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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 31/07/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai IGg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mauro Mirenna Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2310 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARBONARO C.F._1
RITA, come da procura in atti;
E
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MANCUSO C.F._2
ANTONELLA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale in data 08/07/2024, i coniugi , nato a Parte_1
1 ME (ME) il 02/03/1984, e nata a [...] Controparte_1
(ME) il 03/02/1992, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 27/09/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 549, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , in data Persona_1
24/07/2013, e , in data 18/11/2019; Persona_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, ossia:
“1) I figli minori, e , nati a Messina Per_1 Persona_2
rispettivamente il 24.07.2013 ed il 18.11.2019 verranno affidati congiuntamente ad ambedue i coniugi, con collocazione prevalente presso la madre, la IG.ra , la cui nuova residenza è in via Pozzo Controparte_1
Giudeo 4, Torre Faro. 2) I coniugi si danno reciproco consenso a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto e si autorizzano sin da ora al rilascio di passaporto;
i coniugi sono liberi di fissare la loro residenza ovunque riterranno opportuno, con il solo obbligo, stante la presenza dei figli minori, di comunicarsi reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio, ad eccezione della residenza e del domicilio dei minori, tale cambiamento e/o spostamento dovrà essere autorizzato da ambedue i genitori. 3) Tenuto conto dei turni attuali del IG. quest'ultimo _1
terrà con sé i figli e nei giorni di martedì e venerdì con Per_1 Per_2
pernotto, con prelevamento degli stessi all'uscita da scuola e
2 riaccompagnandoli a scuola il giorno seguente, ove all'uscita verranno prelevati dalla madre. Nella giornata di venerdì se si tratta del fine settimana di spettanza al padre, i bambini resteranno con lo stesso fino alla domenica alle ore 20,00, quando verranno riaccompagnati al domicilio materno. Se il week end spetta alla madre, il sabato mattina entro le ore 10,00 i bambini verranno riaccompagnati presso il domicilio materno. Il padre trascorrerà con i figli due weekend al mese, seguendo il principio dell'alternanza con la madre, prelevando gli stessi alle ore 10,00 del sabato e riaccompagnandoli presso il domicilio materno alle ore 20,00 della domenica. Stante la circostanza che il IG. osserva una turnistica lavorativa sempre _1
variabile, le parti si impegnano a collaborare al fine di garantire le condizioni per l'attuazione del principio paritario di affidamento. 4) Per le festività natalizie, i minori trascorreranno con il padre ad anni alterni o la vigilia di
Natale o il giorno di Natale e o la vigilia o il giorno di Capodanno, e per le festività pasquali, sempre ad anni alterni o la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, e così via per tutte le festività calendarizzate nel corso dell'anno solare. Per il periodo estivo, compreso tra il 15 giugno ed il 10 settembre, il padre terrà con sé i figli per complessive tre settimane;
per la determinazione del periodo nel quale collocare le vacanze estive da poter trascorrere con i figli, il padre dovrà necessariamente tener conto dei turni stabiliti dalla
Società marittima presso la quale lavora, ma presumibilmente terrà i bambini una settimana consecutiva in ciascuno dei tre mesi estivi, così come la madre terrà con sè i figli per eguale periodo. A tal fine, i coniugi si impegnano a comunicarsi con congruo anticipo, preferibilmente entro il 30 maggio di ogni anno, l'arco temporale specifico in cui terranno i bambini ed il luogo dove trascorreranno le vacanze con i minori. I coniugi potranno tenere con sé i figli nel giorno del proprio compleanno. Per quanto riguarda il compleanno dei due bambini, i genitori se non potranno o preferiranno festeggiare
3 insieme, trascorreranno ad anni alterni con gli stessi il pranzo o la cena. 5) Il
IG. si obbliga a versare quale contributo al Parte_1
mantenimento per i due figli la somma mensile di €500,00 (euro cinquecento/00), che sarà adeguata annualmente secondo gli indici ISTAT.
