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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11601 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 7677/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ciro Gianfranco Autiero, con C.F._2 cui elettivamente domicilia in Napoli, al Corso G. Garibaldi n. 298;
- OPPONENTE -
CONTRO
(c.f. ) n.q. di titolare dell'impresa CP_1 C.F._3 individuale Edilizia (c.f./p.iva ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Carbone con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla via Raffaele Calvanico, 13;
AVV. FRANCESCO CARBONE (c.f. , quale procuratore di se C.F._4 stesso, con studio in Napoli alla Via R. Calvanico n. 13;
- OPPOSTE -
in persona Controparte_2 dell'Amministratore legale rapp.te p.t.,
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA contumace -
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. ai precetti notificati in data 5.03.2024
Conclusioni: all'udienza del 26 novembre 2025 le parti hanno concluso chiedendo la decisione della causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e si Parte_1 Parte_2 sono opposti agli atti di precetto loro notificati in data 5.03.2024, l'uno ad istanza di titolare della ditta individuale Edilizia Di Leva per l'importo CP_1 complessivo di € 8.332,43 comprensivo degli onorari ed accessori dell'atto di precetto, oltre interessi pro quota ex art. 1284, co. 4 c.c. e spese di registrazione del titolo pro quota e, l'altro, ad istanza dell'Avv. Francesco Carbone quale procuratore antistatario, per l'importo di € 2.059,10, quale importo pro quota delle spese di lite liquidate per il procedimento monitorio e per il giudizio di opposizione di primo e secondo grado. Con lo strumento di reazione azionato gli opponenti hanno richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e dei precetti notificati, per i gravi motivi esposti in premessa a detto atto. 2) dichiarare che gli opponenti nulla devono al sig. e all'avv. Francesco CP_1
Carbone in forza del titolo azionato, in quanto solo il è tenuto al pagamento CP_2 dell'obbligazione assunta per i gravi motivi esposti in premessa a detto atto. 3) autorizzare la chiamata in causa del in persona Controparte_3 dell'Amministratore pt., affinché, previo accertamento dell'inadempimento alla obbligazione di pagamento dei lavori così come da importi ricavati dalla procedura esecutiva, sia condannato a manlevare gli opponenti dalle richieste avanzate con i precetti. 4) in ogni caso manlevare gli opponenti da tutto quanto chiesto dal sig. e dal proprio procuratore CP_1 avv. Carbone e quindi condannare il alla ripetizione di quanto dovesse essere CP_2 pagato dagli opponenti a qualsiasi titolo collegato agli atti impugnati e inerente anche alla presente controversia. 5) vittoria di spese e competenze di causa oltre il 15% per le spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Il diritto di credito sotteso rinviene fondamento nella sentenza n. 2971/2023, emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il 12.06.2023 e pubblicata in data 23.06.2023, passata in giudicato e notificata unitamente agli atti di precetto, con cui veniva definito il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 3787/13 emesso dal Tribunale di Napoli in favore di per il saldo del corrispettivo del contratto di CP_1 appalto per lavori di manutenzione straordinaria approvati con delibera assembleare del 30.05.2008. La sentenza azionata, in parziale accoglimento del gravame interposto dal lo ha condannato “a pagare, in favore di l'importo di CP_2 CP_1 euro 52.353,43, oltre gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal 30.4.2013 al soddisfo” nonché - in solido con e – “alla refusione delle Controparte_4 CP_5 spese processuali della fase monitoria e del giudizio di primo grado che liquida in euro 338,00 per esborsi, euro 8.173,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso Iva e CPA come legge” nonché “alla refusione delle spese del giudizio di appello che liquida in euro 7.160,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso Iva e CPA come legge”.
- 2 - Secondo la prospettazione difensiva fornita da parte attrice, l'intimazione opposta risulta nulla per avvenuto pagamento della debitoria e per carenza di legittimazione passiva sostanziale dei condomini intimati. Parte opponente ha premesso lo svolgimento della vicenda sottesa al titolo azionato precisando che il debito nei confronti dell'appaltatore era stato assunto con la delibera di approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria del 30.05.2008, cui seguiva il contratto sottoscritto in data 30.09.2009; che all'epoca l'unità immobiliare sita al piano Terreno, interno 1, del di Napoli era di proprietà di e Controparte_2 CP_6 veniva trasferita agli odierni opponenti comproprietari per effetto di aggiudicazione all'asta e successivo decreto di trasferimento dell'11.04.2016 del Tribunale di Napoli;
che il Condominio otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 7765/2014 dal Tribunale di Napoli nei confronti di per il pagamento delle quote CP_6 condominiali ordinarie e straordinarie, pertanto anche dei lavori eseguiti dal CP_1 nella qualità; che con tale titolo esecutivo il Condominio interveniva nella procedura esecutiva già pendente in danno del fallimento (recante n. R.G. 1588/2006 CP_6 del Tribunale di Napoli) partecipando alla distruzione del ricavato con assegnazione della somma di € 12.401,85; che nelle more il creditore opposto, sul presupposto del totale inadempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo del contratto di appalto, ricorreva in monitorio al Tribunale di Napoli, conseguendo l'emissione del D.I. n. 3787/13 nei confronti del che quest'ultimo proponeva CP_2 opposizione con giudizio definito in grado di appello con la sentenza n. 2971/2023 della Corte d'Appello di Napoli, passata in giudicato e odiernamente azionata.
