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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 05/12/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5399/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. IA AZ Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5399/2025 vertente tra: TRA
, , con l'avv. IORI VILLIAM;
Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE E
, , con l'avv. IORI VILLIAM;
Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSA
con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto recepirsi le condizioni tra loro concordate per l'affidamento della prole nonché per gli ulteriori profili economici attinenti al loro mantenimento;
il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a mezzo PEC al Pubblico Ministero, il quale è stato così messo in condizione di intervenire nel presente giudizio (Cass. 10894/2005); con provvedimento regolarmente notificato al P.M. a mezzo PEC in pari data, è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; i difensori hanno depositato dichiarazioni sottoscritte personalmente dai ricorrenti con le quali costoro hanno rinunciato a comparire alla udienza, confermando le condizioni di cui al ricorso e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
le parti hanno concordato le condizioni che di seguito si trascrivono: «1. Il figlio minore viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 genitori e risiederà assieme alla madre presso la sua attuale abitazione o quella che essa adotterà in futuro per sé e per il figlio.
2. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo. Le decisioni riguardanti il figlio su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via esclusiva dal genitore con il quale il figlio si troverà nel momento in cui le decisioni dovranno essere assunte.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, quando Controparte_1 ne avrà la possibilità, previo accordo con la madre e compatibilmente con le condizioni del figlio, tanto più nei primi tempi essendo lo stesso neonato;
ad anni alternati Per_1 trascorrerà Natale con un genitore e Capodanno con l'altro genitore;
per il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il figlio per una settimana consecutivamente;
il tutto verrà comunque gestito con l'elasticità e la reciproca disponibilità che i genitori dimostrano.
4. I genitori si impegnano a prestare per il futuro la massima disponibilità ed atteggiamento collaborativo per consentire al proprio figlio di vivere nella maggiore serenità ed armonia possibile, favorendo in ogni caso la massima continuità di rapporti con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine.
5. A titolo di contributo al mantenimento del figlio il padre Per_1 Controparte_1 si obbliga a corrispondere alla madre la somma mensile di € 350,00 entro il Parte_1 giorno 20 di ogni mese con bonifico sul conto corrente intestato alla madre identificato dal codice Iban [...] ovvero con altra modalità scelta ed accettata dalle parti;
detta somma, da versarsi fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT
6. Saranno in ogni caso suddivise al 50% tra i genitori tutte le spese straordinarie scolastiche, sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, sportive e ricreative, come da Protocollo del 12.06.2023 e succ. del Tribunale di Reggio Emilia, qui di seguito trascritto in forma sintetica, dando atto le parti di aver ricevuto copia dell'intero documento di protocollo al quale si rimanda: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante erogate dal SSN b. esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN c. trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN d. apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ed erogati dal SSN e. medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco f. cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o provate convenzionate erogati dal SSN Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
b. trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione c. esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno anche per la scuola privata c. assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola d. dotazione informatica richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio e ai bisogni educativi specifici e. gite scolastiche senza pernottamento f. trasporto pubblico g. rette per l'asilo nido o della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati b. corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero c. gite scolastiche con pernottamento d. corsi di recupero e lezioni private Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. pre-scuola e dopo-scuola e servizio di baby-sitting, laddove la necessità coincida con gli orari lavorativi di entrambi i genitori b. centro ricreativo estivo c. corso sportivo o artistico, comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura d. spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B. Il genitore che abbia sostenuto una spesa concordata per cui sia già prevista dal citato protocollo la compartecipazione, o comunque per cui vi sia accordo ed assenso alla condivisione, dovrà ricevere il rimborso del 50% di tale spesa alla presentazione della documentazione della spesa sostenuta. Tutte le altre spese di carattere straordinario diverse ed ulteriori che dovessero risultare necessarie per far fronte ai bisogni di cura, custodia, salute ed istruzione dei figli, dovranno essere preventivamente concordate da entrambi i genitori e saranno ugualmente sostenute nella misura sopraindicata. In ogni caso tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate.
7. e sono per sé economicamente autosufficienti ed in Parte_1 Controparte_1 grado di far fronte alle proprie rispettive necessità di vita;
essi pertanto non richiedono reciprocamente l'una/o nei confronti dell'altro/a la corresponsione di alcun assegno di mantenimento.
8. Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico per il figlio minore.
9. Le spese di assistenza legale per il presente procedimento verranno sostenute per metà da ciascuna delle parti.»;
Ritenuto che: tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità; anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e che l'accordo va, pertanto, interamente recepito;
non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti nel ricorso congiunto così come sopra trascritte. Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 2/12/2025.
