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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/01/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3048/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3048/2023 tra i coniugi:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GUIDETTI PAOLO e dell'avv. GUIDETTI CLAUDIA
attrice
C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BULGARELLI ANDREA
convenuto
Con la partecipazione del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Attrice e convenuta come da atti depositati ex art. 473-bis.28 cpc il 19/9/2024
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 12/5/2023, (15/2/1972) ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al coniuge Parte_2
(24/7/1966), sposato con rito concordatario a Modena in data 11/05/1997, unione dalla quale sono nati Per_ tre figli: (20/8/1997), AN (9/3/2001) e (23/10/2008). Per_2
pagina 1 di 12 Ha esposto una complessa situazione familiare: di essersi sposata perché era incinta;
di essere andata ad abitare in campagna nella casa dei genitori di lui;
che il marito è sempre stato ossessivo e aggressivo, con disturbo di personalità; che lei era andata via di casa ad ottobre 1997 ed aveva fatto ricorso per separazione giudiziale il 8/2/1999, ma poi la causa era stata abbandonata;
che il rapporto tra padre e
Per_ figli è inesistente;
che era uscito di casa nel 2022 ed è autonomo, AN depresso e seguito dal
CSM, ha bisogno di sostegno psicologico ma il padre nega il consenso. Lei è dovuta uscire di Per_2
casa coi due figli ed andare dalla madre a Modena a marzo 2023. Ha esposto le rispettive situazioni economiche.
Ha chiesto l'affido esclusivo della figlia EN con decisioni mediche solo sue;
un contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli AN ed di euro 700 (350 x 2) oltre al 50% delle Per_2
spese straordinarie ed un assegno ex art. 156 c.c. per lei di euro 500.
E' stata fissata l'udienza del 13/9/2023.
Il convenuto si è costituito in data 25/7/2023.
Ha contestato tutto quanto esposto dalla moglie. Ha chiesto l'affido condiviso di;
ha dato atto di Per_2
versare euro 500 (250 x 2) per il mantenimento dei figli AN ed;
ha chiesto il rigetto della Per_2
domanda di assegno per la moglie;
ha proposto in via riconvenzionale domanda di divorzio.
Alla prima udienza il presidente relatore delegato, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha pronunciato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.22, con ordinanza del 26/9/2023:
- Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Per_
- Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente con la madre.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute
e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlia con sé.
Per_
- Dispone che il padre possa sentire e vedere la figlia previo accordo diretto con la stessa, nel rispetto della sua volontà e dei suoi impegni.
- Con decorrenza dalla domanda (maggio 2023) e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento
Per_ della figlia la somma mensile di € 350,00 e del figlio AN di € 250,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno
pagina 2 di 12 dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
- Con decorrenza da maggio 2023, pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_2
favore della moglie, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 200,00 annualmente rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno quindici di ogni mese.
Con successiva ordinanza ex art. 473-bis.23 cpc del 7/12/2023, il giudice relatore ha così disposto:
I – dichiara inammissibile l'istanza di modifica proposta da;
Parte_2
II – in parziale accoglimento dell'istanza di modifica proposta da , Parte_1
Per_ visti gli art.li 337 quater c.c. e 473 bis, dispone l'affido esclusivo di alla madre, disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, con obbligo di informare il padre in ordine alle decisioni assunte;
Sono state ammesse ed assunte prove testimoniali in ordine alle domande di addebito della separazione al marito, di affidamento e frequentazione della figlia , ed economiche per figli e moglie. Per_2
Sono stati acquisiti documenti, relativi anche al procedimento penale a carico di Pt_2
Sono stati concessi i termini di cui all'art. 473-bis.28 cpc.
La causa è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19/11/2024
e poi discussa nella camera di consiglio del 20/11/2024.
Motivi della decisione
2. - Separazione
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta processuale delle parti e dal tenore inequivoco dei rispettivi atti difensivi.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3. - Domanda riconvenzionale cumulativa di divorzio
Va confermata l'inammissibilità per tardività di tale domanda riconvenzionale del convenuto.
La questione è quella della tempestività o meno della sua costituzione avvenuta il 25/7/2023 per l'udienza del 13/9/2023.
L'art. 473-bis.14 cpc dispone che la costituzione del convenuto deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza.
Si tratta di procedimento in materia di separazione proposto dalla moglie, con domande di affidamento e mantenimento di figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti e di assegno ex art. 156 c.c.. Dunque domande relative a diritti indisponibili o relativamente disponibili.
pagina 3 di 12 Il convenuto ha proposto in via riconvenzionale domanda cumulativa di divorzio. Pt_2
Si tratta di stabilire se al giudizio in oggetto sia applicabile, o meno, la sospensione dei termini processuali prevista dagli artt. 3 della l. n. 742 del 1969 e 92, primo comma, dell'ord. giud.; soluzione condizionata dal significato da annettere alla locuzione “cause civili relative ad alimenti” prevista da tale seconda norma quanto agli affari civili da trattare in periodo feriale, perché sottratti alla sospensione dei termini.
Sul punto sono intervenute di recente le Sezioni Unite civili della Cassazione (sentenza n. 12946 del
13/5/2024), affermando il seguente principio di diritto, applicabile al presente giudizio:
nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell'assegno divorzile nelle varie forme, resta applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia (art. 92 ord. giud.) nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti.>
Le Sezioni Unite, confermando l'indirizzo tradizionale, danno atto della recente decisione di cui all'ordinanza n. 18044 del 2023, che si era posta in discontinuità rispetto a un panorama giurisprudenziale consolidato in senso opposto e che sostiene un orientamento che non può essere condiviso.
L'istante ha proposto infondata richiesta di rimessione in termini, facendo riferimento proprio alla citata decisione di Cassazione 18044/2023.
Lo stesso instante richiama peraltro il comunicato del 25/7/2023 con cui l'Organismo Congressuale
Forense ha espresso forte preoccupazione per il rischio di incertezza normativa creato dall'avvicendarsi di molteplici provvedimenti in materia.
Si deve confermare che, trattandosi di pronuncia isolata e contraria alla consolidata giurisprudenza esistente -poi confermata dalle Sezioni Unite-, non si possa fondare sulla stessa la richiesta di rimessione in termini per “causa non imputabile”.
La decadenza per tardiva costituzione riguarda peraltro solo la domanda riconvenzionale di divorzio, trattandosi per il resto di diritti indisponibili o relativamente disponibili (affidamento e mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni).
Domande accessorie.
4. – Domanda di addebito.
La domanda di addebito è fondata e va accolta, dovendosi ritenere dimostrato che il matrimonio sia naufragato a causa delle condotte ossessive e violente poste in essere dal convenuto ai danni della moglie.
pagina 4 di 12 Secondo la giurisprudenza “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse” (Cass. Civ. sez. I -
26/04/2024 n. 11208).
