Ordinanza cautelare 8 ottobre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00819/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01529/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1529 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Scarpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Salerno, Legione Carabinieri Campania Stazione di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
del provvedimento (di estremi ignoto) emesso ex art. 39 TULPS dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, e notificato in data -OMISSIS-, recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti a carico del sig. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Salerno e di Legione Carabinieri Campania Stazione di -OMISSIS- e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 la dott.ssa NA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. Con atto notificato il 3 settembre 2024 e depositato il successivo 30 settembre il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il decreto in epigrafe indicato, recante divieto detenzione di armi, unitamente agli ulteriori atti pure in epigrafe specificati, articolando a sostegno del gravame, a mezzo di quattro motivi, plurime censure di violazione di legge (art. 39 TULPS, artt. 3, 7, 13 e 21 octies legge n. 241/90) e di eccesso di potere (carenza di motivazione e di istruttoria, superficialità dell’azione amministrativa, difetto di logica e di ponderazione, ingiustizia manifesta, sviamento, contraddittorietà, arbitrarietà, violazione del principio di proporzionalità, falsità della causa, perplessità, travisamento dei fatti, manifesta illogicità).
2. Il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Salerno e Legione Carabinieri Campania Stazione di -OMISSIS- si sono costituiti per resistere al ricorso, deducendo l’infondatezza del gravame.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS-dell-OMISSIS- è stata respinta la domanda cautelare “ ritenuto insussistente il periculum in mora, atteso che nel bilanciamento fra i contrapposti interessi in gioco le esigenze di tutela della pubblica incolumità e della pubblica sicurezza non possono che essere considerate prevalenti rispetto all’interesse ludico - sportivo di cui è portatore il titolare della licenza di porto d'armi ”.
4. Previo deposito di ulteriore memoria di parte ricorrente, all’udienza pubblica del 29 aprile 2026 la causa è stata introitata in decisione.
5. In sintesi, il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione degli atti gravati, acriticamente basati su una mera denuncia-querela (peraltro prontamente rimessa), senza alcun approfondimento istruttorio in ordine ai fatti contestati e in difetto di un giudizio di pericolosità sociale sulla persona dell’istante, esente da mente e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo, con conseguente violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità; lamenta inoltre l’illegittima omissione della comunicazione di avvio del procedimento in assenza di ragioni di urgenza, tenuto conto che il provvedimento impugnato è stato emesso a ben due mesi di distanza dall’informativa dei Carabinieri, contestualmente alla quale è stato peraltro disposto il sequestro cautelativo dell’arma.
5.1. Il Collegio ritiene fondato il dedotto difetto di motivazione e di istruttoria nei sensi di seguito precisati.
5.2. Per consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non intende decampare, in materia di armi l'amministrazione, nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto, gode di lata discrezionalità la cui ampiezza deriva, sotto un primo profilo, dall'assenza nel nostro ordinamento di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto d'armi (costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui all'art. 699 c.p. e all'art. 4, comma 1, della L. n. 110 del 1975), sotto altro profilo, dalla circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 TULPS i provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza in subiecta materia non hanno uno scopo sanzionatorio o punitivo, bensì una finalità cautelare consistente nel prevenire abusi nell'utilizzo delle armi (in tal senso cfr., ex multis , T.A.R. Liguria, sez. I, 5 agosto 2022, n. 677).
Giova inoltre rammentare che per consolidata giurisprudenza (anche di questa Sezione), la conflittualità nell'ambito familiare ben può giustificare provvedimenti limitativi dell'uso delle armi. In base al quadro normativo di riferimento, infatti, il titolare dell'autorizzazione a detenere armi, oltre a dover essere persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi, deve anche assicurare la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso e che non vi sia pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni familiari o personali (TAR Sicilia, Palermo, I, 23 agosto 2021, n. 2424); di modo che la situazione di conflittualità nella sua oggettività è valido motivo per l'emanazione di provvedimenti interdittivi in tema di armi, a prescindere dalla responsabilità della sua causazione e dai connotati violenti della condotta (cfr. ex plurimis , T.A.R. Toscana, Firenze, sez. IV, 18 luglio 2024, n. 934: " la legittimità dell'adozione di un provvedimento di revoca del porto d'armi, in presenza di una situazione di conflittualità nell'ambito familiare, ovvero nei rapporti di condominio o di vicinato, a prescindere da episodi aggressivi o violenti e nell'irrilevanza di chi sia la vittima o l'autore di detta situazione "; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 6 ottobre 2023, n. 2969: " il requisito dell'affidabilità, in una materia delicata come quella afferente all'uso delle armi, deve infatti sussistere in maniera piena e limpida e persino quando la responsabilità del conflitto non è imputabile al titolare della licenza di polizia, è indispensabile garantire che di fronte a provocazioni ingiuste o irritanti il possessore di armi non ceda all'impulsività con reazioni incontrollate ").
Al contempo, tuttavia, come pure evidenziato dalla giurisprudenza, il giudizio prognostico circa l'affidabilità del soggetto, in relazione al possibile abuso delle armi, deve essere effettuato sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze rilevanti nella fattispecie concreta e deve estrinsecarsi in una congrua motivazione, che consenta in sede giurisdizionale di verificare la sussistenza dei presupposti idonei a far ritenere che le valutazioni compiute non siano irrazionali o arbitrarie (in tal senso cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. III, 22 ottobre 2020, n. 6377).
5.3. Orbene, nel caso di specie l’accadimento che ha dato luogo alla querela, pur astrattamente rilevante, oltre a rappresentare vicenda del tutto isolata (cfr. querela, ove espressamente si afferma che “ da tre anni a questa parte non ci sono state problematiche di alcun tipo ” e che “ non so perché questa mattina si sia comportato in questo modo visto che come già detto con M. non ho alcun tipo di problema ”) risulta suffragata unicamente da un filmato, privo di audio, tratto dal sistema di videosorveglianza, che consente di evincere la dinamica di avvicinamento fra le vetture ma non già i contenuti, né tantomeno il tenore, della conversazione svoltasi fra i conducenti.
Ritiene pertanto il Collegio che – a fronte di una vicenda fattuale dai contorni non pienamente definiti - si rendeva esigibile, in capo all’Autorità di Pubblica Sicurezza, una più approfondita istruttoria dei fatti e un maggiore sforzo motivazionale nel delineare la prognosi di possibile abuso dell'arma, anche mediante attività di approfondimento sulla personalità del ricorrente, peraltro incensurato e non destinatario di altri provvedimenti pregiudizievoli.
6. In conclusione il ricorso è fondato e deve essere accolto nei sensi sopra precisati, salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione.
7. Il Collegio ravvisa giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AL ZZ, Presidente
NA OR, Primo Referendario, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| NA OR | AL ZZ |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.