Sentenza 12 dicembre 2022
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, ove il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi, pur essendo intraneo ad una consorteria mafiosa, operi "uti singulus", è necessaria la prova che l'accordo contempli l'attuazione, o la programmazione, di un'attività di procacciamento di voti con metodo mafioso.
Commentario • 1
- 1. Voto di scambio politico-mafioso e metodo mafioso: non è sufficiente fare riferimento a legami di tipo familiarehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2022, n. 15425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15425 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2022 |
Testo completo
15425 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE composta da Pierluigi Di Stefano Presidente - Sent. n. sez.1767/2022 Gaetano De Amicis CC 12/12/2022 Maria Silvia Giorgi R.G.N. 34958/2022 Enrico Gallucci Maria Sabina Vigna Relatrice - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo nel procedimento a carico di OM CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/06/2022 del Tribunale del riesame di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna;
sentita requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Raffael Generale Salvatore Gargiulo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito l'avvocato Giovanni Rizzuti che ha insistito per l'inammissibilità del ricorso;
Udito l'avvocato Pasquale Contorno, che si è riportato alla memoria in atti. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato l'ordinanza emessa nei confronti di CO OM dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo di Palermo il 10 giugno 2022, in relazione al reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., non ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato suindicato e riqualificando la fattispecie in violazione dell'art. 86 d.P.R. 570/1960, disponendo l'immediata liberazione dell'indagato. Secondo la prospettazione accusatoria cristallizzata nel capo di incolpazione provvisoria, CO OM, candidato al Consiglio comunale di Palermo nella lista di Fratelli d'Italia, in vista delle allora imminenti elezioni comunali del 12 giugno 2022, si sarebbe rivolto a CE LL, quale esponente mafioso del mandamento di CC già condannato per delitto di partecipazione all'associazione mafiosa, affinché quest'ultimo gli procurasse dei voti in cambio della promessa di utilità, consistenti in favori personali per sé e per altri o, comunque, della disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze della associazione mafiosa. Il compendio indiziario è costituito da una conversazione captata il 28 maggio 2022, intercorsa tra LL e OM, nel corso della quale OM chiedeva a LL se avesse "preso" qualche voto, ricevendo da quest'ultimo delle rassicurazioni ("Quelli nostri... tutti li prendi"). OM chiedeva se i voti fossero almeno una ventina e il LL si mostrava possibilista. OM precisava, allora, che, se fosse stato eletto quale membro della commissione urbanistica, avrebbe potuto con facilità risolvere i problemi dell'interlocutore, occupandosi anche del suolo pubblico, cosa alla quale LL era interessato. L'indagato, rivolgendosi a LL, infine, sosteneva che a lui interessava avere i voti "della famiglia", intesa dal G.i.p. come famiglia mafiosa. Il Tribunale ha accolto l'istanza di riesame, sottolineando che non sussistevano gli elementi del reato di cui all'art. 416-ter cod. pen., poiché, avendo agito LL uti singulus, e non in nome della consorteria, difettavano gli elementi da cui desumere che la promessa prevedesse l'utilizzo delle modalità mafiose per il procacciamento di voti, avendo la fattispecie in esame, pur a seguito della intervenuta novella del 2019, come elemento costitutivo l'intervenuto accordo tra politico e la associazione mafiosa.
2. Avverso la ordinanza, ricorre per cassazione il Pubblico ministero della Procura di Palermo, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge in 2 p relazione all'art. 416-ter cod. pen., per avere il Tribunale del riesame introdotto apoditticamente un ulteriore requisito ai fini dell'integrazione della fattispecie de qua. In realtà, dal contenuto letterale della norma, appare sufficiente, ai fini del perfezionamento del reato, che la promessa di procurare voti provenga da un soggetto appartenente alla associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen., non essendo più necessario che la promessa abbia ad oggetto il procacciamento di voti mediante le modalità di cui al terzo comma del suindicato articolo, costituendo questa, solo una delle modalità alternative di integrazione del reato.
3. L'avvocato Pasquale Contorno e l'avvocato Giovanni Rizzuti hanno depositato memoria nella quale si evidenzia la correttezza della ricostruzione giuridica del Tribunale del riesame, e, comunque, l'inammissibilità per carenza di interesse ad impugnare da parte del Pubblico ministero. L'impugnante si limita, infatti, ad invocare, sulla base di quell'unico rilievo, l'annullamento dell'ordinanza senza nulla specificare, o anche soltanto accennare, in punto di attualità della misura cautelare che si intenderebbe ripristinare in danno di OM. Va, anche osservato che, in sede di discussione innanzi al Tribunale del Riesame, il Pubblico Ministero aveva invocato la sostituzione della misura carceraria con altra meno afflittiva Ed anche sotto tale non residuale profilo si coglie una contraddizione in termini con la stessa ratio del ricorso proposto dal Procuratore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.