Si è acquisita la prova sia della “contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. civ. sez. I - 07/08/2024, n. 22291).
Va premessa l'utilizzabilità, quali prove cd. atipiche, degli atti del procedimento penale a carico di per i reati di lesioni volontarie ed atti persecutori (stalking): è stato disposto il suo Parte_2
rinvio a giudizio con decreto 28/5/2024 del Gip del Tribunale di Modena.
La richiesta di addebito si fonda sul comportamento possessivo, ossessivo e violento esercitato da nei confronti della moglie, reiterato nel corso degli anni del matrimonio e sfociato in un Parte_2
episodio di gelosia particolarmente violento nel marzo 2023, a seguito del quale la ricorrente ha deciso di andare via di casa con il figlio AN;
pochi giorni dopo li ha raggiunti la figlia . Per_2
La ricorrente ha riferito del comportamento particolarmente geloso del marito negli ultimi tempi della convivenza a causa dell'ossessione da lui nutrita che lei lo tradisse, tanto che la pedinava, la spiava e, a
Per_ detta del figlio , le aveva installato un dispositivo di tracciamento nell'autovettura (v. sommarie informazioni - doc. n. 70 attrice). Nella querela sporta in data 7/6/2023 la ricorrente ha riferito ai
Carabinieri che il marito, nel marzo 2023, a seguito del suo rifiuto ad avere un rapporto sessuale, ha svegliato di notte il figlio AN per dirgli che non gli avrebbe più comprato il computer promesso per colpa della madre. Ha preteso da lei che gli consegnasse il telefono cellulare e le ha detto di aver interrotto la copertura assicurativa dell'autovettura da lei usata, in modo che essa non potesse più muoversi (v. doc. n. 31).
I testimoni, sentiti nel presente giudizio all'udienza del 11/4/2024, hanno riferito che il convenuto era solito trattare la moglie in modo prepotente e offensivo, tanto che lei “non poteva neanche parlare”,
“aveva paura”, “piangeva”, “lui non le dava i soldi per fare la spesa”, “la faceva controllare” e andava lui stesso a controllarla sul luogo di lavoro, le impediva di “chiamare ospiti”, “quando tornava a casa mangiava dalla madre e non si preoccupava dei figli”. La sorella della ricorrente ha Parte_3 riportato “una scena di violenza da parte di e anche da parte di sua madre. aveva un Pt_2 Pt_2
bastone in mano, io mi sono messa in mezzo, e ricordo di avergli detto che se non avesse avuto mia sorella il coraggio di denunciarlo lo avrei fatto io”.
pagina 5 di 12 Il giorno in cui la ricorrente ha deciso di separarsi ha chiamato i familiari utilizzando il telefono del figlio, perché il marito le aveva sottratto il suo. Il teste ricorda di essere stato chiamato Testimone_1 quel giorno perché “aveva avuto dei problemi con il marito e voleva andare via di Parte_1
casa. davanti alla Questura di Modena mi ha detto che il marito le aveva preso il cellulare e Pt_1 staccato l'assicurazione della macchina perché non potesse girare;
che era molto spaventata ed aveva paura, se potevo aiutarla a recuperare delle cose. Abbiamo aspettato che si calmasse un attimo e Pt_1
siamo andati a casa di Ho aspetto in cortile mentre e andavano a recuperare Pt_2 Pt_1 Pt_3
delle cose. Era a casa anche AN. ogni tanto scendeva. ed anche il fratello Pt_2 Pt_3 Per_3 presente hanno riferito che in casa era stato verbalmente aggressivo e provocatorio” (v. Pt_2 verbale dell'udienza del 11/4/2024).
Il fatto che il convenuto sia una persona possessiva e aggressiva è testimoniato anche da quanto da lui commesso nei mesi successivi alla separazione di fatto.
Sono state prodotte in giudizio le denunce che la ricorrente ha sporto nei suoi confronti. In data
8/4/2023 (doc. n. 25) la ricorrente ha denunciato lo smarrimento del telecomando per l'apertura del cancello della casa della madre, dove ha trovato alloggio dopo la separazione. Il telecomando era nella sua autovettura, di cui il marito possedeva le chiavi di riserva. La figlia ha riferito di aver visto Per_2
successivamente il padre farne uso (v. doc. n. 40). In data 24/4/2023 ancora la ricorrente ha denunciato che qualcuno aveva forato un pneumatico e aveva sottratto dall'interno della sua autovettura il certificato di proprietà e la carta di circolazione, nonostante la macchina fosse chiusa e non presentasse segni di effrazione (doc. n. 26).
Il fatto più grave è avvenuto in data 6/6/2023 quando di ritorno con la bicicletta dal Parte_1
lavoro, è stata bloccata dal marito, offesa con insulti e urla, strattonata e colpita con un calcio, tanto da cadere a terra (doc. n. 31). Un testimone presente al fatto ha confermato l'accaduto (v. sommarie informazioni - doc. n. 60). ha continuato successivamente a pedinare la moglie, Parte_2
passando sotto casa sua o avvicinandola nei luoghi dove essa è solita fare la spesa, incutendole un grande timore (v. doc. n.44).
Ancora in data 11/12/2023, alle ore 22, la ricorrente ha ricevuto la visita della nipote del marito, che, alla presenza della figlia , le riferiva che quest'ultimo era andato “fuori di testa”, che la sua Per_2
incolumità era in pericolo e che era necessario che lei andasse a dormire in albergo perché lui aveva minacciato di farle del male (denuncia doc. n. 72).
A seguito di tali episodi il G.I.P. disponeva a carico del convenuto l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento e del braccialetto elettronico, successivamente revocata (docc. 73, 75).
pagina 6 di 12 Sono agli atti anche certificati medici e la relazione della psicologa e del Centro Antiviolenza ai quali la ricorrente si è rivolta (v. doc. n. 30, 34, 35, 45, 74).
Il procedimento penale è ancora in corso.
Nondimeno, i sopra esaminati elementi emersi in sede penale unitamente a quelli acquisiti nel presente giudizio consentono di ritenere dimostrato che l'unione coniugale si sia deteriorata proprio a causa delle condotte poste in essere dal convenuto indubbiamente contrarie ai doveri nascenti dal Pt_2
matrimonio anche a prescindere dalla rilevanza penale.
Per_
5. – Affidamento della figlia EN .
In questa sede di decisione finale il Collegio ritiene di dover confermare i vigenti provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal giudice relatore delegato con l'ordinanza 7/12/2023.
Con ordinanza del 26/9/2023 era stato inizialmente disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente con la madre, con previsione che il padre Per_2
potesse sentire e vedere la figlia previo accordo diretto con la stessa, nel rispetto della sua volontà Per_2
e dei suoi impegni.
con istanza depositata il 29/11/2023, ha chiesto la modifica di tale ordinanza, per Parte_1
quanto qui rileva, per la parte relativa al regime di affidamento della figlia EN , Per_2
chiedendone l'affido esclusivo con possibilità di assumere autonomamente le decisioni relative a istruzione, salute ed educazione.
