Articolo 12 della Legge 27 ottobre 1988, n. 482
Articolo 11
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29 novembre 1988
Art. 12. (Copertura finanziaria) 1. All'onere complessivo derivante dalla presente legge, valutato in lire 82.000 milioni per gli anni 1989 e 1990 si fa fronte, quanto a lire 40.500 milioni per il 1989 e lire 41.500 milioni per il 1990 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro utilizzando le proiezioni per gli anni 1989 e 1990 dell'accantonamento Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 29 novembre 1988