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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 24/02/2026, n. 1571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1571 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1571/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
AR PE DO, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore FAILLA CARMELO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 4067/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor DO Orlano N.1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8947/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 12 e pubblicata il 20/08/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS05S202043 IRPEF-ALTRO 2011 a seguito di discussione
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Nel giudizio per la riassunzione del gravame avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania n. 8947/12/2018 del 22.6.2018, depositata il 20.8.2018 - con la quale è stato rigettato il ricorso promosso da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TYS05S202043/2015 relativo ad Irpef/tassazione separata per l'anno 2011, emesso per la tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di un appezzamento di terreno edificabile da parte dei coniugi Nominativo_1
e Ricorrente_1 (a quest'ultima riferibile nell'indivisa quota del 50%) alla società Società_1 SR -, la causa veniva trattata e decisa, nel contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, all'udienza del 17.2.2026, giacché, sebbene fissata per la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata e, quindi, della riscossione frazionata che era stata attivata sulla base di essa, le parti, ritualmente compulsate, aderivano all'emissione di sentenza semplificata.
Tanto brevemente premesso sullo svolgimento del processo, deve rilevarsi che il giudice di prime cure, a fronte del rilievo della ricorrente a tenore del quale i due coniugi venditori avevano già proceduto alla rivalutazione del terreno oggetto della transazione mediante apposita perizia di stima, a sensi e per gli effetti della l. n. 448/2001, provvedendo quindi a versare l'imposta sostitutiva dovuta mediante pagamento eseguito per intero dal solo coniuge Nominativo_1 , rigettava il ricorso perché la Ric._1 “non ha validamente effettuato alcuna rivalutazione del terreno compravenduto, non potendo valere nei suoi confronti quella effettuata dal coniuge/comproprietario, il quale ha pagato l'imposta sostitutiva esclusivamente a suo nome, limitando solo a sé stesso gli effetti del meccanismo previsti dall'art. 7 della L. n. 448/2001. La distinta soggettività tributaria fra i coniugi osta a che gli effetti della rivalutazione effettuata dal sig. Nominativo_1 possano estendersi alla sig.ra Ric._1, pur se comproprietaria del terreno, trattandosi di un istituto di carattere personale e non reale”.
Dello stesso parere è stato il giudice del gravame nella sentenza n. 4157/2019, depositata il 27.6.2019, cassando la quale, però, la Corte di Cassazione ha affermato: “Unico punto controverso della vicenda de qua è rappresentato dall'efficacia liberatoria o meno del pagamento compiuto dal sig. Nominativo_1 dell'intera imposta sostitutiva dovuta ex I. 448/2001 dai coniugi comproprietari, sul valore rivalutato del terreno edificabile oggetto della compravendita contestata da cui, nella tesi dell'amministrazione, sarebbe derivata la plusvalenza recuperata a tassazione. Non è contestata invece la misura del pagamento eseguito dal coniuge della ricorrente, che rappresenta l'intero dovuto complessivamente da entrambi i due comproprietari.
La questione, in diritto, è già stata affrontata da questa S.C. con la sentenza n. 10695/2018 (pubblicata il 4.5.2028, n.d.r.), con la quale si è affermato che in tema di imposta sostitutiva da plusvalenza derivante dalla compravendita di terreni, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001 il procedimento di rivalutazione degli stessi si perfeziona con il versamento dell'intera imposta da parte dei titolari del diritto di proprietà, che, sebbene debba effettuarsi secondo le modalità contemplate dagli artt. 17 e 19 del d.lgs. n. 241 del 1997, consente il pagamento cumulativo da parte di uno dei comproprietari, in quanto l'unica condizione posta dal detto art. 7 è l'integrale versamento di un importo corrispondente al valore di perizia.
I coniugi comproprietari hanno quindi operato correttamente la rivalutazione dell'area oggetto di compravendita ed hanno pagato integralmente l'imposta sostitutiva dovuta, non rilevando che materialmente il flusso di denaro provenga da entrambi o, piuttosto, come in questo caso, da uno di essi che ha però pagato l'intero.
Del resto, ove volesse guardarsi al fenomeno in termini civilistici, il pagamento eseguito dal coniuge della ricorrente rappresenterebbe - pro quota - l'adempimento del terzo che ex art. 1180 c.c. ha effetto liberatorio per il debitore e che il creditore potrebbe rifiutare solo in presenza di un legittimo interesse ad una prestazione personale. Ma tale interesse non può dirsi sussistere laddove la prestazione corrisponda ad un'obbligazione pecuniaria, il cui oggetto è rappresentato da una certa somma di denaro, bene fungibile per eccellenza.