L'istanza era fonda su fatti sopravvenuta specificamente allegati e documentati.
Nell'ordinanza del 26/9/2023 il giudice relatore aveva scritto che: “Visti gli episodi riferiti dalla ricorrente e confermati dalla figlia (mancanti consensi non giustificati del padre per sostegno psicologico ed attività scolastiche), il convenuto va però invitato a collaborare con la moglie Pt_2 nell'assunzione delle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di , perché in caso contrario si provvederà alla modifica del regime di affidamento ai sensi Per_2 dell'art. 337 quater c.c. ed all'emissione di provvedimenti ex art. 473 bis.39 c.p.c.”
L'invito non è stato accolto dal sig. Pt_2
Egli non ha dato tempestivamente il consenso per la partecipazione ad una gita scolastica di : Per_2 con circolare n. 247 del Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore “Venturi” frequentato dalla figlia minore e comunicata in data 13.11.23 (doc. n. 47), è stato richiesto ai genitori della classe Per_2
frequentata dalla figlia di dare il consenso per permettere la partecipazione ad un viaggio di Per_2
istruzione a Firenze organizzato dalla scuola, che si svolgerà nel periodo febbraio/marzo 2024.
L'adesione, e il contestuale pagamento della quota di partecipazione di € 101,00, andava comunicata alla Scuola entro il lunedì successivo 20.11.23. La sig.ra appena ricevuta la circolare, ha Pt_1
pagina 7 di 12 prontamente informato il marito, pregandolo ripetutamente di esprimere con urgenza il proprio consenso alla gita della figlia , per poter poi effettuare il pagamento nei termini (v sms - doc. n. 48 Per_2
attrice). ha risposto solo in data 30/11/2023 (doc. convento non numerato). Parte_2
è stata inviata ad una valutazione presso il Centro Disturbi del Comportamento Alimentare della Per_2
Ausl di Modena. Per effettuare la visita, fissata in data 18.10.23, peraltro con soli cinque giorni di preavviso, così come per intraprendere un percorso di sostegno per , è stato necessario richiedere Per_2
il consenso del padre (doc. n. 52 attrice). La sig.ra ha così sollecitato con urgenza il sig. Pt_1
a prestare il suo consenso, rendendolo edotto di quanto il medico di avesse Parte_2 Per_2
indicato e inviandogli i moduli da firmare, ma non le ha risposto. La madre ha dovuto Parte_2
rivolgersi così con urgenza al suo legale per contattare l'avvocato difensore del marito (doc. n. 53 attrice) e solo a seguito dell'intervento del legale di controparte è stato possibile ottenere il consenso del padre. La scarsa collaborazione c'è stata anche nei confronti del personale sanitario: l'equipe medica che segue ha contattato telefonicamente il sig. il quale ha risposto di non avere Per_2 Pt_2
mail e PC per cui si sarebbe informato del percorso tramite e la mamma (mail AUSL 19/10/2023 Per_2
– doc. 57 attrice); in precedenza si era anche lamentato con la moglie per avere fornito al Pt_2
personale sanitario il suo numero di telefono -unico mezzo per reperirlo- (v. sms – doc. 55 attrice).
ha espresso il desiderio di poter svolgere una attività sportiva, in particolare l'attività di Per_2
pattinaggio, da lei peraltro già svolta in passato. Nella visita effettuata dalla dott.ssa Persona_4 del 9.10.23 (doc. n. 57 attrice) era stata data l'indicazione per di “svolgere 150 minuti a settimana Per_2 di attività fisica aerobica di intensità moderata”. L'equipe del Centro Disturbi del Comportamento
Alimentare ha consigliato di svolgere uno sport non particolarmente intensivo, che possa essere Per_2
di suo gradimento, rappresentando i benefici di una attività sportiva, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Di questo il padre è stato informato dalla dottoressa stessa nel corso dell'unico contatto telefonico da lui accettato. ha manifestato il desiderio di poter svolgere attività di pattinaggio, Per_2 come già anni fa aveva svolto, decisione approvata dall'equipe. La madre ha pertanto chiesto il consenso al padre, inviandogli un messaggio sms in data 20.11.23 (doc. n. 58 attrice). Il padre ha risposto “ne parliamo a gennaio” (doc. n. 59 attrice), di fatto negando il suo consenso senza motivazione.
Considerate tali condotte paterne, che ostacolano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e l'esercizio della responsabilità genitoriale, si è ritenuto contrario all'interesse della minore l'affido condiviso. Ciò anche in ragione del fatto che era indagato, ed è ora imputato, per reati Pt_2
commessi ai danni della moglie, circostanza che rende oggettivamente più difficile la necessaria collaborazione tra i genitori nelle scelte relative alla figlia, nonché del fatto che egli ha difficoltà a pagina 8 di 12 relazionarsi con la figlia (come dalla stessa riferito in modo chiaro in sede di ascolto avvenuto in Per_2
data 19/9/2023).
E' stato perciò disposto ed in questa sede va confermato l'affido esclusivo di alla madre, Per_2
disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, con obbligo di informare il padre in ordine alle decisioni assunte.
E' opportuno riportate le dichiarazioni di in sede di ascolto avvenuto in data 19/9/2023: Per_2
“Mio padre è sempre stato abbastanza assente, perché di tutto si è sempre occupata mia madre: ad esempio mia madre conosce le mie amiche e mi dice se posso uscire;
mio padre tornava dal lavoro e si faceva abbastanza i fatti suoi. Non ci sono buoni rapporti con la famiglia di mio padre, in particolare mia zia;
mio padre ha sempre dato molta importanza alla sua famiglia. All'inizio sono rimasta una settimana con mio padre, in attesa che si liberasse una stanza da mia nonna e poi ci sono andata con mia madre e mio fratello AN. Prima che i miei si separassero avevo chiesto di andare da uno psicologo, ci sono andata due settimane ma poi mio padre ha negato il consenso;
penso anche adesso che mi possa essere utile. Poi non mi ha dato il consenso per la gita scolastica in giornata sulla riviera romagnola. La casa familiare è in campagna. Sono andata una volta a trovare mio padre per vedere il coniglietto, in bici insieme ad AN;
mio padre era a casa e si è comportato in modo normale. Siamo andati il 24 luglio, il giorno del suo compleanno, io e AN e ci ha chiesto di sentirci e vederci più spesso. Mia madre mi ha detto di fare quello che volevo nei rapporti con mio padre. Io sarei andata in
Per_ giornata al mare con mio padre, ma mia padre e mi hanno consigliato di non farlo per il timore
Per_ che in vista dell'udienza in tribunale cercasse di portarmi dalla sua parte. vive con mio padre per comodità perché non riesce ad abitare da solo per motivi economici;
se potesse verrebbe con noi da mia nonna. Mia madre mi ha raccontato di quello che è successo con mio padre. Io non sono mai stata presente. Io adesso da via Campi prendo il bus 7 e sono a scuola in 10 minuti, quindi sono autonoma.
