CA
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/07/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 930 del Ruolo Generale contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
, con l'Avv. Fabrizio Allegrini e con l'Avv. Giovanni Foresta ---- appellante Pt_1
E
con l'Avv. Pina Scigliano ---- appellato Controparte_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Crotone, Giudice del Lavoro.
Infortunio sul lavoro.
Conclusioni per l'appellante: “… in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda proposta dal Sig. . Spese come per legge”; Controparte_1
Conclusioni per l'appellato: “… Rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza di primo grado;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art.
93 c.p.c. del doppio grado di giudizio”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall' avverso la sentenza del tribunale di Crotone, che, Pt_1
qualificata l'azione introdotta dal ricorrente come tesa ad accertare la sussistenza e la risarcibilità di un infortunio occorso sul lavoro, piuttosto che di una malattia professionale, ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti giuridici e di quelli medico-legali necessari per l'affermazione dei diritti invocati dalla parte.
Il detto giudice, infatti, ascoltati i testimoni ed a seguito di espletata CTU, ha affermato “che il ricorrente è stato colpito da angina pectoris in data 12.12.2016; tale evento è etiologicamente riconducibile allo stress correlato all'attività lavorativa di dirigente medico del , con CP_2
impiego sulle autoambulanze e come addetto alla Centrale Operativa, ma come fattore concausale, in quanto dalla documentazione sanitaria si evince che lo stesso presentava al momento della diagnosi anche una stenosi dei vasi coronarici ed una dislipidemia. Ai sensi del
D.M. 12.7.2000 di cui all'art. 13 D.Lvo 38/2000, sulla base delle tabelle si può attribuire un Pt_1
danno biologico del 10% (dieci per cento) [Voce 1 – Cardiopatie riconducibili a classe I NYHA – valore percentuale fino a 10%]”.
2. L' ha sottoposto a gravame detta pronuncia sostenendo che la malattia non Pt_1
risultava tabellata;
sicché incombeva sulla parte la prova – invero non offerta, a suo avviso – del legame eziopatogenetico tra la malattia sofferta e lo stress da lavoro.
Ha poi aggiunto che il Tribunale si sarebbe acriticamente affidato alle valutazioni rese dal
CTU del grado, eccependo che, diversamente dalle sue conclusioni, la sofferenza accusata dal lavoratore non era dovuta a stress lavorativo, ma a fattori extraprofessionali. Tant'è vero che il paziente, al primo ricovero (avvenuto l'11/12/2016, con recidiva il successivo 12/12/2016) aveva riferito di un dolore toracico avvertito 10 giorni prima;
mentre al secondo episodio, denunciato come infortunio, l'insorgenza del dolore toracico era avvenuta a riposo. Di talché mancava del tutto “il requisito fondamentale della esteriorità della causa”.
3. L'appellato s'è costituito, in secondo grado, resistendo nel merito e rivendicando la correttezza della pronuncia del tribunale.
4. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 5 giugno 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è infondato.
I.1 I rilievi critici che hanno animato il presente gravame, sollecitando una seconda analisi dei contenuti fattuali e medico-legali della consulenza espletata in primo grado, sono gli stessi che, al tempo, furono argomentati in forma di “note controdeduttive” alla bozza di detta CTU ed alle quali l'esperto nominato dal Tribunale rispose adeguatamente.
Tali rilievi, pertanto, non possono giustificare un rinnovo di perizia, stante il fatto che, anzitutto, essi si scontrano con la realtà dei fatti, siccome emersa in sede di prova testimoniale;
e, in secondo luogo, perché il CTU di primo grado, nel metodo di indagine e nelle conclusioni medico-legali tratte, si è mostrato sufficientemente chiaro ed esaustivo.
I.2 Quanto alla prova testimoniale, in particolare, si osserva che essa è stata esaminata accuratamente dal giudice di prime cure, il quale ha adeguatamente motivato sulle ragioni che lo hanno indotto a ritenerla apprezzabile e veritiera, laddove ha suffragato le ragioni difensive del lavoratore.
Tali ragioni sono condivise da questo Collegio;
ed appare superfluo riprodurle.
Per contro, il gravame proposto dall' si è limitato a censurare l'inconducenza di detta Pt_1
prova orale, senza, però, offrire una lettura critica specifica della stessa o un compendio istruttorio di opposto tenore.
