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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G.43256/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.43256/2022 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica ing. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliato in VIA TURATI 8, MILANO, presso lo studio dell'avv. SIRONI
EMANUELA ( ), che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di C.F._1
citazione,
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_1 P.IVA_2
sig. , elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA 42, MILANO, presso lo Controparte_2 studio dell'avv. ZINGONE PATRIZIA MARIA ROSA ( , che lo rappresenta e C.F._2
difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale, nel merito, premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, accertare e dichiarare che è Controparte_1
debitrice nei confronti di in forza di quanto esposto negli scritti difensivi, della somma Parte_1 capitale di €205.757,69 (euro duecentocinquemilasettecentocinquantasette/69) oltre interessi di mora pagina 1 di 5 ex art.5 D. Lgs. n.231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo e, per l'effetto, condannare a pagare a la complessiva somma di €205.757,69 Controparte_1 Parte_1
(euro duecentocinquemilasettecentocinquantasette/69) oltre interessi di mora ex art.5 D. Lgs. n.231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo o quel diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa. In via istruttoria, si chiede che il Giudice adito, previo ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. a Esperia S.p.A. in liquidazione in fallimento, in persona del collegio dei curatori, delle scritture contabili relative agli anni 2014, 2015 e 2016, voglia disporre CTU contabile volta a determinare l'importo del credito vantato da Esperia S.p.A. in liquidazione in fallimento nei confronti di (già risultante dalla situazione Controparte_1 Controparte_3
economico patrimoniale al 30.11.2016, per l'importo residuo sussistente all'11.03.2019 ovvero alla data della stipula dell'atto di cessione. Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1)
Vero che Esperia S.p.A. inviava con cadenza mensile le fatture emesse;
2) Vero che Esperia S.p.A. ha ricevuto da (già contestazioni sui consumi per il Controparte_1 Controparte_3
periodo successivo al 1°.01.2015; 3) Vero che Esperia S.p.A ha ricevuto da Controparte_1
(già contestazioni sui prezzi applicati per il periodo successivo al 1°.01.2015; Controparte_3
4) Vero nel periodo di vigenza del contratto di fornitura che mi si rammostra (doc.2 convenuto) in ogni fattura emessa da Esperia S.p.A. sono riportati i consumi effettivi comunicati dal distributore;
5) Vero che le rettifiche ai consumi eseguite dal distributore hanno generato un accredito a favore del cliente;
6)
Vero che dalla sottoscrizione del contratto di fornitura (1°.10.2010) al 31.12.2015 Controparte_1
(all'epoca corrispondeva acconti sulle forniture effettuate. Si indica a
[...] CP_1 Controparte_3
teste sui capitoli 1–6 il Dott. residente in [...]. In ogni caso, Testimone_1
con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/2014.
Per il convenuto:
Part In via principale, 1. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di per i motivi esposti nel presente atto;
2. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli importi richiesti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
3. accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento parziale degli importi richiesti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
4. rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
5. rigettare la domanda di parte attrice per difetto di titolarità /legittimazione attiva e/o per intervenuta prescrizione, in ragione dei motivi esposti nel presente atto e/o anche in conseguenza degli importi già corrisposti da parte dell'odierna convenuta e documentati con il presente atto;
e per l'effetto, 6. Part accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte di nei confronti di e/o Controparte_1
pagina 2 di 5 dei suoi danti e/o aventi causa;
in via subordinata, 7. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione parziale degli importi richiesti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, nonché
l'intervenuto pagamento parziale degli stessi, per i motivi esposti nel presente atto e sulla base dei documenti prodotti;
e, per l'effetto, 8. contenere la domanda di SRC detraendo quanto risulta prescritto e/o già corrisposto, riducendo la pretesa richiesta in quella diversa minore misura che dovesse risultare in corso di giudizio, anche dall'espletanda istruttoria;
in ogni caso,
9. con vittoria di spese di lite e compensi, oltre accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 24.10.22, la ha convenuto avanti a Parte_1
questo tribunale la , deducendo di avere acquistato pro soluto dal Fallimento Controparte_1
Esperia s.p.a. “tutti i crediti di Esperia Società per Azioni in liquidazione meglio individuati nell'elenco allegato al n.1 alla presente scrittura privata, risultanti dalla situazione economico patrimoniale al 30 novembre 2016, per l'importo residuo sussistente al giorno 11 marzo 2019”; altresì, che, tra i crediti ceduti vi è anche quello nei confronti del convenuto, portato in oltre quattrocento fatture, emesse tra il
12 agosto 2015 ed il 18 novembre 2015, per fornitura di energia elettrica resa da Esperia s.p.a. in bonis, in forza di contratto di somministrazione tra le parti, per il complessivo importo capitale di euro
Part 205.757,69. Agisce, perciò, per la condanna di al pagamento del detto Controparte_1
importo, oltre interessi moratori commerciali secondo decreto legislativo n.231/2002.
