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Rigetto
Sentenza 13 marzo 2026
Rigetto
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/03/2026, n. 2104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2104 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04676/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 13/03/2026
N. 02104 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04676/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4676 del 2024, proposto da RO
AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Caggiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 2748/2023. N. 04676/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il Cons. AF SE e udito per le parti l'avvocato Ennio De Vita in sostituzione dell'avv. Sabato Criscuolo.
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale
FATTO e DIRITTO
1 – Il signor RO AL appella la sentenza del TAR della Campania – sede distaccata di Salerno, sez. II, n. 2748/2023 con la quale è stato respinto il suo ricorso per l'annullamento dei provvedimenti del Dirigente del Settore Territorio ed Ambiente del Comune di Nocera Inferiore con i quali sono state respinte le istanze di condono edilizio ex lege n. 326/2003 dell'odierno appellante, comprendenti due istanze volte alla sanatoria della costruzione di parte del piano terra e del piano primo, ad uso residenziale e di un annesso porticato in piano terra, nonché una terza istanza che le riuniva
2 - In primo luogo, con l'appello si lamenta la mancata considerazione, da parte del
TAR, dei dedotti vizi di violazione del contradditorio procedimentale, assumendo che il Comune di Nocera Inferiore, con le note prot. nn. 7031 e 7045 del 4 febbraio 2021, avrebbe comunicato l'avvio del procedimento, ex art. 7 della legge n. n. 241/1990 senza procedere, come invece era tenuto, alla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della medesima legge.
2.1 – Il predetto motivo d'appello non è fondato, né in fatto né in diritto. Infatti, da un lato per costante giurisprudenza la natura dovuta e il carattere vincolato dell'esercizio dei poteri amministrativi di tutela della Comunità locale ad un ordinato sviluppo edilizio del territorio rende non dirimenti simili censure di ordine procedimentale;
d'altro lato, nella specifica fattispecie in esame il Comune di Nocera Inferiore aveva N. 04676/2024 REG.RIC.
comunque attivato il contraddittorio procedimentale con il privato (in tal senso la nota in data 4 febbraio 2021), preannunciando il diniego di condono “in quanto improcedibile per carenza documentale”
3 – Con il presente appello viene poi dedotto che il TAR avrebbe erroneamente ritenuto che la richiesta integrazione documentale fosse sottoposta a termine perentorio.
3.1 - Tuttavia la Legge n. 662/1996 (art. 2, comma 37) ha introdotto, tra le cause di improcedibilità e diniego delle domande di condono ex lege n. 724/1994, il tardivo deposito dell'integrazione documentale oltre i novanta giorni dalla espressa richiesta notificata dal Comune. La stessa causa di improcedibilità vige anche per le domande di condono edilizio presentate ex lege n. 326/2003, come nel caso di specie, in quanto la nuova normativa richiama e rinvia alle stesse procedure di cui alla legge n. 47/1985
e alla legge n. 724/1994 tramite i commi 25, 38 e 40 dell'art. del 32 del decreto legge n. 269/2003 come convertito con modifiche dalla legge n. 326/2003.
4 – Si deduce poi, ancora sul piano procedimentale, che la nota prot. n. 8799 del 3 ottobre 2006 non sarebbe stata mai notificata all'odierno appellante.
4.1 - Il Comune osserva tuttavia, fondatamente, come tale argomentazione proposta, per la prima volta in sede di appello, risulti del tutto nuova e, pertanto, inammissibile.
5 – Nel merito, con l'appello si contestano profili attinenti alla legittimazione alla proposizione della domanda di condono, alle distanze fra edifici e alla presenza di altro immobile abusivo.
5.1 – Anche le predette doglianze non risultano peraltro dirimenti, non essendo fornito alcun principio di prova circa la non fondatezza delle ragioni addotte dal Comune a fondamento del diniego di sanatoria.
6 - In particolare, il Comune ha indebitamente frazionato nel tempo, fra il 2006 e il
2021, la proposizione di richieste documentali, centellinandole nel corso del tempo, ma la legge n. 724/1994, art. 39, comma 4 (applicabile anche al “terzo condono” del N. 04676/2024 REG.RIC.