Quando abitavo in via Gherbella mi portava mia madre in autobus a prendere il 7 dove lo prendo adesso. Per vederci coi miei amici uso l'autobus. Io vorrei stare da mia madre;
vorrei vedere mio padre qualche volta a cena e andare da lui, ma senza giorni fissi. Per organizzarmi con mio padre non credo di potere avere l'aiuto dei miei fratelli, che non vogliono tanto vedere;
penso di potermi organizzare da sola. In sostanza voglio continuare a vedere mio padre ma organizzandomi con lui e senza giorni fissi.”
ha dunque espresso il desiderio di continuare a vedere il padre, anche se con frequentazioni Per_2
limitate, come peraltro avveniva anche prima della separazione di fatto dei genitori, prendendo accordi pagina 9 di 12 direttamente con il genitore. In ordine agli accordi per la frequentazione è opportuno non coinvolgere né la madre, stante il procedimento penale pendente per le condotte tenute dal marito nei confronti della moglie, né i fratelli maggiorenni, dei quali ha ritenuto non necessario l'intervento. Tenendo Per_2
conto degli elementi acquisiti, si può confermare l'adesione alla volontà liberamente espressa dalla figlia, che ha già compiuto 16 anni (cd. grande minore). Per_
6. – Mantenimento dei figli , EN, ed AN, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
è EN e frequenta il Liceo artistico “Venturi” a Modena. Per_2
Il figlio maggiorenne AN (22 anni), che ha scelto di abitare con la madre, è pacificamente incolpevolmente non economicamente autosufficiente: ha problemi psicologici ed è seguito dal Centro di salute mentale;
al momento non studia e non lavora.
Il marito ricorrente lavora come dipendente Hera con stipendio mensile netto variabile da 1.900 a
Per_
2.100 euro (v. dichiarazioni fiscali e buste paga prodotte). E' rimasto ad abitare, con il figlio - maggiorenne ed economicamente autosufficiente- nella casa familiare, di proprietà del di lui padre e della quale la convenuta non ha chiesto l'assegnazione.
La moglie convenuta lavora come dipendente con stipendio mensile netto variabile da 1.000 CP_1
a 1.200 euro (v. dichiarazioni fiscali e buste paga prodotte). Abita temporaneamente dalla propria madre coi figli ed AN. Per_2
Avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti, tenuto conto dei tempi di permanenza e dei compiti domestici e di cura (art. 337 ter, comma quarto, numeri 3 e 5, cod. civ.), va confermato a carico del padre, un contributo differenziato, in ragione della diversa situazione dei figli, di 350,00 euro mensili per la figlia e di euro 250,00 euro mensili per il figlio maggiorenne AN, annualmente Per_2
rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
7. – Assegno ex art. 156 c.c. in favore della moglie.
La moglie ha chiesto un contributo mensile ex art. 156 c.c. di euro 500,00.
Quanto al contributo chiesto per sé dalla moglie, la giurisprudenza di legittimità costantemente ha evidenziato che con la separazione non vengono meno gli obblighi patrimoniali fra i coniugi connessi alla solidarietà familiare e che deve pertanto riconoscersi un assegno di mantenimento a favore del coniuge che comparativamente versi in una situazione economica deteriore rispetto all'altro, affinchè possa così mantenere un tenore di vita analogo a quello precedentemente goduto durante la vita matrimoniale (Cass. 12196/2017, fra le numerose altre).
pagina 10 di 12 Si è precisato in giurisprudenza che compete un assegno di mantenimento, una volta accertato che il coniuge richiedete: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza.
Come è noto, sono differenti i presupposti normativi ed i criteri giurisprudenziali per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. e dell'assegno divorzile.
Il materiale probatorio acquisito (documenti e prove testimoniali) è sufficiente ai fini della decisione.
Va confermato che risulta documentalmente una rilevante disparità economica tra i coniugi: rapporto di 2 a 1.
Il nucleo familiare non ha mai sostenuto costi abitativi perché viveva nella casa di campagna di proprietà del padre di (che abita al piano terreno), dove il convenuto è rimasto ad abitare, Pt_2
Per_ dapprima con il figlio maggiorenne e poi da solo.
E' evidente che l'attrice con uno stipendio di circa 1.000 euro al mese, senza di disponibilità di una abitazione (si è trasferita temporaneamente dalla madre) e con due figli non economicamente indipendenti con lei conviventi, non è in grado di mantenere il tenore di vita, seppur basso ed ordinario che aveva la famiglia durante la convivenza, senza un aiuto economico da parte di Pt_2
Avuto riguardo a tali elementi, si deve confermare che la moglie ha diritto ad un concorso nel mantenimento che può essere quantificato nella somma minimale di € 200,00 mensili.
Entrambe le previsioni economiche (a favore di figli e moglie) decorrono dalla domanda (maggio
2023), essendo all'epoca i coniugi già separati di fatto.
8. - Spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto prevalentemente soccombente. Parte_2
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte tutte e quattro le fasi, e liquidando valori di poco superiori a quelli minimi tariffari stante l'attività svolta e le questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
pagina 11 di 12 I – PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
15/02/1972, (C.F. ) e nata a [...] C.F._1 Parte_2
FRIGNANO (MO) il 24/07/1966, ) che hanno contratto matrimonio C.F._2
concordatario in data 11/05/1997 a Modena, con addebito al marito.
II – Visto l'art. 337 quater c.c., dispone l'affido esclusivo di alla madre, disponendo che anche le Per_2
decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, con obbligo di informare il padre in ordine alle decisioni assunte;
dispone che il padre possa sentire e vedere la figlia previo accordo diretto con la stessa, nel Per_2
rispetto della sua volontà e dei suoi impegni.
III – Con decorrenza dal maggio 2023, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia la somma mensile di € 350,00 e del figlio AN di € Per_2
250,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
IV - Con decorrenza da maggio 2023, pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_2
favore della moglie, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 200,00 annualmente rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno quindici di ogni mese.
V - Condanna a rifondere a , le spese del procedimento, Parte_2 Parte_1
che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge.
VI - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1997 Atto n. 81 Parte II Serie A
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 27/11/2024
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3048/2023 tra i coniugi:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GUIDETTI PAOLO e dell'avv. GUIDETTI CLAUDIA
attrice
C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BULGARELLI ANDREA
convenuto
Con la partecipazione del P.M. presso il Tribunale. avente ad oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Attrice e convenuta come da atti depositati ex art. 473-bis.28 cpc il 19/9/2024
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Svolgimento del processo.
