Art. 28. Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di competenze della Marina militare e compiti del Corpo della Guardia di finanza 1. All' articolo 111, comma 1, del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) la regolamentazione tecnica della navigazione subacquea militare e, nel rispetto delle direttive in materia di politiche della dimensione subacquea del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, dei titoli abilitanti alla conduzione o al controllo di mezzi subacquei militari con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto;
d-ter) la protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale mediante uso della forza, nel rispetto della normativa vigente e in caso di violazione dei limiti posti dalla legge alla navigazione subacquea. A tale fine, ferme restando le competenze del Corpo della Guardia di finanza ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 , la Marina militare puo' ordinare ed eseguire l'ingaggio, la disabilitazione, la distruzione, il sequestro o il dirottamento in un porto dello Stato di qualsiasi mezzo intento alla distruzione, al danneggiamento o alla manomissione di condutture e cavi sottomarini che approdano nel territorio nazionale o sono di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente;
d-quater) il controllo nelle acque interne nazionali, nel mare territoriale nazionale e nella piattaforma continentale nazionale, per fini di difesa militare dello Stato e, per le medesime finalita', la prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata;
d-quinquies) la cooperazione con le marine militari di Stati alleati o confinanti, nel rispetto delle direttive del Ministro della difesa, per la vigilanza delle infrastrutture subacquee».
2. All' articolo 111, comma 1-bis, del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , le parole: «e dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'universita' e della ricerca e dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare». Il comma 1-bis dell'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , come modificato dal precedente periodo, si applica per l'adozione delle modifiche al decreto del Ministro della difesa adottato ai sensi del medesimo comma 1-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alle attivita' di cui alle lettere d-ter) e d-quater) del comma 1 dell'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , introdotte dal comma 1 del presente articolo, concorre il Corpo della Guardia di finanza in relazione alle competenze ad esso attribuite a legislazione vigente. Note all'art. 28:
- Per il testo dell' articolo 111 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 si vedano le note all'articolo 2.
«d-bis) la regolamentazione tecnica della navigazione subacquea militare e, nel rispetto delle direttive in materia di politiche della dimensione subacquea del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare ove nominata, dei titoli abilitanti alla conduzione o al controllo di mezzi subacquei militari con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto;
d-ter) la protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale mediante uso della forza, nel rispetto della normativa vigente e in caso di violazione dei limiti posti dalla legge alla navigazione subacquea. A tale fine, ferme restando le competenze del Corpo della Guardia di finanza ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 , la Marina militare puo' ordinare ed eseguire l'ingaggio, la disabilitazione, la distruzione, il sequestro o il dirottamento in un porto dello Stato di qualsiasi mezzo intento alla distruzione, al danneggiamento o alla manomissione di condutture e cavi sottomarini che approdano nel territorio nazionale o sono di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente;
d-quater) il controllo nelle acque interne nazionali, nel mare territoriale nazionale e nella piattaforma continentale nazionale, per fini di difesa militare dello Stato e, per le medesime finalita', la prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata;
d-quinquies) la cooperazione con le marine militari di Stati alleati o confinanti, nel rispetto delle direttive del Ministro della difesa, per la vigilanza delle infrastrutture subacquee».
2. All' articolo 111, comma 1-bis, del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , le parole: «e dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'universita' e della ricerca e dell'Autorita' politica delegata per le politiche del mare». Il comma 1-bis dell'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , come modificato dal precedente periodo, si applica per l'adozione delle modifiche al decreto del Ministro della difesa adottato ai sensi del medesimo comma 1-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Alle attivita' di cui alle lettere d-ter) e d-quater) del comma 1 dell'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , introdotte dal comma 1 del presente articolo, concorre il Corpo della Guardia di finanza in relazione alle competenze ad esso attribuite a legislazione vigente. Note all'art. 28:
- Per il testo dell' articolo 111 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66 si vedano le note all'articolo 2.