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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 407/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AR OV, Presidente TURCO LUISA, Relatore SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1189/2023 depositato il 20/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200002887065 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- RUOLO n. 250003 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: regolarmente chiamata risulta assente alle ore 11:03
Resistente/Appellato: insiste per il rigetto e richiama la sentenza n. 18078/2024 Corte di Cassazione
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente ha impugnato nei confronti dell'agente della riscossione, che si è costituito, il ruolo e una cartella di pagamento di somme messe in riscossione a seguito di controllo automatizzato, ex art. 36 bis del D.P.R. 1973 n. 600, della dichiarazione presentata nell'anno 2017 per l'IRPEF dell'anno d'imposta 2016.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per intempestività sollevata dalla parte resistente.
Invero, nel caso in esame manca non solo la prova dell'avvenuto deposito della cartella che si assume notificata ex art. 140 c.p.c. presso la casa comunale, ma anche la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento con la quale il destinatario dell'atto da notificare deve essere informato dell'avvenuto deposito presso la casa comunale.
Non può costituire prova un elenco formato dall'agente della riscossione, né l'elenco delle raccomandate spedite (denominato distinta di postalizzazione) predisposto da una società incaricata della spedizione, essendo necessaria invece la produzione della ricevuta di spedizione rilasciata dall'operatore postale.
Il mancato perfezionamento del procedimento di notifica della cartella, opposto dal ricorrente, escludeva, pertanto, la decorrenza del termine per l'impugnazione della cartella e ogni decadenza per proporla.
Ciò posto i motivi di ricorso di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10, con i quali si deducono vizi di notifica del ruolo (primo motivo) e della cartella impugnata sono infondati.
Premesso, infatti, che il ruolo non deve essere notificato perché viene portato a conoscenza del contribuente attraverso la cartella di pagamento, la notifica della cartella non è elemento costitutivo della stessa incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e soggettivamente distinto, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto ricettizio (valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
in mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto notificare esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini di impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto ( Cass. SS.UU. 2015, n. 19704).
Il quinto motivo, con il quale si deduce l'insussistenza del presupposto impositivo, è inammissibile per generica ed assoluta assertività.
Il sesto motivo di ricorso, con il quale si denunzia un vizio formale della cartella per difetto di motivazione, è privo di fondamento nel merito, risultando chiaramente indicate le ragioni di fatto e di diritto sulla base delle quali il ruolo e l'atto di riscossione erano stati formati.
È, invece, parzialmente fondato l'undicesimo ed ultimo motivo di ricorso con il quale è stata eccepita l'intervenuta decadenza dell'agente della riscossione, ex art. 25 D.P.R. 1973, n. 602, dal potere di procedere all'attività di riscossione.
Trattandosi di tributo relativo all'anno 2016, infatti, il termine triennale di decadenza per la notifica della cartella di pagamento scadeva il 31/12/2020, ma la resistente, come sopra evidenziato, non ha fornito la prova di una valida notifica della stessa cartella entro tale data, né, in ogni caso, della data di consegna del ruolo ai fini dell'applicazione della proroga del termine ex art. 68, co. 4 bis, del d.l. n. 18/2020.
Lo stesso motivo non è, invece, fondato, nella parte in cui, con una prospettazione che investe il ruolo, viene eccepita l'intervenuta prescrizione del credito tributario, perché, trattandosi di crediti per tributi erariali dell'anno 2016, soggetti a prescrizione decennale, il termine di prescrizione alla data di proposizione del ricorso (anno 2023) non era ancora maturato.
Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, va annullata la sola cartella di pagamento, essendo non fondati i motivi di ricorso dedotti a sostegno dell'impugnazione del ruolo.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, in accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata, respinge l'impugnazione del ruolo e condanna l'agente della riscossione al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro milleottocento, oltre accessori di legge.
Agrigento 12/1/2026
Il Presidente
Dott. Giovanni Ilarda
Il giudice estensore
Dott.ssa Luisa Turco
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
AR OV, Presidente TURCO LUISA, Relatore SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1189/2023 depositato il 20/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120200002887065 IRPEF-ALIQUOTE 2016
- RUOLO n. 250003 IRPEF-ALTRO 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: regolarmente chiamata risulta assente alle ore 11:03
Resistente/Appellato: insiste per il rigetto e richiama la sentenza n. 18078/2024 Corte di Cassazione
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Il ricorrente ha impugnato nei confronti dell'agente della riscossione, che si è costituito, il ruolo e una cartella di pagamento di somme messe in riscossione a seguito di controllo automatizzato, ex art. 36 bis del D.P.R. 1973 n. 600, della dichiarazione presentata nell'anno 2017 per l'IRPEF dell'anno d'imposta 2016.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per intempestività sollevata dalla parte resistente.
