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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/07/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano
Sezione II Civile
RG 841/2025 riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori dott. Caterina Macchi Presidente dott. NA AS Giudice relatore dott. Luca Giani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per dichiarazione di apertura di liquidazione controllata promosso su istanza depositata in data 26.6.25
DA
con l'avv. Rossella Calicchio Parte_1 C.F._1
IN PROPRIO
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato ex art. 269 CCI in data 26.6.25 l'Istante, qualificatasi consumatore, ha chiesto dichiararsi l'apertura della propria liquidazione controllata;
osserva quanto segue. Sussiste ai sensi dell'art. 27 co. 2 CCI la competenza di questo Tribunale dal momento che parte ricorrente risiede in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano.
• Per ciò che attiene i parametri di cui all'art. 2 co. 1 lett. e) CCI, parte ricorrente ha documentato la propria condizione di consumatore;
• Ricorre il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
• Quanto al requisito dell'insolvenza ex art. 2 co. 1 lett. b) CCI, va rammentato in diritto che essa è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza, desumibile dalla relazione dell'OCC;
• in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del consumatore, il relativo provvedimento sarà demandato al GD, previa apposita istanza, rilevato, in ogni caso, che l'importo della retribuzione che verrà versato nei tre anni sarà pari a euro 30.600,00 (pari al prodotto per 3 dell'importo di euro 10.200,00, risultante dalla differenza tra il reddito netto annuale di euro 25.200,00 e le spese mensili per 12 mesi di euro 15.000,00, acquisite alla procedura la tredicesima e la quattordicesima mensilità); Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata del consumatore Parte_1
[...] C.F._1
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. NA AS;
pagina 1 di 2 3) NOMINA Liquidatore l'OCC, avv. Davide Greco, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;
5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
6) ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7) ORDINA ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del tribunale;
8) DISPONE, a cura del Liquidatore, la trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei
Registri Immobiliari competente in relazione alle quote immobiliari di proprietà, ai fini della trascrizione.
Così deciso in Milano, il 3.7.25 Il Presidente
Dott.ssa Caterina Macchi
Il Giudice relatore
Dott.ssa NA AS
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Milano
Sezione II Civile
RG 841/2025 riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori dott. Caterina Macchi Presidente dott. NA AS Giudice relatore dott. Luca Giani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per dichiarazione di apertura di liquidazione controllata promosso su istanza depositata in data 26.6.25
DA
con l'avv. Rossella Calicchio Parte_1 C.F._1
IN PROPRIO
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato ex art. 269 CCI in data 26.6.25 l'Istante, qualificatasi consumatore, ha chiesto dichiararsi l'apertura della propria liquidazione controllata;
osserva quanto segue. Sussiste ai sensi dell'art. 27 co. 2 CCI la competenza di questo Tribunale dal momento che parte ricorrente risiede in Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano.
• Per ciò che attiene i parametri di cui all'art. 2 co. 1 lett. e) CCI, parte ricorrente ha documentato la propria condizione di consumatore;
• Ricorre il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
• Quanto al requisito dell'insolvenza ex art. 2 co. 1 lett. b) CCI, va rammentato in diritto che essa è lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
• È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza, desumibile dalla relazione dell'OCC;
• in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del consumatore, il relativo provvedimento sarà demandato al GD, previa apposita istanza, rilevato, in ogni caso, che l'importo della retribuzione che verrà versato nei tre anni sarà pari a euro 30.600,00 (pari al prodotto per 3 dell'importo di euro 10.200,00, risultante dalla differenza tra il reddito netto annuale di euro 25.200,00 e le spese mensili per 12 mesi di euro 15.000,00, acquisite alla procedura la tredicesima e la quattordicesima mensilità); Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;
P.Q.M.
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata del consumatore Parte_1
[...] C.F._1
2) NOMINA Giudice Delegato il dott. NA AS;
pagina 1 di 2 3) NOMINA Liquidatore l'OCC, avv. Davide Greco, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;
4) ORDINA al debitore, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;
5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
6) ORDINA la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7) ORDINA ai sensi dell'art. 270 co. 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del tribunale;
8) DISPONE, a cura del Liquidatore, la trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei
Registri Immobiliari competente in relazione alle quote immobiliari di proprietà, ai fini della trascrizione.
Così deciso in Milano, il 3.7.25 Il Presidente
Dott.ssa Caterina Macchi
Il Giudice relatore
Dott.ssa NA AS
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