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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/03/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. 66/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 66/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
(AT),
e
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Ferrere (AT), entrambi rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti FARETRA MARINA ed ELENA GRASSI, come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Ferrere (AT) il 13/04/2002.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ferrere (AT) (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
1 Dal matrimonio sono nati i figli: e entrambe maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti, e in data 25.08.2010, minorenne non Persona_3 economicamente autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Asti in data
24.10.2023 (R.G. 2581/2023).
Con ricorso depositato il 09/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in Ferrere (AT) il 13/04/2002, iscritto nel registro del Parte_1 Parte_2 detto Comune all'anno II serie A n. 1 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso Per_3 la casa familiare e con la turnazione settimanale della madre e del padre presso detta casa familiare in Ferrere (AT), Strada Gherba, 3.
Il padre inizierà la propria permanenza presso la casa familiare al lunedì dopo aver prelevato il figlio all'uscita di scuola e terminerà la mattina del lunedì successivo alternando così le settimane Per_3 con la madre, la quale rispetterà gli stessi orari di permanenza del padre.
Ciascun genitore si impegna a lasciare prontamente l'abitazione familiare per consentire all'altro di subentrare al termine del tempo di propria spettanza.
Ciascun genitore potrà accedere alla casa familiare anche nella settimana di competenza dell'altro, previo avviso a quest'ultimo.
2 Per quanto riguarda le festività con il minore, i giorni di festa verranno ripartiti fra i genitori, alternando anno per anno il giorno di Natale con il padre e quello di Santo TE con la madre (viceversa l'anno successivo) ed il 31 dicembre/1gennaio ad anni alterni. Per le festività pasquali, sabato e domenica con un genitore e lunedì con l'altro ad anni alterni. Le vacanze estive verranno equamente ripartite tra i genitori, così come quelle invernali concordandone i periodi.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
In virtù della collocazione paritetica presso il padre e la madre, il mantenimento del figlio minore, nonché delle figlie maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti avverrà in forma diretta, provvedendo ciascun genitore al mantenimento ordinario dei figli per il tempo in cui li avrà con sé; per le spese straordinarie ciascun coniuge sarà tenuto al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche sportive e ricreative;
per la determinazione e concertazione delle spese si richiama il Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Asti e l'Ordine degli Avvocati di Asti del 7 luglio 2017.
PRENDE ATTO CHE:
Al fine di tutelare il figlio, entrambi i genitori si impegnano a non ospitare eventuali futuri partners nella casa familiare.
I genitori hanno reperito un'abitazione, in cui entrambi si trasferiranno nei rispettivi periodi di non permanenza nella casa familiare.
La residenza anagrafica presso l'ex casa coniugale verrà mantenuta dalla madre.
Le parti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti e dichiarano di aver compiutamente regolato i propri rapporti patrimoniali e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra;
i genitori si concedono reciproco assenso al rilascio o rinnovo di documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferrere (AT) di annotare l'emananda Per_4 sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19/03/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 66/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata ad [...], il [...], residente a [...]Parte_1 C.F._1
(AT),
e
, (C.F. ), nato a [...], il [...], residente a Parte_2 C.F._2
Ferrere (AT), entrambi rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti FARETRA MARINA ed ELENA GRASSI, come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in Ferrere (AT) il 13/04/2002.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Ferrere (AT) (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
1 Dal matrimonio sono nati i figli: e entrambe maggiorenni ed Persona_1 Persona_2 economicamente autosufficienti, e in data 25.08.2010, minorenne non Persona_3 economicamente autosufficiente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Asti in data
24.10.2023 (R.G. 2581/2023).
Con ricorso depositato il 09/01/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in Ferrere (AT) il 13/04/2002, iscritto nel registro del Parte_1 Parte_2 detto Comune all'anno II serie A n. 1 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
DISPONE CHE:
Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento presso Per_3 la casa familiare e con la turnazione settimanale della madre e del padre presso detta casa familiare in Ferrere (AT), Strada Gherba, 3.
Il padre inizierà la propria permanenza presso la casa familiare al lunedì dopo aver prelevato il figlio all'uscita di scuola e terminerà la mattina del lunedì successivo alternando così le settimane Per_3 con la madre, la quale rispetterà gli stessi orari di permanenza del padre.
Ciascun genitore si impegna a lasciare prontamente l'abitazione familiare per consentire all'altro di subentrare al termine del tempo di propria spettanza.
Ciascun genitore potrà accedere alla casa familiare anche nella settimana di competenza dell'altro, previo avviso a quest'ultimo.
2 Per quanto riguarda le festività con il minore, i giorni di festa verranno ripartiti fra i genitori, alternando anno per anno il giorno di Natale con il padre e quello di Santo TE con la madre (viceversa l'anno successivo) ed il 31 dicembre/1gennaio ad anni alterni. Per le festività pasquali, sabato e domenica con un genitore e lunedì con l'altro ad anni alterni. Le vacanze estive verranno equamente ripartite tra i genitori, così come quelle invernali concordandone i periodi.
I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé.
In virtù della collocazione paritetica presso il padre e la madre, il mantenimento del figlio minore, nonché delle figlie maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti avverrà in forma diretta, provvedendo ciascun genitore al mantenimento ordinario dei figli per il tempo in cui li avrà con sé; per le spese straordinarie ciascun coniuge sarà tenuto al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche sportive e ricreative;
per la determinazione e concertazione delle spese si richiama il Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Asti e l'Ordine degli Avvocati di Asti del 7 luglio 2017.
PRENDE ATTO CHE:
Al fine di tutelare il figlio, entrambi i genitori si impegnano a non ospitare eventuali futuri partners nella casa familiare.
I genitori hanno reperito un'abitazione, in cui entrambi si trasferiranno nei rispettivi periodi di non permanenza nella casa familiare.
La residenza anagrafica presso l'ex casa coniugale verrà mantenuta dalla madre.
Le parti dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti e dichiarano di aver compiutamente regolato i propri rapporti patrimoniali e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra;
i genitori si concedono reciproco assenso al rilascio o rinnovo di documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ferrere (AT) di annotare l'emananda Per_4 sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 19/03/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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