Tanto premesso, con un primo motivo di opposizione gli attori hanno eccepito l'avvenuta estinzione del debito gravante pro quota sul loro dante causa per l'esecuzione dell'appalto per lavori di manutenzione straordinaria approvato dall'assemblea dei condomini. Con una seconda doglianza, hanno sostento la carenza di legittimazione passiva sostanziale in relazione al credito azionato perché relativo a spese straordinarie deliberate dall'assise condominiale nel 2008, ovvero in data antecedente al decreto di trasferimento dell'immobile in loro favore;
ciò in quanto, per giurisprudenza costante, l'obbligazione di pagamento incombe sul proprietario al momento della delibera avendo la stessa natura costitutiva della CP_2 relativa obbligazione. Infine, hanno eccepito di essersi dissociati dalla delibera con la quale il decideva di impugnare la sentenza di primo grado. Su tali CP_2 premesse hanno rassegnato le anzidette conclusioni chiedendo autorizzarsi la chiamata in causa del CP_2
Si sono costituiti e l'Avv. Francesco Carbone resistendo all'azione con CP_1 comparse di costituzione contenenti un analogo impianto difensivo. In primo luogo, hanno precisato che a seguito del passaggio in giudicato della sentenza d'appello azionata, non avendo percepito alcuna somma di quelle statuite nel titolo, avevano
- 3 - provveduto a richiedere tramite pec all'amministratore condominiale i nominativi dei condomini morosi ex art. 63 disp. att. c.c. La richiesta veniva riscontrata dall'amministratore p.t. con pec del 12.02.2024 nella quale si precisava: “Per quanto riguarda le quote sorta capitale, spese liquidate in sentenza e sopravvenienti, il riparto è conseguente alla tabella”. e alla luce della tabella, Parte_1 Parte_2 risultavano condomini quali comproprietari della unità immobiliare in condominio sita al pian terreno, interno 1, segnatamente titolari della quota di mm. 79,342 /1000. Hanno quindi eccepito, in via preliminare, la tardività dell'azione ex art 617 c.p.c. Nel merito hanno sostenuto l'infondatezza dei rilievi degli opponenti tenuto conto che gli stessi non avevano mai ricevuto alcun pagamento e che nulla era stato comunicato loro né dal né dagli odierni opponenti circa l'avvenuta escussione del CP_2 soggetto che risultava condomino al momento della delibera. Inoltre, l'eccepita inesigibilità del credito da parte dell'amministratore nei confronti dei condomini aventi causa da colui che rivestiva detta qualità al momento dell'approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria, a detta dei convenuti, costituiva questione interna ai rapporti tra condomini ed amministratore di condominio, non potendo superare l'efficacia del giudicato conseguito nei confronti del e di coloro CP_2 che risultavano condomini sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello. Sul punto hanno sostenuto che -diversamente da quanto allegato - Parte_1 nella delibera con cui l'ente decideva di proporre appello si era semplicemente astenuto precisando espressamente “di non volersi opporre alla presente delibera”, mentre non si era neppure astenuta. Infine, hanno dedotto che gli Parte_2 importi assegnati al condominio in virtù della distribuzione delle somme incassate dal pignoramento immobiliare in danno del precedente proprietario non erano comprensive delle spese del procedimento monitorio relative al D.I. n. 3768/2013 richiesto da in quanto non contenute nel ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo successivamente depositato dal Condominio per gli oneri dovuti dal suddetto proprietario. Hanno quindi concluso per la declaratoria di inammissibilità della domanda, ovvero per il rigetto dell'istanza di sospensione e dei motivi di opposizione perché infondati e, in via gradata, per la declaratoria di efficacia del precetto limitatamente all'importo dovuto per le spese del procedimento monitorio relativo al D.I. n. 3768/2013, con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi, quanto alla costituzione di , all'Avv. Francesco Carbone dichiaratosi CP_1 antistatario.
Con decreto ex art 171 bis c.p.c. del 3.07.2024, è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo, richiesta da parte attrice, con fissazione della novella udienza di comparizione per la data del 27.11.2024, onerando gli opponenti della notifica nei termini di legge.
- 4 - Alla predetta udienza, rilevata la tempestività della chiamata in causa e l'integralità del contraddittorio, la causa è stata rinviata alla nuova udienza di comparizione e trattazione del 26 marzo 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Il di Napoli tuttavia, pur regolarmente citato, Controparte_3 CP_2 non si costituiva.
All'esito della trattazione scritta della novella udienza di comparizione, ritenuta irrilevante ed inammissibile la prova orale richiesta ed articolata dalle parti, è stata fissata l'udienza del 26 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
A tale ultima udienza, trattata in modalità scritta, la controversia è stata riservata in decisione su richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
L'opposizione risulta fondata per le ragioni che seguono.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del Controparte_3
terzo chiamato in causa non costituitosi.
[...]
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione formulata dai convenuti di inammissibilità della domanda perché proposta oltre il termine decadenziale di 20 giorni dalla notifica del precetto, contemplato dalla disposizione di cui all'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi.
Nella fattispecie, difatti, l'azione promossa va qualificata in termini di opposizione all'esecuzione avendo gli opponenti eccepito, da un lato, l'inesistenza del diritto di credito precettato per intervenuto pagamento e, dall'altro, contestato la titolarità dell'obbligazione nascente dal titolo, eccependo pertanto la carenza di legittimazione passiva sostanziale.
Questioni di ordine logico e giuridico inducono ad esaminare primariamente tale ultima eccezione di carenza di legittimazione passiva sostanziale.
Gli opponenti hanno allegato di essere divenuti comproprietari dell'unità immobiliare sita al pian terreno, int. 1, del in Controparte_3
Napoli a seguito di aggiudicazione all'asta dell'immobile e successivo decreto di trasferimento del dell'11.04.2016 del Tribunale di Napoli.
Hanno quindi evidenziato che al momento della delibera di approvazione delle spese straordinarie per i lavori appaltati alla ditta opposta, risalente al 2008, la qualità di CP_ condomino era rivestita dal dante causa escusso e precedente proprietario,
- 5 - , e che solo questi poteva ritenersi debitore del credito azionato. Ciò in CP_6 quanto la previsione dell'art. 63, co. 4, disp. att., c.c. a mente del quale “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente” sarebbe riferita alle sole spese ordinarie e non anche a quelle straordinarie, nulla essendo dovuto dai condomini aventi causa, divenuti proprietari successivamente alla delibera di approvazione di tali spese da cui aveva avuto origine il debito consacrato nel titolo azionato.
L'eccezione è degna di accoglimento.
