dagli anni Ottanta al 2015, anche sui terreni siti in località Punta Niedda Parte_4
(particelle 272, 273, 278, 279, 536, 538, 160, 165, e 135), che costituiscono un unico appezzamento di terreno, che la stessa aveva provveduto a recintare con picchetti e rete metallica, occupandosi della manutenzione e della pulizia degli stessi e compiendovi le stesse attività svolte dalla madre.
Con note del 5.04.2024, le attrici hanno dichiarato di rinunciare alla domanda proposta limitatamente alle particelle 272, 273, 278, 279, 536, 538, 160, 165, e 135 del foglio 3, per essere le stesse oggetto di contratti preliminari di vendita.
Inoltre, si è costituito in giudizio in qualità di amministratore di sostegno di Controparte_1
il quale ha richiamato e confermato integralmente il contenuto degli scritti Parte_3
3 difensivi già depositati nell'interesse di quest'ultima, anche riguardo alla rinuncia parziale della domanda.
I convenuti, regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
Le domande proposte dalle attrici meritano accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Occorre premettere in diritto che, il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996
n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
4 A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma I, c.c., “Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione”.
Detto altrimenti, per effetto del principio della “successione nel possesso”, sancito dalla norma appena richiamata, la continuazione del possesso in favore dell'erede opera automaticamente e consente al possessore attuale di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione. Sul punto, la giurisprudenza della Corte di
Cassazione non ha mancato di osservare come “Per effetto di una "fictio iuris", il possesso del "de cuius" si trasferisce agli eredi i quali subentrano nel possesso del bene senza necessità di una materiale apprensione, occorrendo solo la prova della qualità di eredi” (Cassazione civile sez. II -
18/05/2001, n. 6852).
Pertanto, chi intende avvalersi della successione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova della sua qualità di erede, non essendo a tal fine sufficiente la sola dichiarazione di successione, in quanto documento che ha valore solo fiscale e che fornisce un mero elemento indiziario liberamente valutabile dal giudice, ma occorre produrre, oltre al certificato di morte comprovante l'avvenuto decesso del de cuius, anche la documentazione anagrafica attestante la relazione parentale e i fatti da cui deriva quella qualità (Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n.6930).
Ferma la rinuncia alla domanda relativamente ai terreni siti in località “Punta Niedda” (foglio 3 particelle 272, 273, 278, 279, 536, 538, 160, 165, e 135), le attrici hanno assunto di essere divenute proprietarie per intervenuta usucapione degli immobili siti in Bari Sardo in località “Sa
Tanca de IGnora Rosa”, rispettivamente, delle particelle 811 e 815, Parte_1 delle particelle 808, 809 e 812 e delle particelle 268, 817 e 542, in Parte_2 Parte_3 forza della successione nel possesso esercitato sin dall'anno 1984 dalla de cuius , Parte_4 deceduta in data 15.02.2015, nonché del possesso esclusivo esercitato delle attrici da tale data, invocando così una pronuncia ex artt. 1158 e 1146, primo comma, c.c.
L'istruttoria svolta consente di ritenere provati gli assunti delle attrici.
Le stesse hanno provato, in primis, documentalmente la loro qualità di eredi di con la Parte_4 produzione del certificato storico di famiglia della medesima, nel quale è attestato il rapporto di Pt_ parentela con le attrici (madre e figlie), nonché del certificato di morte della (docc. 9 e 10 atto di citazione).
Inoltre, la prova orale espletata ha confermato il possesso dei beni oggetto di causa, per un periodo di oltre vent'anni, prima in capo a , dagli anni Ottanta, e poi in capo alle attrici Parte_4 dall'anno 2015 ad oggi.
5 Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso da parte delle attrici e, prima di loro, di , individuando con Parte_4 esattezza e precisione i confini dei terreni oggetto della domanda, prima e dopo il frazionamento, di cui hanno fornito riscontro anche nell'estratto di mappa e nell'aerofotogrammetria mostrati loro in udienza (dichiarazioni dei testi , udienza del 23.01.2025, Testimone_1 [...]
