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Sentenza 31 luglio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/07/2024, n. 31248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31248 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ENNA nei confronti di: IT LI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/11/2023 del TRIB. LIBERTA di ENNA udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
Iette/sepfe le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione dr.Pasquale Serrao D'Aquino ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il difensore della persona sottoposta alle indagini ha inoltrato in data 10 aprile 2024 memorie di conclusioni scritte, in replica alle conclusioni del Procuratore Generale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 31248 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 18/04/2024 Ritenuto in fatto 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna ha promosso ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame del medesimo capoluogo, che ha accolto l'istanza di riesame avanzata da IT LI contro il decreto di sequestro preventivo di una somma di denaro fino alla concorrenza di euro 94.198, depositata su conto corrente a lei intestato in relazione all'incolpazione provvisoria del delitto di cui all'art. 491 cod. pen., per avere, ella, al fine di trarne vantaggio o di recare ad altri un danno, falsificato il testamento olografo apparentemente riconducibile al marito PA PO, deceduto il 30 settembre 2021. 2.11 ricorso si è affidato ad un unico, articolato motivo, che ha richiamato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., qui sintetizzato a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 Tribunale avrebbe acriticamente condiviso le argomentazioni formulate dalla difesa;
avrebbe escluso l'elemento soggettivo del reato sulla base di proposizione insufficiente a contrastare la solidità degli indizi a carico dell'indagata, ovvero che la presunta contraffazione del testamento sarebbe avvenuta molto prima del rinvenimento dell'importo contante in un casolare abbandonato, ivi nascosto dal de cuius, perché alla IT si addebita di aver confezionato il testamento per acquisire la qualità di erede universale e non per impossessarsi della somma di denaro e non è necessario che la finalità specifica prevista dalla norma incriminatrice sia connotata dal requisito dell'ingiustizia; la motivazione sarebbe poi illogica e contraddittoria, perché la consulenza tecnica del pubblico ministero, ingiustamente svalutata, avrebbe analiticamente distinto le scritture di comparazione tra originali e copie;
l'interesse tutelato è quello della fede pubblica e non rilevano i profili attinenti ai rapporti di natura privatistica e all'acquisizione, o meno, della qualità di erede da parte del legittimario;
costituirebbe mera presunzione che PA LI intendesse preternnettere le aspettative ereditarie dei figli e non della moglie, anche perché proprio quest'ultima ha ammesso che il marito, in vita, effettuava prelievi di denaro dai conti correnti nascondendole la sorte delle risorse. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.L'articolazione del motivo di ricorso "maschera" una doglianza complessivamente volta a censurare la motivazione dell'ordinanza attraverso il richiamo (anche) del vizio di violazione di 2 legge, al quale solo il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di misure cautelari reali può essere ancorato, ai sensi dell'art. 325 comma 1 cod. proc. pen. Come noto, le lacune della motivazione possono essere attratte nell'alveo della violazione di legge soltanto nei casi di "assenza totale" o di c.d. mera "apparenza" di essa. Motivazione assente è quella che manchi fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana;
Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che sia graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi); motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras;
Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano;
Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa;
Sez. 3, n. 20843, del 5 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati;
Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quella che dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov); ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento, trattandosi di vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (così, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). 1.1.E' poi orientamento ormai dominante nella giurisprudenza di legittimità che nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali, delle contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (cfr. ex multis Sez.3, n. 8152 del 12/2/2023, Bonacci, Rv. 285966; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Rv. 265433 e Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Rv. 261677; e in tema di sequestro probatorio, per il medesimo principio, cfr. sez. U n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv.206657). 2.La decisione impugnata ha invero vagliato il quadro indiziario sotteso all'emissione della misura ablativa adottata dal giudice per le indagini preliminari, rimarcando la contrapposizione delle analisi grafologiche dei consulenti di parte a riguardo della falsificazione del testamento olografo, ragionevolmente in tale sede non superabile, dal momento che in sede di riesame e di appello cautelare il tribunale non dispone di poteri istruttori, incompatibili con la struttura, la funzione e la celerità del giudizio (il principio trova espressione in numerose pronunce della 3 Il Presidente Corte di cassazione: Sez. 1, n. 23869 del 22/4/2016, Perricciolo, rv. 267993; Sez. 3, n. 43695 del 10/11/2011, Bacio Terracina Coscia, rv. 251329; Sez. 3, n. 21633 del 27/4/2011, Valentini, rv. 250016); ha dato conto dell'ammissibile spiegazione alternativa secondo la quale PA PO intendesse occultare il denaro ai figli, con i quali non erano intercorsi rapporti idilliaci, sfociati anche in una aggressione denunciata dal de cuius nel 2006; ha sottolineato che il ricorso per sequestro conservativo depositato da PA CA, prodromico all'instaurando giudizio di accertamento della falsità del testamento, è stato abbandonato dal ricorrente, evidentemente privo di interesse a coltivarlo. Orbene, ritiene il collegio che i confini propri della natura incidentale del giudizio del Tribunale del riesame, chiamato a pronunciarsi sulla ricorrenza dei requisiti che costituiscono il presupposto dell'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo, non siano stati valicati dalla decisione impugnata, che con inferenza insindacabile in questa sede di legittimità ha dunque illustrato le ragioni che, secondo consentita discrezionalità, rendono allo stato plausibile il percorso ricostruttivo offerto dalla difesa dell'indagata a confutazione della piattaforma accusatoria, senza anticipare gli esiti dell'indispensabile verifica processuale (sez. U n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 18/04/2024