Circa l'esecuzione forzata per il recupero di crediti vantati nei confronti di un condominio, la giurisprudenza ha elaborato una serie di principi che possono ritenersi consolidati: il titolo esecutivo formatosi contro il condominio è valido, ai fini dell'espropriazione forzata, contro i singoli condomini;
il creditore che promuova contro di essi l'espropriazione forzata avvalendosi del titolo esecutivo formatosi nei confronti del condominio ha esclusivamente l'onere di dimostrare la loro legittimazione passiva, cioè la loro qualità di condomini, mentre è sufficiente una mera allegazione in ordine alla misura della rispettiva quota millesimale;
quando a uno o più condomini venga intimato il pagamento dell'intera obbligazione, senza specificazione della misura della quota millesimale di ciascuno, colui che sostenga essergli stato chiesto il pagamento di un importo eccedente quello corrispondente alla sua quota sarà tenuto a dimostrare, in sede di opposizione, l'esatta misura della stessa, dovendosi equiparare la richiesta di pagamento senza specificazione della misura della quota pretesa dal singolo condomino a un'implicita allegazione, da parte del creditore, di una responsabilità dell'intimato per l'intero ammontare dell'obbligazione del . CP_2
Nella fattispecie in esame viene, però, più specificamente in rilievo la possibilità del condomino intimato di contestare la legittimazione passiva rispetto all'azione esecutiva promossa dal creditore del condominio avendo riguardo al momento in cui era stata contratta l'obbligazione da cui scaturiva il debito condominiale.
Tale questione di diritto è stata specificamente affrontata dalla Corte Suprema di Cassazione con la recentissima decisione n. 7489/2025.
La stessa prende le mosse dall'indiscusso principio, espressamente richiamato, secondo cui il giudicato formatosi all'esito di un processo in cui sia stato parte l'amministratore di un condominio fa stato anche nei confronti dei singoli condomini, pure se non intervenuti in giudizio, atteso che il condominio è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini e l'amministratore ne ha, per legge, la rappresentanza processuale (art. 1131 c.c.; Cass. civ., sent. n. 4436/2017; Cass. civ., sent. n. 12911/2012). La sentenza contro il
- 6 - condominio, pertanto, autorizza il creditore ad agire in via esecutiva nei confronti dei singoli condomini.
Nel caso sottoposto all'esame della Suprema Corte, la citazione in giudizio del e la stessa delibera con cui l'ente aveva deciso di costituirsi nel relativo CP_2 giudizio erano intervenute dopo il perfezionarsi dell'acquisto dell'immobile da parte dell'opponente, quando – cioè - egli aveva già acquistato la qualità di condomino.
I giudici di merito avevano fatto discendere da questo elemento la legittimazione passiva del condomino intimato rispetto all'azione esecutiva minacciata nei suoi confronti e avevano respinto l'opposizione, facendo applicazione del principio in base al quale con l'opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi precedenti, che avrebbero dovuto essere fatti valere nell'ambito del giudizio in cui il titolo si è formato.
Nella decisione all'esame della Suprema Corte di Cassazione non era in discussione su chi gravi, nel caso di vendita di un immobile facente parte di un condominio, l'obbligo di pagare i lavori di manutenzione straordinaria dello stabile comune.
La relativa questione era data come risolta conformemente ai consolidati principi formulati dalla giurisprudenza secondo i quali “in caso di opere consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione delle parti comuni, il debito deve ritenersi assunto da colui che era proprietario al momento della adozione della delibera di approvazione dei lavori” (Cass. civ., sent. n. 21094/2023 e n. 11199 del 2021).
Il principio va condiviso ed affermato anche nel caso di specie.
Quanto alla precipua questione dell'efficacia ultra partes - quindi nei confronti dei singoli condomini - del giudicato formatosi nei confronti del , oggetto del CP_2 ricorso all'esame della Suprema Corte, questa ha evidenziato che la negazione della possibilità per il di far valere, in sede di opposizione a precetto, il proprio CP_2 difetto di titolarità passiva rispetto al credito fatto valere dal terzo nei confronti del passa necessariamente attraverso il riconoscimento della sua possibilità CP_2 di sollevare la suddetta eccezione nel giudizio che ha portato alla formazione del titolo.
Una diversa soluzione, difatti, porterebbe a negare in toto la facoltà della parte di rappresentare la propria posizione di estraneità al debito contratto dal , CP_2 con evidente compromissione del suo diritto di difesa, non lasciandogli altro rimedio che quello di ripetere da chi era condomino al momento della assunzione dell'obbligazione da parte del quanto indebitamente pagato. CP_2
- 7 - Ebbene, la pronuncia ha escluso che l'eccezione di estraneità al debito possa essere sollevata nel giudizio di merito richiamando i seguenti principi: “l'indirizzo prevalente di questa Corte non riconosce al singolo condomino la legittimazione a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del né a proporre in via autonoma CP_2 impugnazione nei confronti della sentenza ad esso sfavorevole (Cass. n. 7053 del 2024; Cass. n. 20282 del 2023; Cass. n. 15567 del 2018; contra: Cass. n. 40857 del 2021). Ciò che viene riconosciuto al condomino, quando l'azione del terzo riguardi un diritto di credito relativo ad una obbligazione assunta dal condominio, al di fuori, cioè dei casi in cui la lite investa diritti dei condomini sulle parti comuni dell'edificio e quindi diritti reali (Cass. S.U. n. 10934 del 2019; Cass. n. 22116 del 2023), è solo l'intervento adesivo dipendente, a sostegno delle ragioni del condominio (Cass. n. 7053 del 2024). Ora, a parte il rilievo, di per sé assorbente, che l'intervento del condomino nel giudizio è volontario, cioè facoltativo, e non è assimilabile ad un onere, il che evidentemente impedisce di far discendere, dalla sua mancanza, alcuna conseguenza negativa a suo carico, la stessa natura della sua eventuale partecipazione al giudizio, qualificata come intervento ad adiuvandum, porta ad assegnargli una posizione subalterna rispetto a quella della parte di cui sostiene le ragioni, essendo precluso, per giurisprudenza consolidata, all'interveniente adesivo proporre domande ed eccezioni autonome e, in generale, ampliare il tema del contendere. Deve, pertanto, essere affermato che il quadro normativo non appare consentire al nella situazione descritta, di CP_2 eccepire nei confronti del terzo creditore la propria estraneità al debito del CP_2 convenuto”.