, udienza dell'11.03.2025, e , udienza del 12.06.2025). Testimone_2 Tes_3
Sul possesso di . Parte_4
I testi hanno riferito che , dalla metà degli anni Ottanta e fino al 2010/2015, ha Parte_4 utilizzato in via esclusiva un terreno sito in Bari Sardo in località “Sa Tanca de IGnora Rosa”, diviso a metà da una strada che lo attraversa, per averla vista personalmente accedere al terreno attraverso un cancello costituito da rete metallica e da un montante in ferro, chiuso con un lucchetto, che era stato collocato da tale negli anni Novanta, su incarico della stessa . Per_1 Pt_4
I testi hanno riferito che era presente sul fondo quando , su suo incarico, eseguì i Parte_4 Per_1 lavori di sistemazione della recinzione, con l'apposizione di pali e rete metallica, rimuovendo quella preesistente, che risultava inglobata dalla siepe naturale. In particolare, il teste Tes_3 ha riferito di essere andato a vedere i lavori di recinzione, in quanto lo stesso avrebbe dovuto farli eseguire anche sul suo terreno, e, in quell'occasione, di avere assistito al pagamento di da Per_1 parte di , anche in presenza di altri operai. Il teste ha Parte_4 Testimone_2 riferito di avere ricevuto da le chiavi per accedere al terreno negli anni 2010-2011, in Parte_4 occasione del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di lavori di pulizia dello stesso, per i quali veniva talvolta incaricato con l'intermediazione di una delle figlie. In particolare, lo stesso ha riferito di avere eseguito anche lavori con il trattore e di essersi occupato del taglio dei polloni dei perastri e degli ulivastri, in modo che non si espandessero troppo.
Anche i testi e hanno confermato che, ogni uno o due anni, Tes_1 Tes_3 Testimone_2
veniva incaricato da di eseguire lavori di pulizia del terreno, per i quali si
[...] Parte_4 serviva, a sua volta, anche di altri operai.
I testi hanno riferito di avere visto accedere al fondo aprendo e chiudendo il cancello Parte_4 con le chiavi e hanno specificato che il terreno in questione era delimitato, rispetto alla strada, con picchetti in ferro e rete metallica, al confine con la proprietà di con rete metallica, CP_22 al confine con la proprietà eredi con una folta siepe e al confine con la proprietà Persona_2 del fratello da un muretto sovrastato con rete metallica, la cui realizzazione fu CP_21 commissionata da quest'ultimo, presumibilmente d'accordo con la sorella.
6 Inoltre, i testi e hanno riferito di avere visto, tra il 2010 e il 2015, il geometra Tes_1 Tes_3 CP_23
Tes_ apporre dei picchetti sul terreno in questione, alla presenza di . Il teste pur non Parte_4 potendo riferire in merito a tale circostanza, per non avervi assistito, ha saputo dire che sullo stesso erano presenti dei picchetti per oltre la metà della lunghezza del terreno ed un picchetto nel fronte strada, che consentivano di individuare una porzione a forma di L rovesciata, che permetteva l'accesso dalla strada al lotto così ricavato e corrispondente alle particelle 808, 809 e
812, che formavano un corpo unico;
invece, l'altra porzione era costituita dalle particelle 811 e
815. Anche il teste ha riferito di sapere che i picchetti erano stati apposti per separare i lotti Tes_3 di (particelle 811 e 815) e di (particelle 808, 809 e 812). Persona_3 Persona_4
Il teste ha riferito di avere visto accedere al fondo costituito dalle Testimone_1 Parte_4 particelle 268, 817 e 542, dagli anni 1985/1990 e fino al 2015, attraverso un cancello costituito da rete metallica e da un montante in ferro e chiuso da un lucchetto, del quale solo lei deteneva le chiavi, e che la stessa fece collocare a tale negli anni Novanta. Lo stesso ha dichiarato di Per_1 avere visto aprire e chiudere il cancello con le chiavi. Il teste Parte_4 Testimone_2
ha confermato tali circostanze, per avere ricevuto da le chiavi per accedere
[...] Parte_4 anche al suddetto terreno, al fine di eseguirvi dei lavori di pulizia dello stesso, eliminando anche la macchia mediterranea con il trattore, e di ripulitura dai polloni delle piante selvatiche ivi presenti
(peri e olivastri), come confermato anche dai testi e . Tes_1 Tes_3
I testi hanno riferito che il fondo è separato dalla proprietà con siepe inglobata nella CP_24 rete metallica e dalla proprietà con picchetti in ferro e rete metallica. CP_21
Sul possesso di (particelle 811 e 815). Parte_1
Tes_ I testi hanno riferito che, dagli anni Duemila, dopo il frazionamento (2018/2019 teste 2010 teste ) e fino ad oggi, ha utilizzato il terreno sito in Bari Sardo in Tes_3 Parte_1 località “Sa Tanca de IGnora Rosa” e costituito dalle particelle 811 e 815, facendovi eseguire dei lavori di pulizia da , il quale provvedeva anche alla falciatura Testimone_2 dell'erba ed alla potatura degli olivastri. Il teste ha precisato che Tes_3 Testimone_2
si occupava, altresì, di innestare i peri e gli olivastri, raccogliendo la legna ricavata.