1. – Con ricorso depositato il 12/5/2023, (15/2/1972) ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al coniuge Parte_2
(24/7/1966), sposato con rito concordatario a Modena in data 11/05/1997, unione dalla quale sono nati Per_ tre figli: (20/8/1997), AN (9/3/2001) e (23/10/2008). Per_2
pagina 1 di 12 Ha esposto una complessa situazione familiare: di essersi sposata perché era incinta;
di essere andata ad abitare in campagna nella casa dei genitori di lui;
che il marito è sempre stato ossessivo e aggressivo, con disturbo di personalità; che lei era andata via di casa ad ottobre 1997 ed aveva fatto ricorso per separazione giudiziale il 8/2/1999, ma poi la causa era stata abbandonata;
che il rapporto tra padre e
Per_ figli è inesistente;
che era uscito di casa nel 2022 ed è autonomo, AN depresso e seguito dal
CSM, ha bisogno di sostegno psicologico ma il padre nega il consenso. Lei è dovuta uscire di Per_2
casa coi due figli ed andare dalla madre a Modena a marzo 2023. Ha esposto le rispettive situazioni economiche.
Ha chiesto l'affido esclusivo della figlia EN con decisioni mediche solo sue;
un contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli AN ed di euro 700 (350 x 2) oltre al 50% delle Per_2
spese straordinarie ed un assegno ex art. 156 c.c. per lei di euro 500.
E' stata fissata l'udienza del 13/9/2023.
Il convenuto si è costituito in data 25/7/2023.
Ha contestato tutto quanto esposto dalla moglie. Ha chiesto l'affido condiviso di;
ha dato atto di Per_2
versare euro 500 (250 x 2) per il mantenimento dei figli AN ed;
ha chiesto il rigetto della Per_2
domanda di assegno per la moglie;
ha proposto in via riconvenzionale domanda di divorzio.
Alla prima udienza il presidente relatore delegato, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha pronunciato i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473-bis.22, con ordinanza del 26/9/2023:
- Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
Per_
- Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente con la madre.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute
e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlia con sé.
Per_
- Dispone che il padre possa sentire e vedere la figlia previo accordo diretto con la stessa, nel rispetto della sua volontà e dei suoi impegni.
- Con decorrenza dalla domanda (maggio 2023) e detratto quanto corrisposto nello stesso periodo allo stesso titolo, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento
Per_ della figlia la somma mensile di € 350,00 e del figlio AN di € 250,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno
pagina 2 di 12 dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
- Con decorrenza da maggio 2023, pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_2
favore della moglie, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 200,00 annualmente rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno quindici di ogni mese.
Con successiva ordinanza ex art. 473-bis.23 cpc del 7/12/2023, il giudice relatore ha così disposto:
I – dichiara inammissibile l'istanza di modifica proposta da;
Parte_2
II – in parziale accoglimento dell'istanza di modifica proposta da , Parte_1
Per_ visti gli art.li 337 quater c.c. e 473 bis, dispone l'affido esclusivo di alla madre, disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, con obbligo di informare il padre in ordine alle decisioni assunte;
Sono state ammesse ed assunte prove testimoniali in ordine alle domande di addebito della separazione al marito, di affidamento e frequentazione della figlia , ed economiche per figli e moglie. Per_2
Sono stati acquisiti documenti, relativi anche al procedimento penale a carico di Pt_2
Sono stati concessi i termini di cui all'art. 473-bis.28 cpc.
La causa è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 19/11/2024
e poi discussa nella camera di consiglio del 20/11/2024.
Motivi della decisione
2. - Separazione
La domanda di separazione personale è fondata ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dalla condotta processuale delle parti e dal tenore inequivoco dei rispettivi atti difensivi.
Va quindi pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3. - Domanda riconvenzionale cumulativa di divorzio
Va confermata l'inammissibilità per tardività di tale domanda riconvenzionale del convenuto.
La questione è quella della tempestività o meno della sua costituzione avvenuta il 25/7/2023 per l'udienza del 13/9/2023.
L'art. 473-bis.14 cpc dispone che la costituzione del convenuto deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza.
Si tratta di procedimento in materia di separazione proposto dalla moglie, con domande di affidamento e mantenimento di figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti e di assegno ex art. 156 c.c.. Dunque domande relative a diritti indisponibili o relativamente disponibili.
pagina 3 di 12 Il convenuto ha proposto in via riconvenzionale domanda cumulativa di divorzio. Pt_2
Si tratta di stabilire se al giudizio in oggetto sia applicabile, o meno, la sospensione dei termini processuali prevista dagli artt. 3 della l. n. 742 del 1969 e 92, primo comma, dell'ord. giud.; soluzione condizionata dal significato da annettere alla locuzione “cause civili relative ad alimenti” prevista da tale seconda norma quanto agli affari civili da trattare in periodo feriale, perché sottratti alla sospensione dei termini.
Sul punto sono intervenute di recente le Sezioni Unite civili della Cassazione (sentenza n. 12946 del
13/5/2024), affermando il seguente principio di diritto, applicabile al presente giudizio:
nei quali si discuta del contributo di mantenimento o dell'assegno divorzile nelle varie forme, resta applicabile la disciplina sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, salvo che non ricorra il decreto di riconoscimento dell'urgenza della controversia (art. 92 ord. giud.) nel presupposto che la sua ritardata trattazione possa provocare grave pregiudizio alle parti.>
Le Sezioni Unite, confermando l'indirizzo tradizionale, danno atto della recente decisione di cui all'ordinanza n. 18044 del 2023, che si era posta in discontinuità rispetto a un panorama giurisprudenziale consolidato in senso opposto e che sostiene un orientamento che non può essere condiviso.
L'istante ha proposto infondata richiesta di rimessione in termini, facendo riferimento proprio alla citata decisione di Cassazione 18044/2023.
Lo stesso instante richiama peraltro il comunicato del 25/7/2023 con cui l'Organismo Congressuale
Forense ha espresso forte preoccupazione per il rischio di incertezza normativa creato dall'avvicendarsi di molteplici provvedimenti in materia.
Si deve confermare che, trattandosi di pronuncia isolata e contraria alla consolidata giurisprudenza esistente -poi confermata dalle Sezioni Unite-, non si possa fondare sulla stessa la richiesta di rimessione in termini per “causa non imputabile”.
La decadenza per tardiva costituzione riguarda peraltro solo la domanda riconvenzionale di divorzio, trattandosi per il resto di diritti indisponibili o relativamente disponibili (affidamento e mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni).
Domande accessorie.
4. – Domanda di addebito.
La domanda di addebito è fondata e va accolta, dovendosi ritenere dimostrato che il matrimonio sia naufragato a causa delle condotte ossessive e violente poste in essere dal convenuto ai danni della moglie.
pagina 4 di 12 Secondo la giurisprudenza “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse” (Cass. Civ. sez. I -
26/04/2024 n. 11208).
Si è acquisita la prova sia della “contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia dell'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. civ. sez. I - 07/08/2024, n. 22291).