2003) stabiliva che eventuali integrazioni documentali dovessero essere fatte dal privato entro tre mesi dalla richiesta a pena di improcedibilità dell'istanza, mentre nella fattispecie considerata l'istanza di integrazione del 2006 è rimasta ineseguita per circa quindici anni, pure fronte di un tardivo motivo fondato sulla mancata notifica della richiesta.
È qui appena il caso di aggiungere che, anche a seguito della comunicazione comunale in data 4 febbraio 2021 (con cui si preannunciava il rigetto dell'istanza a causa dell'incompletezza documentale), la parte appellante si è limitata a produrre – ancora una volta – alcuni soltanto fra i documenti richiesti (omettendo ancora di produrne alcuni necessari ai fini della completezza dell'istruttoria – e.g.: la documentazione attestante il completamento del manufatto enro il 31 marzo 2003, la relazione tecnica descrittiva degli interventi e il calcolo delle superfici e dei volumi-).
7 – In ogni caso, come detto il Comune ha opposto un diniego fondato su ragioni non solo formali e documentali, avendo al contrario contestato anche la carenza di alcuni elementi essenziali per il rilascio del c.d. “terzo condono” del 2003,avuto particolare riguardo alla mancata prova dell'ultimazione dei lavori prima del 2003, requisito essenziale che spettava alla parte dimostrare; alla mancata prova dell'effettiva disponibilità dell'area; alla mancata prova dell'integrale versamento dell'oblazione, lacune di ordine sostanziale non pienamente colmate neppure in giudizio.
8 – Alla stregua delle pregresse considerazioni l'appello deve essere respinto.
9 – Le medesime considerazioni, con riferimento all'iter procedimentale seguito dal
Comune, giustificano tuttavia la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. N. 04676/2024 REG.RIC.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU CO, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
AF SE, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AF SE AU CO
IL SEGRETARIO N. 04676/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 13/03/2026
N. 02104 /2026 REG.PROV.COLL. N. 04676/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4676 del 2024, proposto da RO
AL, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Caggiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nocera Inferiore, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 2748/2023. N. 04676/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Nocera Inferiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2026 il Cons. AF SE e udito per le parti l'avvocato Ennio De Vita in sostituzione dell'avv. Sabato Criscuolo.
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale
FATTO e DIRITTO
1 – Il signor RO AL appella la sentenza del TAR della Campania – sede distaccata di Salerno, sez. II, n. 2748/2023 con la quale è stato respinto il suo ricorso per l'annullamento dei provvedimenti del Dirigente del Settore Territorio ed Ambiente del Comune di Nocera Inferiore con i quali sono state respinte le istanze di condono edilizio ex lege n. 326/2003 dell'odierno appellante, comprendenti due istanze volte alla sanatoria della costruzione di parte del piano terra e del piano primo, ad uso residenziale e di un annesso porticato in piano terra, nonché una terza istanza che le riuniva
2 - In primo luogo, con l'appello si lamenta la mancata considerazione, da parte del
TAR, dei dedotti vizi di violazione del contradditorio procedimentale, assumendo che il Comune di Nocera Inferiore, con le note prot. nn. 7031 e 7045 del 4 febbraio 2021, avrebbe comunicato l'avvio del procedimento, ex art. 7 della legge n. n. 241/1990 senza procedere, come invece era tenuto, alla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della medesima legge.
2.1 – Il predetto motivo d'appello non è fondato, né in fatto né in diritto. Infatti, da un lato per costante giurisprudenza la natura dovuta e il carattere vincolato dell'esercizio dei poteri amministrativi di tutela della Comunità locale ad un ordinato sviluppo edilizio del territorio rende non dirimenti simili censure di ordine procedimentale;
d'altro lato, nella specifica fattispecie in esame il Comune di Nocera Inferiore aveva N. 04676/2024 REG.RIC.
comunque attivato il contraddittorio procedimentale con il privato (in tal senso la nota in data 4 febbraio 2021), preannunciando il diniego di condono “in quanto improcedibile per carenza documentale”
3 – Con il presente appello viene poi dedotto che il TAR avrebbe erroneamente ritenuto che la richiesta integrazione documentale fosse sottoposta a termine perentorio.