[...] accedeva al terreno in questione attraverso un cancello costituito da rete Parte_1 metallica e da un montante in metallo, chiuso con un lucchetto collocato sul lato del terreno fronte strada, che la stessa apriva e chiudeva con le chiavi.
Sul possesso di (particelle 808, 809 e 812). Parte_2
7 Tes_ I testi escussi hanno riferito che, dagli anni Duemila (2018/2019 teste 2010 teste ) e Tes_3 fino ad oggi, ha utilizzato il terreno sito in Bari Sardo in località “Sa Tanca de Parte_2
IGnora Rosa” e costituito dalle particelle 808, 809 e 812, facendovi eseguire lavori di pulizia, di falciatura erba e potatura dei peri selvatici, degli olivastri e della siepe posta al confine con la proprietà eredi a , il quale, a sua volta, si serviva anche di Per_2 Testimone_2 altri collaboratori. La stessa accedeva al terreno in questione attraverso un cancello costituito da rete metallica e da un montante in metallo, chiuso con un lucchetto collocato sul lato strada, che la stessa apriva e chiudeva con le chiavi.
Sul possesso di (particelle 268, 817 e 542). Parte_3
Tes_ I testi escussi hanno riferito che, dagli anni Duemila (2018/2019 teste 2010 teste ) e Tes_3 fino ad oggi, ha utilizzato il terreno sito in Bari Sardo in località “Sa Tanca de Parte_3
IGnora Rosa” e costituito dalle particelle 542, 268 e 817, facendo eseguire lavori di pulizia dello stesso, di falciatura erba e potatura dei peri selvatici, degli olivastri e della siepe posta al confine Cont con la proprietà a , il quale, a sua volta, si serviva anche di Testimone_2 altri collaboratori. La stessa accedeva al terreno in questione attraverso un cancello costituito da rete metallica e da un montante in metallo, chiuso con un lucchetto collocato sul lato confinante con la strada principale, che la stessa apriva e chiudeva con le chiavi.
Infine, i testi hanno confermato, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili per cui è causa da parte delle attrici e, prima di loro della madre Pt_4
e di aver sempre visto solo loro utilizzarli nel periodo considerato, comportandosi come le
[...] uniche proprietarie e di averle sempre considerate tali.
Per quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno saputo collocare temporalmente e con esattezza i fatti, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza sia con le attrici che con la dante causa , Parte_4 in quanto compaesani (testi e ), oltre che proprietari di terreni vicini (teste Tes_1 Tes_3 Tes_1
, il quale ha riferito di abitare di fronte ai terreni oggetto di causa dal 1985/1987; il teste
[...]
, il quale ha riferito di essere proprietario, dagli anni Settanta, di un terreno che dista Tes_3 circa 200/300 metri lineari da quello originariamente appartenente a e di frequentare la Parte_4 zona da allora) e per avervi eseguito personalmente dei lavori (teste Testimone_2
, il quale ha riferito di essere stato incaricato da , anche con l'intermediazione
[...] Parte_4 della figlia di eseguire dei lavori sui suoi terreni). Parte_1
8 All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che le attrici abbiano provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c., nonché la loro qualità di eredi di , Parte_4 attraverso la produzione della documentazione versata in atti, e che, pertanto, possa essere dichiarato che le stesse hanno acquistato la proprietà per usucapione, rispettivamente degli immobili di cui al foglio 3 particelle 811 e 815 ( , foglio 3 particelle 808, Parte_1
809 e 812 ( e foglio 3 particelle 268, 817 e 542 ( , in forza di Parte_2 Parte_3 successione nel possesso della dante causa (art. 1146, comma 1 c.c.). Parte_4
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore delle attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara
[...]
(c.f. ) proprietaria dei terreni distinti al Catasto Parte_1 C.F._1
Terreni del Comune di Bari Sardo al foglio 3 particelle 811 e 815 (qualità pascolo),
(c.f. ) proprietaria dei terreni distinti al Catasto Parte_2 C.F._2
Terreni del Comune di Bari Sardo al foglio 3 particelle 808, 809 e 812 (qualità pascolo) e
(c.f. proprietaria dei terreni distinti al Catasto Parte_3 C.F._3
Terreni del Comune di Bari Sardo al foglio 3 particelle 268, 817 e 542 (qualità pascolo);
2) nulla sulle spese con riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 16 settembre 2025
Il Giudice
Nicoletta Serra
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