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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 07/03/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 16897/2024
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
promossa con ricorso congiunto da
(codice fiscale ) Parte_1 C.F._1
e
(codice fiscale ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. FOTI ALESSANDRO come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 3 All'udienza del 19/02/2025 le parti hanno confermato le condizioni di cui al Verbale di Udienza da intendersi qui trascritte e recepite per relationem.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al
Verbale di udienza del 19/02/2025.
All'udienza del 19/02/2025 le parti hanno dichiarato di vivere separatamente senza che vi sia mai stata riconciliazione e hanno confermato la volontà di divorziare.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di MOZZECANE (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che,
come risulta dagli atti di causa, dall' accordo di negoziazione assistita n.98/19 RCNA munito di autorizzazione del Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Verona del 22/3/2019,
le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui al Verbale di udienza del
19/02/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti. pagina 2 di 3 Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MOZZECANE il
22/06/1997 tra e regolarmente trascritto nei registri di Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di MOZZECANE (n. 8, Serie A, parte II dell'anno 1997), prendendo atto delle condizioni di cui al Verbale di Udienza del 19/02/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
MOZZECANE perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n.
396/00;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 06/03/2025.
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. rg.vg. 16897/2024
avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
promossa con ricorso congiunto da
(codice fiscale ) Parte_1 C.F._1
e
(codice fiscale ) Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall' Avv. FOTI ALESSANDRO come da mandato difensivo in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 3 All'udienza del 19/02/2025 le parti hanno confermato le condizioni di cui al Verbale di Udienza da intendersi qui trascritte e recepite per relationem.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di
Verona che venga dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al
Verbale di udienza del 19/02/2025.
All'udienza del 19/02/2025 le parti hanno dichiarato di vivere separatamente senza che vi sia mai stata riconciliazione e hanno confermato la volontà di divorziare.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di MOZZECANE (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che,
come risulta dagli atti di causa, dall' accordo di negoziazione assistita n.98/19 RCNA munito di autorizzazione del Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Verona del 22/3/2019,
le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui al Verbale di udienza del
19/02/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti. pagina 2 di 3 Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MOZZECANE il
22/06/1997 tra e regolarmente trascritto nei registri di Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di MOZZECANE (n. 8, Serie A, parte II dell'anno 1997), prendendo atto delle condizioni di cui al Verbale di Udienza del 19/02/2025 da intendersi qui trascritte e recepite per relationem;
2) Dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
MOZZECANE perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n.
396/00;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 06/03/2025.
La Presidente rel ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 3 di 3