Invero, nel caso in esame manca non solo la prova dell'avvenuto deposito della cartella che si assume notificata ex art. 140 c.p.c. presso la casa comunale, ma anche la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento con la quale il destinatario dell'atto da notificare deve essere informato dell'avvenuto deposito presso la casa comunale.
Non può costituire prova un elenco formato dall'agente della riscossione, né l'elenco delle raccomandate spedite (denominato distinta di postalizzazione) predisposto da una società incaricata della spedizione, essendo necessaria invece la produzione della ricevuta di spedizione rilasciata dall'operatore postale.
Il mancato perfezionamento del procedimento di notifica della cartella, opposto dal ricorrente, escludeva, pertanto, la decorrenza del termine per l'impugnazione della cartella e ogni decadenza per proporla.
Ciò posto i motivi di ricorso di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 e 10, con i quali si deducono vizi di notifica del ruolo (primo motivo) e della cartella impugnata sono infondati.
Premesso, infatti, che il ruolo non deve essere notificato perché viene portato a conoscenza del contribuente attraverso la cartella di pagamento, la notifica della cartella non è elemento costitutivo della stessa incidente sulla sua validità, ma un atto successivo, funzionalmente, ontologicamente e soggettivamente distinto, necessario ad assicurare la comunicazione nelle forme di legge di un atto ricettizio (valido o invalido per altre ragioni) ed integrativo della sua efficacia;
in mancanza della notifica, la sua inesistenza o la sua invalidità non costituiscono, quindi, vizi propri dell'atto notificare esaustivamente deducibili in quanto tali ai fini della sua impugnazione e di ottenerne l'annullamento, ma vizi del distinto atto di notifica deducibili per escludere l'avvenuto decorso dei termini di impugnazione, in quanto la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell'atto tributario, cosicché il vizio (ovvero l'inesistenza) di tale notificazione è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l'atto ( Cass. SS.UU. 2015, n. 19704).
Il quinto motivo, con il quale si deduce l'insussistenza del presupposto impositivo, è inammissibile per generica ed assoluta assertività.
Il sesto motivo di ricorso, con il quale si denunzia un vizio formale della cartella per difetto di motivazione, è privo di fondamento nel merito, risultando chiaramente indicate le ragioni di fatto e di diritto sulla base delle quali il ruolo e l'atto di riscossione erano stati formati.
È, invece, parzialmente fondato l'undicesimo ed ultimo motivo di ricorso con il quale è stata eccepita l'intervenuta decadenza dell'agente della riscossione, ex art. 25 D.P.R. 1973, n. 602, dal potere di procedere all'attività di riscossione.
Trattandosi di tributo relativo all'anno 2016, infatti, il termine triennale di decadenza per la notifica della cartella di pagamento scadeva il 31/12/2020, ma la resistente, come sopra evidenziato, non ha fornito la prova di una valida notifica della stessa cartella entro tale data, né, in ogni caso, della data di consegna del ruolo ai fini dell'applicazione della proroga del termine ex art. 68, co. 4 bis, del d.l. n. 18/2020.
Lo stesso motivo non è, invece, fondato, nella parte in cui, con una prospettazione che investe il ruolo, viene eccepita l'intervenuta prescrizione del credito tributario, perché, trattandosi di crediti per tributi erariali dell'anno 2016, soggetti a prescrizione decennale, il termine di prescrizione alla data di proposizione del ricorso (anno 2023) non era ancora maturato.
Sulla base delle considerazioni che precedono, pertanto, va annullata la sola cartella di pagamento, essendo non fondati i motivi di ricorso dedotti a sostegno dell'impugnazione del ruolo.
Le spese seguono la soccombenza e si possono liquidare nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento, in accoglimento del ricorso, annulla la cartella di pagamento impugnata, respinge l'impugnazione del ruolo e condanna l'agente della riscossione al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro milleottocento, oltre accessori di legge.
Agrigento 12/1/2026
Il Presidente
Dott. Giovanni Ilarda
Il giudice estensore
Dott.ssa Luisa Turco