Sentenza 24 dicembre 2025
Decreto presidenziale 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 24/12/2025, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00803/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00455/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 455 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giampiero Tripodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento:
- del decreto di diniego prot. n. -OMISSIS- dell’istanza di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e dell’istanza di rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta, notificato in data 28.05.2024;
- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al provvedimento suddetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. GI AS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna il decreto di rigetto prot. n. -OMISSIS- dell’istanza di approvazione della sua nomina a guardia particolare giurata (presentata dal Sig. -OMISSIS-) e di quella volta al rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta (presentata personalmente dal medesimo Sig.-OMISSIS-).
Nel corso del procedimento è emerso, tra l’altro, che il ricorrente è stato condannato per il delitto di ricettazione con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria del -OMISSIS-, divenuta irrevocabile il -OMISSIS-, che ha confermato la sentenza di primo grado di condanna dal ricorrente alla pena di un anno e quattro mesi e alla multa di € 344,00, per aver acquistato e portato all’incasso un assegno oggetto di furto di importo pari ad € 1.000,00.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato in data 25/07/2024, deduce le seguenti censure:
I) “ Violazione di legge, in particolare degli artt. 11, 43 e 138 del TULPS, approvato con R.D. 18.06.31 n. 773 – Eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzione di rango costituzionale .”.
La preclusione prevista dagli artt. 11, 43 e 138 TULPS per il possesso di armi e munizioni in capo ai soggetti che abbiano riportato le tipologie di condanne ivi indicate non potrebbe essere automatica, ove ragionevolmente altri elementi attuali della personalità dell’interessato, quale il lungo tempo intercorso rispetto all’epoca del commesso reato senza la commissione di ulteriori illeciti penali o l’intervenuta riabilitazione, depongano per lo stabile ripristino in capo al soggetto medesimo delle richieste condizioni di affidabilità nel possesso di armi.
L’applicazione dell’art 43 TULPS non potrebbe, dunque, avvenire in violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, e la complessiva valutazione in ordine alla affidabilità nel possesso di armi dovrebbe tener conto anche della sussistenza di altri elementi che, attualmente, denotino favorevolmente la personalità dell’interessato.
Le condotte del soggetto richiedente devono essere valutate con logica, coerenza e ragionevolezza.
Con riferimento all’odierno ricorrente, avuto riguardo al suo comportamento, e alla sua indole pacifica, non sono emerse circostanze ostative alla detenzione di armi né atteggiamenti potenzialmente idonei a giustificare l’adozione del provvedimento negativo o tali da evidenziare una personalità violenta.
Il provvedimento di diniego impugnato, oltre a riportare il precedente penale commesso in data 31 dicembre 2001 (per il reato di ricettazione), non darebbe conto di ulteriori fattori che possano aver compromesso l’affidabilità del richiedente in ordine al possibile abuso, tali da indurre l’autorità a negare, nell’attualità, il titolo di polizia.
II) “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione ”: il provvedimento impugnato non sarebbe adeguatamente motivato, non indicando elementi di carattere oggettivo dai quali si possa ragionevolmente inferire il concreto o quantomeno possibile rischio di abuso nell’uso della licenza.
La Prefettura richiamerebbe la data dell’esecutività della sentenza (26.05.-OMISSIS-) ma non contestualizzerebbe l’epoca di commissione del fatto (31.12.2001) rispetto al momento in cui sono state presentate le istanze oggi rigettate (anno 2023).
L’Amministrazione non avrebbe valutato, peraltro, la lieve entità dei fatti, né le circostanze in cui si sono svolti i fatti di reato; e non avrebbe, inoltre, dato alcuna valenza alla obiettiva circostanza che dal casellario giudiziale del richiedente risulti “nulla”, emergendo, invece, un percorso reale di reinserimento sociale e l’onesta ricerca di una occupazione lavorativa.
