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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/11/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente
Giudice Dr. Vladimiro Gloria
Giudice est. Dr.ssa Roberta Marra
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel procedimento iscritto al n. 2400/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto "divorzio congiunto"
Tra
(C.F.: C.F. 1 ), nata a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...]
e
AC MO (CF.: 'nato a [...] il [...] e C.F._2
residente in [...]dei Normanni (BR)
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Andriola
e
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Fatto e diritto
I coniugi sopra indicati, con ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 24.06.2025, premettevano di aver contratto matrimonio il 01.04.1995 a Carovigno (Atto N. 9, parte 2 serie A.
-
anno 1995 - Comune di Carovigno) e da cui è nato Per_1 (1999) ormai maggiorenne ed economicamente indipendente. Nello stesso ricorso, essi hanno chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione del matrimonio concordando le condizioni di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione e di sostituire l'udienza con note di trattazione scritte.
Con decreto di omologa R.G. 824/2013 il Tribunale di Brindisi autorizzava la separazione personale dei coniugi.
Considerato che i coniugi, con dichiarazioni inviate telematicamente in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate del divorzio, nei termini riportati in dispositivo. All'udienza scritta del 23.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione previo invio per il parere del P.M. ricevuto il 25.07.2025.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita di essere accolto in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di cessazione del matrimonio.
In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
p.q.m.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione del matrimonio contratto da e AC SI in data 01.04.1995Parte_1
a Carovigno (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al N. 9, parte 2, Serie
A, anno 1995) alle condizioni indicate in ricorso, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria perché comunichi la presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Brindisi il 12.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro Addetta all'Ufficio del processo del Tribunale di Brindisi Avv. Stefano Andriola
Via Prof. Salvatore Del Coco, s.n.
72017 Ostuni (BR)
0831214969-3394250557
TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI
NOTE D'UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
nel procedimento iscritto al n. 2400/2025 R.G.V.G.
G.I. Dott.ssa Roberta Marra
udienza del 23.10.2025
nell'interesse dei sigg.ri SP ES e AC SI, congiuntamente rappresentati e difesi all'Avv. Stefano Andriola, i quali dichiarano di voler addivenire alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio, alle condizioni concordate ed espressamente di seguito indicate:
le parti proseguiranno a vivere separati e con reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ed il domicilio nel luogo ritenuto più consono ed opportuno in relazione alle proprie esigenze;
i ricorrenti dichiarano di non avere reciprocamente nulla a pretendere a titolo di mantenimento e/o alimenti per sé e per il figlio ES, in ragione della confermata e rispettiva autonomia economica e personale, anche dell'unico figlio;
le parti dichiarano di essere pienamente soddisfatti delle condizioni innanzi previste, cui sono addivenuti in totale autonomia e libertà e che accettano senza riserve alcuna.
I sigg.ri AG e AC, dichiarano altresi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis n. 51, comma 2, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte.
L'Avv. Stefano Andriola, infine, dichiara che le firme apposte dai propri assistiti sono autentiche.
Con osservanza.
Ostuni, 5 settembre 2025
SI AC ES AG
Sear مسمل Spagande sono autentiche
Avv. Stefano Andriola
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Brindisi
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente
Giudice Dr. Vladimiro Gloria
Giudice est. Dr.ssa Roberta Marra
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel procedimento iscritto al n. 2400/2025 R.G.V.G. avente ad oggetto "divorzio congiunto"
Tra
(C.F.: C.F. 1 ), nata a [...] il [...] e Parte_1
residente in [...]
e
AC MO (CF.: 'nato a [...] il [...] e C.F._2
residente in [...]dei Normanni (BR)
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Andriola
e
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Fatto e diritto
I coniugi sopra indicati, con ricorso personalmente sottoscritto e depositato in data 24.06.2025, premettevano di aver contratto matrimonio il 01.04.1995 a Carovigno (Atto N. 9, parte 2 serie A.
-
anno 1995 - Comune di Carovigno) e da cui è nato Per_1 (1999) ormai maggiorenne ed economicamente indipendente. Nello stesso ricorso, essi hanno chiesto di ottenere la pronuncia di cessazione del matrimonio concordando le condizioni di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione e di sostituire l'udienza con note di trattazione scritte.
Con decreto di omologa R.G. 824/2013 il Tribunale di Brindisi autorizzava la separazione personale dei coniugi.
Considerato che i coniugi, con dichiarazioni inviate telematicamente in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate del divorzio, nei termini riportati in dispositivo. All'udienza scritta del 23.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione previo invio per il parere del P.M. ricevuto il 25.07.2025.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso merita di essere accolto in quanto sussistono tutti i requisiti stabiliti dalla legge 898/1970 (e successive modificazioni) per la dichiarazione di cessazione del matrimonio.
In particolare, va rilevato che sussiste il libero consenso dei coniugi a tal fine e la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art.3 legge cit. e, infine, le condizioni concordate non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico, né con l'interesse degli altri componenti della famiglia.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
p.q.m.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, definitivamente pronunciando dichiara la cessazione del matrimonio contratto da e AC SI in data 01.04.1995Parte_1
a Carovigno (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al N. 9, parte 2, Serie
A, anno 1995) alle condizioni indicate in ricorso, da intendersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria perché comunichi la presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Brindisi il 12.11.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Del Mastro Dott.ssa Roberta Marra
Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Maria Quatraro Addetta all'Ufficio del processo del Tribunale di Brindisi Avv. Stefano Andriola
Via Prof. Salvatore Del Coco, s.n.
72017 Ostuni (BR)
0831214969-3394250557
TRIBUNALE CIVILE DI BRINDISI
NOTE D'UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA
nel procedimento iscritto al n. 2400/2025 R.G.V.G.
G.I. Dott.ssa Roberta Marra
udienza del 23.10.2025
nell'interesse dei sigg.ri SP ES e AC SI, congiuntamente rappresentati e difesi all'Avv. Stefano Andriola, i quali dichiarano di voler addivenire alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio, alle condizioni concordate ed espressamente di seguito indicate:
le parti proseguiranno a vivere separati e con reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ed il domicilio nel luogo ritenuto più consono ed opportuno in relazione alle proprie esigenze;
i ricorrenti dichiarano di non avere reciprocamente nulla a pretendere a titolo di mantenimento e/o alimenti per sé e per il figlio ES, in ragione della confermata e rispettiva autonomia economica e personale, anche dell'unico figlio;
le parti dichiarano di essere pienamente soddisfatti delle condizioni innanzi previste, cui sono addivenuti in totale autonomia e libertà e che accettano senza riserve alcuna.
I sigg.ri AG e AC, dichiarano altresi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 473 bis n. 51, comma 2, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte.
L'Avv. Stefano Andriola, infine, dichiara che le firme apposte dai propri assistiti sono autentiche.
Con osservanza.
Ostuni, 5 settembre 2025
SI AC ES AG
Sear مسمل Spagande sono autentiche
Avv. Stefano Andriola