Va premessa l'utilizzabilità, quali prove cd. atipiche, degli atti del procedimento penale a carico di per i reati di lesioni volontarie ed atti persecutori (stalking): è stato disposto il suo Parte_2
rinvio a giudizio con decreto 28/5/2024 del Gip del Tribunale di Modena.
La richiesta di addebito si fonda sul comportamento possessivo, ossessivo e violento esercitato da nei confronti della moglie, reiterato nel corso degli anni del matrimonio e sfociato in un Parte_2
episodio di gelosia particolarmente violento nel marzo 2023, a seguito del quale la ricorrente ha deciso di andare via di casa con il figlio AN;
pochi giorni dopo li ha raggiunti la figlia . Per_2
La ricorrente ha riferito del comportamento particolarmente geloso del marito negli ultimi tempi della convivenza a causa dell'ossessione da lui nutrita che lei lo tradisse, tanto che la pedinava, la spiava e, a
Per_ detta del figlio , le aveva installato un dispositivo di tracciamento nell'autovettura (v. sommarie informazioni - doc. n. 70 attrice). Nella querela sporta in data 7/6/2023 la ricorrente ha riferito ai
Carabinieri che il marito, nel marzo 2023, a seguito del suo rifiuto ad avere un rapporto sessuale, ha svegliato di notte il figlio AN per dirgli che non gli avrebbe più comprato il computer promesso per colpa della madre. Ha preteso da lei che gli consegnasse il telefono cellulare e le ha detto di aver interrotto la copertura assicurativa dell'autovettura da lei usata, in modo che essa non potesse più muoversi (v. doc. n. 31).
I testimoni, sentiti nel presente giudizio all'udienza del 11/4/2024, hanno riferito che il convenuto era solito trattare la moglie in modo prepotente e offensivo, tanto che lei “non poteva neanche parlare”,
“aveva paura”, “piangeva”, “lui non le dava i soldi per fare la spesa”, “la faceva controllare” e andava lui stesso a controllarla sul luogo di lavoro, le impediva di “chiamare ospiti”, “quando tornava a casa mangiava dalla madre e non si preoccupava dei figli”. La sorella della ricorrente ha Parte_3 riportato “una scena di violenza da parte di e anche da parte di sua madre. aveva un Pt_2 Pt_2
bastone in mano, io mi sono messa in mezzo, e ricordo di avergli detto che se non avesse avuto mia sorella il coraggio di denunciarlo lo avrei fatto io”.
pagina 5 di 12 Il giorno in cui la ricorrente ha deciso di separarsi ha chiamato i familiari utilizzando il telefono del figlio, perché il marito le aveva sottratto il suo. Il teste ricorda di essere stato chiamato Testimone_1 quel giorno perché “aveva avuto dei problemi con il marito e voleva andare via di Parte_1
casa. davanti alla Questura di Modena mi ha detto che il marito le aveva preso il cellulare e Pt_1 staccato l'assicurazione della macchina perché non potesse girare;
che era molto spaventata ed aveva paura, se potevo aiutarla a recuperare delle cose. Abbiamo aspettato che si calmasse un attimo e Pt_1
siamo andati a casa di Ho aspetto in cortile mentre e andavano a recuperare Pt_2 Pt_1 Pt_3
delle cose. Era a casa anche AN. ogni tanto scendeva. ed anche il fratello Pt_2 Pt_3 Per_3 presente hanno riferito che in casa era stato verbalmente aggressivo e provocatorio” (v. Pt_2 verbale dell'udienza del 11/4/2024).
Il fatto che il convenuto sia una persona possessiva e aggressiva è testimoniato anche da quanto da lui commesso nei mesi successivi alla separazione di fatto.
Sono state prodotte in giudizio le denunce che la ricorrente ha sporto nei suoi confronti. In data
8/4/2023 (doc. n. 25) la ricorrente ha denunciato lo smarrimento del telecomando per l'apertura del cancello della casa della madre, dove ha trovato alloggio dopo la separazione. Il telecomando era nella sua autovettura, di cui il marito possedeva le chiavi di riserva. La figlia ha riferito di aver visto Per_2
successivamente il padre farne uso (v. doc. n. 40). In data 24/4/2023 ancora la ricorrente ha denunciato che qualcuno aveva forato un pneumatico e aveva sottratto dall'interno della sua autovettura il certificato di proprietà e la carta di circolazione, nonostante la macchina fosse chiusa e non presentasse segni di effrazione (doc. n. 26).
Il fatto più grave è avvenuto in data 6/6/2023 quando di ritorno con la bicicletta dal Parte_1
lavoro, è stata bloccata dal marito, offesa con insulti e urla, strattonata e colpita con un calcio, tanto da cadere a terra (doc. n. 31). Un testimone presente al fatto ha confermato l'accaduto (v. sommarie informazioni - doc. n. 60). ha continuato successivamente a pedinare la moglie, Parte_2
passando sotto casa sua o avvicinandola nei luoghi dove essa è solita fare la spesa, incutendole un grande timore (v. doc. n.44).
Ancora in data 11/12/2023, alle ore 22, la ricorrente ha ricevuto la visita della nipote del marito, che, alla presenza della figlia , le riferiva che quest'ultimo era andato “fuori di testa”, che la sua Per_2
incolumità era in pericolo e che era necessario che lei andasse a dormire in albergo perché lui aveva minacciato di farle del male (denuncia doc. n. 72).
A seguito di tali episodi il G.I.P. disponeva a carico del convenuto l'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento e del braccialetto elettronico, successivamente revocata (docc. 73, 75).
pagina 6 di 12 Sono agli atti anche certificati medici e la relazione della psicologa e del Centro Antiviolenza ai quali la ricorrente si è rivolta (v. doc. n. 30, 34, 35, 45, 74).
Il procedimento penale è ancora in corso.
Nondimeno, i sopra esaminati elementi emersi in sede penale unitamente a quelli acquisiti nel presente giudizio consentono di ritenere dimostrato che l'unione coniugale si sia deteriorata proprio a causa delle condotte poste in essere dal convenuto indubbiamente contrarie ai doveri nascenti dal Pt_2
matrimonio anche a prescindere dalla rilevanza penale.
Per_
5. – Affidamento della figlia EN .
In questa sede di decisione finale il Collegio ritiene di dover confermare i vigenti provvedimenti temporanei ed urgenti emessi dal giudice relatore delegato con l'ordinanza 7/12/2023.
Con ordinanza del 26/9/2023 era stato inizialmente disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente con la madre, con previsione che il padre Per_2
potesse sentire e vedere la figlia previo accordo diretto con la stessa, nel rispetto della sua volontà Per_2
e dei suoi impegni.
con istanza depositata il 29/11/2023, ha chiesto la modifica di tale ordinanza, per Parte_1
quanto qui rileva, per la parte relativa al regime di affidamento della figlia EN , Per_2
chiedendone l'affido esclusivo con possibilità di assumere autonomamente le decisioni relative a istruzione, salute ed educazione.
