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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 23/05/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 46/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 46/2025 e promossa con ricorso depositato il 18.01.2025 da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in 38066 Riva del Garda (TN), piazza Cavour n. 3; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. BOMBARDELLI SILVIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in via S. Caterina n. 54/E 38062 Arco;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...], [...] e residente CP_1 C.F._2
in 15121 Alessandria, Via Giuseppe Mazzini n. 168; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. BONORA PAOLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIALE DELLE MONACHE, N. 6 ARCO (TN);
PARTE RESISTENTE
e con la nomina di
AVV. ILARIA TORBOLI, in proprio;
CURATRICE SPECIALE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
Conclusioni
pagina1 di 4 Parte attrice: come da verbale del 30.04.2025.
Parte convenuta: come da verbale del 30.04.2025.
Curatrice speciale: come da verbale del 30.04.2025.
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia modificare le condizioni di divorzio come congiuntamente richiesto dalle parti.”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 18.01.2025 ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 176/2023, pubblicata dal Tribunale di Rovereto il
16.06.2023, così come corretta con le ordinanze del 31.07.2023 e del 22.04.2024.
2. Con memoria di costituzione depositata, , ha contestato in fatto e in diritto le CP_1
allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze e formulando domanda riconvenzionale di divorzio.
3. All'udienza del 30.04.2025, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata in udienza formulando conclusioni congiunte.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 08.05.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento: si richiamano sul punto le motivazioni a sostegno della proposta conciliativa formulata a verbale il 30.04.2025.
6. Oltre a ciò si aggiunge che, la regolamentazione proposta dalle parti non appare pregiudizievole per gli interessi della minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54.
6.1. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
6.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
7. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c. e tenuto conto della sua tenera età (cinque anni).
P.Q.M.
pagina2 di 4 Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
1. Pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Alessandria il 03.07.2011;
[...]
2. trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. affidamento esclusivo di alla madre, con residenza e collocamento presso Persona_1 quest'ultima;
4. disciplina del diritto di visita del padre come segue:
a. fino a quando persisterà lo stato di restrizione della libertà personale di saranno effettuate CP_1 videochiamate bisettimanali fra costui e la figlia , alla presenza di un'educatrice/di un Per_1 educatore, subordinatamente all'autorizzazione da parte della competente Autorità Giudiziaria Penale
e previa adeguata preparazione della minore da parte dell'educatrice/dell'educatore incaricata/o del servizio di educativa;
b. a partire dalla cessazione dello stato di restrizione della libertà personale di costui riprenderà CP_1
a vedere la minore secondo le modalità già stabilite nella sentenza di separazione n. 173/2023, pubblicata dal Tribunale di Rovereto il 16.06.2023, nel rispetto delle esigenze di gradualità della bambina;
5. monitoraggio del servizio sociale per 24 mesi dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo del presente giudizio, con delega:
a. a organizzare il servizio di educativa domiciliare a casa della madre con cadenza settimanale tenuto conto degli impegni lavorativa di Pt_1
b. ad attivare e a organizzare le videochiamate padre-figlia;
c. a garantire il passaggio di informazioni fra i genitori relativamente alla minore;
6. pone a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario della minore Persona_1 pari a € 400,00 mensili;
detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT a decorrere da maggio 2026, dovrà essere versato sul conto corrente della madre entro il giorno cinque di ogni mese;
7. pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie per;
Persona_1
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate ove previsto dalle predette linee guida solo se superiori per singola spesa ancorché fraziona a € 300,00;
8. riconosce alla madre il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
i benefici fiscali, invece, seguiranno il criterio di riparto delle spese straordinarie;
9. compensa integralmente le spese del giudizio fra parte ricorrente e parte resistente;
pagina3 di 4 10. pone le spese di difesa della curatrice speciale della minore, liquidate in € 2.630,50 (importo calcolato avendo a riferimento i valori medi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi controversia di valore indeterminato e indeterminabile di normale complessità quanto alla fase di studio e introduttiva e avendo a riferimenti i valori minimi quanto alla fase di trattazione e decisoria, in quanto molto semplificate;
l'importo indicato è già stato decurtato del 50% ai sensi del d.p.r.
150/2011), saranno versate dai genitori, in solido fra loro, all'Erario, essendo la curatrice ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/05/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 46/2025 e promossa con ricorso depositato il 18.01.2025 da:
(c.f. ), nata a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in 38066 Riva del Garda (TN), piazza Cavour n. 3; rappresentata e difesa – giusta procura in calce all'atto introduttivo - dall'avv. BOMBARDELLI SILVIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in via S. Caterina n. 54/E 38062 Arco;
PARTE RICORRENTE nei confronti di
(c.f. ), nato a [...], [...] e residente CP_1 C.F._2
in 15121 Alessandria, Via Giuseppe Mazzini n. 168; rappresentato e difeso – giusta procura in calce all'atto di costituzione - dall'avv. BONORA PAOLO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIALE DELLE MONACHE, N. 6 ARCO (TN);
PARTE RESISTENTE
e con la nomina di
AVV. ILARIA TORBOLI, in proprio;
CURATRICE SPECIALE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (contenzioso)
Conclusioni
pagina1 di 4 Parte attrice: come da verbale del 30.04.2025.
