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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 16/07/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1281/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 25/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/3/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato DAVID BILLETTA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via Provinciale n. 90, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Voglia il Tribunale dichiarare la separazione personale dei coniugi del matrimonio celebrato in Romania in data 10/02/2020 nella città di Fetesti distretto di Iaolomita e trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Viareggio in data 27/02/2025 ATTO DI PARTE II Parte_3
SERIE C N° 29
2) la figlia minore nata a [...] il [...] verrà collocata presso la Persona_1 casa familiare posta in Viareggio Fraz. TDL Via Kennedy 11 che risiederà assieme alla madre che ne sarà genitore collocatario
3) il regime di affidamento sarà condiviso e il padre potrà vedere ed esercitare il diritto di frequentazione in forma ampia, quanto meno per due giorni ogni settimana
4) il padre con il presente atto si obbliga a trasferire i diritti immobiliare - con gli arredi e i corredi
1 - della casa familiare posto in Viareggio Fraz. TDL Via Kennedy n° 11 interno 13; unità meglio specificata nel Decreto di trasferimento prodotto, in favore della figlia minore Persona_1
per la quota indivisa di 9/10 dell'intero e in favore del coniuge – anche a titolo di
[...] mantenimento del coniuge una tantum – per la quota indivisa di 1/10 dell'intero
5) i comparenti esercenti la potestà genitoriale della figlia minore si impegnano ad ottenere l'apposita Autorizzazione dal Giudice Tutelare del Tribunale di Lucca
6) il padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia si obbligherà a corrispondere al coniuge collocatario la somma mensile di euro 750,00 mensili, con rivalutazione Istat». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Fetesti, Distretto di Iaolomita (ROMANIA) il 10/2/2020, precedentemente al quale è nata la figlia (nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente Persona_1 richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in Fetesti, Distretto di Iaolomita Parte_2
(ROMANIA) in data 10/2/2020, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 29, Parte II, Serie C, dell'Anno 2025, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
2 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 25/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 25/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/3/2025 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato DAVID BILLETTA ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via Provinciale n. 90, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) Voglia il Tribunale dichiarare la separazione personale dei coniugi del matrimonio celebrato in Romania in data 10/02/2020 nella città di Fetesti distretto di Iaolomita e trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Viareggio in data 27/02/2025 ATTO DI PARTE II Parte_3
SERIE C N° 29
2) la figlia minore nata a [...] il [...] verrà collocata presso la Persona_1 casa familiare posta in Viareggio Fraz. TDL Via Kennedy 11 che risiederà assieme alla madre che ne sarà genitore collocatario
3) il regime di affidamento sarà condiviso e il padre potrà vedere ed esercitare il diritto di frequentazione in forma ampia, quanto meno per due giorni ogni settimana
4) il padre con il presente atto si obbliga a trasferire i diritti immobiliare - con gli arredi e i corredi
1 - della casa familiare posto in Viareggio Fraz. TDL Via Kennedy n° 11 interno 13; unità meglio specificata nel Decreto di trasferimento prodotto, in favore della figlia minore Persona_1
per la quota indivisa di 9/10 dell'intero e in favore del coniuge – anche a titolo di
[...] mantenimento del coniuge una tantum – per la quota indivisa di 1/10 dell'intero
5) i comparenti esercenti la potestà genitoriale della figlia minore si impegnano ad ottenere l'apposita Autorizzazione dal Giudice Tutelare del Tribunale di Lucca
6) il padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia si obbligherà a corrispondere al coniuge collocatario la somma mensile di euro 750,00 mensili, con rivalutazione Istat». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Fetesti, Distretto di Iaolomita (ROMANIA) il 10/2/2020, precedentemente al quale è nata la figlia (nata il [...]), ancora minorenne - hanno congiuntamente Persona_1 richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, uniti in matrimonio in Fetesti, Distretto di Iaolomita Parte_2
(ROMANIA) in data 10/2/2020, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Viareggio (LU) all'Atto Numero 29, Parte II, Serie C, dell'Anno 2025, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
2 d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Viareggio (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 25/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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