Tale somma verrà corrisposta alla IG.ra , a mezzo bonifico Controparte_1
bancario entro il giorno 20 di ogni mese. 6) I coniugi convengono che l'assegno unico relativo ai figli minori sarà percepito nella misura del 100% dalla IG.ra e il presente ricorso costituisce assenso a tale Controparte_1
decisione che potrà essere esibita al CAF di riferimento. 7) Il IG. _1
contribuirà, inoltre, nella misura del 50% a tutte le spese
[...]
straordinarie relative ai figli minori oltreché nella stessa misura all'acquisto di vestiario e calzature per gli stessi. Resta inteso che ogni spesa straordinaria, non urgente ed indifferibile, dovrà essere previamente concordata tra i coniugi e successivamente documentata dal genitore anticipatario. Per quanto non menzionato si fa riferimento alle "Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare" fornite dal Consiglio Nazionale Forense in data 29 novembre 2017 (ed eventuali successivi aggiornamenti). 8) Si dà atto che la casa coniugale, concessa in comodato d'uso gratuito dalla sorella del viene assegnata per motivi di opportunità al IG. _1 _1
. I coniugi si danno atto di aver già provveduto bonariamente alla
[...]
divisione dei beni mobili contenuti nella casa coniugale. 9) Per quanto riguarda la nuova casa in fase di costruzione, sita nel Comune di Messina,
DA AZ, Villaggio Ganzirri, censita al catasto foglio 45 particella
1478, sub 2 (piano S1-T, categoria A/7, classe 9, vani 5,5, superficie catastale mq 160, rendita euro 312,46), per la quale è stato acceso un mutuo cointestato tra i coniugi presso , stipulato in data 27.12.2019 a CP_2
rogito Notaio Dott.ssa n. 316 del Repertorio n. 191 della Raccolta, Per_3
4 Registrato a Messina il 31/12/2019 n. 11971 Serie 1T, il sig. _1
, che già per la restante metà indivisa del debito è obbligato in
[...]
proprio, si accolla in via esclusiva il residuo passivo ad oggi sussistente, oltre interessi e spese, in ragione della metà indivisa del debito per il quale è obbligata la sig.ra 10) In ragione di quanto sopra la sig.ra si CP_1 CP_1
obbliga a trasferire la quota di un mezzo (1/2) indiviso del diritto di proprietà dell'immobile sito nel Comune di Messina, DA AZ, Villaggio
Ganzirri, censita al catasto foglio 45 particella 1478, sub 2 (piano S1-T, categoria A/7, classe 9, vani 5,5, superficie catastale mq 160, rendita euro
312,46), in favore del sig. , già proprietario della restante Parte_1
quota di ½ indiviso del predetto immobile. 11) Il sig. proseguirà in _1
via esclusiva nel pagamento delle rate dei rapporti finanziari accesi per la casa di DA AZ (sopra menzionati) fino alla relativa estinzione.
12) Il sig. si impegna a versare entro l'anno 2024 l'importo di euro _1
3.000,00 (di cui € 1.500,00 entro il mese di giugno 2024) in favore della moglie a titolo di contributo per l'acquisto di una nuova autovettura. 13) I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere ulteriori rapporti di carattere patrimoniale in comune avendoli già preventivamente regolati ed estinti e conseguentemente di aver risolto con il presente atto ogni questione anche di natura patrimoniale. 14) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis12, secondo comma, c.p.c., i ricorrenti dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, la medesima domanda o domande connesse a quella del presente giudizio”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 22/07/2024.