Costituitasi con comparsa depositata in data 16.02.23, la convenuta pur Controparte_1 ammettendo l'esistenza del contratto con Esperia, stipulato nel 2011, eccepisce, in linea di fatto, con riguardo alle fatture qui azionate ex adverso: che, prima della notifica dell'atto di citazione, ha ricevuto, in data 24.11.2016, diffida di pagamento per il diverso importo di euro 205.759,25; che l'elenco delle fatture insolute intimate con detta diffida differisce dall'elenco in atto di citazione, nonostante gli importi intimati coincidano;
che la diffida del 2016 intima il pagamento di fatture a partire dalla fattura n.2014014206E del 12 agosto 2014, di €927,88, mentre l'atto di citazione intima il pagamento anche di fatture antecedenti che, pertanto, nel 2016 non sono state intimate, per un importo complessivo di euro
5.462,82, cioè: -fattura n.2014014201E del 12 agosto 2014 di €1.950,62; -fattura n.2014014202E del
12 agosto 2014 di €146,15; -fattura n.2014014203E del 12 agosto 2014 di €71,76; -fattura n.2014014204E del 12 agosto 2014 di €1.241,01; -fattura n.2014014205E del 12 agosto 2014 di
€2.053,28 (così a punto 15, pag.4 della comparsa medesima); ancora, che, raffrontando la diffida del
2016 rispetto all'odierno atto di citazione, detta diffida intimava il pagamento di fatture che, tuttavia, non risultano richieste nella domanda introduttiva del presente giudizio, ancorché l'importo in linea pagina 3 di 5 capitale sia perfettamente coincidente, per complessivi euro 43.871,17 (ivi, punto 16, pagg.5,6)); che nell'atto di citazione sono indicate ed elencate fatture che nella diffida del 2016 non sono menzionate, per euro 61.729,89 (ivi, punto 17, pagg.7-10).
Ciò posto, osserva questo giudice quanto segue.
La convenuta eccepisce il difetto di legittimazione attiva di controparte, sul rilievo per cui “non è stata fornita adeguata prova della titolarità del credito acquisito”, e, più precisamente, “dell'effettiva inclusione dello specifico credito nell'ambito dell'oggetto dei contratti di cessione in blocco”
(comparsa, pagg.10,11); altresì, eccepisce la prescrizione di talune poste creditorie azionate.
Replica sul punto l'attore -nelle memorie ex art.183 sesto comma cpc -che non si tratta qui di cessione in blocco dei crediti disciplinata dagli artt.58 e seguenti del Testo Unico delle leggi in materia bancaria o creditizia, dalla legge n.52/1991 o dalla legge 130/1999, bensì, piuttosto, di crediti ceduti in forza di contratto di cessione di crediti facenti parte di lotto unico, oggetto di procedura competitiva esperita dal
Tribunale di Milano nel procedimento n.35/2017, relativo al fallimento di Esperia S.p.A. in liquidazione. La cessione risulta documentata col contratto 1°.08.2019, da cui emerge che: i curatori, debitamente autorizzati dagli organi della procedura ai sensi dell'art.107 primo comma L.F. in allora vigente ed in particolare previo consenso del comitato dei creditori del fallimento, espresso in data
28.05.2019, ed autorizzazione del G.D., hanno predisposto il disciplinare della procedura competitiva prevista per la cessione in blocco di parte degli asset attivi del fallimento, pubblicato sul Portale delle vendite pubbliche;
il compendio in unico lotto oggetto della procedura competitiva ricomprende, tra l'altro, tutti i crediti di Esperia meglio individuati nell'elenco allegato sub n.1 alla scrittura, risultanti dalla situazione economico patrimoniale della fallita, al 30.11.2016, per l'importo residuo ancora sussistente all'11.03.2019; con riferimento al presente giudizio, il credito vantato nei confronti di ammonta ad euro 205.759,25; è pervenuta un'unica offerta di acquisto e questa è CP_1 CP_1 stata presentata da l'attrice si è quindi aggiudicata in via provvisoria i crediti e, in seguito ad Parte_1
autorizzazione del G.D., ne è stata stipulata la cessione, in data 1°.08.2019. Tale cessione è stata comunicata al debitore qui convenuto con missiva PEC del 07.08.2019.