I.3 Quanto alla validità del ragionamento scientifico del consulente medico, il gravame si scontra con rigorose valutazioni svolte dal perito, il quale, dopo ampia dissertazione obiettiva e clinica, ha evidenziato, a confutazione delle tesi dell' , che Pt_1
condizione morbosa di alterata funzione cardiaca e di ridotta riserva coronarica, sicuramente considerata tra le patologie cardiache a maggiore incidenza nella popolazione adulta, può, in talune circostanze, considerarsi quale risultato dell'azione di eventi stressanti lavorativi, almeno di tipo concausale. È una condizione di alterata funzione cardiaca, alla cui base è il deficit di perfusione miocardica, consistente nella mancanza di flusso di sangue sufficiente a sostenere la normale funzione metabolica del miocardio. Questo origina, generalmente, da una patologia delle arterie coronarie, ove il vero problema risiede. Esistono, tuttavia, forme di ischemia miocardica, che trovano la loro base in una transitoria riduzione del flusso miocardico regionale causata da uno spasmo coronarico. Il vasospasmo è qui inteso in senso ampio come un transitorio restringimento di uno o più rami arteriosi, che può verificarsi in coronarie pervie ma, più spesso, in vasi con lesioni stenotiche più o meno gravi. Lo stress può essere assunto come elemento facilitatore ed aggravante la coronaropatia e la cardiopatia ischemica ed altrettanto può dirsi dello stress lavorativo specialmente quando agisca su individui, che sopportano difficilmente pressioni lavorative, scadenze, rapporti con gli altri, rappresentando, lo stress psicologico, un significativo fattore di comorbilità per le malattie cardiovascolari. Le discrepanze evidenziate tra l'elevata domanda di prestazioni lavorative richieste, la necessità di sopperire alle documentate carenze di personale, il turnismo esasperato possono rappresentare elementi significativi di logorio psicofisico. Anche se ciò non comporta l'automatico riconoscimento di tali noxae patogene come direttamente ed esclusivamente dovute all'attività lavorativa, come avviene nel caso delle malattie tabellate, tuttavia non è possibile neanche escludere del tutto la loro esistenza ed insorgenza come direttamente od indirettamente legate all' ambiente lavorativo. Uno stress cronico che agisca con modalità diluite nel tempo può sicuramente avere rilievo ai fini dell'insorgenza di un'ipertensione arteriosa, di una cardiopatia ischemica o anche di un infarto del miocardio non direttamente collegabile ad uno stress acuto sofferto in ambiente lavorativo, ovvero di altra condizione vascolare, questa volta con i crismi della malattia professionale>>.
I.4 Ebbene, si evidenzia, alla luce di quanto detto che i motivi di gravame dell non Pt_2
apportano nulla di nuovo in termini di argomentazioni scientifiche di rilievo e/o di richiami a fonti di letteratura medica idonee a destrutturare il contenuto logico-argomentativo, che ha innervato la relazione dell'esperto nominato in primo grado.
Dette censure, pertanto, sono state tratteggiate inefficacemente1, in quanto espresse in forma di mero dissenso diagnostico, cui non ha fatto seguito alcun approfondimento contrastante e, soprattutto, prevalente, rispetto alle conclusioni del CTU.
I.5 Infine, si osserva che la qualificazione dell'evento avverso subito dall'appellato, come infortunio sul lavoro, piuttosto che come malattia professionale, non ha formato oggetto di impugnazione.
Ciò, probabilmente, in coerenza con quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui qualificare la malattia professionale denunciata, ma prescrive solo una specifica allegazione dei sintomi della relativa patologia, sicché non vi è mutamento di domanda, sia in sede amministrativa che giudiziaria, ma piuttosto una diversa qualificazione del fatto costitutivo, ove in giudizio, pur rimanendo fermi i fatti allegati, venga accertata come malattia professionale la prestazione assicurativa richiesta invece come infortunio>> (Cassazione civile sez. lav.,
18/11/2016, n.23533).
II.- L'appello, pertanto, va rigettato.
III.- Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
IV.- Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1
depositato in data 28 settembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 615/2022, resa pubblica in data 13 settembre 2022, così provvede:
1. rigetta l'appello dell' ; Pt_1
2. condanna l' al pagamento delle spese del grado, in favore del procuratore Pt_1
distrattario del Sig. liquidate in € 3.000,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, Controparte_1
CPA ed IVA se dovuta;
3. dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il 7 luglio 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Fatale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sez. L, Sentenza n. 9988 del 29/04/2009: stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice>>.