Tanto chiarito, la stessa sentenza sconfessa altresì anche l'ulteriore argomento impiegato dalla difesa dell'opposta impresa creditrice per giustificare l'estensione del giudicato nei confronti del condominio al condomino intimato, ovvero che l'azione del creditore era stata esercitata verso il condominio nel momento in cui l'opponente aveva già acquistato la qualità di condomino essendo divenuto proprietario dell'unità immobiliare che ne fa parte.
La Corte ha affermato che “la posizione di estraneità che egli vanta rispetto al debito del ha natura strettamente personale e privata ed è sostanzialmente estranea alle CP_2 difese del con l'effetto che essa non può essere veicolata attraverso la CP_2 rappresentanza processuale del suo amministratore. La natura e consistenza della eccezione sollevabile dal condomino, nell'ipotesi considerata, determina quindi una frattura del rapporto di rappresentanza processuale in capo all'amministratore di condominio, la cui posizione sostanziale è indifferente rispetto a quella del condomino. Deve convenirsi, sotto questo profilo, con l'osservazione svolta dalla difesa del ricorrente, secondo cui la sentenza di condanna viene pronunciata nei confronti del condominio, ma non accerta anche e non spiega efficacia assoluta sulla posizione debitoria dei singoli condomini, che per particolari vicende personali potrebbero non rispondere del debito verso il terzo”.
- 8 - Ciò che assume rilievo determinante, dunque, è l'impossibilità di rappresentare la posizione di estraneità del rispetto al debito condominiale nel giudizio CP_2 instaurato nei confronti del , per quanto essa sia preesistente alla CP_2 formazione del titolo esecutivo, “in realtà, non essendo tale situazione rappresentabile dal singolo condomino nel giudizio instaurato nei confronti del è giocoforza CP_2 ammettere che essa possa essere sollevata dall'interessato in sede di esecuzione della sentenza”.
Su tali premesse la Suprema Corte di Cassazione ha quini formulato il seguente principio di diritto: “se la sentenza di condanna del in via generale, ha efficacia CP_2
e costituisce titolo esecutivo nei confronti dei condomini, sia con riguardo alla esistenza che all'ammontare del credito, per ciò stesso non resta precluso in modo assoluto al singolo il diritto di opporre, in sede di esecuzione, la propria estraneità al debito accertato CP_2 nei confronti dell'ente condominiale”.
Tale principio si addice precipuamente alla fattispecie in esame in cui, peraltro, giova rilevare che gli opponenti hanno acquistato la qualità di condomini nel 2016 per effetto del decreto di trasferimento e, quindi, in pendenza del primo grado del giudizio di opposizione al D.I. n. 3787/13, promosso dal in data CP_2
10.10.2013.
Inoltre, dal verbale assembleare del 5.10.2020, al cui punto 1 dell'o.d.g. figurava anche la deliberazione relativa alla proposizione di eventuale appello avverso la sentenza n. 5788/2020 del Tribunale di Napoli conclusiva del giudizio di opposizione al D.I., emerge che il comproprietario presente, si è espressamente Parte_1 astenuto e dissociato dalla decisione di promuovere il giudizio analogamente ad altri condomini, i quali tutti precisavano altresì di non essere proprietari all'epoca dei fatti chiedendo di separare la loro posizione da quella del condominio.
Ora, sebbene il dissenso dei condomini rispetto alle liti produca effetto solo nei rapporti interni generando il diritto di rivalsa del condomino dissenziente per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa, non v'è dubbio che in sede assembleare l'odierna parte attrice già sollevava espressamente la propria carenza di legittimazione passiva sostanziale.
Ne discende la fondatezza dell'eccezione spiegata dagli opponenti che, per quanto innanzi, vanno dichiarati estranei al debito accertato con la sentenza azionata per sorta capitale e spese di lite nei confronti del Controparte_7 trattandosi di debito promanante da una delibera di approvazione di un
[...] appalto di lavori di manutenzione straordinaria assunta nel 2008, allorquando gli stessi non rivestivano ancora la qualità di condomini, intervenuta in ogni caso antecedentemente al biennio dall'acquisto, con conseguente inapplicabilità in ogni
- 9 - caso dell'art 63, co. 2 disp. att. c.c. Gli opponenti sono divenuti condomini solo successivamente, nel 2016, per effetto di aggiudicazione all'asta dell'immobile in condominio, staggito nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 1588/2006 in danno del precedente proprietario . CP_6
Va in definitiva affermata la fondatezza della domanda stante la carenza di legittimazione passiva degli intimati opponenti con conseguente declaratoria di illegittimità del precetto, rilievo che si pone come assorbente delle ulteriori questioni sollevate, tra cui l'avvenuto pagamento della debitoria da parte del condomino dante causa obbligato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss. mm. e ii. alla luce del valore della controversia (€ 5.201- € 26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi), con l'applicazione dei parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate. Il tutto, con attribuzione all'Avv. Ciro Gianfranco Autiero dichiaratosi antistatario. Nulla per le spese nei riguardi del terzo chiamato in causa contumace.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e nei confronti di e del
[...] Parte_2 CP_1 [...]
iscritta al n. 7677/2024 del R.G., così provvede: Controparte_7
1. dichiara la contumacia del Controparte_7
2. accoglie l'opposizione;
per l'effetto,
3. dichiara l'illegittimità dei precetti opposti, notificati in data 5.03.2024, stante la carenza di legittimazione passiva sostanziale degli opponenti;
4. condanna gli opposti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, € 197,50 per esborsi (CU), oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'Avv. Ciro Gianfranco Autiero dichiaratosi antistatario;
5. nulla per le spese nei rapporti con il terzo chiamato in causa.
