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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/12/2025, n. 3872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3872 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5037/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5037/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ES RI, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ZANARDI N. 28/6 40131 BOLOGNApresso il difensore avv.
ES RI
ATTORE contro
(C.F. ) IN PROPRIO E IN QUALITA' DI LEGALE CP_1 C.F._1
RAPPRESENTANTE DELLA (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben pagina 1 di 4 potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il sig. Parte_1 CP_1
– sia in qualità di legale rappresentante della società sia in qualità di
[...] Controparte_3 persona fisica – per sentir accertare e dichiarare la responsabilità dello stesso in ordine all'incasso fraudolento del vaglia circolare n. 0361945803 dell'importo di € 30.000,00 originariamente emesso in favore del sig. . Parte_2
Esponeva parte attrice che:
• il 28/02/2017 il sig. richiedeva presso l'Ufficio Postale di Chiavenna l'emissione del Pt_2 predetto vaglia circolare di € 30.000,00 in proprio favore;
• il titolo, presentato all'incasso il 13/07/2017 tramite Fideuram, veniva respinto in stanza di compensazione in quanto oggetto di clonazione e già incassato il 19/07/2017 tramite l'istituto
Credito di Romagna;
• accertato il mancato accredito della somma sul conto del beneficiario, il sig. presentava Pt_2 reclamo con allegata denuncia-querela;
• le verifiche poste in essere da consentivano di individuare che il vaglia clonato Parte_1 era stato negoziato dalla società e materialmente posto all'incasso dal suo Controparte_3 legale rappresentante, sig. ; CP_1
• il Credito di Romagna confermava che il titolo era stato presentato dal sig. , come CP_1 risultante dalla relativa documentazione di negoziazione;
• , rimborsata la somma al sig. il 14/09/2017, inoltrava plurime diffide al Parte_1 Pt_2 sig. — sia in proprio sia quale rappresentante legale della società — rimaste senza esito;
CP_1
• anche l'invito alla negoziazione assistita rimaneva privo di riscontro.
Parte attrice chiedeva pertanto la condanna del convenuto alla restituzione della somma di € 30.000,00, oltre interessi e spese.
Il convenuto non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.
La società attrice depositava le memorie ex art. 171 ter cpc.
In data 10.9.2025 la causa veniva assegnata alla scrivente, subentrata alla precedente giudice.
La causa ritenuta documentale veniva rimessa in decisione ex art. 189 cpc all'udienza del 25.9.2025. pagina 2 di 4 La domanda è fondata.
La domanda va qualificata come pretesa risarcitoria per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., disposizione che impone l'obbligo di risarcire ogni danno ingiusto cagionato con fatto doloso o colposo.
Per integrare la fattispecie occorrono:
1. un fatto doloso o colposo;
2. un danno ingiusto;
3. un nesso causale tra fatto e danno.
Tutti questi elementi ricorrono nel caso di specie.
È documentalmente provato che:
• il vaglia circolare genuino non è mai stato incassato dal legittimo beneficiario;
• il titolo presentato all'incasso presso Credito di Romagna era un clone riproducente i dati del vaglia legittimo;
• l'istituto negoziatore ha espressamente comunicato che il titolo è stato materialmente presentato dal sig. , il quale ha provveduto all'incasso in qualità di legale rappresentante CP_1 della società Controparte_3
Tale condotta costituisce fatto doloso: il convenuto ha incassato una somma non spettante, utilizzando un titolo clonato e privo di qualunque legittimazione.
Il dolo emerge in re ipsa, atteso che l'incasso di un titolo relativo a somma non dovuta, intestato a soggetto diverso e ottenuto mediante duplicazione fraudolenta, non può collocarsi nell'ambito dell'errore scusabile.
quanto al danno ingiusto questo giudice osserva:
consiste nella perdita economica subita da , che: Parte_1
1. ha visto fuoriuscire indebitamente dal proprio circuito l'importo di € 30.000,00 a favore del convenuto/società rappresentata;
2. è stata successivamente costretta a rimborsare la medesima somma al beneficiario Pt_2 subendo così un danno patrimoniale diretto e attuale.
L'esborso sostenuto dall'attore costituisce un danno “ingiusto” ai sensi dell'art. 2043 c.c., poiché
pagina 3 di 4 conseguenza immediata e diretta dell'incasso fraudolento realizzato dal convenuto.
Sussiste, dunque, il nesso causale tra la condotta illecita del convenuto e il danno patito dall'attrice:
• l'incasso del titolo clonato da parte del convenuto ha determinato l'accredito delle somme alla società da lui rappresentata;
• tale indebito spostamento patrimoniale ha reso necessario il rimborso da parte di Parte_1 al beneficiario originario;
• l'intero danno è quindi effetto immediato e diretto della condotta illecita del convenuto.
Sul quantum debeatur
La somma richiesta (€ 30.000,00) corrisponde esattamente al valore del vaglia circolare indebitamente incassato.
Non essendo state sollevate contestazioni né proposte prove contrarie dal convenuto contumace,
l'importo deve essere integralmente riconosciuto, oltre interessi ex art. 1224 c.c. dalla data della domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al di cui al D.Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCERTA che la condotta del sig. ha cagionato a un CP_1 Parte_1 danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
- CONDANNA il sig. , in proprio e quale legale rappresentante della CP_1 [...]
a versare a la somma di € 30.000,00, oltre interessi dalla data CP_3 Parte_1 della domanda (08.04.2024) al saldo.
- CONDANNA altresì il convenuto al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
7.616,00 per compensi, € 545,00 per spese vive, oltre 15% rimborso forfetario, IVA e CPA.
sentenza esecutiva ex lege.