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Barbara Fatale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 930 del Ruolo Generale contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
, con l'Avv. Fabrizio Allegrini e con l'Avv. Giovanni Foresta ---- appellante Pt_1
E
con l'Avv. Pina Scigliano ---- appellato Controparte_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Crotone, Giudice del Lavoro.
Infortunio sul lavoro.
Conclusioni per l'appellante: “… in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda proposta dal Sig. . Spese come per legge”; Controparte_1
Conclusioni per l'appellato: “… Rigettare l'appello perché infondato in fatto e diritto con conferma della sentenza di primo grado;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore ex art.
93 c.p.c. del doppio grado di giudizio”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall' avverso la sentenza del tribunale di Crotone, che, Pt_1
qualificata l'azione introdotta dal ricorrente come tesa ad accertare la sussistenza e la risarcibilità di un infortunio occorso sul lavoro, piuttosto che di una malattia professionale, ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti giuridici e di quelli medico-legali necessari per l'affermazione dei diritti invocati dalla parte.
Il detto giudice, infatti, ascoltati i testimoni ed a seguito di espletata CTU, ha affermato “che il ricorrente è stato colpito da angina pectoris in data 12.12.2016; tale evento è etiologicamente riconducibile allo stress correlato all'attività lavorativa di dirigente medico del , con CP_2
impiego sulle autoambulanze e come addetto alla Centrale Operativa, ma come fattore concausale, in quanto dalla documentazione sanitaria si evince che lo stesso presentava al momento della diagnosi anche una stenosi dei vasi coronarici ed una dislipidemia. Ai sensi del
D.M. 12.7.2000 di cui all'art. 13 D.Lvo 38/2000, sulla base delle tabelle si può attribuire un Pt_1
danno biologico del 10% (dieci per cento) [Voce 1 – Cardiopatie riconducibili a classe I NYHA – valore percentuale fino a 10%]”.
2. L' ha sottoposto a gravame detta pronuncia sostenendo che la malattia non Pt_1
risultava tabellata;
sicché incombeva sulla parte la prova – invero non offerta, a suo avviso – del legame eziopatogenetico tra la malattia sofferta e lo stress da lavoro.
Ha poi aggiunto che il Tribunale si sarebbe acriticamente affidato alle valutazioni rese dal
CTU del grado, eccependo che, diversamente dalle sue conclusioni, la sofferenza accusata dal lavoratore non era dovuta a stress lavorativo, ma a fattori extraprofessionali. Tant'è vero che il paziente, al primo ricovero (avvenuto l'11/12/2016, con recidiva il successivo 12/12/2016) aveva riferito di un dolore toracico avvertito 10 giorni prima;
mentre al secondo episodio, denunciato come infortunio, l'insorgenza del dolore toracico era avvenuta a riposo. Di talché mancava del tutto “il requisito fondamentale della esteriorità della causa”.
3. L'appellato s'è costituito, in secondo grado, resistendo nel merito e rivendicando la correttezza della pronuncia del tribunale.
4. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 5 giugno 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è infondato.
I.1 I rilievi critici che hanno animato il presente gravame, sollecitando una seconda analisi dei contenuti fattuali e medico-legali della consulenza espletata in primo grado, sono gli stessi che, al tempo, furono argomentati in forma di “note controdeduttive” alla bozza di detta CTU ed alle quali l'esperto nominato dal Tribunale rispose adeguatamente.
Tali rilievi, pertanto, non possono giustificare un rinnovo di perizia, stante il fatto che, anzitutto, essi si scontrano con la realtà dei fatti, siccome emersa in sede di prova testimoniale;
e, in secondo luogo, perché il CTU di primo grado, nel metodo di indagine e nelle conclusioni medico-legali tratte, si è mostrato sufficientemente chiaro ed esaustivo.
I.2 Quanto alla prova testimoniale, in particolare, si osserva che essa è stata esaminata accuratamente dal giudice di prime cure, il quale ha adeguatamente motivato sulle ragioni che lo hanno indotto a ritenerla apprezzabile e veritiera, laddove ha suffragato le ragioni difensive del lavoratore.
Tali ragioni sono condivise da questo Collegio;
ed appare superfluo riprodurle.
Per contro, il gravame proposto dall' si è limitato a censurare l'inconducenza di detta Pt_1
prova orale, senza, però, offrire una lettura critica specifica della stessa o un compendio istruttorio di opposto tenore.
