Improcedibile
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/12/2025, n. 9827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9827 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09827/2025REG.PROV.COLL.
N. 07189/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7189 del 2023, proposto da
SC DE PI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Fusco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Crispano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Napoli (Sezione Seconda) n. 670/2023, resa tra le parti, depositata il 30.01.2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Crispano;
Vista la nota del 26 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. RI RA IV e uditi per le parti gli avvocati Raffaele Marciano. Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I signori ZA RI, DE PI MA e SC erano proprietari di un’area sita in Crispano, sulla quale il Comune aveva accertato, con sopralluogo in data 14 aprile 2015, la realizzazione di alcuni manufatti in difformità alla concessione edilizia in sanatoria del 13 settembre 1999.
2. In particolare, al primo piano, era stata realizzata un’unità destinata a pertinenza di attività agricola, tramezzature interne e opere di finitura utili alla trasformazione ad uso residenziale della stessa unità, impegnante una superficie utile, in ampliamento a quanto legittimato di circa mq 3,40 e di volumetria di circa mc 11,00, nonché di un terrazzo della superficie di circa mq 106,00 con copertura in pannelli coibentanti, retti da una struttura metallica poggiata su pilastrini metallici di sezione 8 cm x 8 cm, di altezza alla gronda di mt 2,95 ed una altezza massima al colmo di mt 3,20.
All’interno dell’unità sita al secondo piano, legittimata ad uso pertinenza di attività agricola, erano state realizzate tramezzature utili alla trasformazione a uso residenziale della stessa unità e un ampliamento della superficie di circa 30 mq ed una maggiore volumetria di circa 85 mc, nonché una maggiore superficie non residenziale di circa 15,00 mq, destinata a terrazzo.
All’unità al terzo piano, sempre legittimata a uso pertinenza di attività agricola, erano state realizzate tramezzature utili alla trasformazione ad uso residenziale della stessa unità e ampliamento della stessa per una maggiore superficie di mq 10,00 ed una maggiore volumetria di circa mc 30,00 oltre a una maggiore superficie non residenziale destinata a terrazzo di circa mq.23,00; l’unità – al momento del sopralluogo – risultava rustica, priva di pavimentazioni, infissi, parti di impiantistica.
Al piano terra veniva inoltre accertata, nella parte sottostante il terrazzo coperto dell’unità del primo piano, la realizzazione di un locale avente una superficie utile di circa mq 124,00 ed una volumetria di circa di circa mq 390,00 con altezza pari a mt 2,80, la cui struttura portante era costituita da pilastri metallici del tipo in profilati in acciaio HE 180 con sovrastanti lastre in lamiera grecata e getto di calcestruzzo, con tompagnature in muratura.
In forza di tale accertamento, il Comune di Crispano adottava – in data 20 aprile 2015 – l’ordinanza di demolizione.
3. I medesimi presentavano quindi due istanze dirette ad ottenere il permesso di costruire in sanatoria: la prima ai sensi dell’art. 12, comma 4-bis, della L.R. n. 19/09, relativa agli ampliamenti del corpo di fabbrica assentito mediante la concessione n. 18/1999; la seconda ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, in relazione alla superficie calpestabile del terrazzo, realizzato in difformità all’autorizzazione edilizia n. 9/1996.
4. Il Comune di Crispano dava riscontro alle predette istanze dapprima con il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della L. 241/1990, rispetto al quale i ricorrenti avevano presentato controdeduzioni in data 19 giugno 2017 e, successivamente, con il provvedimento di diniego qui gravato.
5. Impugnavano, infatti, la nota prot. n. 6450 del 17 luglio 2017, notificata il successivo 03 agosto 2017, con la quale il Comune di Crispano aveva respinto l’istanza del permesso a costruire recante prot. n. 6582 del 24 luglio 2015, nonché la comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990 del 06 giugno 2017 prot. n. 4976, richiamata nel provvedimento suindicato e l’ordinanza di demolizione di opere abusive n. 5/URB del 20 aprile 2015.
6. Con sentenza n. 670/2023, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso 4711/2017, lo respingeva. Respingeva altresì la domanda di risarcimento del danno da ritardo. Disponeva infine la compensazione delle spese.
7. DE PI SC proponeva quindi ricorso in appello deducendo plurimi motivi.
8. In data 11 settembre 2023, si costituiva in giudizio – per resistere all’appello – il Comune di Crispano.
9. In data 26 novembre 2025 il ricorrente depositava atto di rinuncia all’appello dichiarando di non avere più interesse alla decisione.
10. All’udienza da remoto del 3 dicembre 2025, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
DIRITTO
Vista la rinuncia al ricorso, deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AB RO, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
RI RA IV, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI RA IV | AB RO |
IL SEGRETARIO