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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/06/2025, n. 1910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1910 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 24 giugno 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 8286/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Galiano Antonio e Maria Rosaria Dalena
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Certomà Francesco, Andriulli Antonio e Battiato Rita
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., depositato in data
26.9.2023, la ricorrente in epigrafe indicata contestava l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito (r.g.n. 3249/2023), nella parte in cui non venivano riconosciuti sussistenti i requisiti di carattere sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla l.n. 18/1980 nonché per ottenere il riconoscimento della condizione di persona con disabilità grave e dei relativi benefici ex art. 3 comma 3 della l.n. 104/1992.
Deduceva infatti di aver presentato ricorso per ATP, in cui veniva riconosciuta solo l'invalidità civile in misura del 100%, negando così la sussistenza dei benefici richiesti.
In ragione di ciò, in data 1.9.2023 veniva presentato dissenso alle conclusioni formulate dal CTU nella perizia depositata in sede di accertamento tecnico preventivo.
L' , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, essendo carenti i requisiti CP_1 per la concessione del beneficio richiesto.
Acquisiti chiarimenti da parte del medesimo CTU già nominato, la causa è stata decisa, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
********
L'opposizione è fondata e, conseguentemente deve essere accolta.
Deve rilevarsi preliminarmente che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa) nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445-bis cpc.), ed altresì che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma
3 del D. L. n° 269/03, conv. in L. n° 326/03 (applicabile solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato successivamente al 1° gennaio
2005, a prescindere dalla data di presentazione della istanza, con decorrenza del termine semestrale, comunque, dalla data della comunicazione: cfr. CASS. LAV. 20
APRILE 2011 N° 9038), in quanto il ricorso ex art. 445-bis cpc. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
Parimenti, anche la dichiarazione di dissenso, depositata in data 1° settembre 2023, risulta tempestiva.
***** Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto
(finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da ., 17 MARZO 2014 N° 6084 e da Controparte_2 Parte_2
2019 N° 9876.
[...]
****
Inoltre, deve ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè, l'art. 149 disp. att. cpc. - e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di “opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità. Sulla questione, si veda 26 NOVEMBRE 2019 N° 30860, Parte_2 secondo cui: «La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)».
Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc. (occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso), e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
****
Quanto al merito, va osservato che la consulenza del dott. , nominato a Persona_1 seguito di rinnovo dell'incarico peritale, ha consentito di accertare la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti di carattere sanitario, richiesti dalla legge, per il riconoscimento dei diritti a godere dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18/80 e dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge
104/1992,
Il consulente infatti ha rilevato e confermato che la ricorrente è affetta da
“deterioramento cognitivo, da depressione del tono dell'umore, da ipoacusia bilaterale, da poliartrosi avanzata con secondario grave deficit della funzione statico deambulatoria, da cardiopatia sclero ipertensiva, da ipotiroidismo, da ulcere varicose agli arti inferiori e da incontinenza urinari”, evidenziando altresì non solo il documentato aggravamento dello stato poliartrosico e del conseguente deficit deambulatorio, con la conseguente necessità, dapprima, della prescrizione di deambulatore, e poi della carrozzina, ma anche la progressione del deterioramento cognitivo.
Di conseguenza, alla luce della nuova e ulteriore documentazione prodotta ed allegata al ricorso qui in esame, ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari previsti dalla legge n.
18/80 per la concessione dell'indennità di accompagnamento, trattandosi di soggetto da ritenersi persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di deambulare autonomamente e di adempiere autonomamente agli atti quotidiani della vita, nonché per il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992, con decorrenza dal mese di Febbraio 2024, epoca della prescrizione del deambulatore.
Sul punto, è appena il caso di rilevare che, ai sensi dell'art. 421 cpc., nel rito del lavoro la acquisizione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile, anche su sollecitazione di parte, se essi risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (cfr. CASS. LAV. 17 DICEMBRE 2019 N° 33393 e CASS. LAV. 10
DICEMBRE 2019 N° 32265). Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. vanno senz'altro condivise, anche relativamente alla decorrenza, in quanto fondate su accurati esami clinici e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio
2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Pertanto, si deve accogliere l'opposizione proposta con riconoscimento del diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, nonché dei benefici correlati allo status di persona con disabilità grave ex art 3 co. 3 l. 104/92, con decorrenza, per entrambe, a far data da febbraio 2024.
****
Le spese del giudizio possono essere compensate integralmente, atteso il sopravvenire della compromissione della condizione clinica al deposito del presente ricorso.
Le spese della CTU vengono poste a carico di parte convenuta, come specificato nel disposito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento, nonché al riconoscimento dello stato di persona con disabilità grave ex art. 3 co. 3 l.n. 104/92, con decorrenza a far data da febbraio
2024;
2. spese integralmente compensate
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con separato CP_1 provvedimento
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 27 giugno 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro Il Cancelliere
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 24 giugno 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 8286/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Galiano Antonio e Maria Rosaria Dalena
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Certomà Francesco, Andriulli Antonio e Battiato Rita
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., depositato in data
26.9.2023, la ricorrente in epigrafe indicata contestava l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito (r.g.n. 3249/2023), nella parte in cui non venivano riconosciuti sussistenti i requisiti di carattere sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla l.n. 18/1980 nonché per ottenere il riconoscimento della condizione di persona con disabilità grave e dei relativi benefici ex art. 3 comma 3 della l.n. 104/1992.