L'istanza era fonda su fatti sopravvenuta specificamente allegati e documentati.
Nell'ordinanza del 26/9/2023 il giudice relatore aveva scritto che: “Visti gli episodi riferiti dalla ricorrente e confermati dalla figlia (mancanti consensi non giustificati del padre per sostegno psicologico ed attività scolastiche), il convenuto va però invitato a collaborare con la moglie Pt_2 nell'assunzione delle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute di , perché in caso contrario si provvederà alla modifica del regime di affidamento ai sensi Per_2 dell'art. 337 quater c.c. ed all'emissione di provvedimenti ex art. 473 bis.39 c.p.c.”
L'invito non è stato accolto dal sig. Pt_2
Egli non ha dato tempestivamente il consenso per la partecipazione ad una gita scolastica di : Per_2 con circolare n. 247 del Dirigente Scolastico dell'Istituto Superiore “Venturi” frequentato dalla figlia minore e comunicata in data 13.11.23 (doc. n. 47), è stato richiesto ai genitori della classe Per_2
frequentata dalla figlia di dare il consenso per permettere la partecipazione ad un viaggio di Per_2
istruzione a Firenze organizzato dalla scuola, che si svolgerà nel periodo febbraio/marzo 2024.
L'adesione, e il contestuale pagamento della quota di partecipazione di € 101,00, andava comunicata alla Scuola entro il lunedì successivo 20.11.23. La sig.ra appena ricevuta la circolare, ha Pt_1
pagina 7 di 12 prontamente informato il marito, pregandolo ripetutamente di esprimere con urgenza il proprio consenso alla gita della figlia , per poter poi effettuare il pagamento nei termini (v sms - doc. n. 48 Per_2
attrice). ha risposto solo in data 30/11/2023 (doc. convento non numerato). Parte_2
è stata inviata ad una valutazione presso il Centro Disturbi del Comportamento Alimentare della Per_2
Ausl di Modena. Per effettuare la visita, fissata in data 18.10.23, peraltro con soli cinque giorni di preavviso, così come per intraprendere un percorso di sostegno per , è stato necessario richiedere Per_2
il consenso del padre (doc. n. 52 attrice). La sig.ra ha così sollecitato con urgenza il sig. Pt_1
a prestare il suo consenso, rendendolo edotto di quanto il medico di avesse Parte_2 Per_2
indicato e inviandogli i moduli da firmare, ma non le ha risposto. La madre ha dovuto Parte_2
rivolgersi così con urgenza al suo legale per contattare l'avvocato difensore del marito (doc. n. 53 attrice) e solo a seguito dell'intervento del legale di controparte è stato possibile ottenere il consenso del padre. La scarsa collaborazione c'è stata anche nei confronti del personale sanitario: l'equipe medica che segue ha contattato telefonicamente il sig. il quale ha risposto di non avere Per_2 Pt_2
mail e PC per cui si sarebbe informato del percorso tramite e la mamma (mail AUSL 19/10/2023 Per_2
– doc. 57 attrice); in precedenza si era anche lamentato con la moglie per avere fornito al Pt_2
personale sanitario il suo numero di telefono -unico mezzo per reperirlo- (v. sms – doc. 55 attrice).
ha espresso il desiderio di poter svolgere una attività sportiva, in particolare l'attività di Per_2
pattinaggio, da lei peraltro già svolta in passato. Nella visita effettuata dalla dott.ssa Persona_4 del 9.10.23 (doc. n. 57 attrice) era stata data l'indicazione per di “svolgere 150 minuti a settimana Per_2 di attività fisica aerobica di intensità moderata”. L'equipe del Centro Disturbi del Comportamento
Alimentare ha consigliato di svolgere uno sport non particolarmente intensivo, che possa essere Per_2
di suo gradimento, rappresentando i benefici di una attività sportiva, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Di questo il padre è stato informato dalla dottoressa stessa nel corso dell'unico contatto telefonico da lui accettato. ha manifestato il desiderio di poter svolgere attività di pattinaggio, Per_2 come già anni fa aveva svolto, decisione approvata dall'equipe. La madre ha pertanto chiesto il consenso al padre, inviandogli un messaggio sms in data 20.11.23 (doc. n. 58 attrice). Il padre ha risposto “ne parliamo a gennaio” (doc. n. 59 attrice), di fatto negando il suo consenso senza motivazione.
Considerate tali condotte paterne, che ostacolano il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e l'esercizio della responsabilità genitoriale, si è ritenuto contrario all'interesse della minore l'affido condiviso. Ciò anche in ragione del fatto che era indagato, ed è ora imputato, per reati Pt_2
commessi ai danni della moglie, circostanza che rende oggettivamente più difficile la necessaria collaborazione tra i genitori nelle scelte relative alla figlia, nonché del fatto che egli ha difficoltà a pagina 8 di 12 relazionarsi con la figlia (come dalla stessa riferito in modo chiaro in sede di ascolto avvenuto in Per_2
data 19/9/2023).
E' stato perciò disposto ed in questa sede va confermato l'affido esclusivo di alla madre, Per_2
disponendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, con obbligo di informare il padre in ordine alle decisioni assunte.
E' opportuno riportate le dichiarazioni di in sede di ascolto avvenuto in data 19/9/2023: Per_2
“Mio padre è sempre stato abbastanza assente, perché di tutto si è sempre occupata mia madre: ad esempio mia madre conosce le mie amiche e mi dice se posso uscire;
mio padre tornava dal lavoro e si faceva abbastanza i fatti suoi. Non ci sono buoni rapporti con la famiglia di mio padre, in particolare mia zia;
mio padre ha sempre dato molta importanza alla sua famiglia. All'inizio sono rimasta una settimana con mio padre, in attesa che si liberasse una stanza da mia nonna e poi ci sono andata con mia madre e mio fratello AN. Prima che i miei si separassero avevo chiesto di andare da uno psicologo, ci sono andata due settimane ma poi mio padre ha negato il consenso;
penso anche adesso che mi possa essere utile. Poi non mi ha dato il consenso per la gita scolastica in giornata sulla riviera romagnola. La casa familiare è in campagna. Sono andata una volta a trovare mio padre per vedere il coniglietto, in bici insieme ad AN;
mio padre era a casa e si è comportato in modo normale. Siamo andati il 24 luglio, il giorno del suo compleanno, io e AN e ci ha chiesto di sentirci e vederci più spesso. Mia madre mi ha detto di fare quello che volevo nei rapporti con mio padre. Io sarei andata in
Per_ giornata al mare con mio padre, ma mia padre e mi hanno consigliato di non farlo per il timore
Per_ che in vista dell'udienza in tribunale cercasse di portarmi dalla sua parte. vive con mio padre per comodità perché non riesce ad abitare da solo per motivi economici;
se potesse verrebbe con noi da mia nonna. Mia madre mi ha raccontato di quello che è successo con mio padre. Io non sono mai stata presente. Io adesso da via Campi prendo il bus 7 e sono a scuola in 10 minuti, quindi sono autonoma.