2. La legge 21 maggio 2019 n. 43, recante modifiche all'art. 416-ter cod. pen., già modificato dalla novella del 2014, recita testualmente: "Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen., in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa, è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 416-bis cod. pen. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma (...)".
3. Occorre evidenziare che l'elaborazione giurisprudenziale immediatamente successiva alla novella del 2014, per ritenere essenziale, ai fini del 3 h perfezionamento del reato, che l'accordo includesse tra le sue condizioni il ricorso al metodo descritto dall'art. 416-bis cod. pen., ha adottato uno standard probatorio che differenziava l'ipotesi in cui l'accordo stipulato fosse con un promittente intraneo, da quella in cui il soggetto che si impegnava a procurare i consensi fosse estraneo al sodalizio, ovvero affiliato ma operante uti singulus. In questi ultimi due casi ha ritenuto necessaria la prova di un esplicito accordo sulle modalità di procacciamento del consenso elettorale (Sez. 6, n. 16397 del 03/03/2016, La Rupa, Rv. 266738; Sez. 1, n. 19230/16 del 30/11/2015, Zappalà, Rv. 266794; Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, Albero, Rv. 263845). Correttamente il Tribunale del riesame ha ritenuto che la recente configurazione della fattispecie voluta dal legislatore nel 2019 rappresenti la codificazione di tali arresti giurisprudenziali e, in tal senso, ha richiamato la sentenza Sez. 5, n. 42227 del 03/09/2021, Galletta, Rv. 282041, la quale ha chiarito che: "Il reato di cui all'art. 416-ter cod. pen. era caratterizzato, fino all'avvento della legge n. 43 del 2019, unicamente dal fatto che il procacciamento dei voti era attuato o promesso "mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis cod. 2 pen (cioè, col metodo mafioso). La nuova formulazione ha esteso - puramente e semplicemente - la punibilità a qualsiasi accordo stipulato con l'appartenente ad un'associazione mafiosa;
inoltre, tra gli elementi della corrispettività ha inserito la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. Vi è, quindi, perfetta continuità tra il vecchio e il nuovo testo dell'art. 416-ter cod. pen., dal momento che, ribadita la punibilità dell'accordo che contempli l'utilizzo del metodo mafioso, sono state aggiunte parole volte ad ampliare il campo d'applicazione della norma, con una previsione riferita ai soggetti dell'accordo illecito e ai contenuti dello scambio. Tanto consente di ritenere pienamente utilizzabile, per l'individuazione del regime cautelare riservato al delitto suddetto, la giurisprudenza antecedente alla legge n. 43/2019, la quale aveva chiarito che le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis, richiamate dall'art. 416-ter, ricorrono anche quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi è persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso, ed agisce per conto e nell'interesse di quest'ultima, sicché non è necessario che l'accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilità contempli l'attuazione, o l'esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni, poiché in tal caso il ricorso alle modalità di acquisizione del consenso tramite la modalità di cui all'art. 416 bis, terzo comma, cod. pen. può dirsi immanente all'illecita pattuizione. In altre parole, la legge n. 43/2019 ha solo rimodellato l'art. 416-ter cod. pen. cristallizzando l'interpretazione operata dalla giurisprudenza di legittimità". 4 Il Tribunale del riesame ha, quindi, correttamente, ritenuto che, qualora l'esponente agisca uti singulus, come nel caso in esame, occorre che vi siano elementi da cui desumere che la promessa preveda l'utilizzo delle modalità mafiose per il procacciamento di voti, posto che l'incriminazione sensi dell'articolo 416-ter cod. pen. consiste pur sempre nell'accordo tra politico e la associazione mafiosa. Si veda, di recente, anche Sez. 6, n. 29841 del 2021, Tallini, non mass., nella quale si richiedono, in capo all'intraneo, elementi specifici, idonei a dar conto della consapevolezza e della volontà dello stesso di operare a vantaggio del clan in cambio di un ausilio di tipo elettorale.
