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28 marzo 1989
28 marzo 1989
Art. 40. (Fondo sociale). 1. A decorrere dal 1 gennaio 1989 e' soppresso il fondo sociale di cui all' articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903 . 2. Le attivita' e le passivita' del fondo sociale di cui al comma 1 derivanti dalla gestione dal I gennaio 1976 al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge, sono assunte dalla gestione costituita ai sensi del precedente articolo 37.
Nota all'art. 40, comma 1:
Il testo dell' art. 2 della legge n. 903/1965 e il seguente:
"Art. 2. - Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e istituto, con separata contabilita', il Fondo sociale per il finanziamento delle prestazioni di cui al precedente art. 1".
Nota all'art. 40, comma 1:
Il testo dell' art. 2 della legge n. 903/1965 e il seguente:
"Art. 2. - Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e istituto, con separata contabilita', il Fondo sociale per il finanziamento delle prestazioni di cui al precedente art. 1".
Giurisprudenza • 1
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- art. 42 D.lgs. 151/2001·
- revoca beneficio previdenziale·
- assistenza disabile·
- convivenza·
- interpretazione giurisprudenziale·
- prescrizione azioni civili·
- congedo straordinario retribuito·
- decadenza dall'azione·
- onere della prova