Il ricorrente invoca, infine, quella giurisprudenza amministrativa che ha affermato che se è vero che l'art. 138, comma 1, n. 4, del R.D. n. 773 del 1931 considera la condanna per delitto elemento ostativo a conseguire la nomina a guardia particolare giurata, laddove la pena è stata sospesa condizionalmente (come nel caso del sig.-OMISSIS- -OMISSIS-) dovrebbe, però, farsi applicazione dell'art. 166 c.p., in forza del quale " la condanna a pena condizionalmente sospesa non può costituire in alcun caso, di per sé sola, motivo per (...) il diniego di concessioni, di licenze o di autorizzazioni necessarie per svolgere attività lavorativa ".
L’Amministrazione, invece, si sarebbe limitata a riferire di un solo evento, non risultante dal casellario giudiziale, risalente ad oltre venti anni prima e da ciò avrebbe meccanicamente fatto discendere la valutazione di inaffidabilità del richiedente.
2. Per resistere al ricorso, in data 24/11/2025, si sono costituiti in giudizio, con atto di mera forma, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Reggio Calabria – Ufficio Territoriale del Governo.
3. In data 28/11/2025, la Prefettura ha depositato una memoria.
4. All’udienza pubblica del 3/12/2025, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, osserva il Collegio che la memoria depositata dalla Prefettura di Reggio Calabria – Ufficio Territoriale del Governo in data 28/11/2025 è stata tardivamente depositata, atteso che ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. «( l)e parti possono produrre [...] memorie fino a trenta giorni liberi [...] ».
Tale memoria va, quindi, stralciata dagli atti del giudizio e del suo contenuto non se ne terrà conto ai fini del decidere ( ex multis Cons. Stato sez. VI, 19/05/2025, n. 4279).
6. Il ricorso è infondato.
7. Va premesso che, come chiarito dalla giurisprudenza formatasi in materia (cfr. Cons. St., sez. III, 21 novembre 2022, n. 10258), il conferimento della qualifica di guardia particolare giurata, cui accede in via ordinaria anche il rilascio di porto d’armi, è condizionato non soltanto alla verifica della sussistenza dei requisiti generali di cui agli artt. 11 e 43 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, implicando l’esercizio di valutazioni, in parte, vincolate e, in parte, discrezionali, connesse ai poteri attribuiti da tali norme, ma, altresì, di quelli previsti all’art. 138, relativo nello specifico al titolo di guardia particolare giurata, che, nel disciplinare i requisiti soggettivi delle guardie giurate particolari, al comma 1, n. 4), prescrive, tra gli altri, il requisito di «non avere riportato condanna per delitto».
Infatti, i requisiti soggettivi prescritti dall’art. 138 T.U.L.P.S., ai fini del rilascio del decreto di nomina in questione, sono ancora più stringenti di quelli richiesti per il rilascio della licenza di portare armi, attesa la delicatezza delle mansioni svolte dalle guardie giurate.
L’art. 138 del T.U.L.P.S., invero, non si limita a prevedere un elenco di reati ostativi al rilascio dell’autorizzazione, ma richiede genericamente l’assenza di condanne per delitto. Ciò in quanto nella valutazione dei requisiti per il rilascio del decreto di nomina in esame si richiede un accertamento, per certi versi più stringente, che vada oltre i giudizi di affidabilità e di non pericolosità formulati nel corso dell’istruttoria per il rilascio della licenza di porto d’armi, imponendosi anche la verifica della condotta del richiedente, che deve essere improntata al massimo rispetto della legalità.
Il legislatore, infatti, ha ritenuto che la categoria delle guardie giurate, diversamente da quella relativa agli altri lavoratori, “è caratterizzata da indubbie connotazioni di carattere pubblicistico” che impongono una peculiare disciplina in ordine alla verifica, da parte dell'autorità amministrativa, della sussistenza dei presupposti che consentono l'esercizio di tale attività lavorativa, specie in relazione alla dotazione dell’arma (Corte cost. 12 giugno 1992 n. 272).