Bologna, 27 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5037/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ES RI, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA ZANARDI N. 28/6 40131 BOLOGNApresso il difensore avv.
ES RI
ATTORE contro
(C.F. ) IN PROPRIO E IN QUALITA' DI LEGALE CP_1 C.F._1
RAPPRESENTANTE DELLA (C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben pagina 1 di 4 potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il sig. Parte_1 CP_1
– sia in qualità di legale rappresentante della società sia in qualità di
[...] Controparte_3 persona fisica – per sentir accertare e dichiarare la responsabilità dello stesso in ordine all'incasso fraudolento del vaglia circolare n. 0361945803 dell'importo di € 30.000,00 originariamente emesso in favore del sig. . Parte_2
Esponeva parte attrice che:
• il 28/02/2017 il sig. richiedeva presso l'Ufficio Postale di Chiavenna l'emissione del Pt_2 predetto vaglia circolare di € 30.000,00 in proprio favore;
• il titolo, presentato all'incasso il 13/07/2017 tramite Fideuram, veniva respinto in stanza di compensazione in quanto oggetto di clonazione e già incassato il 19/07/2017 tramite l'istituto
Credito di Romagna;
• accertato il mancato accredito della somma sul conto del beneficiario, il sig. presentava Pt_2 reclamo con allegata denuncia-querela;
• le verifiche poste in essere da consentivano di individuare che il vaglia clonato Parte_1 era stato negoziato dalla società e materialmente posto all'incasso dal suo Controparte_3 legale rappresentante, sig. ; CP_1
• il Credito di Romagna confermava che il titolo era stato presentato dal sig. , come CP_1 risultante dalla relativa documentazione di negoziazione;
• , rimborsata la somma al sig. il 14/09/2017, inoltrava plurime diffide al Parte_1 Pt_2 sig. — sia in proprio sia quale rappresentante legale della società — rimaste senza esito;
CP_1
• anche l'invito alla negoziazione assistita rimaneva privo di riscontro.
Parte attrice chiedeva pertanto la condanna del convenuto alla restituzione della somma di € 30.000,00, oltre interessi e spese.
Il convenuto non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace.
La società attrice depositava le memorie ex art. 171 ter cpc.
In data 10.9.2025 la causa veniva assegnata alla scrivente, subentrata alla precedente giudice.
La causa ritenuta documentale veniva rimessa in decisione ex art. 189 cpc all'udienza del 25.9.2025. pagina 2 di 4 La domanda è fondata.
La domanda va qualificata come pretesa risarcitoria per fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c., disposizione che impone l'obbligo di risarcire ogni danno ingiusto cagionato con fatto doloso o colposo.
Per integrare la fattispecie occorrono:
1. un fatto doloso o colposo;
2. un danno ingiusto;
3. un nesso causale tra fatto e danno.
Tutti questi elementi ricorrono nel caso di specie.
È documentalmente provato che:
• il vaglia circolare genuino non è mai stato incassato dal legittimo beneficiario;
• il titolo presentato all'incasso presso Credito di Romagna era un clone riproducente i dati del vaglia legittimo;
• l'istituto negoziatore ha espressamente comunicato che il titolo è stato materialmente presentato dal sig. , il quale ha provveduto all'incasso in qualità di legale rappresentante CP_1 della società Controparte_3
Tale condotta costituisce fatto doloso: il convenuto ha incassato una somma non spettante, utilizzando un titolo clonato e privo di qualunque legittimazione.
Il dolo emerge in re ipsa, atteso che l'incasso di un titolo relativo a somma non dovuta, intestato a soggetto diverso e ottenuto mediante duplicazione fraudolenta, non può collocarsi nell'ambito dell'errore scusabile.
quanto al danno ingiusto questo giudice osserva:
consiste nella perdita economica subita da , che: Parte_1
1. ha visto fuoriuscire indebitamente dal proprio circuito l'importo di € 30.000,00 a favore del convenuto/società rappresentata;
2. è stata successivamente costretta a rimborsare la medesima somma al beneficiario Pt_2 subendo così un danno patrimoniale diretto e attuale.
L'esborso sostenuto dall'attore costituisce un danno “ingiusto” ai sensi dell'art. 2043 c.c., poiché
pagina 3 di 4 conseguenza immediata e diretta dell'incasso fraudolento realizzato dal convenuto.
Sussiste, dunque, il nesso causale tra la condotta illecita del convenuto e il danno patito dall'attrice:
• l'incasso del titolo clonato da parte del convenuto ha determinato l'accredito delle somme alla società da lui rappresentata;
• tale indebito spostamento patrimoniale ha reso necessario il rimborso da parte di Parte_1 al beneficiario originario;
• l'intero danno è quindi effetto immediato e diretto della condotta illecita del convenuto.
Sul quantum debeatur
La somma richiesta (€ 30.000,00) corrisponde esattamente al valore del vaglia circolare indebitamente incassato.
Non essendo state sollevate contestazioni né proposte prove contrarie dal convenuto contumace,
l'importo deve essere integralmente riconosciuto, oltre interessi ex art. 1224 c.c. dalla data della domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al di cui al D.Lgs. n. 55 del 2014 come aggiornato con D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCERTA che la condotta del sig. ha cagionato a un CP_1 Parte_1 danno ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
- CONDANNA il sig. , in proprio e quale legale rappresentante della CP_1 [...]
a versare a la somma di € 30.000,00, oltre interessi dalla data CP_3 Parte_1 della domanda (08.04.2024) al saldo.
- CONDANNA altresì il convenuto al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in €
7.616,00 per compensi, € 545,00 per spese vive, oltre 15% rimborso forfetario, IVA e CPA.
sentenza esecutiva ex lege.
Bologna, 27 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati pagina 4 di 4