Osserva questo giudice che dalla premessa del contratto di cessione di crediti dalla Curatela del
Fallimento Esperia, datato 01.08.2019 (doc.3) risulta che il medesimo è stato stipulato a norma degli artt.106 e seguenti della legge fallimentare vigente all'epoca, prima, cioè, del 15.07.2022, data in cui è entrato in vigore il C.C.I.I. Nel detto contratto di cessione si legge (art.3.2) che il cessionario si obbliga alla notifica ai debitori ceduti ex art.1264 cc, e ciò risulta adempiuto, quanto al debitore qui convenuto, con missiva PEC del 07.08.2019 (doc.429), in cui si legge che il medesimo debitore ceduto è tenuto, a pagina 4 di 5 decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cessione credito, ad effettuare il pagamento del debito verso Esperia a favore di Poiché la fattura più risalente tra quelle azionate in giudizio Pt_1
è datata 12.08.2014, non risulta interamente decorso il termine di prescrizione ex art.2948 n.4 cc, con la conseguenza che anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto dev'essere respinta.
Quanto, infine, alla contestazione del convenuto circa la “veridicità dei consumi e la correttezza della fatturazione esposta ad (comparsa, pag.12,13), si tratta, all'evidenza, di rilievo del tutto CP_1
generico e, perciò, inidoneo a fondare l'indagine peritale d'ufficio, tenuto conto che non risulta alcuna contestazione della misura dei consumi in corso di rapporto negoziale, nel periodo in questione, né di malfunzionamento del contatore.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo, secondo vigente tariffa forense.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna il convenuto al pagamento, in favore di Controparte_3 Parte_1 dell'importo capitale di euro 205.757,69 oltre interessi moratori secondo decreto legislativo n.231/2002;
2) condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€786,00 per spese ed €14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Milano, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.43256/2022 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica ing. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
elettivamente domiciliato in VIA TURATI 8, MILANO, presso lo studio dell'avv. SIRONI
EMANUELA ( ), che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di C.F._1
citazione,
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_1 P.IVA_2
sig. , elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA 42, MILANO, presso lo Controparte_2 studio dell'avv. ZINGONE PATRIZIA MARIA ROSA ( , che lo rappresenta e C.F._2
difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: in via principale, nel merito, premesso ogni accertamento e declaratoria del caso, accertare e dichiarare che è Controparte_1
debitrice nei confronti di in forza di quanto esposto negli scritti difensivi, della somma Parte_1 capitale di €205.757,69 (euro duecentocinquemilasettecentocinquantasette/69) oltre interessi di mora pagina 1 di 5 ex art.5 D. Lgs. n.231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo e, per l'effetto, condannare a pagare a la complessiva somma di €205.757,69 Controparte_1 Parte_1
(euro duecentocinquemilasettecentocinquantasette/69) oltre interessi di mora ex art.5 D. Lgs. n.231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo effettivo o quel diverso importo, maggiore o minore, che dovesse risultare in corso di causa. In via istruttoria, si chiede che il Giudice adito, previo ordine di esibizione ex art.210 c.p.c. a Esperia S.p.A. in liquidazione in fallimento, in persona del collegio dei curatori, delle scritture contabili relative agli anni 2014, 2015 e 2016, voglia disporre CTU contabile volta a determinare l'importo del credito vantato da Esperia S.p.A. in liquidazione in fallimento nei confronti di (già risultante dalla situazione Controparte_1 Controparte_3
economico patrimoniale al 30.11.2016, per l'importo residuo sussistente all'11.03.2019 ovvero alla data della stipula dell'atto di cessione. Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: 1)
Vero che Esperia S.p.A. inviava con cadenza mensile le fatture emesse;
2) Vero che Esperia S.p.A. ha ricevuto da (già contestazioni sui consumi per il Controparte_1 Controparte_3
periodo successivo al 1°.01.2015; 3) Vero che Esperia S.p.A ha ricevuto da Controparte_1
(già contestazioni sui prezzi applicati per il periodo successivo al 1°.01.2015; Controparte_3
4) Vero nel periodo di vigenza del contratto di fornitura che mi si rammostra (doc.2 convenuto) in ogni fattura emessa da Esperia S.p.A. sono riportati i consumi effettivi comunicati dal distributore;
5) Vero che le rettifiche ai consumi eseguite dal distributore hanno generato un accredito a favore del cliente;
6)
Vero che dalla sottoscrizione del contratto di fornitura (1°.10.2010) al 31.12.2015 Controparte_1
(all'epoca corrispondeva acconti sulle forniture effettuate. Si indica a
[...] CP_1 Controparte_3
teste sui capitoli 1–6 il Dott. residente in [...]. In ogni caso, Testimone_1
con vittoria di spese, compensi professionali e rimborso spese generali ex art.2 D.M. n.55/2014.
