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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/12/2025, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Roberta Nardone Presidente
Dott. Gianluca Gelso Giudice
Dott. Andrea Barzellotti Giudice Rel.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11.11.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1697 del registro degli affari contenziosi civili per l'anno 2025, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Torino, corso Vinzaglio, 3, presso lo studio dell'avv. Parte_1
OL IO, che lo rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso depositato il 08.07.2025.
Ricorrente
E
. CP_1
Resistente – interdicendo
E
PM in Sede.
Resistente
Oggetto: dichiarazione di interdizione.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 11.11.2025. ***
1. Nel merito
– con ricorso presentato il 08.07.2025 ex artt. 473 bis. 52 e segg. c.p.c. – ha Parte_1 domandato l'interdizione del fratello nato a [...] il [...]. Controparte_2
risulta affetta da sindrome di Down con ritardo mentale grave, assenza di CP_2 linguaggio (cfr. doc. 3 ricorso).
La situazione personale e sanitaria di trova riscontro anche da quanto relazionato Controparte_2 dal Servizio Sociale del Comune di Civitavecchia, che ha datto conto di aver eseguito un incontro con l'interessato – presso la struttura Santa Cecilia di Civitavecchia ove è inserito – ma che non è stato eseguito il colloquio “In quanto è affetto da Sindrome di Don con ritardo mentale grae e assenza di linguaggio” e che dal colloquio con gli operatori della struttura risulta che l'interessato vive con la pensione di invalidità civile e che la retta della struttura è a carico integrale del Comune di Roma.
Il Servizio Sociale ha rappresentato che dell'interessato si è sempre occupato – Persona_1 padre – ma che lo stesso è venuto a mancare il 31.03.2025 e che – allo stato – il fratello dell'interessato si occupa della madre in quanto soggetto che richiede assistenza.
L'esame di – eseguito all'udienza del 11.11.2025 – ha dato un riscontro coerente
Controparte_2 alla documentazione sanitaria e sociale acqusita nell'istruttoria, posto che è
Controparte_2 apparso non in grado di comprendere ove fosse e cosa stesse succendo intorno a lui, evidenza questa rilevabile dal fatto che non è stato in grado di rispondere alle semplici domande
Controparte_2 fattegli dal Giudice relatore – come dove ti trovi ? – e che non è stato possibile eseguire il colloquio con lo stesso posto che “Il Giudice dà atto che guarda verso la parete di fondo, non guarda
Controparte_2 il Giudice e non proferisce parola, che si alza e eduto e articola la lingua fuori dalla bocca fissando poi il pavimento. Il Giudice tenta di riprendere il colloquio con ma questi fissa il
Controparte_2 pavimento e si inserisce una mano nella bocca” (cfr. verbale udienza 11.11.2025).
Ne discende che è risultata verificata l'esistenza di una situazione di estrema criticità della persona di esternare un volere proprio e un'autonomia di gestione e decisione delle proprie scelte di vita, anche per quanto concerne l'esecuzione delle semplice cose del quotidiano.
Ne discende che l'alternativa misura dell'amministrazione di sostegno risulta strumento non adeguato alla protezione di roprio a fronte dell'assenza di un pur larvato margine Controparte_2 di autonomia – ex artt. 409 e 410, I co., c.c. – da preservare a fronte del fatto che la patologia che affligge ha svuotato ogni spazio di autonomia e cura autonoma dei suoi interessi. Controparte_2
Consegue che risulta procedibile e fondata la domanda di interdizione di quale Controparte_2 misura adeguata alla sua protezione a fronte della patologia che l'affligge.
All'udienza del 11.11.2025 il ricorrente ha confermato di non poter esercitare Parte_1 l'ufficio di tutore posto che – allo stato – è impegnato nella cura della madre.
A detta udienza, il Giudice relatore ha – a fronte della rappresentata indisponibilità di
[...]
esercitare l'ufficio di tutore provvisorio di nominato l'avv. Giuseppa Parte_1 Controparte_2 Pirrone tutore provvisorio.
Con nota presentata il 12.11.2025 il PM nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
2. Sulle spese Questo Tribunale ritiene che nulla deve essere disposto sulle spese di lite a fronte del fatto che la presente decisione non comporta la soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara l'interdizione di nato a [...] il [...]; Controparte_2
- conferma la nomina dell'avv. Giuseppa Pirrone a tutore provvisorio;
- manda la cancelleria di trasmettere copia del dispositivo del presente provvedimento all'Ufficiale di Stato civile per le annotazioni di legge;
- manda la cancelleria di trasmettere copia della sentenza e copia della relazione del Servizio Sociale del Comune di Civitavecchia presentata il 07.11.2025 al Giudice Tutelare del Tribunale Ordinario di Civitavecchia per i provvedimenti di competenza ex artt. 343 e segg. c.c.;
- nulla sulle spese.
Si comunichi a parte ricorrente e al PM in Sede.
Così deciso nella camera di consiglio in Civitavecchia, il 15.12.2025
Il Presidente
dott.ssa Roberta Nardone
Il Giudice
dott. Andrea Barzellotti