Dall'altro lato, l'amministrazione detto pagamento ha comunque ricevuto, tenendo un comportamento che l'accipiens non può fondatamente rimettere in discussione trattenendosi, contemporaneamente, quanto erogato dal comproprietario e, in violazione del principio di buna fede, pretendendo allo stesso tempo dall'altro comproprietario una maggiore imposta come se l'adempimento sostitutivo non fosse avvenuto”.
Non pare che debba aggiungersi altro per risolvere il contenzioso in senso favore alla Ric._1, con la conseguenza che, in riforma dell'impugnata sentenza, va annullato l'avviso di accertamento n. TYS05S202043/2015.
Per quanto attiene alle spese di giudizio, se possono essere compensate, tra le parti, quelle del primo grado - ciò in ragione del fatto che il principio di diritto cui la Suprema Corte ha inteso uniformarsi era stato affermato, nella giurisprudenza di legittimità, con sentenza del 4.5.2018, quindi pressoché coeva alla decisione adottata dal giudice di prime cure, risalendo questa al giugno del 2018 -, vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate quelle della fase di gravame e del giudizio di legittimità, imponendolo la soccombenza dell'Ufficio sulla base di un orientamento già consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte. Tali spese vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di II^ grado della Sicilia, Sezione 17 staccata di Catania, in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
annulla l'avviso di accertamento n. TYS05S202043/2015;
compensa, tra le parti, le spese del primo grado di giudizio;
condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese sostenute da Ricorrente_1 nella fase di gravame ed in quella di legittimità, liquidate, le prime, in complessivi € 1.500,00 e le seconde in complessivi € 2.500,00, per entrambe oltre a spese generali, Iva e cassa professionale nonché a rimborso dei contributi unificati.
Catania, 17 febbraio 2026
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI
Il Presidente
PP DO AR
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
AR PE DO, Presidente SALVUCCI DAVID, Relatore FAILLA CARMELO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione della pronuncia relativa al R.G.A. n. 4067/2025 depositato il 01/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor DO Orlano N.1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8947/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 12 e pubblicata il 20/08/2018
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS05S202043 IRPEF-ALTRO 2011 a seguito di discussione
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Nel giudizio per la riassunzione del gravame avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania n. 8947/12/2018 del 22.6.2018, depositata il 20.8.2018 - con la quale è stato rigettato il ricorso promosso da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. TYS05S202043/2015 relativo ad Irpef/tassazione separata per l'anno 2011, emesso per la tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di un appezzamento di terreno edificabile da parte dei coniugi Nominativo_1
e Ricorrente_1 (a quest'ultima riferibile nell'indivisa quota del 50%) alla società Società_1 SR -, la causa veniva trattata e decisa, nel contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, all'udienza del 17.2.2026, giacché, sebbene fissata per la sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata e, quindi, della riscossione frazionata che era stata attivata sulla base di essa, le parti, ritualmente compulsate, aderivano all'emissione di sentenza semplificata.
Tanto brevemente premesso sullo svolgimento del processo, deve rilevarsi che il giudice di prime cure, a fronte del rilievo della ricorrente a tenore del quale i due coniugi venditori avevano già proceduto alla rivalutazione del terreno oggetto della transazione mediante apposita perizia di stima, a sensi e per gli effetti della l. n. 448/2001, provvedendo quindi a versare l'imposta sostitutiva dovuta mediante pagamento eseguito per intero dal solo coniuge Nominativo_1 , rigettava il ricorso perché la Ric._1 “non ha validamente effettuato alcuna rivalutazione del terreno compravenduto, non potendo valere nei suoi confronti quella effettuata dal coniuge/comproprietario, il quale ha pagato l'imposta sostitutiva esclusivamente a suo nome, limitando solo a sé stesso gli effetti del meccanismo previsti dall'art. 7 della L. n. 448/2001. La distinta soggettività tributaria fra i coniugi osta a che gli effetti della rivalutazione effettuata dal sig. Nominativo_1 possano estendersi alla sig.ra Ric._1, pur se comproprietaria del terreno, trattandosi di un istituto di carattere personale e non reale”.