Per il convenuto:
Part In via principale, 1. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di per i motivi esposti nel presente atto;
2. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione degli importi richiesti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
3. accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento parziale degli importi richiesti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
4. rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
5. rigettare la domanda di parte attrice per difetto di titolarità /legittimazione attiva e/o per intervenuta prescrizione, in ragione dei motivi esposti nel presente atto e/o anche in conseguenza degli importi già corrisposti da parte dell'odierna convenuta e documentati con il presente atto;
e per l'effetto, 6. Part accertare e dichiarare che nulla è dovuto da parte di nei confronti di e/o Controparte_1
pagina 2 di 5 dei suoi danti e/o aventi causa;
in via subordinata, 7. accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione parziale degli importi richiesti nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, nonché
l'intervenuto pagamento parziale degli stessi, per i motivi esposti nel presente atto e sulla base dei documenti prodotti;
e, per l'effetto, 8. contenere la domanda di SRC detraendo quanto risulta prescritto e/o già corrisposto, riducendo la pretesa richiesta in quella diversa minore misura che dovesse risultare in corso di giudizio, anche dall'espletanda istruttoria;
in ogni caso,
9. con vittoria di spese di lite e compensi, oltre accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato a controparte in data 24.10.22, la ha convenuto avanti a Parte_1
questo tribunale la , deducendo di avere acquistato pro soluto dal Fallimento Controparte_1
Esperia s.p.a. “tutti i crediti di Esperia Società per Azioni in liquidazione meglio individuati nell'elenco allegato al n.1 alla presente scrittura privata, risultanti dalla situazione economico patrimoniale al 30 novembre 2016, per l'importo residuo sussistente al giorno 11 marzo 2019”; altresì, che, tra i crediti ceduti vi è anche quello nei confronti del convenuto, portato in oltre quattrocento fatture, emesse tra il
12 agosto 2015 ed il 18 novembre 2015, per fornitura di energia elettrica resa da Esperia s.p.a. in bonis, in forza di contratto di somministrazione tra le parti, per il complessivo importo capitale di euro
Part 205.757,69. Agisce, perciò, per la condanna di al pagamento del detto Controparte_1
importo, oltre interessi moratori commerciali secondo decreto legislativo n.231/2002.
Costituitasi con comparsa depositata in data 16.02.23, la convenuta pur Controparte_1 ammettendo l'esistenza del contratto con Esperia, stipulato nel 2011, eccepisce, in linea di fatto, con riguardo alle fatture qui azionate ex adverso: che, prima della notifica dell'atto di citazione, ha ricevuto, in data 24.11.2016, diffida di pagamento per il diverso importo di euro 205.759,25; che l'elenco delle fatture insolute intimate con detta diffida differisce dall'elenco in atto di citazione, nonostante gli importi intimati coincidano;
che la diffida del 2016 intima il pagamento di fatture a partire dalla fattura n.2014014206E del 12 agosto 2014, di €927,88, mentre l'atto di citazione intima il pagamento anche di fatture antecedenti che, pertanto, nel 2016 non sono state intimate, per un importo complessivo di euro
5.462,82, cioè: -fattura n.2014014201E del 12 agosto 2014 di €1.950,62; -fattura n.2014014202E del
12 agosto 2014 di €146,15; -fattura n.2014014203E del 12 agosto 2014 di €71,76; -fattura n.2014014204E del 12 agosto 2014 di €1.241,01; -fattura n.2014014205E del 12 agosto 2014 di
€2.053,28 (così a punto 15, pag.4 della comparsa medesima); ancora, che, raffrontando la diffida del
2016 rispetto all'odierno atto di citazione, detta diffida intimava il pagamento di fatture che, tuttavia, non risultano richieste nella domanda introduttiva del presente giudizio, ancorché l'importo in linea pagina 3 di 5 capitale sia perfettamente coincidente, per complessivi euro 43.871,17 (ivi, punto 16, pagg.5,6)); che nell'atto di citazione sono indicate ed elencate fatture che nella diffida del 2016 non sono menzionate, per euro 61.729,89 (ivi, punto 17, pagg.7-10).