IL GIUDICE REL. Lorenzo Meoli
IL PRESIDENTE
IA AZ
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. IA AZ Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5399/2025 vertente tra: TRA
, , con l'avv. IORI VILLIAM;
Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE E
, , con l'avv. IORI VILLIAM;
Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSA
con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno chiesto recepirsi le condizioni tra loro concordate per l'affidamento della prole nonché per gli ulteriori profili economici attinenti al loro mantenimento;
il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a mezzo PEC al Pubblico Ministero, il quale è stato così messo in condizione di intervenire nel presente giudizio (Cass. 10894/2005); con provvedimento regolarmente notificato al P.M. a mezzo PEC in pari data, è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; i difensori hanno depositato dichiarazioni sottoscritte personalmente dai ricorrenti con le quali costoro hanno rinunciato a comparire alla udienza, confermando le condizioni di cui al ricorso e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
le parti hanno concordato le condizioni che di seguito si trascrivono: «1. Il figlio minore viene affidato in maniera condivisa ad entrambi i Per_1 genitori e risiederà assieme alla madre presso la sua attuale abitazione o quella che essa adotterà in futuro per sé e per il figlio.
2. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenuto conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio medesimo. Le decisioni riguardanti il figlio su questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via esclusiva dal genitore con il quale il figlio si troverà nel momento in cui le decisioni dovranno essere assunte.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, quando Controparte_1 ne avrà la possibilità, previo accordo con la madre e compatibilmente con le condizioni del figlio, tanto più nei primi tempi essendo lo stesso neonato;
ad anni alternati Per_1 trascorrerà Natale con un genitore e Capodanno con l'altro genitore;
per il periodo estivo il padre potrà tenere con sé il figlio per una settimana consecutivamente;
il tutto verrà comunque gestito con l'elasticità e la reciproca disponibilità che i genitori dimostrano.
4. I genitori si impegnano a prestare per il futuro la massima disponibilità ed atteggiamento collaborativo per consentire al proprio figlio di vivere nella maggiore serenità ed armonia possibile, favorendo in ogni caso la massima continuità di rapporti con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie di origine.
5. A titolo di contributo al mantenimento del figlio il padre Per_1 Controparte_1 si obbliga a corrispondere alla madre la somma mensile di € 350,00 entro il Parte_1 giorno 20 di ogni mese con bonifico sul conto corrente intestato alla madre identificato dal codice Iban [...] ovvero con altra modalità scelta ed accettata dalle parti;
detta somma, da versarsi fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio, sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT
6. Saranno in ogni caso suddivise al 50% tra i genitori tutte le spese straordinarie scolastiche, sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, sportive e ricreative, come da Protocollo del 12.06.2023 e succ. del Tribunale di Reggio Emilia, qui di seguito trascritto in forma sintetica, dando atto le parti di aver ricevuto copia dell'intero documento di protocollo al quale si rimanda: Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante erogate dal SSN b. esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture pubbliche o private convenzionate, erogati dal SSN c. trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie, in genere, erogate dal SSN d. apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ed erogati dal SSN e. medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante, ad eccezione dei medicinali da banco f. cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base o dallo specialista, presso strutture pubbliche o provate convenzionate erogati dal SSN Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. visite specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
b. trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione c. esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici b. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno anche per la scuola privata c. assicurazione e contributo volontario richiesto dalla scuola d. dotazione informatica richiesta dalla scuola o connessa al programma di studio e ai bisogni educativi specifici e. gite scolastiche senza pernottamento f. trasporto pubblico g. rette per l'asilo nido o della scuola dell'infanzia presso istituti pubblici, al netto del costo della mensa scolastica Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. rette e tasse scolastiche e universitarie di istituti privati b. corsi di formazione post diploma, di specializzazione, master e corsi post laurea in Italia e all'estero c. gite scolastiche con pernottamento d. corsi di recupero e lezioni private Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a. pre-scuola e dopo-scuola e servizio di baby-sitting, laddove la necessità coincida con gli orari lavorativi di entrambi i genitori b. centro ricreativo estivo c. corso sportivo o artistico, comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura d. spese necessarie per il conseguimento della patente di tipo B. Il genitore che abbia sostenuto una spesa concordata per cui sia già prevista dal citato protocollo la compartecipazione, o comunque per cui vi sia accordo ed assenso alla condivisione, dovrà ricevere il rimborso del 50% di tale spesa alla presentazione della documentazione della spesa sostenuta. Tutte le altre spese di carattere straordinario diverse ed ulteriori che dovessero risultare necessarie per far fronte ai bisogni di cura, custodia, salute ed istruzione dei figli, dovranno essere preventivamente concordate da entrambi i genitori e saranno ugualmente sostenute nella misura sopraindicata. In ogni caso tutte le spese straordinarie dovranno essere documentate.
7. e sono per sé economicamente autosufficienti ed in Parte_1 Controparte_1 grado di far fronte alle proprie rispettive necessità di vita;
essi pertanto non richiedono reciprocamente l'una/o nei confronti dell'altro/a la corresponsione di alcun assegno di mantenimento.
8. Le parti si concedono il reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio ed acconsentono al rilascio del documento di riconoscimento uso espatrio nonché del passaporto elettronico per il figlio minore.
9. Le spese di assistenza legale per il presente procedimento verranno sostenute per metà da ciascuna delle parti.»;
Ritenuto che: tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità; anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e che l'accordo va, pertanto, interamente recepito;
non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti nel ricorso congiunto così come sopra trascritte. Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 2/12/2025.
IL GIUDICE REL. Lorenzo Meoli
IL PRESIDENTE
IA AZ