I tratti pubblicistici che segnano la categoria delle guardie giurate giustificano, quindi, il meccanismo autorizzatorio ancorato alla sussistenza, e al permanere nel tempo, di stringenti requisiti soggettivi richiesti dall'ordinamento (Corte cost. 17 dicembre 1997 n. 405, oltre che 17 luglio 1995 n. 326 e 24 luglio 2000 n. 338; Cons. Stato sez. V 23/10/2024 n. 8486; C.G.A.R.S. 603/2023).
8. Nel caso di specie, nel corso del procedimento, il ricorrente, con memoria difensiva, negando di aver subito una condanna per ricettazione con sentenza dell'anno -OMISSIS-, ha sostenuto “con assoluto margine di certezza” di essere stato solamente “sottoposto a due distinti procedimenti penali:
a) “-OMISSIS- RGT - -OMISSIS- R.G.N.R. Palmi, definito con sentenza n.-OMISSIS-, di condanna a mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali - Pena sospesa”, aggiungendo che “La Corte Territoriale di Reggio Calabria ha, poi, dichiarato N.D.P. per intervenuta prescrizione con sentenza n. -OMISSIS- esecutiva in data -OMISSIS-”;
b) “-OMISSIS- RGT - -OMISSIS- R.G.N.R. Sentenza di primo grado -OMISSIS-, condanna ad anni 1 e mesi 8 di reclusione, oltre multa € 2.000,00, per il reato di ricettazione” precisando, tuttavia, che “la Corte di Appello di Reggio Calabria, con propria decisione del -OMISSIS-, ha assolto con la formula ampia il sottoscritto, riformulando integralmente la pronuncia di primo grado”.
8.1. A seguito di verifiche d’ufficio, la Prefettura ha smentito la prospettazione di parte ricorrente in ordine ai precedenti penali, accertando l’esistenza, altresì, della sentenza di condanna della Corte di Appello di Reggio Calabria n.-OMISSIS- per ricettazione (che ha confermato la sentenza del Tribunale di Palmi del -OMISSIS-).
8.2. Consentendo un ulteriore sviluppo del contraddittorio endoprocedimentale, e dopo aver esaminato le ulteriori osservazioni del ricorrente, con il provvedimento finale, e plurimotivato, l’Amministrazione ha rigettato entrambe le istanze, avendo valutato l’affidabilità e il requisito della “buona condotta” con riferimento:
a) da un lato, al carattere di per sé ostativo della condanna per ricettazione, ai sensi dell’art. 138 co. 1 n. 4 del T.U.L.P.S.;
b) dall’altro, con riferimento alla valutazione complessiva delle “ vicende penali nelle quali è stato coinvolto il Sig.-OMISSIS- -OMISSIS- ”, sottolineando, inoltre, che la “ citata sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione…non equivale ad assoluzione piena, in quanto presuppone il fatto-reato commesso dall’imputato ” e consente all’Amministrazione di valutarlo “ nella sua dimensione storica ”;
c) ritenendo, infine, ai sensi degli artt. 11, 43 e 138 TULPS, che la “ complessiva condotta del soggetto, desumibile dagli atti in possesso di questo ufficio e valutata anche alla luce della precedente condanna, non consente di ritenere esistente in capo al-OMISSIS- quel requisito di affidabilità richiesto in considerazione della particolare delicatezza della funzione di guardia particolare giurata, che si caratterizza per un complesso di attività inerenti alla vigilanza e alla custodia di beni mobili e immobili ”.
9. Invertendo l’ordine di esposizione dei motivi di ricorso, va esaminato, preliminarmente, il secondo motivo, che è infondato.
9.1. Il provvedimento impugnato non si è limitato ad applicare l’automatismo ostativo previsto dall’art. 138, primo comma, n. 4, del TULPS, invocando meramente la sentenza di condanna per ricettazione a pena sospesa (ed omettendo, come sostiene parte ricorrente, di fare applicazione dell’art. 166, secondo comma, c.p.).