Così deciso in Napoli il 10 dicembre 2025 Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 10 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 7677/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Ciro Gianfranco Autiero, con C.F._2 cui elettivamente domicilia in Napoli, al Corso G. Garibaldi n. 298;
- OPPONENTE -
CONTRO
(c.f. ) n.q. di titolare dell'impresa CP_1 C.F._3 individuale Edilizia (c.f./p.iva ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Carbone con cui elettivamente domicilia in Napoli, alla via Raffaele Calvanico, 13;
AVV. FRANCESCO CARBONE (c.f. , quale procuratore di se C.F._4 stesso, con studio in Napoli alla Via R. Calvanico n. 13;
- OPPOSTE -
in persona Controparte_2 dell'Amministratore legale rapp.te p.t.,
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA contumace -
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. ai precetti notificati in data 5.03.2024
Conclusioni: all'udienza del 26 novembre 2025 le parti hanno concluso chiedendo la decisione della causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e si Parte_1 Parte_2 sono opposti agli atti di precetto loro notificati in data 5.03.2024, l'uno ad istanza di titolare della ditta individuale Edilizia Di Leva per l'importo CP_1 complessivo di € 8.332,43 comprensivo degli onorari ed accessori dell'atto di precetto, oltre interessi pro quota ex art. 1284, co. 4 c.c. e spese di registrazione del titolo pro quota e, l'altro, ad istanza dell'Avv. Francesco Carbone quale procuratore antistatario, per l'importo di € 2.059,10, quale importo pro quota delle spese di lite liquidate per il procedimento monitorio e per il giudizio di opposizione di primo e secondo grado. Con lo strumento di reazione azionato gli opponenti hanno richiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e dei precetti notificati, per i gravi motivi esposti in premessa a detto atto. 2) dichiarare che gli opponenti nulla devono al sig. e all'avv. Francesco CP_1
Carbone in forza del titolo azionato, in quanto solo il è tenuto al pagamento CP_2 dell'obbligazione assunta per i gravi motivi esposti in premessa a detto atto. 3) autorizzare la chiamata in causa del in persona Controparte_3 dell'Amministratore pt., affinché, previo accertamento dell'inadempimento alla obbligazione di pagamento dei lavori così come da importi ricavati dalla procedura esecutiva, sia condannato a manlevare gli opponenti dalle richieste avanzate con i precetti. 4) in ogni caso manlevare gli opponenti da tutto quanto chiesto dal sig. e dal proprio procuratore CP_1 avv. Carbone e quindi condannare il alla ripetizione di quanto dovesse essere CP_2 pagato dagli opponenti a qualsiasi titolo collegato agli atti impugnati e inerente anche alla presente controversia. 5) vittoria di spese e competenze di causa oltre il 15% per le spese generali, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Il diritto di credito sotteso rinviene fondamento nella sentenza n. 2971/2023, emessa dalla Corte d'Appello di Napoli il 12.06.2023 e pubblicata in data 23.06.2023, passata in giudicato e notificata unitamente agli atti di precetto, con cui veniva definito il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 3787/13 emesso dal Tribunale di Napoli in favore di per il saldo del corrispettivo del contratto di CP_1 appalto per lavori di manutenzione straordinaria approvati con delibera assembleare del 30.05.2008. La sentenza azionata, in parziale accoglimento del gravame interposto dal lo ha condannato “a pagare, in favore di l'importo di CP_2 CP_1 euro 52.353,43, oltre gli interessi al tasso di cui all'art. 1284 co. 4 c.c. dal 30.4.2013 al soddisfo” nonché - in solido con e – “alla refusione delle Controparte_4 CP_5 spese processuali della fase monitoria e del giudizio di primo grado che liquida in euro 338,00 per esborsi, euro 8.173,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso Iva e CPA come legge” nonché “alla refusione delle spese del giudizio di appello che liquida in euro 7.160,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso Iva e CPA come legge”.
- 2 - Secondo la prospettazione difensiva fornita da parte attrice, l'intimazione opposta risulta nulla per avvenuto pagamento della debitoria e per carenza di legittimazione passiva sostanziale dei condomini intimati. Parte opponente ha premesso lo svolgimento della vicenda sottesa al titolo azionato precisando che il debito nei confronti dell'appaltatore era stato assunto con la delibera di approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria del 30.05.2008, cui seguiva il contratto sottoscritto in data 30.09.2009; che all'epoca l'unità immobiliare sita al piano Terreno, interno 1, del di Napoli era di proprietà di e Controparte_2 CP_6 veniva trasferita agli odierni opponenti comproprietari per effetto di aggiudicazione all'asta e successivo decreto di trasferimento dell'11.04.2016 del Tribunale di Napoli;
che il Condominio otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 7765/2014 dal Tribunale di Napoli nei confronti di per il pagamento delle quote CP_6 condominiali ordinarie e straordinarie, pertanto anche dei lavori eseguiti dal CP_1 nella qualità; che con tale titolo esecutivo il Condominio interveniva nella procedura esecutiva già pendente in danno del fallimento (recante n. R.G. 1588/2006 CP_6 del Tribunale di Napoli) partecipando alla distruzione del ricavato con assegnazione della somma di € 12.401,85; che nelle more il creditore opposto, sul presupposto del totale inadempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo del contratto di appalto, ricorreva in monitorio al Tribunale di Napoli, conseguendo l'emissione del D.I. n. 3787/13 nei confronti del che quest'ultimo proponeva CP_2 opposizione con giudizio definito in grado di appello con la sentenza n. 2971/2023 della Corte d'Appello di Napoli, passata in giudicato e odiernamente azionata.