Quando abitavo in via Gherbella mi portava mia madre in autobus a prendere il 7 dove lo prendo adesso. Per vederci coi miei amici uso l'autobus. Io vorrei stare da mia madre;
vorrei vedere mio padre qualche volta a cena e andare da lui, ma senza giorni fissi. Per organizzarmi con mio padre non credo di potere avere l'aiuto dei miei fratelli, che non vogliono tanto vedere;
penso di potermi organizzare da sola. In sostanza voglio continuare a vedere mio padre ma organizzandomi con lui e senza giorni fissi.”
ha dunque espresso il desiderio di continuare a vedere il padre, anche se con frequentazioni Per_2
limitate, come peraltro avveniva anche prima della separazione di fatto dei genitori, prendendo accordi pagina 9 di 12 direttamente con il genitore. In ordine agli accordi per la frequentazione è opportuno non coinvolgere né la madre, stante il procedimento penale pendente per le condotte tenute dal marito nei confronti della moglie, né i fratelli maggiorenni, dei quali ha ritenuto non necessario l'intervento. Tenendo Per_2
conto degli elementi acquisiti, si può confermare l'adesione alla volontà liberamente espressa dalla figlia, che ha già compiuto 16 anni (cd. grande minore). Per_
6. – Mantenimento dei figli , EN, ed AN, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
è EN e frequenta il Liceo artistico “Venturi” a Modena. Per_2
Il figlio maggiorenne AN (22 anni), che ha scelto di abitare con la madre, è pacificamente incolpevolmente non economicamente autosufficiente: ha problemi psicologici ed è seguito dal Centro di salute mentale;
al momento non studia e non lavora.
Il marito ricorrente lavora come dipendente Hera con stipendio mensile netto variabile da 1.900 a
Per_
2.100 euro (v. dichiarazioni fiscali e buste paga prodotte). E' rimasto ad abitare, con il figlio - maggiorenne ed economicamente autosufficiente- nella casa familiare, di proprietà del di lui padre e della quale la convenuta non ha chiesto l'assegnazione.
La moglie convenuta lavora come dipendente con stipendio mensile netto variabile da 1.000 CP_1
a 1.200 euro (v. dichiarazioni fiscali e buste paga prodotte). Abita temporaneamente dalla propria madre coi figli ed AN. Per_2
Avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti, tenuto conto dei tempi di permanenza e dei compiti domestici e di cura (art. 337 ter, comma quarto, numeri 3 e 5, cod. civ.), va confermato a carico del padre, un contributo differenziato, in ragione della diversa situazione dei figli, di 350,00 euro mensili per la figlia e di euro 250,00 euro mensili per il figlio maggiorenne AN, annualmente Per_2
rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
7. – Assegno ex art. 156 c.c. in favore della moglie.
La moglie ha chiesto un contributo mensile ex art. 156 c.c. di euro 500,00.
Quanto al contributo chiesto per sé dalla moglie, la giurisprudenza di legittimità costantemente ha evidenziato che con la separazione non vengono meno gli obblighi patrimoniali fra i coniugi connessi alla solidarietà familiare e che deve pertanto riconoscersi un assegno di mantenimento a favore del coniuge che comparativamente versi in una situazione economica deteriore rispetto all'altro, affinchè possa così mantenere un tenore di vita analogo a quello precedentemente goduto durante la vita matrimoniale (Cass. 12196/2017, fra le numerose altre).
pagina 10 di 12 Si è precisato in giurisprudenza che compete un assegno di mantenimento, una volta accertato che il coniuge richiedete: a) non sia in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro;
b) versi, alla stregua di una valutazione comparativa, in una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto di circostanze ulteriori quali la durata della convivenza.
Come è noto, sono differenti i presupposti normativi ed i criteri giurisprudenziali per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. e dell'assegno divorzile.
Il materiale probatorio acquisito (documenti e prove testimoniali) è sufficiente ai fini della decisione.
Va confermato che risulta documentalmente una rilevante disparità economica tra i coniugi: rapporto di 2 a 1.
Il nucleo familiare non ha mai sostenuto costi abitativi perché viveva nella casa di campagna di proprietà del padre di (che abita al piano terreno), dove il convenuto è rimasto ad abitare, Pt_2
Per_ dapprima con il figlio maggiorenne e poi da solo.
E' evidente che l'attrice con uno stipendio di circa 1.000 euro al mese, senza di disponibilità di una abitazione (si è trasferita temporaneamente dalla madre) e con due figli non economicamente indipendenti con lei conviventi, non è in grado di mantenere il tenore di vita, seppur basso ed ordinario che aveva la famiglia durante la convivenza, senza un aiuto economico da parte di Pt_2
Avuto riguardo a tali elementi, si deve confermare che la moglie ha diritto ad un concorso nel mantenimento che può essere quantificato nella somma minimale di € 200,00 mensili.
Entrambe le previsioni economiche (a favore di figli e moglie) decorrono dalla domanda (maggio
2023), essendo all'epoca i coniugi già separati di fatto.
8. - Spese di lite
Le spese di lite vanno poste a carico del convenuto prevalentemente soccombente. Parte_2
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte tutte e quattro le fasi, e liquidando valori di poco superiori a quelli minimi tariffari stante l'attività svolta e le questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 473 bis seg. c.p.c.
pagina 11 di 12 I – PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
15/02/1972, (C.F. ) e nata a [...] C.F._1 Parte_2
FRIGNANO (MO) il 24/07/1966, ) che hanno contratto matrimonio C.F._2
concordatario in data 11/05/1997 a Modena, con addebito al marito.
II – Visto l'art. 337 quater c.c., dispone l'affido esclusivo di alla madre, disponendo che anche le Per_2
decisioni di maggiore interesse per la prole tra cui quelle relative all'istruzione e alla salute siano assunte dalla stessa in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, con obbligo di informare il padre in ordine alle decisioni assunte;
dispone che il padre possa sentire e vedere la figlia previo accordo diretto con la stessa, nel Per_2
rispetto della sua volontà e dei suoi impegni.
III – Con decorrenza dal maggio 2023, dispone che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia la somma mensile di € 350,00 e del figlio AN di € Per_2
250,00 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci d'ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
IV - Con decorrenza da maggio 2023, pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_2
favore della moglie, a titolo di contributo al mantenimento della stessa, la somma mensile di € 200,00 annualmente rivalutabili, da versarsi anticipatamente entro il giorno quindici di ogni mese.
V - Condanna a rifondere a , le spese del procedimento, Parte_2 Parte_1
che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge.
VI - Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1997 Atto n. 81 Parte II Serie A
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 27/11/2024
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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