Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 2339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2339 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02339/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05138/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5138 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Orazio Abbamonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Quarto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per
la restituzione degli oneri versati in sede di rilascio di quattro concessioni edilizie in sanatoria ai sensi della legge 724 del 1994 oggetto di disapplicazione in sede di esecuzione penale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Quarto e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa VA AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti agiscono per la ripetizione dell’oblazione e degli oneri concessori corrisposti per quattro distinte domande di condono presentate dagli stessi e dai loro danti causa per la sanatoria di immobili di loro proprietà.
Le istanze di condono sono state accolte dal Comune di Quarto, ma i provvedimenti di condono sono stati disapplicati dal giudice penale, il quale, adito in sede di incidente di esecuzione, li ha ritenuti illegittimi e, pertanto, non ostativi all’esecuzione dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna penale emessa a carico dei danti causa dei ricorrenti.
Si è costituito il Comune di Quarto eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Si è costituito anche il Ministero dell’economia e delle Finanze eccependo l’inammissibilità del ricorso, qualificato come impugnazione del silenzio su istanza di rimborso, poiché non risulterebbe provato l’inoltro della domanda di rimborso da parte dei ricorrenti.
All’esito dell’udienza pubblica del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo, essendo la controversia devoluta alla cognizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza del 15/12/2008, n. 29291, hanno affermato l’appartenenza al giudice ordinario delle controversie concernenti la restituzione dell’oblazione versata in occasione della presentazione di un’istanza di condono in caso di rigetto della relativa domanda, nonostante la previsione dell’art. 35, comma 11, L. 47/1985 che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativa “ ogni controversia relativa all’oblazione ”. A tale conclusione la Cassazione perviene rilevando come, a seguito dell’adozione del provvedimento di diniego nessun ulteriore potere residui in capo all’Amministrazione con riguardo alla restituzione delle somme versate sine titulo .
Così si esprimono le Sezioni Unite: “La L. 28 febbraio 1985, n. 47, che ha consentito ai proprietari di costruzioni e di altre opere in tutto od in parte abusivi di conseguire in sanatoria, salvo eccezioni e con il rispetto di specifiche formalità, la concessione o l'autorizzazione edilizia di cui erano sforniti, previo versamento all'erario, a titolo di oblazione, di una somma determinata mediante l'applicazione di particolari parametri alle prescrizioni di una tabella ad essa allegata, ha devoluto con l'originario art. 35, comma 11, "ogni controversia relativa all'oblazione ... alla competenza dei tribunali amministrativi regionali".
Il riferimento generico ad "ogni controversia" e la mancata limitazione della competenza a ben individuate fattispecie intimamente connesse alla legittimità dell'attività dell'Amministrazione, ha comportato il radicamento di una giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, pressochè speculare a quella introdotta dalla L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 16, per le controversia in tema di rilascio o diniego della concessione edilizia e di determinazione e liquidazione del contributo afferente alla concessione.
Finalità della disposizione, al pari di quella che l'aveva preceduta, è manifestamente quella di facilitare l'accesso alla tutela giurisdizionale con la preordinazione per tutte le controversie di un unico giudice, senza distinzione tra domande dirette a contestare la legittimità degli atti e provvedimenti della p.a. ed azioni aventi contenuto meramente patrimoniale, in una particolare materia in cui vi è "un intreccio di situazioni soggettive qualificabili come interessi legittimi e come diritti soggettivi".
L'intento agevolativo del legislatore ed il suo perseguimento mediante l'introduzione di una ipotesi di giurisdizione amministrativa esclusiva, trovano tuttavia un limite nell'art. 103 Cost., comma 1, il quale per la sua ravvisabilità richiede, in ogni caso, che la p.a. abbia agito nella veste di autorità nei cui confronti è accordata tutela al cittadino davanti al Giudice amministrativo e conseguentemente esclude "da un lato ... che la mera partecipazione della pubblica amministrazione al giudizio sia sufficiente perchè si radichi la giurisdizione del Giudice amministrativo ... e, dall'altro, ... che sia sufficiente il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversia perchè questa possa essere devoluta al Giudice amministrativo" (cfr.: Corte cost., sent. 6 luglio 2004, n. 204).
Ne consegue che un'interpretazione costituzionalmente orientata della L. n. 47 del 1985, art. 35, comma 11, al pari di quella del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, comma 1, che ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo le controversie le controversie aventi per oggetto l'attività delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia (come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b), e quale risulta dalla declaratoria della sua parziale illegittimità costituzionale con sentenza n. 204/04, oltre che per altro verso con sentenza n. 281/04), non consente di ricomprendere nella giurisdizione esclusiva attribuita al Giudice amministrativo in tema di oblazione le controversie nelle quali, essendo assente ogni profilo riconducibile all'esercizio di poteri autoritativi, le parti vengono a porsi in una posizione sostanzialmente paritaria.
In particolare, mentre rientrano nelle controversie relative all'oblazione, oltre a quelle concernenti la regolarità del procedimento di sanatoria dell'abuso edilizio, anche quelle aventi ad oggetto il diritto dell'interessato a giovarsi dell'oblazione e ad ottenere il rimborso delle somme di cui risulta creditore a seguito della determinazione definitiva dell'importo di essa da parte del sindaco, diversamente deve essere affermato quanto alle somme versate, nel caso in cui sia divenuto definitivo il provvedimento di rigetto della domanda di concessione o di autorizzazione che costituiva la causa dell'oblazione. In detta ipotesi alla parte che agisce per la restituzione dell'indebito si contrappone una pubblica amministrazione che, esaurito il procedimento cui aveva dato luogo la domanda della controparte, non è qualificata in ordine ai tempi ed ai modi del pagamento delle somme richieste da alcun residuo potere, che valga a ricomprendere la controversia relativa al diritto alla restituzione nella materia "oblazione", attribuita alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo soltanto in ragione dell'esercizio rispetto ad essa di una attività discrezionale dell'amministrazione coinvolgente anche i diritti soggettivi dell'interessato.”.
Nel caso di specie, la situazione giuridica soggettiva che i ricorrenti azionano non vede contrapposto alcun potere dell’Amministrazione che, con il rilascio dei titoli edilizi in sanatoria, ha esaurito l’esercizio del proprio potere autoritativo.
La pretesa dei ricorrenti al rimborso di quanto versato a titolo di oblazione a fronte di più provvedimenti di condono è di diritto soggettivo e, a ben guardare, si configura non tanto come ripetizione di indebito, quanto come azione di arricchimento ingiustificato, avendo i ricorrenti chiesto il rimborso dell’oblazione a fronte della disapplicazione dei titoli edilizi effettivamente rilasciati.
A fronte di una siffatta pretesa non sono configurabili poteri dell’Amministrazione comunale.
Pertanto la controversia deve ritenersi devoluta alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
2. In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo la controversia deve ritenersi devoluta alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale la causa potrà essere riproposta con le modalità ed entro i termini previsti dall’art. 11 c.p.a.
3. L’esito in rito del giudizio, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, essendo la controversia devoluta alla giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria, dinanzi alla quale la causa potrà essere riproposta con le modalità ed entro i termini previsti dall’art. 11 c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrenti e i loro aventi causa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN AP, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
VA AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VA AM | NN AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.