Parte convenuta: come da verbale del 30.04.2025.
Curatrice speciale: come da verbale del 30.04.2025.
Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia modificare le condizioni di divorzio come congiuntamente richiesto dalle parti.”
Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato il 18.01.2025 ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di separazione di cui alla sentenza n. 176/2023, pubblicata dal Tribunale di Rovereto il
16.06.2023, così come corretta con le ordinanze del 31.07.2023 e del 22.04.2024.
2. Con memoria di costituzione depositata, , ha contestato in fatto e in diritto le CP_1
allegazioni della controparte, chiedendo il rigetto delle relative istanze e formulando domanda riconvenzionale di divorzio.
3. All'udienza del 30.04.2025, le parti hanno accettato la proposta conciliativa formulata dalla giudice delegata in udienza formulando conclusioni congiunte.
3.1. La causa è stata quindi rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico
Ministero per le proprie conclusioni.
4. In data 08.05.2025 il Pubblico Ministero ha insistito per le conclusioni indicate in epigrafe.
5. Le conclusioni congiunte formulate dalle parti, non opposte dal Pubblico Ministero, sono meritevoli di accoglimento: si richiamano sul punto le motivazioni a sostegno della proposta conciliativa formulata a verbale il 30.04.2025.
6. Oltre a ciò si aggiunge che, la regolamentazione proposta dalle parti non appare pregiudizievole per gli interessi della minore, né presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
le condizioni concordate dalle parti, inoltre, risultano adeguate a garantire l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54.
6.1. Quanto alle previsioni d'ordine economico, parte integrante dell'accordo, anch'esse appaiono idonee a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
6.2. Ritenuto quindi che, in conformità agli interessi delle parti, l'istanza debba essere accolta così come formulata al fine di assecondare l'assestamento spontaneamente intervenuto e favorire le migliori condizioni di vita della minore.
7. Si fa presente che non si è ritenuto necessario procedere all'ascolto della minore ai sensi dell'art. 473 bis 4, comma 3 c.p.c. e tenuto conto della sua tenera età (cinque anni).
P.Q.M.
pagina2 di 4 Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, visti gli artt. 473 bis 21, ultimo comma e 473 bis
51 c.p.c., prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e di seguito trascritto:
1. Pronuncia dello scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Alessandria il 03.07.2011;
[...]
2. trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. affidamento esclusivo di alla madre, con residenza e collocamento presso Persona_1 quest'ultima;
4. disciplina del diritto di visita del padre come segue:
a. fino a quando persisterà lo stato di restrizione della libertà personale di saranno effettuate CP_1 videochiamate bisettimanali fra costui e la figlia , alla presenza di un'educatrice/di un Per_1 educatore, subordinatamente all'autorizzazione da parte della competente Autorità Giudiziaria Penale
e previa adeguata preparazione della minore da parte dell'educatrice/dell'educatore incaricata/o del servizio di educativa;
b. a partire dalla cessazione dello stato di restrizione della libertà personale di costui riprenderà CP_1
a vedere la minore secondo le modalità già stabilite nella sentenza di separazione n. 173/2023, pubblicata dal Tribunale di Rovereto il 16.06.2023, nel rispetto delle esigenze di gradualità della bambina;
5. monitoraggio del servizio sociale per 24 mesi dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo del presente giudizio, con delega:
a. a organizzare il servizio di educativa domiciliare a casa della madre con cadenza settimanale tenuto conto degli impegni lavorativa di Pt_1
b. ad attivare e a organizzare le videochiamate padre-figlia;
c. a garantire il passaggio di informazioni fra i genitori relativamente alla minore;
6. pone a carico del padre un contributo per il mantenimento ordinario della minore Persona_1 pari a € 400,00 mensili;
detto importo, suscettibile di automatica rivalutazione ISTAT a decorrere da maggio 2026, dovrà essere versato sul conto corrente della madre entro il giorno cinque di ogni mese;
7. pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie necessarie per;
Persona_1
dette spese, disciplinate secondo le linee guida del C.N.F., dovranno essere concordate ove previsto dalle predette linee guida solo se superiori per singola spesa ancorché fraziona a € 300,00;
8. riconosce alla madre il diritto a percepire integralmente gli assegni e i contributi previsti dalla legge a favore dei figli;
i benefici fiscali, invece, seguiranno il criterio di riparto delle spese straordinarie;
9. compensa integralmente le spese del giudizio fra parte ricorrente e parte resistente;
pagina3 di 4 10. pone le spese di difesa della curatrice speciale della minore, liquidate in € 2.630,50 (importo calcolato avendo a riferimento i valori medi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi controversia di valore indeterminato e indeterminabile di normale complessità quanto alla fase di studio e introduttiva e avendo a riferimenti i valori minimi quanto alla fase di trattazione e decisoria, in quanto molto semplificate;
l'importo indicato è già stato decurtato del 50% ai sensi del d.p.r.
150/2011), saranno versate dai genitori, in solido fra loro, all'Erario, essendo la curatrice ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/05/2025.
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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