Dello stesso parere è stato il giudice del gravame nella sentenza n. 4157/2019, depositata il 27.6.2019, cassando la quale, però, la Corte di Cassazione ha affermato: “Unico punto controverso della vicenda de qua è rappresentato dall'efficacia liberatoria o meno del pagamento compiuto dal sig. Nominativo_1 dell'intera imposta sostitutiva dovuta ex I. 448/2001 dai coniugi comproprietari, sul valore rivalutato del terreno edificabile oggetto della compravendita contestata da cui, nella tesi dell'amministrazione, sarebbe derivata la plusvalenza recuperata a tassazione. Non è contestata invece la misura del pagamento eseguito dal coniuge della ricorrente, che rappresenta l'intero dovuto complessivamente da entrambi i due comproprietari.
La questione, in diritto, è già stata affrontata da questa S.C. con la sentenza n. 10695/2018 (pubblicata il 4.5.2028, n.d.r.), con la quale si è affermato che in tema di imposta sostitutiva da plusvalenza derivante dalla compravendita di terreni, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 448 del 2001 il procedimento di rivalutazione degli stessi si perfeziona con il versamento dell'intera imposta da parte dei titolari del diritto di proprietà, che, sebbene debba effettuarsi secondo le modalità contemplate dagli artt. 17 e 19 del d.lgs. n. 241 del 1997, consente il pagamento cumulativo da parte di uno dei comproprietari, in quanto l'unica condizione posta dal detto art. 7 è l'integrale versamento di un importo corrispondente al valore di perizia.
I coniugi comproprietari hanno quindi operato correttamente la rivalutazione dell'area oggetto di compravendita ed hanno pagato integralmente l'imposta sostitutiva dovuta, non rilevando che materialmente il flusso di denaro provenga da entrambi o, piuttosto, come in questo caso, da uno di essi che ha però pagato l'intero.
Del resto, ove volesse guardarsi al fenomeno in termini civilistici, il pagamento eseguito dal coniuge della ricorrente rappresenterebbe - pro quota - l'adempimento del terzo che ex art. 1180 c.c. ha effetto liberatorio per il debitore e che il creditore potrebbe rifiutare solo in presenza di un legittimo interesse ad una prestazione personale. Ma tale interesse non può dirsi sussistere laddove la prestazione corrisponda ad un'obbligazione pecuniaria, il cui oggetto è rappresentato da una certa somma di denaro, bene fungibile per eccellenza.
Dall'altro lato, l'amministrazione detto pagamento ha comunque ricevuto, tenendo un comportamento che l'accipiens non può fondatamente rimettere in discussione trattenendosi, contemporaneamente, quanto erogato dal comproprietario e, in violazione del principio di buna fede, pretendendo allo stesso tempo dall'altro comproprietario una maggiore imposta come se l'adempimento sostitutivo non fosse avvenuto”.
Non pare che debba aggiungersi altro per risolvere il contenzioso in senso favore alla Ric._1, con la conseguenza che, in riforma dell'impugnata sentenza, va annullato l'avviso di accertamento n. TYS05S202043/2015.
Per quanto attiene alle spese di giudizio, se possono essere compensate, tra le parti, quelle del primo grado - ciò in ragione del fatto che il principio di diritto cui la Suprema Corte ha inteso uniformarsi era stato affermato, nella giurisprudenza di legittimità, con sentenza del 4.5.2018, quindi pressoché coeva alla decisione adottata dal giudice di prime cure, risalendo questa al giugno del 2018 -, vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate quelle della fase di gravame e del giudizio di legittimità, imponendolo la soccombenza dell'Ufficio sulla base di un orientamento già consolidatosi nella giurisprudenza della Suprema Corte. Tali spese vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di II^ grado della Sicilia, Sezione 17 staccata di Catania, in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
annulla l'avviso di accertamento n. TYS05S202043/2015;
compensa, tra le parti, le spese del primo grado di giudizio;
condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese sostenute da Ricorrente_1 nella fase di gravame ed in quella di legittimità, liquidate, le prime, in complessivi € 1.500,00 e le seconde in complessivi € 2.500,00, per entrambe oltre a spese generali, Iva e cassa professionale nonché a rimborso dei contributi unificati.
Catania, 17 febbraio 2026
Il giudice relatore ed estensore David SALVUCCI
Il Presidente
PP DO AR