Articolo 40 della Legge 9 marzo 1989, n. 88
Articolo 39Articolo 41
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28 marzo 1989
Art. 40. (Fondo sociale). 1. A decorrere dal 1› gennaio 1989 e' soppresso il fondo sociale di cui all' articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903 . 2. Le attivita' e le passivita' del fondo sociale di cui al comma 1 derivanti dalla gestione dal I gennaio 1976 al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, sono assunte dalla gestione costituita ai sensi del precedente articolo 37.
Nota all'art. 40, comma 1:
Il testo dell' art. 2 della legge n. 903/1965 e il seguente:
"Art. 2. - Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e istituto, con separata contabilita', il Fondo sociale per il finanziamento delle prestazioni di cui al precedente art. 1".
Entrata in vigore il 28 marzo 1989
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