Tanto premesso, con un primo motivo di opposizione gli attori hanno eccepito l'avvenuta estinzione del debito gravante pro quota sul loro dante causa per l'esecuzione dell'appalto per lavori di manutenzione straordinaria approvato dall'assemblea dei condomini. Con una seconda doglianza, hanno sostento la carenza di legittimazione passiva sostanziale in relazione al credito azionato perché relativo a spese straordinarie deliberate dall'assise condominiale nel 2008, ovvero in data antecedente al decreto di trasferimento dell'immobile in loro favore;
ciò in quanto, per giurisprudenza costante, l'obbligazione di pagamento incombe sul proprietario al momento della delibera avendo la stessa natura costitutiva della CP_2 relativa obbligazione. Infine, hanno eccepito di essersi dissociati dalla delibera con la quale il decideva di impugnare la sentenza di primo grado. Su tali CP_2 premesse hanno rassegnato le anzidette conclusioni chiedendo autorizzarsi la chiamata in causa del CP_2
Si sono costituiti e l'Avv. Francesco Carbone resistendo all'azione con CP_1 comparse di costituzione contenenti un analogo impianto difensivo. In primo luogo, hanno precisato che a seguito del passaggio in giudicato della sentenza d'appello azionata, non avendo percepito alcuna somma di quelle statuite nel titolo, avevano
- 3 - provveduto a richiedere tramite pec all'amministratore condominiale i nominativi dei condomini morosi ex art. 63 disp. att. c.c. La richiesta veniva riscontrata dall'amministratore p.t. con pec del 12.02.2024 nella quale si precisava: “Per quanto riguarda le quote sorta capitale, spese liquidate in sentenza e sopravvenienti, il riparto è conseguente alla tabella”. e alla luce della tabella, Parte_1 Parte_2 risultavano condomini quali comproprietari della unità immobiliare in condominio sita al pian terreno, interno 1, segnatamente titolari della quota di mm. 79,342 /1000. Hanno quindi eccepito, in via preliminare, la tardività dell'azione ex art 617 c.p.c. Nel merito hanno sostenuto l'infondatezza dei rilievi degli opponenti tenuto conto che gli stessi non avevano mai ricevuto alcun pagamento e che nulla era stato comunicato loro né dal né dagli odierni opponenti circa l'avvenuta escussione del CP_2 soggetto che risultava condomino al momento della delibera. Inoltre, l'eccepita inesigibilità del credito da parte dell'amministratore nei confronti dei condomini aventi causa da colui che rivestiva detta qualità al momento dell'approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria, a detta dei convenuti, costituiva questione interna ai rapporti tra condomini ed amministratore di condominio, non potendo superare l'efficacia del giudicato conseguito nei confronti del e di coloro CP_2 che risultavano condomini sia nel giudizio di primo grado che in quello d'appello. Sul punto hanno sostenuto che -diversamente da quanto allegato - Parte_1 nella delibera con cui l'ente decideva di proporre appello si era semplicemente astenuto precisando espressamente “di non volersi opporre alla presente delibera”, mentre non si era neppure astenuta. Infine, hanno dedotto che gli Parte_2 importi assegnati al condominio in virtù della distribuzione delle somme incassate dal pignoramento immobiliare in danno del precedente proprietario non erano comprensive delle spese del procedimento monitorio relative al D.I. n. 3768/2013 richiesto da in quanto non contenute nel ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo successivamente depositato dal Condominio per gli oneri dovuti dal suddetto proprietario. Hanno quindi concluso per la declaratoria di inammissibilità della domanda, ovvero per il rigetto dell'istanza di sospensione e dei motivi di opposizione perché infondati e, in via gradata, per la declaratoria di efficacia del precetto limitatamente all'importo dovuto per le spese del procedimento monitorio relativo al D.I. n. 3768/2013, con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi, quanto alla costituzione di , all'Avv. Francesco Carbone dichiaratosi CP_1 antistatario.
Con decreto ex art 171 bis c.p.c. del 3.07.2024, è stata autorizzata la chiamata in causa del terzo, richiesta da parte attrice, con fissazione della novella udienza di comparizione per la data del 27.11.2024, onerando gli opponenti della notifica nei termini di legge.
- 4 - Alla predetta udienza, rilevata la tempestività della chiamata in causa e l'integralità del contraddittorio, la causa è stata rinviata alla nuova udienza di comparizione e trattazione del 26 marzo 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Il di Napoli tuttavia, pur regolarmente citato, Controparte_3 CP_2 non si costituiva.
All'esito della trattazione scritta della novella udienza di comparizione, ritenuta irrilevante ed inammissibile la prova orale richiesta ed articolata dalle parti, è stata fissata l'udienza del 26 novembre 2025 per la rimessione della causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
A tale ultima udienza, trattata in modalità scritta, la controversia è stata riservata in decisione su richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
L'opposizione risulta fondata per le ragioni che seguono.
In via preliminare va dichiarata la contumacia del Controparte_3
terzo chiamato in causa non costituitosi.
[...]
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione formulata dai convenuti di inammissibilità della domanda perché proposta oltre il termine decadenziale di 20 giorni dalla notifica del precetto, contemplato dalla disposizione di cui all'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi.
Nella fattispecie, difatti, l'azione promossa va qualificata in termini di opposizione all'esecuzione avendo gli opponenti eccepito, da un lato, l'inesistenza del diritto di credito precettato per intervenuto pagamento e, dall'altro, contestato la titolarità dell'obbligazione nascente dal titolo, eccependo pertanto la carenza di legittimazione passiva sostanziale.
Questioni di ordine logico e giuridico inducono ad esaminare primariamente tale ultima eccezione di carenza di legittimazione passiva sostanziale.
Gli opponenti hanno allegato di essere divenuti comproprietari dell'unità immobiliare sita al pian terreno, int. 1, del in Controparte_3
Napoli a seguito di aggiudicazione all'asta dell'immobile e successivo decreto di trasferimento del dell'11.04.2016 del Tribunale di Napoli.
Hanno quindi evidenziato che al momento della delibera di approvazione delle spese straordinarie per i lavori appaltati alla ditta opposta, risalente al 2008, la qualità di CP_ condomino era rivestita dal dante causa escusso e precedente proprietario,
- 5 - , e che solo questi poteva ritenersi debitore del credito azionato. Ciò in CP_6 quanto la previsione dell'art. 63, co. 4, disp. att., c.c. a mente del quale “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente” sarebbe riferita alle sole spese ordinarie e non anche a quelle straordinarie, nulla essendo dovuto dai condomini aventi causa, divenuti proprietari successivamente alla delibera di approvazione di tali spese da cui aveva avuto origine il debito consacrato nel titolo azionato.
L'eccezione è degna di accoglimento.
