Art. 12. (Copertura finanziaria) 1. All'onere complessivo derivante dalla presente legge, valutato in lire 82.000 milioni per gli anni 1989 e 1990 si fa fronte, quanto a lire 40.500 milioni per il 1989 e lire 41.500 milioni per il 1990 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro utilizzando le proiezioni per gli anni 1989 e 1990 dell'accantonamento Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 11
Articolo 12 della Legge 27 ottobre 1988, n. 482
Versione
29 novembre 1988
29 novembre 1988
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