I.3 Quanto alla validità del ragionamento scientifico del consulente medico, il gravame si scontra con rigorose valutazioni svolte dal perito, il quale, dopo ampia dissertazione obiettiva e clinica, ha evidenziato, a confutazione delle tesi dell' , che Pt_1
condizione morbosa di alterata funzione cardiaca e di ridotta riserva coronarica, sicuramente considerata tra le patologie cardiache a maggiore incidenza nella popolazione adulta, può, in talune circostanze, considerarsi quale risultato dell'azione di eventi stressanti lavorativi, almeno di tipo concausale. È una condizione di alterata funzione cardiaca, alla cui base è il deficit di perfusione miocardica, consistente nella mancanza di flusso di sangue sufficiente a sostenere la normale funzione metabolica del miocardio. Questo origina, generalmente, da una patologia delle arterie coronarie, ove il vero problema risiede. Esistono, tuttavia, forme di ischemia miocardica, che trovano la loro base in una transitoria riduzione del flusso miocardico regionale causata da uno spasmo coronarico. Il vasospasmo è qui inteso in senso ampio come un transitorio restringimento di uno o più rami arteriosi, che può verificarsi in coronarie pervie ma, più spesso, in vasi con lesioni stenotiche più o meno gravi. Lo stress può essere assunto come elemento facilitatore ed aggravante la coronaropatia e la cardiopatia ischemica ed altrettanto può dirsi dello stress lavorativo specialmente quando agisca su individui, che sopportano difficilmente pressioni lavorative, scadenze, rapporti con gli altri, rappresentando, lo stress psicologico, un significativo fattore di comorbilità per le malattie cardiovascolari. Le discrepanze evidenziate tra l'elevata domanda di prestazioni lavorative richieste, la necessità di sopperire alle documentate carenze di personale, il turnismo esasperato possono rappresentare elementi significativi di logorio psicofisico. Anche se ciò non comporta l'automatico riconoscimento di tali noxae patogene come direttamente ed esclusivamente dovute all'attività lavorativa, come avviene nel caso delle malattie tabellate, tuttavia non è possibile neanche escludere del tutto la loro esistenza ed insorgenza come direttamente od indirettamente legate all' ambiente lavorativo. Uno stress cronico che agisca con modalità diluite nel tempo può sicuramente avere rilievo ai fini dell'insorgenza di un'ipertensione arteriosa, di una cardiopatia ischemica o anche di un infarto del miocardio non direttamente collegabile ad uno stress acuto sofferto in ambiente lavorativo, ovvero di altra condizione vascolare, questa volta con i crismi della malattia professionale>>.
I.4 Ebbene, si evidenzia, alla luce di quanto detto che i motivi di gravame dell non Pt_2
apportano nulla di nuovo in termini di argomentazioni scientifiche di rilievo e/o di richiami a fonti di letteratura medica idonee a destrutturare il contenuto logico-argomentativo, che ha innervato la relazione dell'esperto nominato in primo grado.
Dette censure, pertanto, sono state tratteggiate inefficacemente1, in quanto espresse in forma di mero dissenso diagnostico, cui non ha fatto seguito alcun approfondimento contrastante e, soprattutto, prevalente, rispetto alle conclusioni del CTU.
I.5 Infine, si osserva che la qualificazione dell'evento avverso subito dall'appellato, come infortunio sul lavoro, piuttosto che come malattia professionale, non ha formato oggetto di impugnazione.
Ciò, probabilmente, in coerenza con quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui qualificare la malattia professionale denunciata, ma prescrive solo una specifica allegazione dei sintomi della relativa patologia, sicché non vi è mutamento di domanda, sia in sede amministrativa che giudiziaria, ma piuttosto una diversa qualificazione del fatto costitutivo, ove in giudizio, pur rimanendo fermi i fatti allegati, venga accertata come malattia professionale la prestazione assicurativa richiesta invece come infortunio>> (Cassazione civile sez. lav.,
18/11/2016, n.23533).
II.- L'appello, pertanto, va rigettato.
III.- Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
IV.- Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' , con ricorso Pt_1
depositato in data 28 settembre 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 615/2022, resa pubblica in data 13 settembre 2022, così provvede:
1. rigetta l'appello dell' ; Pt_1
2. condanna l' al pagamento delle spese del grado, in favore del procuratore Pt_1
distrattario del Sig. liquidate in € 3.000,00, oltre rimb. sp. gen. 15%, Controparte_1
CPA ed IVA se dovuta;
3. dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il 7 luglio 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Fatale
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sez. L, Sentenza n. 9988 del 29/04/2009: stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice>>.