5 Con sentenza n. 10/2025 pubbl. il 07/01/2025 nel presente giudizio, il
Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo e disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 16/07/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 10/2025 pubbl. il 07/01/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 08/07/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 27/09/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 549, parte 2, serie A, tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e nata a Controparte_1
ME (ME) il 03/02/1992, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 24/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ME - I sezione civile composto dai IGg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mauro Mirenna Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 2310 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. CARBONARO C.F._1
RITA, come da procura in atti;
E
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. MANCUSO C.F._2
ANTONELLA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo
Tribunale in data 08/07/2024, i coniugi , nato a Parte_1
1 ME (ME) il 02/03/1984, e nata a [...] Controparte_1
(ME) il 03/02/1992, premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 27/09/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 549, parte 2, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , in data Persona_1
24/07/2013, e , in data 18/11/2019; Persona_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni della separazione, ossia:
“1) I figli minori, e , nati a Messina Per_1 Persona_2
rispettivamente il 24.07.2013 ed il 18.11.2019 verranno affidati congiuntamente ad ambedue i coniugi, con collocazione prevalente presso la madre, la IG.ra , la cui nuova residenza è in via Pozzo Controparte_1
Giudeo 4, Torre Faro. 2) I coniugi si danno reciproco consenso a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto e si autorizzano sin da ora al rilascio di passaporto;
i coniugi sono liberi di fissare la loro residenza ovunque riterranno opportuno, con il solo obbligo, stante la presenza dei figli minori, di comunicarsi reciprocamente l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio, ad eccezione della residenza e del domicilio dei minori, tale cambiamento e/o spostamento dovrà essere autorizzato da ambedue i genitori. 3) Tenuto conto dei turni attuali del IG. quest'ultimo _1
terrà con sé i figli e nei giorni di martedì e venerdì con Per_1 Per_2
pernotto, con prelevamento degli stessi all'uscita da scuola e
2 riaccompagnandoli a scuola il giorno seguente, ove all'uscita verranno prelevati dalla madre. Nella giornata di venerdì se si tratta del fine settimana di spettanza al padre, i bambini resteranno con lo stesso fino alla domenica alle ore 20,00, quando verranno riaccompagnati al domicilio materno. Se il week end spetta alla madre, il sabato mattina entro le ore 10,00 i bambini verranno riaccompagnati presso il domicilio materno. Il padre trascorrerà con i figli due weekend al mese, seguendo il principio dell'alternanza con la madre, prelevando gli stessi alle ore 10,00 del sabato e riaccompagnandoli presso il domicilio materno alle ore 20,00 della domenica. Stante la circostanza che il IG. osserva una turnistica lavorativa sempre _1
variabile, le parti si impegnano a collaborare al fine di garantire le condizioni per l'attuazione del principio paritario di affidamento. 4) Per le festività natalizie, i minori trascorreranno con il padre ad anni alterni o la vigilia di
Natale o il giorno di Natale e o la vigilia o il giorno di Capodanno, e per le festività pasquali, sempre ad anni alterni o la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, e così via per tutte le festività calendarizzate nel corso dell'anno solare. Per il periodo estivo, compreso tra il 15 giugno ed il 10 settembre, il padre terrà con sé i figli per complessive tre settimane;
per la determinazione del periodo nel quale collocare le vacanze estive da poter trascorrere con i figli, il padre dovrà necessariamente tener conto dei turni stabiliti dalla
Società marittima presso la quale lavora, ma presumibilmente terrà i bambini una settimana consecutiva in ciascuno dei tre mesi estivi, così come la madre terrà con sè i figli per eguale periodo. A tal fine, i coniugi si impegnano a comunicarsi con congruo anticipo, preferibilmente entro il 30 maggio di ogni anno, l'arco temporale specifico in cui terranno i bambini ed il luogo dove trascorreranno le vacanze con i minori. I coniugi potranno tenere con sé i figli nel giorno del proprio compleanno. Per quanto riguarda il compleanno dei due bambini, i genitori se non potranno o preferiranno festeggiare
3 insieme, trascorreranno ad anni alterni con gli stessi il pranzo o la cena. 5) Il
IG. si obbliga a versare quale contributo al Parte_1
mantenimento per i due figli la somma mensile di €500,00 (euro cinquecento/00), che sarà adeguata annualmente secondo gli indici ISTAT.