Ciò posto, osserva questo giudice quanto segue.
La convenuta eccepisce il difetto di legittimazione attiva di controparte, sul rilievo per cui “non è stata fornita adeguata prova della titolarità del credito acquisito”, e, più precisamente, “dell'effettiva inclusione dello specifico credito nell'ambito dell'oggetto dei contratti di cessione in blocco”
(comparsa, pagg.10,11); altresì, eccepisce la prescrizione di talune poste creditorie azionate.
Replica sul punto l'attore -nelle memorie ex art.183 sesto comma cpc -che non si tratta qui di cessione in blocco dei crediti disciplinata dagli artt.58 e seguenti del Testo Unico delle leggi in materia bancaria o creditizia, dalla legge n.52/1991 o dalla legge 130/1999, bensì, piuttosto, di crediti ceduti in forza di contratto di cessione di crediti facenti parte di lotto unico, oggetto di procedura competitiva esperita dal
Tribunale di Milano nel procedimento n.35/2017, relativo al fallimento di Esperia S.p.A. in liquidazione. La cessione risulta documentata col contratto 1°.08.2019, da cui emerge che: i curatori, debitamente autorizzati dagli organi della procedura ai sensi dell'art.107 primo comma L.F. in allora vigente ed in particolare previo consenso del comitato dei creditori del fallimento, espresso in data
28.05.2019, ed autorizzazione del G.D., hanno predisposto il disciplinare della procedura competitiva prevista per la cessione in blocco di parte degli asset attivi del fallimento, pubblicato sul Portale delle vendite pubbliche;
il compendio in unico lotto oggetto della procedura competitiva ricomprende, tra l'altro, tutti i crediti di Esperia meglio individuati nell'elenco allegato sub n.1 alla scrittura, risultanti dalla situazione economico patrimoniale della fallita, al 30.11.2016, per l'importo residuo ancora sussistente all'11.03.2019; con riferimento al presente giudizio, il credito vantato nei confronti di ammonta ad euro 205.759,25; è pervenuta un'unica offerta di acquisto e questa è CP_1 CP_1 stata presentata da l'attrice si è quindi aggiudicata in via provvisoria i crediti e, in seguito ad Parte_1
autorizzazione del G.D., ne è stata stipulata la cessione, in data 1°.08.2019. Tale cessione è stata comunicata al debitore qui convenuto con missiva PEC del 07.08.2019.
Osserva questo giudice che dalla premessa del contratto di cessione di crediti dalla Curatela del
Fallimento Esperia, datato 01.08.2019 (doc.3) risulta che il medesimo è stato stipulato a norma degli artt.106 e seguenti della legge fallimentare vigente all'epoca, prima, cioè, del 15.07.2022, data in cui è entrato in vigore il C.C.I.I. Nel detto contratto di cessione si legge (art.3.2) che il cessionario si obbliga alla notifica ai debitori ceduti ex art.1264 cc, e ciò risulta adempiuto, quanto al debitore qui convenuto, con missiva PEC del 07.08.2019 (doc.429), in cui si legge che il medesimo debitore ceduto è tenuto, a pagina 4 di 5 decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cessione credito, ad effettuare il pagamento del debito verso Esperia a favore di Poiché la fattura più risalente tra quelle azionate in giudizio Pt_1
è datata 12.08.2014, non risulta interamente decorso il termine di prescrizione ex art.2948 n.4 cc, con la conseguenza che anche l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto dev'essere respinta.
Quanto, infine, alla contestazione del convenuto circa la “veridicità dei consumi e la correttezza della fatturazione esposta ad (comparsa, pag.12,13), si tratta, all'evidenza, di rilievo del tutto CP_1
generico e, perciò, inidoneo a fondare l'indagine peritale d'ufficio, tenuto conto che non risulta alcuna contestazione della misura dei consumi in corso di rapporto negoziale, nel periodo in questione, né di malfunzionamento del contatore.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come in dispositivo, secondo vigente tariffa forense.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna il convenuto al pagamento, in favore di Controparte_3 Parte_1 dell'importo capitale di euro 205.757,69 oltre interessi moratori secondo decreto legislativo n.231/2002;
2) condanna parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in
€786,00 per spese ed €14.103,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Milano, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Vincenzo Barbuto
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