Circa l'esecuzione forzata per il recupero di crediti vantati nei confronti di un condominio, la giurisprudenza ha elaborato una serie di principi che possono ritenersi consolidati: il titolo esecutivo formatosi contro il condominio è valido, ai fini dell'espropriazione forzata, contro i singoli condomini;
il creditore che promuova contro di essi l'espropriazione forzata avvalendosi del titolo esecutivo formatosi nei confronti del condominio ha esclusivamente l'onere di dimostrare la loro legittimazione passiva, cioè la loro qualità di condomini, mentre è sufficiente una mera allegazione in ordine alla misura della rispettiva quota millesimale;
quando a uno o più condomini venga intimato il pagamento dell'intera obbligazione, senza specificazione della misura della quota millesimale di ciascuno, colui che sostenga essergli stato chiesto il pagamento di un importo eccedente quello corrispondente alla sua quota sarà tenuto a dimostrare, in sede di opposizione, l'esatta misura della stessa, dovendosi equiparare la richiesta di pagamento senza specificazione della misura della quota pretesa dal singolo condomino a un'implicita allegazione, da parte del creditore, di una responsabilità dell'intimato per l'intero ammontare dell'obbligazione del . CP_2
Nella fattispecie in esame viene, però, più specificamente in rilievo la possibilità del condomino intimato di contestare la legittimazione passiva rispetto all'azione esecutiva promossa dal creditore del condominio avendo riguardo al momento in cui era stata contratta l'obbligazione da cui scaturiva il debito condominiale.
Tale questione di diritto è stata specificamente affrontata dalla Corte Suprema di Cassazione con la recentissima decisione n. 7489/2025.
La stessa prende le mosse dall'indiscusso principio, espressamente richiamato, secondo cui il giudicato formatosi all'esito di un processo in cui sia stato parte l'amministratore di un condominio fa stato anche nei confronti dei singoli condomini, pure se non intervenuti in giudizio, atteso che il condominio è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini e l'amministratore ne ha, per legge, la rappresentanza processuale (art. 1131 c.c.; Cass. civ., sent. n. 4436/2017; Cass. civ., sent. n. 12911/2012). La sentenza contro il
- 6 - condominio, pertanto, autorizza il creditore ad agire in via esecutiva nei confronti dei singoli condomini.
Nel caso sottoposto all'esame della Suprema Corte, la citazione in giudizio del e la stessa delibera con cui l'ente aveva deciso di costituirsi nel relativo CP_2 giudizio erano intervenute dopo il perfezionarsi dell'acquisto dell'immobile da parte dell'opponente, quando – cioè - egli aveva già acquistato la qualità di condomino.
I giudici di merito avevano fatto discendere da questo elemento la legittimazione passiva del condomino intimato rispetto all'azione esecutiva minacciata nei suoi confronti e avevano respinto l'opposizione, facendo applicazione del principio in base al quale con l'opposizione all'esecuzione promossa in base a un titolo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi precedenti, che avrebbero dovuto essere fatti valere nell'ambito del giudizio in cui il titolo si è formato.
Nella decisione all'esame della Suprema Corte di Cassazione non era in discussione su chi gravi, nel caso di vendita di un immobile facente parte di un condominio, l'obbligo di pagare i lavori di manutenzione straordinaria dello stabile comune.
La relativa questione era data come risolta conformemente ai consolidati principi formulati dalla giurisprudenza secondo i quali “in caso di opere consistenti in innovazioni, straordinaria manutenzione o ristrutturazione delle parti comuni, il debito deve ritenersi assunto da colui che era proprietario al momento della adozione della delibera di approvazione dei lavori” (Cass. civ., sent. n. 21094/2023 e n. 11199 del 2021).
Il principio va condiviso ed affermato anche nel caso di specie.
Quanto alla precipua questione dell'efficacia ultra partes - quindi nei confronti dei singoli condomini - del giudicato formatosi nei confronti del , oggetto del CP_2 ricorso all'esame della Suprema Corte, questa ha evidenziato che la negazione della possibilità per il di far valere, in sede di opposizione a precetto, il proprio CP_2 difetto di titolarità passiva rispetto al credito fatto valere dal terzo nei confronti del passa necessariamente attraverso il riconoscimento della sua possibilità CP_2 di sollevare la suddetta eccezione nel giudizio che ha portato alla formazione del titolo.
Una diversa soluzione, difatti, porterebbe a negare in toto la facoltà della parte di rappresentare la propria posizione di estraneità al debito contratto dal , CP_2 con evidente compromissione del suo diritto di difesa, non lasciandogli altro rimedio che quello di ripetere da chi era condomino al momento della assunzione dell'obbligazione da parte del quanto indebitamente pagato. CP_2
- 7 - Ebbene, la pronuncia ha escluso che l'eccezione di estraneità al debito possa essere sollevata nel giudizio di merito richiamando i seguenti principi: “l'indirizzo prevalente di questa Corte non riconosce al singolo condomino la legittimazione a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del né a proporre in via autonoma CP_2 impugnazione nei confronti della sentenza ad esso sfavorevole (Cass. n. 7053 del 2024; Cass. n. 20282 del 2023; Cass. n. 15567 del 2018; contra: Cass. n. 40857 del 2021). Ciò che viene riconosciuto al condomino, quando l'azione del terzo riguardi un diritto di credito relativo ad una obbligazione assunta dal condominio, al di fuori, cioè dei casi in cui la lite investa diritti dei condomini sulle parti comuni dell'edificio e quindi diritti reali (Cass. S.U. n. 10934 del 2019; Cass. n. 22116 del 2023), è solo l'intervento adesivo dipendente, a sostegno delle ragioni del condominio (Cass. n. 7053 del 2024). Ora, a parte il rilievo, di per sé assorbente, che l'intervento del condomino nel giudizio è volontario, cioè facoltativo, e non è assimilabile ad un onere, il che evidentemente impedisce di far discendere, dalla sua mancanza, alcuna conseguenza negativa a suo carico, la stessa natura della sua eventuale partecipazione al giudizio, qualificata come intervento ad adiuvandum, porta ad assegnargli una posizione subalterna rispetto a quella della parte di cui sostiene le ragioni, essendo precluso, per giurisprudenza consolidata, all'interveniente adesivo proporre domande ed eccezioni autonome e, in generale, ampliare il tema del contendere. Deve, pertanto, essere affermato che il quadro normativo non appare consentire al nella situazione descritta, di CP_2 eccepire nei confronti del terzo creditore la propria estraneità al debito del CP_2 convenuto”.