Il provvedimento di rigetto muove, infatti, dalla valutazione della “complessiva condotta” del ricorrente ed è motivato in relazione agli artt. 11, 43 e 138 TULPS (e non solo a quest’ultima norma), alla luce delle “vicende penali nelle quali è rimasto coinvolto il ricorrente”, e segnatamente:
- della sentenza di condanna del -OMISSIS- per il reato di ricettazione, in quanto “delitto lesivo proprio di interessi di natura patrimoniale”;
- della sentenza di condanna n. -OMISSIS- del Tribunale di Palmi, definita dalla Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza n. -OMISSIS- di “N.D.P. … perché estinto il reato per prescrizione”.
È il complesso di tali vicende, globalmente considerate, che ha indotto la Prefettura a ritenere il ricorrente non affidabile, essendo emerse nel corso del procedimento circostanze “sintomatiche di una condotta non irreprensibile” e “incompatibili” con il rilascio del titolo di polizia.
9.2. Tale circostanza, quindi, impone, preliminarmente, di rigettare il secondo motivo di ricorso, rendendo superfluo indagare se la sussistenza della condanna per ricettazione costituisca già da sola valida ragione per denegare il rilascio del titolo richiesto, alla luce della chiara prescrizione normativa contenuta nell’art. 138, comma 1, n. 4, del r.d. n. 773/1931, a tenore del quale chi aspira alla nomina di guardia giurata particolare deve “non avere riportato condanna per delitto” e se tale norma costituisca, o meno, disposizione speciale rispetto all’art. 166 c.p. (sul rapporto di specialità tra le norme di specifici settori del diritto pubblico che impediscono il rilascio o impongono la revoca di licenze e autorizzazioni in caso di condanna e l’art. 166 c.p., di recente, in fattispecie diversa, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15/04/2025, n. 3228; sul carattere immediatamente ostativo della condanna per delitto ex art. 138 TULPS: Cons. Stato sez. V 23/10/2024 n. 8486; Cons. St., sez. III, 21/11/2022, n. 10258; C.G.A.R.S. 603/2023; Corte Cost., 29/07/2020, n.172; Cons. Stato sez. VI, 30/05/2007, n.2744; Corte Costituzionale, nn. 338 del 2000, 326 del 1995, 311 del 1996 e 405 del 1997; TAR Sicilia, Palermo, sez. I, sent. 23/07/2025 n. 1707 e 12/08/2024 n. 2450; sull’assenza di un automatismo tra le condanne riportate e il diniego della nomina di guardia particolare giurata ai sensi dell'art. 166 c.p. in caso di pena sospesa: TAR Umbria 8/09/2025 n. 678 e giurisprudenza ivi richiamata).
10. Va rigettato, parimenti, il primo motivo di ricorso, in quanto il provvedimento impugnato non si limita, come ritiene parte ricorrente, “ a riportare il precedente penale commesso in data 31 dicembre 2001 (per il reato di ricettazione) ”, ma dà conto di ulteriori fatti e circostanze che compromettono l’affidabilità del richiedente in ordine al possibile abuso.
La Prefettura ha, al riguardo, valorizzato, altresì, la vicenda penale conclusasi con la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, sottolineando che “ tale pronuncia non equivale ad assoluzione piena, in quanto presuppone il fatto-reato commesso dall’imputato, operando, in caso contrario, l’obbligo di proscioglimento ”.
È, dunque, l’insieme delle “vicende penali nelle quali è rimasto coinvolto il ricorrente” a giustificare il provvedimento impugnato.
11. Alla luce della complessa valutazione degli esiti di tutti i suddetti procedimenti penali, risultano, quindi recessive le circostanze addotte dal ricorrente in merito all’epoca risalente del tempus commissi delicti (31 dicembre 2001) del (solo) reato di ricettazione (Cons. Stato sez. V 23/10/2024 n. 8486).
12. Il ricorso è, dunque, infondato e va rigettato.
13. Va disposta la definitiva ammissione al patrocinio a spese dello Stato, alla quale il ricorrente è stato provvisoriamente ammesso con delibera della competente Commissione n.-OMISSIS-.
14. Sussistono, infine, giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensante.
Ammette il ricorrente in via definitiva al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio e gli altri soggetti comunque menzionati.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE CE, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
GI AS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI AS | TE CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.