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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 02/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LA GRECA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3495/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3235/2025 TOSAP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 3008/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vistio gli atti tutti della causa,
Relatore il dott. Goiusepep La CA;
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Considerato che con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto di accertamento
Tosap n. 3235/2025;
- che detto atto di accertamento risulta rimosso in autotutela dall'intimata Amministrazione, come dalle risultanze in atti;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;
- che l'intervenuto annullamento del provvedimento impugnato comporta la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite stante il complessivo assetto della vicenda.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sez. 11, dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Compensa le spese tra le parti e pone l'importo versato a titolo di contributo unificato a carico del Comune di Palermo.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE
PP La CA
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
LA GRECA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3495/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3235/2025 TOSAP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 3008/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vistio gli atti tutti della causa,
Relatore il dott. Goiusepep La CA;
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Considerato che con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'atto di accertamento
Tosap n. 3235/2025;
- che detto atto di accertamento risulta rimosso in autotutela dall'intimata Amministrazione, come dalle risultanze in atti;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;
- che l'intervenuto annullamento del provvedimento impugnato comporta la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite stante il complessivo assetto della vicenda.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo, sez. 11, dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Compensa le spese tra le parti e pone l'importo versato a titolo di contributo unificato a carico del Comune di Palermo.
Così deciso nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE
PP La CA