Tanto chiarito, la stessa sentenza sconfessa altresì anche l'ulteriore argomento impiegato dalla difesa dell'opposta impresa creditrice per giustificare l'estensione del giudicato nei confronti del condominio al condomino intimato, ovvero che l'azione del creditore era stata esercitata verso il condominio nel momento in cui l'opponente aveva già acquistato la qualità di condomino essendo divenuto proprietario dell'unità immobiliare che ne fa parte.
La Corte ha affermato che “la posizione di estraneità che egli vanta rispetto al debito del ha natura strettamente personale e privata ed è sostanzialmente estranea alle CP_2 difese del con l'effetto che essa non può essere veicolata attraverso la CP_2 rappresentanza processuale del suo amministratore. La natura e consistenza della eccezione sollevabile dal condomino, nell'ipotesi considerata, determina quindi una frattura del rapporto di rappresentanza processuale in capo all'amministratore di condominio, la cui posizione sostanziale è indifferente rispetto a quella del condomino. Deve convenirsi, sotto questo profilo, con l'osservazione svolta dalla difesa del ricorrente, secondo cui la sentenza di condanna viene pronunciata nei confronti del condominio, ma non accerta anche e non spiega efficacia assoluta sulla posizione debitoria dei singoli condomini, che per particolari vicende personali potrebbero non rispondere del debito verso il terzo”.
- 8 - Ciò che assume rilievo determinante, dunque, è l'impossibilità di rappresentare la posizione di estraneità del rispetto al debito condominiale nel giudizio CP_2 instaurato nei confronti del , per quanto essa sia preesistente alla CP_2 formazione del titolo esecutivo, “in realtà, non essendo tale situazione rappresentabile dal singolo condomino nel giudizio instaurato nei confronti del è giocoforza CP_2 ammettere che essa possa essere sollevata dall'interessato in sede di esecuzione della sentenza”.
Su tali premesse la Suprema Corte di Cassazione ha quini formulato il seguente principio di diritto: “se la sentenza di condanna del in via generale, ha efficacia CP_2
e costituisce titolo esecutivo nei confronti dei condomini, sia con riguardo alla esistenza che all'ammontare del credito, per ciò stesso non resta precluso in modo assoluto al singolo il diritto di opporre, in sede di esecuzione, la propria estraneità al debito accertato CP_2 nei confronti dell'ente condominiale”.
Tale principio si addice precipuamente alla fattispecie in esame in cui, peraltro, giova rilevare che gli opponenti hanno acquistato la qualità di condomini nel 2016 per effetto del decreto di trasferimento e, quindi, in pendenza del primo grado del giudizio di opposizione al D.I. n. 3787/13, promosso dal in data CP_2
10.10.2013.
Inoltre, dal verbale assembleare del 5.10.2020, al cui punto 1 dell'o.d.g. figurava anche la deliberazione relativa alla proposizione di eventuale appello avverso la sentenza n. 5788/2020 del Tribunale di Napoli conclusiva del giudizio di opposizione al D.I., emerge che il comproprietario presente, si è espressamente Parte_1 astenuto e dissociato dalla decisione di promuovere il giudizio analogamente ad altri condomini, i quali tutti precisavano altresì di non essere proprietari all'epoca dei fatti chiedendo di separare la loro posizione da quella del condominio.
Ora, sebbene il dissenso dei condomini rispetto alle liti produca effetto solo nei rapporti interni generando il diritto di rivalsa del condomino dissenziente per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa, non v'è dubbio che in sede assembleare l'odierna parte attrice già sollevava espressamente la propria carenza di legittimazione passiva sostanziale.
Ne discende la fondatezza dell'eccezione spiegata dagli opponenti che, per quanto innanzi, vanno dichiarati estranei al debito accertato con la sentenza azionata per sorta capitale e spese di lite nei confronti del Controparte_7 trattandosi di debito promanante da una delibera di approvazione di un
[...] appalto di lavori di manutenzione straordinaria assunta nel 2008, allorquando gli stessi non rivestivano ancora la qualità di condomini, intervenuta in ogni caso antecedentemente al biennio dall'acquisto, con conseguente inapplicabilità in ogni
- 9 - caso dell'art 63, co. 2 disp. att. c.c. Gli opponenti sono divenuti condomini solo successivamente, nel 2016, per effetto di aggiudicazione all'asta dell'immobile in condominio, staggito nella procedura esecutiva immobiliare n. R.G.E. 1588/2006 in danno del precedente proprietario . CP_6
Va in definitiva affermata la fondatezza della domanda stante la carenza di legittimazione passiva degli intimati opponenti con conseguente declaratoria di illegittimità del precetto, rilievo che si pone come assorbente delle ulteriori questioni sollevate, tra cui l'avvenuto pagamento della debitoria da parte del condomino dante causa obbligato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/14 e ss. mm. e ii. alla luce del valore della controversia (€ 5.201- € 26.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi), con l'applicazione dei parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate. Il tutto, con attribuzione all'Avv. Ciro Gianfranco Autiero dichiaratosi antistatario. Nulla per le spese nei riguardi del terzo chiamato in causa contumace.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e nei confronti di e del
[...] Parte_2 CP_1 [...]
iscritta al n. 7677/2024 del R.G., così provvede: Controparte_7
1. dichiara la contumacia del Controparte_7
2. accoglie l'opposizione;
per l'effetto,
3. dichiara l'illegittimità dei precetti opposti, notificati in data 5.03.2024, stante la carenza di legittimazione passiva sostanziale degli opponenti;
4. condanna gli opposti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale, € 197,50 per esborsi (CU), oltre spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge, con attribuzione all'Avv. Ciro Gianfranco Autiero dichiaratosi antistatario;
5. nulla per le spese nei rapporti con il terzo chiamato in causa.
Così deciso in Napoli il 10 dicembre 2025 Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
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