Deduceva infatti di aver presentato ricorso per ATP, in cui veniva riconosciuta solo l'invalidità civile in misura del 100%, negando così la sussistenza dei benefici richiesti.
In ragione di ciò, in data 1.9.2023 veniva presentato dissenso alle conclusioni formulate dal CTU nella perizia depositata in sede di accertamento tecnico preventivo.
L' , costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, essendo carenti i requisiti CP_1 per la concessione del beneficio richiesto.
Acquisiti chiarimenti da parte del medesimo CTU già nominato, la causa è stata decisa, alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza
(comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
********
L'opposizione è fondata e, conseguentemente deve essere accolta.
Deve rilevarsi preliminarmente che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa) nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445-bis cpc.), ed altresì che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma
3 del D. L. n° 269/03, conv. in L. n° 326/03 (applicabile solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato successivamente al 1° gennaio
2005, a prescindere dalla data di presentazione della istanza, con decorrenza del termine semestrale, comunque, dalla data della comunicazione: cfr. CASS. LAV. 20
APRILE 2011 N° 9038), in quanto il ricorso ex art. 445-bis cpc. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
Parimenti, anche la dichiarazione di dissenso, depositata in data 1° settembre 2023, risulta tempestiva.
***** Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto
(finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da ., 17 MARZO 2014 N° 6084 e da Controparte_2 Parte_2
2019 N° 9876.
[...]
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Inoltre, deve ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè, l'art. 149 disp. att. cpc. - e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di “opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità. Sulla questione, si veda 26 NOVEMBRE 2019 N° 30860, Parte_2 secondo cui: «La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)».
Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc. (occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso), e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
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Quanto al merito, va osservato che la consulenza del dott. , nominato a Persona_1 seguito di rinnovo dell'incarico peritale, ha consentito di accertare la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti di carattere sanitario, richiesti dalla legge, per il riconoscimento dei diritti a godere dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 18/80 e dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge
104/1992,
Il consulente infatti ha rilevato e confermato che la ricorrente è affetta da
“deterioramento cognitivo, da depressione del tono dell'umore, da ipoacusia bilaterale, da poliartrosi avanzata con secondario grave deficit della funzione statico deambulatoria, da cardiopatia sclero ipertensiva, da ipotiroidismo, da ulcere varicose agli arti inferiori e da incontinenza urinari”, evidenziando altresì non solo il documentato aggravamento dello stato poliartrosico e del conseguente deficit deambulatorio, con la conseguente necessità, dapprima, della prescrizione di deambulatore, e poi della carrozzina, ma anche la progressione del deterioramento cognitivo.
Di conseguenza, alla luce della nuova e ulteriore documentazione prodotta ed allegata al ricorso qui in esame, ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari previsti dalla legge n.
18/80 per la concessione dell'indennità di accompagnamento, trattandosi di soggetto da ritenersi persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di deambulare autonomamente e di adempiere autonomamente agli atti quotidiani della vita, nonché per il riconoscimento dello stato di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992, con decorrenza dal mese di Febbraio 2024, epoca della prescrizione del deambulatore.
Sul punto, è appena il caso di rilevare che, ai sensi dell'art. 421 cpc., nel rito del lavoro la acquisizione di documenti successivamente al deposito degli atti introduttivi è ammissibile, anche su sollecitazione di parte, se essi risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (cfr. CASS. LAV. 17 DICEMBRE 2019 N° 33393 e CASS. LAV. 10
DICEMBRE 2019 N° 32265). Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. vanno senz'altro condivise, anche relativamente alla decorrenza, in quanto fondate su accurati esami clinici e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. Cass. Lav. 27 luglio
2006 n° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché Cass. Sez. I, 4 maggio 2009 n° 10222).
Tanto, evidentemente, come nella specie, ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n° 10123).
Pertanto, si deve accogliere l'opposizione proposta con riconoscimento del diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento, nonché dei benefici correlati allo status di persona con disabilità grave ex art 3 co. 3 l. 104/92, con decorrenza, per entrambe, a far data da febbraio 2024.
****
Le spese del giudizio possono essere compensate integralmente, atteso il sopravvenire della compromissione della condizione clinica al deposito del presente ricorso.
Le spese della CTU vengono poste a carico di parte convenuta, come specificato nel disposito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così provvede:
1. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento, nonché al riconoscimento dello stato di persona con disabilità grave ex art. 3 co. 3 l.n. 104/92, con decorrenza a far data da febbraio
2024;
2. spese integralmente compensate
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate con separato CP_1 provvedimento
Manda alla cancelleria gli adempimenti.
Taranto, 27 giugno 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro Il Cancelliere
(dott.ssa Viviana Di Palma)