4. Il soggetto promittente, potrà, pertanto, essere, sia il membro della consorteria che opera in nome e per conto della stessa, sia un affiliato che agisce uti singulus o un soggetto ad essa estraneo (intermediario), ma, in questi ultimi due casi, in grado di assicurare l'appoggio elettorale nelle forme, nei modi e con gli scopi previsti dall'art. 416-bis cod. pen. L'ipotesi criminosa è punibile a titolo di dolo generico: consapevolezza e volontà devono coprire, sul versante del promittente, la promessa di procurare voti con modalità mafiose;
per quanto attiene al promissario, invece, l'accettazione della promessa in cambio dell'erogazione delle controprestazioni tipicizzate, con la piena consapevolezza delle modalità mafiose nel procacciamento dei suffragi. Il criterio di imputazione soggettiva non è mutato, a seguito alla riformulazione di fattispecie operata con I. n. 62/2014. E' interessante notare che nelle decisioni successive alla novella del 2014 la ricostruzione dell'elemento psicologico, similmente a quanto avvenuto con riguardo alle "modalità mafiose" nel procurare i voti - quale "nota modale" espressa già in seno al pactum sceleris muta significativamente a seconda del - profilo personologico della parte promittente, nonché del compendio probatorio disponibile. I giudici di legittimità, nel rilevare che l'ampliamento del novero dei soggetti attivi finisce per avere ripercussioni sul dolo del candidato (o dell'intermediario o mediatore), con particolare riferimento alla sua posizione al momento della stipula dell'accordo illecito e alla sua consapevolezza delle modalità esecutive della promessa assunta dalla sua controparte, affermano che la consapevolezza del promissario deve essere graduata in base alla natura e alla posizione del suo interlocutore. Da ciò consegue che, se la controparte è un membro, magari di vertice, della cosca mafiosa che si presenti quale portavoce della stessa, la parte dell'accordo relativa alle modalità di procacciamento dei voti può sostanzialmente darsi per presunta. 5 In altri termini, secondo la Corte regolatrice, il candidato che si rivolge ad una associazione di stampo mafioso per ottenerne sostegno elettorale conosce il suo modus operandi e vuole che siano esercitati i metodi tipici di pressione posti in essere da questa. A diverse conclusioni deve giungersi invece nel caso in cui il promittente sia un intraneus, che agisce uti singulus ovvero un extraneus rispetto alla consorteria mafiosa. In questi casi, infatti, la prova del dolo del promissario deve essere più rigorosa, essendo quindi necessaria una dimostrazione "chiara e immediata" della pattuizione relativa al metodo mafioso di procacciamento del voto. A ben vedere, in effetti, in queste ipotesi manca la "garanzia" di un'organizzazione mafiosa solida e strutturata, con la conseguenza che il patto sul modus operandi deve investire un grado di consapevolezza più elevato nell'animo del promissario. Ciò non è stato in alcun modo dimostrato che caso de quo.
5.Va, peraltro, rimarcato che è corretto quanto sostenuto dalla difesa in ordine al fatto che il Pubblico ministero nulla ha dedotto circa la sussistenza delle esigenze cautelari. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio, secondo il quale qualsiasi impugnazione deve essere assistita da uno specifico e concreto interesse, del quale deve essere apprezzata l'attualità, interesse che in materia cautelare, con riguardo alla posizione del Pubblico ministero, deve essere correlato alla possibilità di adozione o di ripristino della misura richiesta. Ciò significa che il Pubblico ministero deve, in linea di massima, fornire elementi idonei a suffragare l'attualità del suo interesse, in relazione ai presupposti per l'adozione della misura, anche se il provvedimento impugnato non abbia esaminato taluno di quei presupposti. Occorre, però, ribadire che tale principio, è applicabile solo con riferimento a reati per i quali non opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv.282355). Il delitto di scambio elettorale politico-mafioso, invece, anche nella nuova formulazione di cui all'art. 416-ter cod. pen. a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 21 maggio 2019, n. 43, che ha previsto la punibilità di qualsiasi accordo stipulato con l'appartenente ad un'associazione mafiosa in cui sia assunta la disponibilità a soddisfare gli interessi e le esigenze del sodalizio, rientra nel novero dei reati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. ed è, quindi, incluso fra le ipotesi contemplate dall'art. 407, comma 2, lett. a), n. 3, cod. proc. pen., per le quali il termine di fase della custodia cautelare, decorrente dall'inizio della sua esecuzione, è quello annuale previsto dall'art. 303, comma 1, 6 lett. a), n. 3, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 42227 del 03/09/2021, Galletta, Rv. 282041-01).
6. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso del Pubblico ministero deve essere dichiarato inammissibile
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente luigi Di Stefano Maria Sabina Vigna Depositate in Cancelleria 12 APR 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO LAPTO oggi IL FU Dow 7