Tale somma verrà corrisposta alla IG.ra , a mezzo bonifico Controparte_1
bancario entro il giorno 20 di ogni mese. 6) I coniugi convengono che l'assegno unico relativo ai figli minori sarà percepito nella misura del 100% dalla IG.ra e il presente ricorso costituisce assenso a tale Controparte_1
decisione che potrà essere esibita al CAF di riferimento. 7) Il IG. _1
contribuirà, inoltre, nella misura del 50% a tutte le spese
[...]
straordinarie relative ai figli minori oltreché nella stessa misura all'acquisto di vestiario e calzature per gli stessi. Resta inteso che ogni spesa straordinaria, non urgente ed indifferibile, dovrà essere previamente concordata tra i coniugi e successivamente documentata dal genitore anticipatario. Per quanto non menzionato si fa riferimento alle "Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare" fornite dal Consiglio Nazionale Forense in data 29 novembre 2017 (ed eventuali successivi aggiornamenti). 8) Si dà atto che la casa coniugale, concessa in comodato d'uso gratuito dalla sorella del viene assegnata per motivi di opportunità al IG. _1 _1
. I coniugi si danno atto di aver già provveduto bonariamente alla
[...]
divisione dei beni mobili contenuti nella casa coniugale. 9) Per quanto riguarda la nuova casa in fase di costruzione, sita nel Comune di Messina,
DA AZ, Villaggio Ganzirri, censita al catasto foglio 45 particella
1478, sub 2 (piano S1-T, categoria A/7, classe 9, vani 5,5, superficie catastale mq 160, rendita euro 312,46), per la quale è stato acceso un mutuo cointestato tra i coniugi presso , stipulato in data 27.12.2019 a CP_2
rogito Notaio Dott.ssa n. 316 del Repertorio n. 191 della Raccolta, Per_3
4 Registrato a Messina il 31/12/2019 n. 11971 Serie 1T, il sig. _1
, che già per la restante metà indivisa del debito è obbligato in
[...]
proprio, si accolla in via esclusiva il residuo passivo ad oggi sussistente, oltre interessi e spese, in ragione della metà indivisa del debito per il quale è obbligata la sig.ra 10) In ragione di quanto sopra la sig.ra si CP_1 CP_1
obbliga a trasferire la quota di un mezzo (1/2) indiviso del diritto di proprietà dell'immobile sito nel Comune di Messina, DA AZ, Villaggio
Ganzirri, censita al catasto foglio 45 particella 1478, sub 2 (piano S1-T, categoria A/7, classe 9, vani 5,5, superficie catastale mq 160, rendita euro
312,46), in favore del sig. , già proprietario della restante Parte_1
quota di ½ indiviso del predetto immobile. 11) Il sig. proseguirà in _1
via esclusiva nel pagamento delle rate dei rapporti finanziari accesi per la casa di DA AZ (sopra menzionati) fino alla relativa estinzione.
12) Il sig. si impegna a versare entro l'anno 2024 l'importo di euro _1
3.000,00 (di cui € 1.500,00 entro il mese di giugno 2024) in favore della moglie a titolo di contributo per l'acquisto di una nuova autovettura. 13) I coniugi si danno reciprocamente atto di non avere ulteriori rapporti di carattere patrimoniale in comune avendoli già preventivamente regolati ed estinti e conseguentemente di aver risolto con il presente atto ogni questione anche di natura patrimoniale. 14) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis12, secondo comma, c.p.c., i ricorrenti dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, la medesima domanda o domande connesse a quella del presente giudizio”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 22/07/2024.
5 Con sentenza n. 10/2025 pubbl. il 07/01/2025 nel presente giudizio, il
Tribunale omologava la separazione personale tra le parti alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo e disponeva la prosecuzione del giudizio per la pronuncia sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 16/07/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 10/2025 pubbl. il 07/01/2025, e che è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 08/07/2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 27/09/2013, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 549, parte 2, serie A, tra , Parte_1
nato a [...] il [...], e nata a Controparte_1
ME (ME) il 03/02/1992, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 24/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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