Iette/sepfe le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO D'AQUINO Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione dr.Pasquale Serrao D'Aquino ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il difensore della persona sottoposta alle indagini ha inoltrato in data 10 aprile 2024 memorie di conclusioni scritte, in replica alle conclusioni del Procuratore Generale. Penale Sent. Sez. 5 Num. 31248 Anno 2024 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 18/04/2024 Ritenuto in fatto 1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna ha promosso ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame del medesimo capoluogo, che ha accolto l'istanza di riesame avanzata da IT LI contro il decreto di sequestro preventivo di una somma di denaro fino alla concorrenza di euro 94.198, depositata su conto corrente a lei intestato in relazione all'incolpazione provvisoria del delitto di cui all'art. 491 cod. pen., per avere, ella, al fine di trarne vantaggio o di recare ad altri un danno, falsificato il testamento olografo apparentemente riconducibile al marito PA PO, deceduto il 30 settembre 2021. 2.11 ricorso si è affidato ad un unico, articolato motivo, che ha richiamato i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., qui sintetizzato a norma dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1.11 Tribunale avrebbe acriticamente condiviso le argomentazioni formulate dalla difesa;
avrebbe escluso l'elemento soggettivo del reato sulla base di proposizione insufficiente a contrastare la solidità degli indizi a carico dell'indagata, ovvero che la presunta contraffazione del testamento sarebbe avvenuta molto prima del rinvenimento dell'importo contante in un casolare abbandonato, ivi nascosto dal de cuius, perché alla IT si addebita di aver confezionato il testamento per acquisire la qualità di erede universale e non per impossessarsi della somma di denaro e non è necessario che la finalità specifica prevista dalla norma incriminatrice sia connotata dal requisito dell'ingiustizia; la motivazione sarebbe poi illogica e contraddittoria, perché la consulenza tecnica del pubblico ministero, ingiustamente svalutata, avrebbe analiticamente distinto le scritture di comparazione tra originali e copie;
l'interesse tutelato è quello della fede pubblica e non rilevano i profili attinenti ai rapporti di natura privatistica e all'acquisizione, o meno, della qualità di erede da parte del legittimario;
costituirebbe mera presunzione che PA LI intendesse preternnettere le aspettative ereditarie dei figli e non della moglie, anche perché proprio quest'ultima ha ammesso che il marito, in vita, effettuava prelievi di denaro dai conti correnti nascondendole la sorte delle risorse. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1.L'articolazione del motivo di ricorso "maschera" una doglianza complessivamente volta a censurare la motivazione dell'ordinanza attraverso il richiamo (anche) del vizio di violazione di 2 legge, al quale solo il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di misure cautelari reali può essere ancorato, ai sensi dell'art. 325 comma 1 cod. proc. pen. Come noto, le lacune della motivazione possono essere attratte nell'alveo della violazione di legge soltanto nei casi di "assenza totale" o di c.d. mera "apparenza" di essa. Motivazione assente è quella che manchi fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, Seana;
Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini) o che sia graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Buzi); motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Di Giorgio), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Caldaras;
Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Reitano;
Sez. 1, n. 43433 dell'8/11/2005, Costa;
Sez. 3, n. 20843, del 5 28/04/2011, Saitta) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Bonati;
Sez. 6, n. 25361 del 24/05/2012, Piscopo) e, più in generale, quella che dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov); ovvero, ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento, trattandosi di vizio che sostanzia una "inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali" (così, tra le tante, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). 1.1.E' poi orientamento ormai dominante nella giurisprudenza di legittimità che nella valutazione del "fumus commissi delicti", quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali, delle contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (cfr. ex multis Sez.3, n. 8152 del 12/2/2023, Bonacci, Rv. 285966; Sez. 6, n. 49478 del 21/10/2015, Rv. 265433 e Sez. 5, n. 49596 del 16/09/2014, Rv. 261677; e in tema di sequestro probatorio, per il medesimo principio, cfr. sez. U n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv.206657). 2.La decisione impugnata ha invero vagliato il quadro indiziario sotteso all'emissione della misura ablativa adottata dal giudice per le indagini preliminari, rimarcando la contrapposizione delle analisi grafologiche dei consulenti di parte a riguardo della falsificazione del testamento olografo, ragionevolmente in tale sede non superabile, dal momento che in sede di riesame e di appello cautelare il tribunale non dispone di poteri istruttori, incompatibili con la struttura, la funzione e la celerità del giudizio (il principio trova espressione in numerose pronunce della 3 Il Presidente Corte di cassazione: Sez. 1, n. 23869 del 22/4/2016, Perricciolo, rv. 267993; Sez. 3, n. 43695 del 10/11/2011, Bacio Terracina Coscia, rv. 251329; Sez. 3, n. 21633 del 27/4/2011, Valentini, rv. 250016); ha dato conto dell'ammissibile spiegazione alternativa secondo la quale PA PO intendesse occultare il denaro ai figli, con i quali non erano intercorsi rapporti idilliaci, sfociati anche in una aggressione denunciata dal de cuius nel 2006; ha sottolineato che il ricorso per sequestro conservativo depositato da PA CA, prodromico all'instaurando giudizio di accertamento della falsità del testamento, è stato abbandonato dal ricorrente, evidentemente privo di interesse a coltivarlo. Orbene, ritiene il collegio che i confini propri della natura incidentale del giudizio del Tribunale del riesame, chiamato a pronunciarsi sulla ricorrenza dei requisiti che costituiscono il presupposto dell'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo, non siano stati valicati dalla decisione impugnata, che con inferenza insindacabile in questa sede di legittimità ha dunque illustrato le ragioni che, secondo consentita discrezionalità, rendono allo stato plausibile il percorso ricostruttivo offerto dalla difesa dell'indagata a confutazione della piattaforma accusatoria, senza anticipare gli esiti dell'indispensabile verifica processuale (sez. U n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 18/04/2024