TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 685
TAR
Ordinanza cautelare 10 marzo 2021
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Sentenza 8 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 196 della L.R. Toscana n° 65/2014. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Contraddittorietà. Illogicità manifesta.

    L'ordine di demolizione è una misura ripristinatoria reale e può essere emesso nei confronti del proprietario (anche incolpevole) e del responsabile dell'abuso. La notifica ai proprietari e all'amministratore di sostegno è avvenuta e l'impugnazione dimostra la conoscenza dell'atto. La pratica edilizia n. 814/2008 è stata archiviata per mancata integrazione e la ricorrente non ha prodotto il titolo originale. Il sequestro penale non impedisce l'ottemperanza all'ordine di demolizione.

  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione della L. 47/85. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 31 del D.P.R. 380/2001 sotto diverso profilo. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Contraddittorietà.

    Il manufatto oggetto dell'ordinanza di demolizione è diverso da quello sanato con condono edilizio (n. 3621/1997) e dalla pratica edilizia n. 814/2008. L'ordinanza descrive adeguatamente il bene abusivo e non era necessario indicare specifici profili di difformità, data la visione complessiva richiesta per la valutazione degli abusi edilizi. L'acquisizione del sedime avviene ex lege in caso di mancata ottemperanza, e l'omessa o imprecisa indicazione dell'area ulteriore non inficia l'ordinanza di demolizione, ma impedisce solo l'immediata acquisizione di tale area.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e ss. della legge 7.8.1990 n. 241. Contraddittorietà e illogicità manifesta. Violazione del principio del legittimo affidamento.

    L'esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi è attività vincolata, pertanto non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione dell'ordinanza di demolizione. Inoltre, anche in caso di violazione, non si perverrebbe all'annullamento dell'atto ai sensi dell'art. 21-octies L. 241/1990. La notifica nel periodo emergenziale Covid-19 è irrilevante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. III, sentenza 08/04/2026, n. 685
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 685
    Data del deposito : 8 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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