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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1249/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2429/2024 depositato il 21/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 29320239014969837000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932017002825157000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 21.3.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 29.12.2023 intimazione di pagamento relativa ad una cartela di € 1156.28 per irpef 2012.
Eccepiva l'omessa della cartella con conseguente decadenza e prescrizione, difetto di motivazione, omessa sottoscrizione del ruolo.
Non si costituiva il concessionario.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In relazione alla eccepita illegittimità del ruolo per omessa sottoscrizione del funzionario responsabile va osservato che è pacifico in giurisprudenza che il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non si riflette in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché "…si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente” (cfr. Cass. 19761/16, Cass. 26053/15, 6199/15, 6610/13).
A sostegno di tale tesi, la Cassazione aggiunge che l'articolo 12 del Dpr 602/1973, che disciplina il contenuto e la formazione dei ruoli, non prevede una sanzione specifica di nullità nel caso di mancata sottoscrizione.
Sul punto, il costante orientamento di legittimità è dell'avviso che, in assenza di una nullità espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana. Per vincere questa presunzione, l'onere della prova grava sul contribuente che "…non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti". La Cassazione evidenzia altresì che, analogamente a quanto accade per il ruolo, anche l'assenza di sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta necessariamente l'invalidità dell'atto, ove esso sia comunque riferibile all'autorità da cui promana.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
In particolare la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. n. 1144 del 2018;
Cass. n. 33526 del 2019; da ultimo ancora Cass. Civ. sez, V ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025).
Nella specie AdE ha comprovato la notifica della cartella in data 10.1.2018 a mani del ricorrente.
Evidente quindi la cristallizzazione della pretesa in assenza di impugnazione della cartella.
Spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X, definitivamente
Ricorrente_1pronunciando sulla domanda proposta, da contro ADER e AdE disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di AdE liquidate in complessivi € 230.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 9.2.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Giorgio Marino)
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
MARINO GIORGIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2429/2024 depositato il 21/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 29320239014969837000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 2932017002825157000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 21.3.2024 Ricorrente_1 adiva questa Corte esponendo di avere ricevuto in data 29.12.2023 intimazione di pagamento relativa ad una cartela di € 1156.28 per irpef 2012.
Eccepiva l'omessa della cartella con conseguente decadenza e prescrizione, difetto di motivazione, omessa sottoscrizione del ruolo.
Non si costituiva il concessionario.
Si costituiva AdE opponendosi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In relazione alla eccepita illegittimità del ruolo per omessa sottoscrizione del funzionario responsabile va osservato che è pacifico in giurisprudenza che il difetto di sottoscrizione del ruolo da parte del capo dell'ufficio non si riflette in alcun modo sulla validità dell'iscrizione a ruolo del tributo, poiché "…si tratta di atto interno e privo di autonomo rilievo esterno, trasfuso nella cartella da notificare al contribuente” (cfr. Cass. 19761/16, Cass. 26053/15, 6199/15, 6610/13).
A sostegno di tale tesi, la Cassazione aggiunge che l'articolo 12 del Dpr 602/1973, che disciplina il contenuto e la formazione dei ruoli, non prevede una sanzione specifica di nullità nel caso di mancata sottoscrizione.
Sul punto, il costante orientamento di legittimità è dell'avviso che, in assenza di una nullità espressa, opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana. Per vincere questa presunzione, l'onere della prova grava sul contribuente che "…non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti". La Cassazione evidenzia altresì che, analogamente a quanto accade per il ruolo, anche l'assenza di sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta necessariamente l'invalidità dell'atto, ove esso sia comunque riferibile all'autorità da cui promana.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno già da tempo chiarito che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza, specificamente prevista sul piano normativo, ed ordinata secondo una progressione di specifici e determinati atti e delle relative notificazioni, destinati, con diversa funzione, a fare emergere ed a portare la pretesa stessa nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo - soprattutto - di rendere possibile, per questi ultimi, un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un "atto presupposto" costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'"atto consequenziale" notificato e tale nullità può essere fatta valere, dal contribuente, mediante la scelta o di impugnare, per tale esclusivo vizio, l'"atto consequenziale" notificato - rimanendo perciò egli esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione finanziaria, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e per la notificazione dell' "atto presupposto" - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo
(non notificatogli) per contestare integralmente la pretesa tributaria.
Ne consegue che spetterà al giudice di merito - la cui relativa valutazione, se congruamente motivata, non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente, al fine di verificare se questi abbia inteso far valere la nullità dell'"atto consequenziale" in base all'una o all'altra opzione.
In particolare la nullità dell'atto consequenziale notificato può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria. Spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale, nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (Cass. n. 1144 del 2018;
Cass. n. 33526 del 2019; da ultimo ancora Cass. Civ. sez, V ordinanza n. 7156 del 17 marzo 2025).
Nella specie AdE ha comprovato la notifica della cartella in data 10.1.2018 a mani del ricorrente.
Evidente quindi la cristallizzazione della pretesa in assenza di impugnazione della cartella.
Spese a carico del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – sezione X, definitivamente
Ricorrente_1pronunciando sulla domanda proposta, da contro ADER e AdE disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio in favore di AdE liquidate in complessivi € 230.00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della X Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di I
Grado di Catania il 9.2.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
(dott. Giorgio Marino)