3.1 - Tuttavia la Legge n. 662/1996 (art. 2, comma 37) ha introdotto, tra le cause di improcedibilità e diniego delle domande di condono ex lege n. 724/1994, il tardivo deposito dell'integrazione documentale oltre i novanta giorni dalla espressa richiesta notificata dal Comune. La stessa causa di improcedibilità vige anche per le domande di condono edilizio presentate ex lege n. 326/2003, come nel caso di specie, in quanto la nuova normativa richiama e rinvia alle stesse procedure di cui alla legge n. 47/1985
e alla legge n. 724/1994 tramite i commi 25, 38 e 40 dell'art. del 32 del decreto legge n. 269/2003 come convertito con modifiche dalla legge n. 326/2003.
4 – Si deduce poi, ancora sul piano procedimentale, che la nota prot. n. 8799 del 3 ottobre 2006 non sarebbe stata mai notificata all'odierno appellante.
4.1 - Il Comune osserva tuttavia, fondatamente, come tale argomentazione proposta, per la prima volta in sede di appello, risulti del tutto nuova e, pertanto, inammissibile.
5 – Nel merito, con l'appello si contestano profili attinenti alla legittimazione alla proposizione della domanda di condono, alle distanze fra edifici e alla presenza di altro immobile abusivo.
5.1 – Anche le predette doglianze non risultano peraltro dirimenti, non essendo fornito alcun principio di prova circa la non fondatezza delle ragioni addotte dal Comune a fondamento del diniego di sanatoria.
6 - In particolare, il Comune ha indebitamente frazionato nel tempo, fra il 2006 e il
2021, la proposizione di richieste documentali, centellinandole nel corso del tempo, ma la legge n. 724/1994, art. 39, comma 4 (applicabile anche al “terzo condono” del N. 04676/2024 REG.RIC.
2003) stabiliva che eventuali integrazioni documentali dovessero essere fatte dal privato entro tre mesi dalla richiesta a pena di improcedibilità dell'istanza, mentre nella fattispecie considerata l'istanza di integrazione del 2006 è rimasta ineseguita per circa quindici anni, pure fronte di un tardivo motivo fondato sulla mancata notifica della richiesta.
È qui appena il caso di aggiungere che, anche a seguito della comunicazione comunale in data 4 febbraio 2021 (con cui si preannunciava il rigetto dell'istanza a causa dell'incompletezza documentale), la parte appellante si è limitata a produrre – ancora una volta – alcuni soltanto fra i documenti richiesti (omettendo ancora di produrne alcuni necessari ai fini della completezza dell'istruttoria – e.g.: la documentazione attestante il completamento del manufatto enro il 31 marzo 2003, la relazione tecnica descrittiva degli interventi e il calcolo delle superfici e dei volumi-).
7 – In ogni caso, come detto il Comune ha opposto un diniego fondato su ragioni non solo formali e documentali, avendo al contrario contestato anche la carenza di alcuni elementi essenziali per il rilascio del c.d. “terzo condono” del 2003,avuto particolare riguardo alla mancata prova dell'ultimazione dei lavori prima del 2003, requisito essenziale che spettava alla parte dimostrare; alla mancata prova dell'effettiva disponibilità dell'area; alla mancata prova dell'integrale versamento dell'oblazione, lacune di ordine sostanziale non pienamente colmate neppure in giudizio.
8 – Alla stregua delle pregresse considerazioni l'appello deve essere respinto.
9 – Le medesime considerazioni, con riferimento all'iter procedimentale seguito dal
Comune, giustificano tuttavia la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. N. 04676/2024 REG.RIC.
Compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU CO, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
AF SE, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
AF SE AU CO
IL SEGRETARIO N. 04676/2024 REG.RIC.